La responsabilità del docente va verificata caso per caso
Un ragazzo si fa male mentre gioca a pallavolo. Il prof era assente, ma non è colpevole
Il docente non è un sorvegliante e la responsabilità è limitata alle ore di lezione. Negli altri casi è il dirigente che ne risponde a meno che non deleghi i docenti (con apposito ordine di servizio cui può essere opposta una rimostranza scritta)
Se un alunno si procura un infortunio a scuola, durante una partita di pallavolo, il docente di educazione fisica non è automaticamente responsabile. Anche se in quel momento non era in palestra. La responsabilità, infatti, non sussiste se il docente aveva comunque curato la fase del riscaldamento, si era preventivamente assicurato che gli alunni fossero vestiti in modo adeguato e la palestra non presentava anomalie. É quanto si evince da una sentenza della III sezione civile della Corte di cassazione, depositata il 10 maggio scorso (11143/2013).
La pronuncia aggiunge un ulteriore tassello al mosaico del complesso istituto della responsabilità civile dei docenti.
Istituto caratterizzato dall'inversione dell'onere della prova: un'eccezione alla regola dettata dall'art. 2697 del codice civile, secondo il quale chi vuol far valere in giudizio un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono fondamento. Eccezione espressamente prevista dall'art. 2048 dello stesso codice, il quale dispone che gli insegnanti sono responsabili dei danni cagionati dagli alunni mentre sono sotto la loro vigilanza a meno che non provino di non avere potuto evitare il fatto. Questa norma, peraltro, va letta in combinazione con l'art.1218, che regola la responsabilità contrattuale. Perché, secondo la giurisprudenza, le famiglie degli alunni, quando iscrivono i figli a scuola, stipulano una sorta di contratto con l'amministrazione scolastica. Contratto che implica il dovere, in capo alla scuola, di provvedere non solo all'insegnamento, ma anche alla vigilanza. Mettendo insieme tutte queste disposizioni, dunque, viene fuori che, se un alunno si fa male mentre è a scuola, l'amministrazione scolastica ha l'obbligo di discolparsi, altrimenti deve pagare i danni. E se l'incidente avviene nell'orario di lezione, durante la momentanea assenza del docente, a meno che quest'ultimo non abbia incaricato il bidello di sostituirlo temporaneamente, 9 volte su 10, la colpa ricade sulla scuola. A maggior ragione se si tratta di alunni in tenera età.
Un altro parametro fissato dalla giurisprudenza per misurare la responsabilità è, infatti, proprio quello dell'età degli alunni: quanto più sono piccoli tanto più l'onere di vigilanza va considerato stringente e inderogabile. Più precisamente, secondo la Cassazione (III sezione civili n.12424/98) il dovere di vigilanza dell'insegnante va commisurato all'età e al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostranze del caso concreto. E in ogni caso, tale dovere ha carattere relativo e non assoluto, dal momento che occorre correlarne il contenuto e l'esercizio in modo inversamente proporzionale all'età e al normale grado di maturazione degli alunni.
Va detto subito, però, che non è il docente ad andare davanti al giudice, ma l'amministrazione scolastica tramite l'avvocatura dello stato. La legge prevede, infatti, che l'amministrazione surroghi in giudizio il dipendente, salvo rivalersi nei suoi confronti in sede di giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei conti. La stessa legge, però, prevede che la responsabilità insorga solo nei casi di dolo o colpa grave. E comunque la Corte dei conti ha la facoltà di ridurre l'importo della somma da porre a carico del docente chiamato in giudizio. In pratica, dunque, anche se è colpevole, di solito l'amministrazione gli fa lo sconto.
Questa volta, però, sebbene l'evento dannoso si sia verificato durante l'assenza dell'insegnante, il giudice ha ritenuto che non vi fosse alcuna responsabilità per l'amministrazione scolastica. Il discrimine tra responsabilità e assenza di responsabilità, infatti, è da sempre individuato dalla giurisprudenza nell'applicazione o meno dell'ordinaria diligenza allo svolgimento della prestazione. Ordinaria diligenza che, nel caso specifico, è stato ritenuta sussistente. Perché il docente aveva provveduto agli adempimenti preliminari e, anche se fosse stato presente, non avrebbe potuto impedire che l'infortunio si verificasse.
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