Le assenze per i donatori di sangue nonche le assenze per coloro che godono di congedi parentali sono equiparate a servizio effettivo e non avranno effetti negativi per la penalizzazione sulla pensione "anticipata" prevista dall'art. 24 della legge 214/2011(D.L. 201/2011) e succ mod. ed int.(D.L. 216/2011) per quanti vanno in pensione con meno di 62 anni.
Sulla G.U. N. 255 del 30.10.213 (clicca qui) è stata pubblicata la legge 125 conversione in legge del Decreto legge 101 del 31 agosto 2013
Tra le novità l'art. 4 bis che modifica art 6 comma 2 quater del DL 216/11 (legge 14/12)con l'aggiunzione di:
"... nonche' per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, per i congedi parentali di maternita' e paternita' previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.".
Si ricorda che il Decreto 101/2013, a fronte di una sentenza negativa del Tar, prevedeva all'art. 2 comma 4 e 5 la validità dei pensionamenti d'ufficio per i 65 anni .
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