di Cinzia Olivieri da EdScuola
Il ritorno della legge delega, tra vecchio e nuovo ed il miraggio della Costituente
Legge delega: ritorno o superamento del nuovo?
A distanza di qualche giorno dal comunicato stampa con il quale si annunciava che il testo del Disegno di legge delega in materia di Istruzione, doveva “ritenersi del tutto superato” e dalla notizia di una prossima Costituente della Scuola, la sorpresa dell’avvio in VII^ Commissione Senato della discussione sul DDL S958 che all’art 2 disciplina appunto la Delega al Governo in materia di istruzione, università e ricerca e tra i princìpi e criteri direttivi specifici il: “b) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica, nonché per assicurare il riordino e la semplificazione delle strutture, ivi compresi gli organi collegiali della scuola, e dei procedimenti;”.
In realtà non si tratta di una novità, dal momento già a luglio risultava depositato appunto l’atto S958, presentato dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto anche con il Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca. (1)
Promessa tradita o sua realizzazione?
Premesso che il concetto di superamento, piuttosto che il ritiro o l’abbandono, ci fa immaginare una sorta di competizione tra qualcosa che avanza ed un’altra che arretra,il vecchio a cui si sostituisce il nuovo, in realtà tutto appare coerente a quanto il Ministro aveva preannunciato già a giugno davanti Commissioni riunite (VII) di Camera e Senato. Infatti in tale occasione aveva anticipato l’inserimento di una norma di delega nell’ambito del disegno di legge sulle semplificazioni per un nuovo testo unico in materia di istruzione ed una riforma degli organi collegiali, notizia confermata a novembre in Consiglio dei Ministri, con la pubblicazione del testo del “collegato” alla legge stabilità depositato in presidenza che prevedeva il mantenimento delle sole funzioni consultive degli organi collegiali. Ed è appunto questo che dovrebbe ritenersi superato.
L’iter del DDL S 958 vede già a settembre cominciare la trattazione in commissione edin consultiva ed ora prendere avvio l’esame in VII^ commissione Senato che continuerànei prossimi giorni
Sono stati presentati alcuni emendamenti: dalla proposta di sopprimerecompletamente l’art. 2 (che prevede appunto la delega in materia di istituzione) o semplicemente il riferimento agli organi collegiali della scuola. Tra questi il preannunciato emendamento 2.21 (2), il quale prevede che i decreti emendativi siano adottati «previa consultazione obbligatoria di appositi tavoli tecnici di confronto, istituiti presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in materia rispettivamente di istruzione primaria e secondaria e di università e ricerca, ai quali partecipano i rappresentanti di tutte le istanze interessate ai settori oggetto del presente articolo».
Quale costituente. Quale coinvolgimento
Sarà questa la Costituente? E quali saranno i “rappresentati” delle varie categorie interessate? Giacché è in gioco la “democrazia scolastica”, dovrebbe prevedersi il coinvolgimento degli eletti negli organi collegiali, sebbene ad oggi sia stata annunciata la partecipazione del solo FoNAGS ed in generale dell’associazionismo. (3)
Ma chi, più di coloro i quali vivono la scuola quotidianamente, può esprimersi in merito ai problemi della collegialità? Occorre ricordare ancora una volta che le forme di consultazione previste dalla legge sull’autonomia prevedono il coinvolgimento dei cittadini, sia singoli che associati.
I genitori della scuola desiderano far sentire la propria voce al di là di pur apprezzabili petizioni che appaiono però necessariamente riduttive di problematiche di più vasta portata. Purtroppo non basta difendere la figura del rappresentante di classe, se a questo ruolo si collega la mera presenza da sostanziale uditore in riunioni di breve durata o la raccolta di quote di partecipazione a collette di vario tipo. Il problema vero è dare un senso e garantire la partecipazione tutta, proprio per stimolarla, consapevoli dell’importanza del contributo dei “portatori di interesse”.
Intanto si apprende dell’impugnazione da parte del MIUR della sentenza del Tar Lazio del 3 ottobre (4), che aveva ordinato al Ministro di emanare l’ordinanza di cui all’art. 9 del Dlgs 233/99 per il rinnovo del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Cadrà definitivamente anche l’ultimo organo collegiale territoriale?
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