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martedì 12 novembre 2013

DECRETO ISTRUZIONE IN G.U.

E' stato pubblicata in G.U. n. 264 del 11-11-2013  (clicca qui) la legge 8.11.2013 n. 128 di conversione del Decreto legge 104 del 12.9.2013, che entra in vigore il 12.11.2013


Tra le novità (emendamenti non presenti nel DL) si segnalano  all'art. 15(Personale scolastico) :

- il blocco di 3 anni anzichè di 5 anni nei trasferimenti  assegnazioni provvisorie e utilizzazione per altra provincia del personale docente (comma 10-bis)

«10-bis. Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità".

-l'unificazione delle aree di sostegno scuola superiore(comma 3 bis e 3 ter)

( 3-bis. Anche per le finalita' di cui ai commi 2  e  3,  le  aree scientifica  (AD01),   umanistica   (AD02),   tecnica   professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) di cui all'articolo 13,  comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'ordinanza del  Ministro della pubblica istruzione n. 78 del 23 marzo 1997, sono unificate. Al citato comma 5 dell'articolo 13 della  legge  n.  104  del  1992,  le parole: «, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo
dinamico-funzionale    e    del    conseguente    piano     educativo individualizzato»  sono  soppresse.  Le  suddette  aree  disciplinari continuano  ad  essere  utilizzate  per   le   graduatorie   di   cui all'articolo 401 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  16 aprile 1994, n. 297, e successive  modificazioni,  e  per  i  docenti inseriti negli elenchi  tratti  dalle  graduatorie  di  merito  delle procedure concorsuali bandite antecedentemente alla data  di  entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto


"3-ter. All’atto dell’aggiornamento delle graduatorie di istituto, ad esclusione della prima fascia da effettuare in relazione al triennio 2014/ 2015-2016/2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni, le aree di cui al comma 3- bis del presente articolo, per le predette graduatorie, sono unificate. Gli elenchi relativi alle graduatorie di istituto di prima fascia e alle gradua-torie provinciali, a meno che non siano esauriti all’atto dell’aggiorna-mento da effettuare in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, sono unificati all’atto dell’aggiornamento per il successivo triennio 2017/ 2018-2019/2020. Gli aspiranti, muniti del titolo di specializzazione, sono collocati in un unico elenco e graduati secondo i rispettivi punteggi e rispettando la divisione in fasce delle predette graduatorie»;

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