COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA-
CONFEDERAZIONE COBAS
Pages
▼
martedì 21 maggio 2013
Assegnazioni fuori provincia anche per i neoimessi se con precedenza, senza aspettare i 5 anni
Le assegnazioni provvisorie in altra provincia potranno essere chieste dai docenti neoimmessi in ruolo. Anche se il comma 31 dell'articolo 9 della legge 106/2011 preclude loro la mobilità interprovinciale per 5 anni. A patto, però, che risultino titolari delle precedenze previste dall'articolo 8 dell'ipotesi di contratto integrativo firmato il 15 maggio scorso.
Le precedenze utili sono costituite in primo luogo da quelle poste a tutela dei disabili e dei loro assistenti. E poi da quelle previste per i coniugi di militari trasferiti d'autorità e per gli amministratori locali. Il vincolo quinquennale non si applicherà nemmeno alle lavoratrici madri o, in alternativa, ai lavoratori padri con figli piccoli. Si tratta delle precedenze previste dall'art. 8 comma 1, numeri I, III, IV, VI e VII dell'ipotesi di contratto. Il fondamento delle deroghe previste nell'accordo nella maggior parte dei casi è costituto da apposite previsioni di legge. Per i disabili e per chi li assiste la fonte è costituita dalla legge 104/92, che è posta a tutela del diritto alla salute. Diritto fondamentale costituzionalmente tutelato. E dunque, secondo il Consiglio di stato (sezione III, parere 1632/2000) precludere la mobilità interprovinciale ai portatori di handicap o a chi li assiste, costituirebbe una grave violazione dei principi costituzionali ai quali la legge 104 dà attuazione.
Altre precedenze, invece, sono previste da norme di legge. Qualche perplessità resta, invece, per la deroga prevista in favore delle madri di bambini piccoli (inferiori a tre anni), tutelate anche dalla precedenza. E per le lavoratrici madri di bambini di età superiore a 3 anni, ma inferiore ad 8, che non hanno diritto alla precedenza, ma possono accedere comunque alla mobilità annuale interprovinciale. In questi casi, l'eccezione al blocco d è prevista in violazione del divieto di deroga posto alla contrattazione collettiva dalla legge 15/2009.
Nessun commento:
Posta un commento