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martedì 22 dicembre 2015

No mani legate docenti contrastivi, Psp

Frase contenuta in documento Associazione presidi.  
Scuola: 'no mani legate docenti contrastativi', protesta Psp
(ANSA) – BOLOGNA, 16 DIC – “Non ‘avere le mani legate’ rispetto a docenti contrastivi”. Secondo quanto denuncia il gruppo Psp-Partigiani della Scuola Pubblica (in prima linea contro la ‘Buona scuola’ anche con clamorose proteste contro il ministro Giannini), questa è una delle frasi contenute in un documento dell’Associazione Nazionale Presidi (Anp), che interpreta il Piano Triennale dell’Offerta Formativa secondo i parametri della Riforma della Scuola e che viene utilizzato nei seminari di lavoro dei dirigenti scolastici.
“E’ aberrante l’ostilità che si vuole creare fra le parti interessate – dicono i Psp -: corpo docente e dirigenza. La frase riportata riferita ‘all’organico del personale’ mette in luce il disegno arrogante e antidemocratico di chi ha costruito questa Riforma e di chi sta formando i dirigenti scolastici. Esprimiamo tutta la nostra indignazione e preoccupazione per le sorti della Scuola Pubblica, che si vuole programmata alla creazione di individui seriali, acritici, ‘utili’ al sistema. Per fare questo serviranno educatori seriali e acritici e che non ‘contrastino’ le volontà di presidi e governo. Ciò rappresenta la conferma che questa legge calpesta diritti costituzionali quali la libertà di insegnamento e la libertà di pensiero”. I Psp annunciano che procederanno “con tutti i mezzi a disposizione per stigmatizzare tale documento, adottando anche eventualmente vie legali”.

RELAZIONI DOCENTI

di Gianluca Gabrielli
Oggi che la ricerca sulla scuola si è ridotta ad un enorme ed insensato lavoro di raccolta dei dati prodotti nei test a crocette, lo studio sulla cultura materiale dell'educazione rischia una regressione epocale di cui - temo - la nostra generazione non farà in tempo a vedere la fine. Per cultura materiale intendo il complesso intreccio delle relazioni che si radicano nella vita materiale della scuola.

Ad esempio, non mi consta che alcuna università abbia in cantiere ricerche sul sistema di relazioni tra docenti nei diversi gradi scolastici. Semplicemente lo si dà per scontato, non lo si considera un tema su cui riflettere “scientificamente” o sul quale raccogliere dati da interpretare. Immagino che se si chiede: “Come si scambiano le informazioni e le impressioni gli insegnanti?” ad un docente universitario di didattica di qualsiasi materia, o ad uno degli esperti Invalsi nella preparazione dei quiz, questi volgeranno sprezzantemente lo sguardo in altra direzione convinti che non sia un tema degno di attenzione, o sia talmente scontata e banale la risposta da rendere inutile dedicarci del tempo e della ricerca. E invece qualche riflessione il tema a mio parere la merita. Ragionando a spanne, direi che le maestre nella scuola elementare hanno un tempo per la comunicazione mentre i docenti delle scuole secondarie hannoun luogo.

Nella scuola primaria due ore settimanali sono dedicate istituzionalmente (dal 1990) alla programmazione e – pur nel caos di modelli generato dall'autonomia scolastica (1999) e successivamente aggravato dalla riforma Gelmini (2008) – queste programmazioni si realizzano dialogando con le colleghe. Un tempo settimanale quindi in cui confrontarsi, pagato e riconosciuto dall'istituzione perché ritenuto necessario. Un tempo che contribuisce a formare la mentalità dei docenti di questo ordine di scuola, poiché di didattica e di allievi si parla settimanalmente, si socializzano i pensieri, e le attività didattiche successive prendono forma mediate dal confronto. Non so se si possa parlare di “statuto cooperativo del lavoro insegnante”, ma sicuramente - in questo modello - l'idea dell'insegnamento come attività individuale trova parecchi ostacoli.
Nella scuola secondaria gli insegnanti non hanno questi momenti e le programmazioni per materia sono saltuarie e aggiuntive rispetto all'orario curricolare. La programmazione didattica viene realizzata in forma individuale al di fuori dell'orario di lavoro, a casa. Non esiste un tempo settimanale dedicato alla socializzazione docente.

Esiste però un luogo: la sala insegnanti. Si tratta di un'aula che non ha un corrispondente nella scuola primaria; normalmente ha spazi per gli armadietti di ogni docente e tavoli su cui confluiscono le circolari e gli avvisi. Ci si passa giornalmente prima di entrare nelle aule e ci si ripassa al termine del proprio orario, prima di uscire dalla scuola. È lì che si recano i rappresentanti di libri in primavera. Gli incontri tra i docenti nella sala insegnanti sono frequenti ma casuali, determinati dagli orari di servizio nelle classi; le chiacchiere scambiate sono quelle informali che solo in particolari occasioni si appuntano su tematiche inerenti la scuola o le classi.  Sicuramente in questo modello l'idea dell'insegnamento come attività individuale trova parecchie conferme, mentre l'idea cooperativa dell'insegnamento è lasciata alla costruzione informale dei singoli docenti, non è richiesta.

Questi diversi modelli di relazioni trovano conferme o assonanze in altri elementi ormai incorporati nel profilo dei docenti delle due scuole: la contemporaneità didattica degli insegnanti è quasi assente nella scuola secondaria mentre era strutturale nella scuola elementare prima della Gelmini (e ancora oggi resiste a macchia di leopardo nelle scuole più fortunate); l'interdisciplinarità è costitutiva dei curricoli elementari mentre è ardua ed extracurricolare nella scuola secondaria...

Tornando ai tempi e ai luoghi, se riteniamo che la forma mentis degli esseri umani abbia a che fare con il particolare tipo di relazione sociale in cui essi sono immersi e operano, allora questi aspetti - non direttamente di insegnamento - della relazione tra docenti hanno una grande importanza, ci possono aiutare a comprendere alcune differenze tra i diversi gradi scolastici, le diverse culture materiali di maestr* e professor*, i vantaggi e i limiti di ciascun modello. Se fossi a capo dell'Invalsi programmerei una raccolta dati (a campione, qualitativa) su come vengono svolte le programmazioni nelle scuole primarie, sui modelli comunicativi attivati o inibiti, sulle corrispondenze o discrepanze con la didattica. Delle aule insegnanti nelle scuole secondarie vorrei conoscere le caratteristiche materiali (c'è una biblioteca? quali libri?) e la fenomenologia della comunicazione.

Se fossi professore universitario convincerei i miei studenti a preparare tesi sulle parole scambiate tra i docenti nei momenti di programmazione collettiva alla primaria e nei momenti di passaggio nelle aule insegnanti della secondaria. Si parlano? Di cosa parlano? D'altronde - ad oggi – non dirigo l'Invalsi né insegno all'università. L'interesse di cui sopra quindi manterrà la forma suggestiva della curiosità senza risposta. Vista l'aria che tira, buona grazia se ci lasciano le ore di programmazione e le aule insegnanti. Peccato però...

docenti contrastivi contro la scuola di merda di Renzi e Confindustria

 la denuncia da parte dell'associazione PSP relativamente ad  una presentazione powerpoint utilizzata dall'associazione ANP per la formazione dei docenti, arriva una interrogazione parlamentare.
Secondo quanto si legge nella presentazione, alla dodicesima slide, il sindacato ANP (che rappresenta i dirigenti scolastici) ritiene che tra i vantaggi della possibilità di scegliersi i docenti ci sia il "non avere le mani legate rispetto ai docenti contrastivi".
Affermazioni ritenute "aberranti" dall'associazione PSP, perché alimenta una ostilità " fra le parti interessate: corpo docente e dirigenza. La frase riportata riferita 'all'organico del personale' mette in luce il disegno arrogante e antidemocratico di chi ha costruito questa Riforma e di chi sta formando i dirigenti scolastici."
Sulla questione è intervenuto anche il Senatore Bocchino che mette in evidenza come l'ANP, quale ente formatore, "in occasione di uno dei corsi ha divulgato una presentazione in power point, facilmente reperibile anche in rete, in cui esplicitava quanto segue parlando del Piano triennale dell’offerta formativa ed in particolare della costituzione degli ambiti territoriali così come previsti dalla legge 17 luglio 2015, n. 107:
“ vantaggi per la scuola:
• scelta dei docenti in funzione del PTOF
• maggiore probabilità di “fare squadra”
• non “avere le mani legate” rispetto a docenti contrastivi “"
Affermazioni, dice Bocchino "di una gravità intollerabile in quanto confermano in pieno le preoccupazioni esternate dai docenti italiani che hanno manifestato il 5 maggio 2015 nella più sentita e partecipata manifestazione che la storia della scuola ricordi"
"In quella occasione - afferma Bocchino - si era esplicitata con chiarezza al governo la preoccupazione che la figura del Dirigente Scolastico contenuta nella legge (c.d. Preside-sceriffo) potesse ledere fortemente il ruolo professionale degli insegnanti, calpestando i principi di democrazia, di libertà di espressione, di libertà di insegnamento, preoccupazione confermata dalle affermazioni dell’ANP, la più grande associazione di Dirigenti scolastici, che senza veli dichiara apertamente che i poteri in capo ai DS verranno utilizzati per eliminare quei fastidiosi lacciuoli che impedivano di intervenire adeguatamente nei confronti di “ docenti contrastivi”"
Il Senatore ha, dunque, chiesto "se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e se non ritenga opportuno intervenire prontamente al fine di valutare l’opportunità di revocare qualsivoglia forma di accredito alla ANP impedendogli di organizzare ulteriori seminari o corsi formativi volti a divulgare messaggi fortemente lesivi della professionalità e della dignità degli insegnanti".
Infine, chiede se "il ministro non ritenga indifferibile attivare una scrupolosa indagine al fine di individuare gli autori materiali della presentazione nei confronti dei quali avviare le procedure disciplinari previste e consentite dalla normativa vigente."

Pensioni scuola: chi potrà cessare il servizio nel 2016?. Trattamento di quiescenza. Indicazioni operative

Pensioni scuola : chi potrà cessare il servizio nel 2016?

Quali saranno i docenti che nel corso del 2016 potranno cessare il servizio e andare in pensione? Le casistiche sono diverse poichè riguardano sia la pensione di vecchiaia che quella anticipata.
In ogni caso il personale della scuola che potrà fare domanda di pensione nel 2016 come di consueto dovrà presentare domanda di cessazione dal servizio entro la prima parte dell’anno per poi presentare domanda di pensione che avrà decorrenza a partire sal 1 settembre 2016, ovvero a conclusione dell’anno scolastico in corso.
  • Nel 2016 per accedere alle pensione anticipata saranno necessari 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, indipendentemente dall’età anagrafica. Per accedere alla pensione di vecchiaia, invece, è necessaria un’età anagrafica di 66 anni e 7 mesi con almeno 20 anni di servizio, requisiti da raggiungere entro il 31 dicembre 2016.
  • Potranno accedere alla pensione anche tutti i docenti e i lavoratori ATA che avevano maturato la pensione di anzianità o di vecchiaia al 31 dicembre 2011, cioè con la normativa ante riforma Fornero. Si parla quindi di tutte le donne che avevano raggiunto i requisiti di vecchiaia prima dell’entrata in vigore della riforma (61 anni di età e 20 anni di contributi) e dei quota 96 che alla data del 31 dicembre 2011 avevano maturato
  1. 60 anni di età e 36 anni di contributi
  2. 61 anni di età e 35 anni di contributi
  3. 40 anni di contributi indipendentemente dall’età anagrafica
  • Grazie alle novità contenute nella Legge di Stabilità 2016 potranno accedere alla pensione tutte le lavoratrici del comparto scuola che entro il 31 dicembre 2015 hanno maturato i requisiti necessari per accededere al regime sperimentale. Queste lavoratrici potranno accedere la trattamento pensionistico con 35 anni di contributi versati e 57 anni e 3 mesi  di età in cambio di un ricalcolo interamente contributivo dell’assegno pensionistico.
  • Sempre grazie alla legge di Stabilità 2016, potranno accedere al pensionamento nel 2016 anche tutti i lavoratori che nel corso del 2011 hanno beneficiato di congedi per assistere figli con grave disabilità. Questi lavoratori potranno cessare dal servizio il 1 settembre 2016 se hanno raggiunto un diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2015:
  1. o 40 anni di contributi versati
  2. o la quota 97,3 (almeno 61 anni e 3 mesi di età e 35 anni di contributi)
  3. o 65 anni e 3 mesi di età e almeno 20 anni di contributi versati
  • Per quel che riguarda il collocamento a riposto, invece, non ci sono novità anche se nel corso del 2015, venendo meno la possibilità di chiedere il trattenimento in servizio al raggiungimento dei 65 anni di età entro il 31 agosto 2016, se in possesso di un dirito alla pensione,detto personale sarà collocato a riposo a partire dal 1 settembre.  A riposo anche il personale che alla data del 31 agosto 2016 raggiunge  l’età anagrafica di 66 anni e 7 mesi senza possedere un diritto alla pensione ma è in possesso di almeno 20 anni di contributi versati.
  • Il trattenimento in servizio oltre il compimento dei 66 anni e 7 mesi di età sarà permesso solo al personale che non ha perfezionato i 20 anni di contributi richiesti per l’accesso alla pensione di vecchiaia e comunque non sarà permesso oltre i 70 anni e 7 mesi di età.

D.M. 939 del 18/12/2015. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1 settembre 2016. Trattamento di quiescenza. Indicazioni operative

pagamento stipendi precari

Erano corrette le informazioni che ci erano pervenute sull’imminente sblocco dei pagamenti degli stipendi dei precari con supplenza breve.
Con una stringatissima comunicazione di venerdì 18 dicembre, infatti, il ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso il portale internet NoiPa, ha fatto sapere che “il 15 dicembre u.s. è stata effettuata un’emissione speciale, con esigibilità 24 dicembre,  che ha interessato 25 mila supplenze brevi per una spesa di 16,6 milioni di euro”.
Sicuramente è una buona notizia. Che soddisferà pure i precari, costretti in queste ultime settimane addirittura a recarsi alla Caritas.
In queste ultime ore, era giunta anche la notizia, di una docente pugliese che attendeva 5.200 euro di stipendi arretrati non corrisposti, ma sul conto corrente si è ritrovata appena 1 euro di tredicesima per il lavoro svolto nei primi sei mesi del 2015 (ridotto però quasi a zero probabilmente per una compensazione di soldi percepiti in più in precedenza).
Rimane da capire se i soldi stanziati dal Mef possano bastare a coprire tutte le buste paga mancanti all’appello, tredicesima compresa. Oppure solo quelle di settembre, ottobre e novembre. In ogni caso, per 25mila docenti precari la notizia non è da poco.

Riforma, non tutti i prof l’hanno digerita: un liceo di Pescara boicotta il Comitato di Valutazione

Sembrava strano che la forte protesta primaverile contro la riforma, culminata con lo storico sciopero del 5 maggio, si fosse sopita in pochi mesi.
Al ritorno in classe, con il nuovo anno scolastico, quegli insegnanti così ribelli pochi mesi prima, sembravano quasi rassegnati. Pure l’estremo tentativo dello sciopero degli scrutini, anche questo insolito perché proclamato da tutti i sindacati, non ha portato alcun risultato. E la successiva approvazione della Legge 107, avvenuta un mese dopo, ha fiaccato le energie dei contestatori.
Non di tutti, però. Perché a Pescara il Collegio dei docenti del liceo Classico ‘Gabriele D’Annunzio’ hanno detto no all’approvazione del Comitato per la valutazione dei docenti: di fronte alla richiesta del dirigente scolastico, i docenti hanno detto di non avere alcuna intenzione di individuare i due prof da annettere al comitato addetto a giudicare il merito professionale (un altro docente dovrebbe essere scelto dal Consiglio d’Istituto).
Per poi spiegare la decisione come un “atto di disobbedienza civilerispetto a un sistema di valutazione improntato su un’organizzazione piramidale ormai superata, in quanto per nulla migliorativa del clima di lavoro e della conseguente ‘produttività'”. L’obiettivo del gesto, hanno spiegato, è “salvaguardare la libertà di insegnamento, il pluralismo e la democrazia previsti dalla Costituzione”.

Quello di Pescara non è un caso isolato: altri Collegi dei docenti avrebbero presentato e approvato delle mozioni analoghe. Certo, i loro dirigenti scolastici hanno già convocato, o presto lo faranno, un nuovo il Collegio per subito dopo le festività natalizie. Approfittando del fatto che in quei giorni dovrà essere approvato anche il Ptof, riporteranno la nomina dei docenti da assegnare al comitato del merito tra gli ordini del giorno.
Ma se la decisione del Collegio dovesse essere confermata, quindi se i prof si ostineranno a rifiutare la nomina dei docenti da inserire nel Comitato di Valutazione, allora potremmo cominciare a parlare di una nuova protesta anti-riforma. Più sottile di quella condotta verso la fine dello scorso anno scolastico. Ma forse più effcace. Perchè la mancata adozione dei principi chiave della 107 potrebbe creare più di qualche problema a dirigenti e Miur.

Ultime notizie scuola, domenica 20 dicembre 2015: mercoledì 23 incontro Miur-sindacati per criticità legge 107.

Si terrà mercoledì prossimo, 23 dicembre 2015 alle ore 9,30, l’incontro tra le rappresentanze sindacali e ilMinistero dell’Istruzione per discutere in merito alle criticità della legge 107. La richiesta urgente per un confronto, dunque, formulata lo scorso 11 dicembre, è stata accolta anche se è molto improbabile un riavvicinamento delle parti in merito alle questioni più ‘calde’ che saranno oggetto di discussione.
Incontro Miur-sindacati, mercoledì 23 dicembre: mobilità 2016/7 al centro della discussioneI temi sono diversi e tutti particolarmente delicati. In primo piano, ovviamente, il rinnovo contrattuale sullamobilità 2016/7: i sindacati hanno già ribadito più volte il loro no all’utilizzo degli ambiti territoriali, con i docenti che, per effetto della presentazione della domanda di trasferimento, acquisirebbero solo la titolarità su ambiti, anzichè sulla scuola. Conseguenza inevitabile, la chiamata diretta da parte dei dirigenti scolastici.
I sindacati pretendono, invece, che venga stabilito un anno di transizione per quanto riguarda la mobilità 2016/7, affinchè venga consentito il “riposizionamento” generale di tutti quei docenti che decideranno di presentare la domanda per ottenere la titolarità su sede (scuola): il Miur dovrà dare questa possibilità a tutti gli insegnanti, indipendentemente dall’anno o dalla specifica fase di assunzione.
Scuola, incontro Miur-sindacati: stipendi supplenti e utilizzo docenti potenziamento organicoUn’altra questione da risolvere urgentemente è quella legata al mancato pagamento degli stipendi ai supplentinonchè quello relativo alle posizioni economiche delpersonale ATA: a questo proposito, ricordiamo la pubblicazione di un comunicato sul portale NoiPa in merito ad un’emissione speciale per il 18 dicembre, esigibile dal personale scolastico a partire da giovedì prossimo, 24 dicembre.L’incontro Miur-sindacati si preannuncia particolarmente acceso, anche perchè si parlerà anche dell’utilizzo deidocenti neo assunti nella fase C e destinati al potenziamento dell’organico: moltissime scuole, infatti, si sono viste arrivare degli insegnanti ‘diversi’ da quelle che erano state le loro richieste oltre al fatto che, in molti casi, l’attività didattica di questi docenti non riguarda affatto il potenziamento dell’offerta formativa ma semplicemente la copertura dei colleghi assenti.

domenica 20 dicembre 2015

Elogio del docente “contrastivo”

martedì 15 dicembre 2015

Concorso docenti: così si svolgeranno le prove (scritta e orale)

Nuove importanti notizie giungono per il concorso docenti ormai prossimo alla pubblicazione che dovrebbe avvenire entro la fine di questa settimana.
Come abbiamo già svelato nelle scorse ore sono 3 i bandi previsti: uno per la scuola dell’infanzia e primaria, uno per la secondaria, uno per il sostegno.
I posti saranno 63.700. Questa la suddivisione annunciata delle cattedre:6.800 per la scuola dell’infanzia, 15.900per la primaria, 13.800 per la secondaria di primo grado e 16.300 per la quella di secondo grado. Poi ci saranno quasi 11.000 da dividersi tra docenti di sostegno (per i quali però si svolgerà una selezione a parte) e i rimanenti non assegnati attraverso la fase C ancora in corso.
Il concorso sarà valido per tutte le classi di concorso e potranno accedere solo coloro che saranno in possesso dell’abilitazione.
Il test pre-selettivo sarà previsto solo per i candidati della scuola d’infanzia e della primaria (dato che si prevede un rapporto candidati/posti superiore a quanto previsto per la scuola secondaria). La prova sarà volta all’accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo, delle competenze digitali, nonchè di quella di una lingua straniera.
Ecco, invece, come si svolgeranno le verifiche a cui saranno sottoposti i quasi 200.000 partecipanti (valide per infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado).
Ci sarà una prova scritta (probabilmente al computer) volta all’accertamento dele competenze professionali e delle discipline oggetto di insegnamento, composta complessivamente da 28 domande:24 saranno a risposta chiusa, di cui 4 in lingua straniera, altre a risposta aperta, di cui 1 in lingua straniera.
Per alcune classi di concorso (ad iniziare da quelle tecnico pratiche), si prevede anche una prova pratica.
Solo chi supererà queste prove potrà accedere alla prova orale, diversa nella durata rispetto al 2012: non più di 60 minuti ma di 45 minuti così suddivisi: 30 di lezione simulata, 15 di colloquio immediatamente successivo nel corso del quale saranno approfonditi i contenuti, le scelte didattiche e metodologiche analizzate nella lezione simulata.
Chi sarà ritenuto idoneo, in base al posizionamento in graduatoria, sarà assunto nel prossimo triennio. Come previsto dalla Legge 107/15.

Docente assunto su potenziamento già dal 2016/17 potrà passare su cattedra. I “residuali GaE” e i sovrannumerari di ruolo chiedono tutela

Uno dei quesiti più frequenti in questi giorni da parte dei docenti neossunti in fase C (concluse ieri le assunzioni in servizio) è se tale immissione in ruolo sarà destinata a rimanere per tutta la carriera sul potenziamento o se vi sarà la possibilità di passare su cattedra, al pari dei colleghi già di ruolo.
Il ruolo del “docente potenziatore” ad oggi suscita un misto di fascino e mistero. C’è chi li definisce docenti di serie B, anzi C dalla fase che li immessi in ruolo, e chi invece anche tra i docenti di ruolo strizza l’occhio a questa nuova figura, come stimolo per esperienze professionali finora confinate in progetti e progettini a cui dedicare tempo extra rispetto a quello della didattica ordinaria.
I neossunti più timorosi chiedono se saranno “insegnanti a tempo indeterminato ma sempre un po’ precari”, alla mercè delle richieste della presidenza, senza un orario fisso annuale, con incarichi mutevoli nel corso dell’anno scolastico, chiamati a impegni per i quali alcuni non hanno competenza e preparazione, o a sobbarcarsi solo le sostituzioni dei colleghi assenti.
L’a.s. 2015/16 è sicuramente un anno transitorio e le difficoltà di questi primi giorni certo non fanno ben sperare in una risoluzione positiva di molte problematiche (vedi tag Organico di potenziamento).
Ma proiettiamoci nel 2016/17 o meglio nel triennio 2016/18, dal momento che nei prossimi giorni le scuole presenteranno il PTOF, il Piano triennale di offerta formativa, nel quale saranno inclusi anche i progetti e le relative classi di concorso utili per il potenziamento.
Chi accederà ai posti di potenziamento? In teoria tutti i docenti di ruolo.
I neoimmessi 2015/16 dovranno presentare domanda di mobilità (provinciale o nazionale a seconda delle fasi di assunzioni e del canale GaE/GM di reclutamento) per tutto l’organico di autonomia, e dunque sia per i posti vacanti in organico di diritto che per i posti di potenziamento.
Secondo quanto previsto dalla legge 107/2015 (a parte i neossunti in fase 0 e A) saranno assegnati ad un ambito territoriale. Qui approdato, come si sarà assegnati ad una scuola piuttosto che ad un altro, come all’organico di diritto o al potenziamento?
Una parziale risposta al primo interrogativo si può trovare nel comma 79 dove si stabilisce che “A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017,  per  la  copertura dei  posti  dell’istituzione  scolastica,  il  dirigente  scolastico propone gli  incarichi  ai  docenti  di  ruolo  assegnati  all’ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni  e  di sostegno, vacanti e disponibili, al fine  di  garantire  il  regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell’assegnazione della  sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma  6,  della  legge  5  febbraio 1992, n. 104”
Il docente trasferito nell’ambito territoriale potrà quindi “scegliere” le scuole in cui vorrebbe lavorare presentando il curriculum ed esprimendo in tal modo la propria candidatura per lavorare nella scuola.
Sarà poi il Dirigente scolastico a proporre l’incarico ai docenti, operando una scelta in base a criteri che non risultano del tutto chiari, dal momento che nel comma 80 si parla genericamente di “valorizzazione del curriculum, esperienze e competenze professionali”, senza entrare nello specifico, mentre il dettaglio in questo caso sarebbe stato indispensabile e doveroso.
L’incarico per essere formalizzato richiede l’accettazione esplicita da parte del docente e in presenza di docenti che non ricevono nessuna proposta di incarico sarà l’Ufficio Scolastico Regionale a provvedere al conferimento dell’incarico al docente, così come previsto dal comma 82 della legge 107:
Potrà dunque avvenire che già dal 2016/17 i neossunti in fase C su potenziamento possano essere assegnati a posto comune. Le variabili sono però ancora tante, e tutte non ancora ben definite, a partire dalle modalità con cui strutturare il PTOF.
Tutto ciò “spaventa” due categorie di docenti
  1. i precari ancora inseriti in GaE, che chiedono tutela per il conferimento degli incarichi annuali
  2. i sovrannumerari, che da un certo punto di vista, dovranno “competere” con i colleghi neoarrivati per la cattedra. Ne parliamo anche nel nostro forumù
Elmo Penna  Orizzonte Scuola,  2.12.2015.  

Vademecum COBAS neoimmesi in ruolo fase C


PRIMI ADEMPIMENTI, PERIODO DI PROVA, CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO FASE C
Primi adempimenti
Car@ collega,
innanzitutto congratulazioni e tanti auguri di buon lavoro.
L’assunzione dei lavoratori della scuola su tutti i posti liberi e vacanti (non la “stabilizzazione”) per i COBAS della Scuola è da sempre un obiettivo. Il patrimonio professionale dei precari, in questi anni, ha garantito, con grande senso di responsabilità e forte professionalità, la qualità della scuola, spesso a prezzo di notevoli sacrifici di lavorare in posti lontani, spesso su posti inferiori all’orario di cattedra, con stipendi più bassi e con meno diritti rispetto al personale di ruolo.
Già dallo scorso 10 ottobre 2014, quando il governo Renzi presentò il suo piano per la scuola, i COBAS si mobilitarono per chiedere l’emanazione di un provvedimento legislativo per l’assunzione di tutti i precari aventi diritto su tutti i posti disponibili. Così hanno continuato a fare tutto l’anno, fino allo scorso luglio a piazza Montecitorio.
La legge 107/15 è ingiusta nei confronti dei lavoratori della scuola, è irragionevole, immotivata, dannosa per gli studenti, è inutile per l’amministrazione e ha obbligato tutti i docenti precari ad accettare a priori e al buio una nomina in qualsiasi provincia italiana, indipendentemente dalla distanza da casa, dalla difficoltà di raggiungere la nuova sede di servizio e dallo sradicamento totale e immediato dal territorio e dall’ambiente di appartenenza.
La maggioranza dei docenti precari, dopo lunghi e faticosi anni di lavoro ultra flessibile e mal retribuito, poco tutelato, nelle settimane scorse si è trovata a decidere se accettare di mettere da parte tutta la vita sociale, familiare, affettiva e culturale, per accettare un trasferimento in un posto ignoto al fine di acquisire una fittizia e comunque temporanea stabilizzazione di un posto di lavoro, per giunta molto mal retribuito.
Tra i colleghi e le colleghe a tempo determinato si stanno vivendo momenti drammatici: ci sono genitori di bambini piccoli, persone che vorrebbero affrontare l’esperienza della maternità o della paternità, persone che assistono i familiari anziani o malati o portatori di handicap, persone che sono inserite in attività sociali culturali, religiose, sportive, artistiche, o che avevano coltivato un altro lavoro per poter sopravvivere vista la precarietà del lavoro scolastico e l’insufficienza del reddito garantito. Dopo anni di sacrificio molti hanno abbandonato tutto per una destinazione del tutto sconosciuta. Il ministero ha chiesto a questi colleghi di dare l’assenso ad un trasferimento che, al di là della finzione giuridica della “domanda volontaria” che presuppone il libero consenso, nella realtà viene vissuto come coatto, ingiusto e oltretutto arbitrario perché non giustificato da alcuna necessità.
Nelle pagine che seguono troverai un breve riassunto della normativa generale per il personale neo-assunto in ruolo nella fase C. Infatti, con questo i COBAS mettono a tua disposizione alcune essenziali indicazioni per informarti con chiarezza sui tuoi diritti che per i COBAS sono fondamentali.
La battaglia contro le politiche di smantellamento del sistema pubblico dell’istruzione e, in generale, di privatizzazione dei servizi pubblici, ha bisogno anche del tuo contributo di idee e di partecipazione. Le sedi provinciali dei COBAS sono a disposizione per una più qualificata e dettagliata consulenza e per costruire insieme una scuola davvero di qualità, che non sia la scuola-azienda, la scuola-miseria, la scuola-quiz.
Buon lavoro!
Il primo anno di lavoro a tempo indeterminato
La principale fonte normativa del rapporto di lavoro pubblico è il D.lgs. 165/2001, che ha stabilito la "privatizzazione" dei rapporti di lavoro nella pubblica amministrazione. Con il termine "privatizzazione" si intende che la disciplina del rapporto di lavoro è affidata alla contrattazione tra le parti e non alla legge. Per questo motivo conoscere i contratti collettivi della scuola è importante. Al riguardo le sedi provinciali dei COBAS possono aiutarti.
Di seguito solo alcune brevi note per un primo orientamento.
Il rapporto di lavoro
A partire dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 1994/1997 l'assunzione del personale della scuola avviene con la sottoscrizione di un contratto di lavoro tra l'amministrazione e colui che è stato individuato come avente diritto al posto.
L'assunzione può avvenire, se lo chiedi, anche su posto part-time, nel senso che al momento dell'assunzione puoi optare per un orario ridotto (e puoi ottenerlo se non è saturo il contingente provinciale).
La sottoscrizione del contratto
Con la sottoscrizione del contratto scattano per il lavoratore una serie di diritti e di doveri. Nel contratto individuale di lavoro (artt. 25 e 44 CCNL 2006/2009) sono indicati alcuni elementi essenziali costitutivi del rapporto stesso. E’ indicato anche il termine entro il quale è obbligatorio assumere servizio nella sede stabilita. La mancata presentazione in servizio, se non giustificata da gravi motivi (malattia, ecc.) comporta la perdita dell'impiego.
La sede di servizio
La sede assegnata nel primo anno è provvisoria. Per i docenti assunti nella fase C, l'assegnazione alla sede provvisoria avviene al termine della relativa fase, salvo che siano titolari di contratto di supplenza diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie. In tal caso l'assegnazione avviene al 1º settembre 2016, se si è impegnati in una supplenza annuale, e al 1º luglio 2016 (ovvero al termine degli esami di stato della scuola secondaria di secondo grado), se si è titolari di supplenza sino al termine delle attività didattiche. La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata.
Gli adempimenti di rito
Al momento della stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, il docente, in base al DPR 445/00, non è più tenuto a presentare i cosiddetti documenti di rito: certificato di nascita; certificato di cittadinanza italiana ovvero di cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea; certificato generale del Casellario giudiziale; certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal comune ove si vota, in data non anteriore a 6 mesi; copia del foglio matricolare o certificato di esito di leva. Sono infatti sufficienti le dichiarazioni contenute nelle domande a suo tempo presentate per la partecipazione al concorso o per l’inserimento nelle graduatorie permanenti.
Non è più obbligatorio presentare la certificazione di idoneità fisica all’impiego. L'obbligo della certificazione sanitaria di idoneità all'impiego è stato abolito dall'art. 42 del DL 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n.98.
Non è più obbligatorio presentare documenti rilasciati dalla Pubblica Amministrazione: basta autocertificare tutto.
All’atto dell’assunzione in ruolo, dopo aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, e comunque entro il termine perentorio di 30 giorni dalla stipula del contratto, pena l’annullamento della stipulazione o la risoluzione del rapporto di lavoro, il docente è necessario provvedere ad una serie di adempimenti obbligatori:
·         Dichiarazione sostitutiva di certificazione al fine della consegna dei “documenti di rito” (art.46 D.P.R. 445 del 28/12/2000). Il relativo modello va richiesto alla segreteria della scuola di servizio al momento della presa di servizio e presentato compilato al momento della stipula del contratto. Attenzione a riportare dati veritieri: se non presentati in maniera veritiera comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro e le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/00.
·         Dichiarazione dei servizi (da non confondere con la ricostruzione di carriera).In base all’art. 145 DPR 1092/73 permane l’obbligo della dichiarazione dei servizi non di ruolo prestati nella scuola, nelle Amministrazioni statali, negli Enti Pubblici o alle dipendenze di privati, da libero professionista o da lavoratore autonomo. Il relativo modulo va richiesto alla segreteria della scuola di servizio al momento della presa di servizio.
·         Dichiarazione di indisponibilità circa l’esistenza di altri rapporti di lavoro. Il dipendente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art.53 del D.lgs. 165/2001 o dall’art. 508 del D.lgs 297/1994.
Altre domande/documentazioni che, in base alla situazione personale, possono essere presentare in qualsiasi momento sono le seguenti:
·         Domanda di computo/riscatto ai fini della pensione/TFR.
·         Domanda computo/riunione/riscatto/ricongiunzione ai fini pensionistici dei servizi/periodi prestati presso enti pubblici o privati o come lavoro autonomo. Rivolgersi alla segreteria della scuola di servizio che darà indicazioni in merito alle modalità di presentazione.
Rispetto alla richiesta di adesione alla previdenza integrativa (fondo ESPERO), i COBAS sconsigliano assolutamente l’adesione al fondo ESPERO.
Per informazioni, compilazione delle domande e controllo della documentazione gli iscritti ai COBAS possono usufruire della consulenza della sede provinciale di riferimento.
Periodo di prova e anno di formazione
Il rapporto di lavoro diventa stabile solo dopo il superamento del prescritto periodo di prova. Il periodo di prova per i docenti, secondo quanto stabiliscono l’art.438 del D.lgs. 29/84 e il CCNL 2003, ha la durata di un anno. I docenti neoassunti sono nominati in prova e destinati ad un anno di formazione, ancora in gran parte definito dalle CCMM 267/91, 73/97 e dalla Nota 39 del 28/5/2001. La materia resta regolamentata dall'art. 437 del T.U.
Periodo di prova
Il superamento del periodo di formazione e di  prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche (L. 107/15 comma 116).
Per il personale in part-time o su spezzone orario con la nota MIUR 36167 del 5 novembre 2015 viene chiarito che, fermo restando l’obbligo delle 50 ore di formazione previste, i 180 giorni di servizio e i 120 giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto.
A titolo esemplificativo sono da ritenersi utili:
a)      le attività didattico-educative e psico-pedagogiche ai sensi del comma 6 dell'art. 14 della Legge n. 270/82;
b)      l'utilizzazione per corsi ed iniziative di istruzione finalizzati al conseguimento dei titoli di studio;
c)      la messa a disposizione per supplenze;
d)     le attività inerenti al funzionamento degli organi collegiali;
e)      l'utilizzazione su insegnamenti affini, anche in istituti e scuole superiori da parte di docenti di scuole medie e viceversa;
f)       l'utilizzazione in attività di sostegno ad alunni portatori di handicap negli istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica;
g)   l'utilizzazione in attività di coordinatore dei servizi di biblioteca o di orientamento scolastico (per i docenti di scuola secondaria di II grado ed artistica), e in attività di operatore tecnologico o psicopedagogico (per i docenti di scuola elementare e secondaria di I grado).
Fermo restando che le attività didattiche terminano il 30 giugno, i periodi computabili per il compimento dei 180 gg sono:
1.      giorni di lezione
2.      le domeniche, gli altri giorni festivi, le 4 giornate di riposo, le vacanze pasquali e natalizie, il giorno libero, se ricadenti in un periodo di servizio;
3.      i giorni compresi nel periodo che va dall’inizio dell’anno scolastico (1 settembre)  all'inizio delle lezioni se il collegio docenti si è riunito in questo periodo;
4.      gli esami di stato;
5.      interruzioni dovute a cause di pubblico interesse (elezioni, disinfestazioni, neve, ecc.);
6.      i corsi di formazione e aggiornamento organizzati dall’UST (art. 438 comma 3 T.U.) e dall’istituto;
7.      il primo mese di congedo di maternità;
8.      i giorni di astensione dal lavoro per sciopero.
Non sono computabili: i periodi di ferie, permessi retribuiti e non, le assenze per malattia, le aspettative, eccetto quelle parlamentari; i periodi di chiusura della scuola per vacanze estive, ad eccezione dei periodi di partecipazione alle sessioni di esame; le due giornate che vanno aggiunte alle ferie ai sensi della Legge 23.121977 n. 937.

L'attuale quadro consente di svolgere l'anno di prova al personale docente che ha ottenuto una nomina giuridica a tempo indeterminato e che nello stesso anno stia svolgendo una supplenza della durata di almeno 180 giorni.
È possibile svolgere l’anno di prova e il corso di formazione è valido anche se si è destinatari di una supplenza nella propria provincia (es. nomina giuridica in A043 e supplenza in A043 o A050, e viceversa) e anche se la nomina in ruolo è sul sostegno e la supplenza sulla disciplina (es. nomina giuridica in AD00 e incarico su A043 o A050, o viceversa)
La nota prot. 39/2001 afferma che “Per i docenti in periodo di prova […] l'anno in corso sarà valido, ai fini della prova, se prestato nella cattedra o posto per il quale la nomina è stata conseguita o anche nell'insegnamento di materie affini”.
Anche se ad oggi il MIUR non ha fatto ancora chiarezza sulle materie affini ricordiamo che per  la nota USR Piemonte 163/2008 sono considerate materie affini, in riferimento al periodo di prova, quelle che possono essere insegnate con lo stesso titolo di accesso o di abilitazione posseduto dall'interessato ed utilizzato ai fini della immissione in ruolo.
Circa la validità del servizio su posto di sostegno ai fini del superamento del periodo di prova, va considerato che per l'assunzione su posti di sostegno, si attinge alle medesime graduatorie dei concorsi ordinari o per titoli, fermo restando la necessità del possesso del titolo di specializzazione.
Il Ministero si era già espresso con la sotto riportata nota 3699/2008:
“si precisa che per il personale docente, educativo ed ATA neo-nominato in ruolo dopo il 31 agosto 2007, e in servizio nell'a.s. 2007/2008 come supplente annuale, sino al termine delle attività didattiche, o come supplente temporaneo con prestazione di servizio non inferiore a 180 giorni, e che, pertanto, assumerà servizio dal successivo anno scolastico beneficiando della retrodatazione giuridica della nomina, tale periodo di servizio prestato come supplente, è valido ai fini della prova, purché svolto, nello stesso insegnamento o classe di concorso o nell'insegnamento di materie affini, ovvero, per il personale ATA, nello stesso profilo professionale.
Resta fermo per il predetto personale la possibilità di svolgere le attività di formazione nel corso dello stesso anno scolastico. Tale opzione è consentita anche alla lavoratrice madre, seppur in assenza di regolare prestazione del servizio.
Va infine ribadito che l'anno di formazione va effettuato una sola volta nel corso della carriera.
Per quanto riguarda il personale neo-nominato che opta per il conferimento di supplenza ai sensi dell'art. 36 o 59 del C.C.N.L. del 29/11/2007, questo è tenuto al superamento del periodo di prova al rientro in servizio nel posto di insegnamento o nella classe di concorso ovvero nel profilo professionale di titolarità, atteso che a norma del 2° comma, delle citate disposizioni al predetto personale si applica la disciplina prevista per il personale assunto a tempo determinato.”
Ed è recentemente intervenuto, con la nota 1441 del 20 febbraio 2014:
“Per i docenti neo nominati in ruolo su posti di sostegno, con decorrenza giuridica 1/9/2013, l'anno scolastico è considerato come anno di prova purché il neo nominato presti servizio in qualità di supplente (annuale, fino al termine delle attività didattiche o con supplenze temporanee di almeno 180 gg.). Per quanto riguarda la validità del servizio si richiama la nota della D.G. del personale scolastico prot. n. 3699 del 29 febbraio 2008 che si riporta in stralcio: “…è valido, ai fini della prova, il servizio prestato come supplente purché svolto nello stesso insegnamento o classe di concorso o nell'insegnamento di materie affini…”
Si pregano quindi i Dirigenti di agevolare i docenti che si dovessero trovare nelle situazioni sopra elencate mettendoli nelle condizioni di svolgere l'anno di prova e di formazione già nel corso del 2015/16.
Corso di formazione
Durante il periodo di prova il personale docente, a cui il Dirigente (L. 107/15 c. 117) - non più il Collegio Docenti - affianca un tutor, è ammesso ad un anno di formazione che "ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni" (art. 440 T.U.).
L’intervento formativo è regolato dall' art.1 comma 118 L. 107.   e dall' allegato alla Nota n°36167 del 5/11/2015 dal titolo “ Quadro di sintesi del percorso formativo per i docenti neoassunti”
Le attività di formazione, a partire dall’a.s. passato, hanno una durata complessiva di 50 ore e si compongono sostanzialmente di tre parti:
1) incontri informativi e laboratori formativi dedicati (17 ore in presenza + 3 ore di ricerca e documentazione online)e a distanza,
2) in attività peer to peer da svolgere con il tutor (10 ore);
3) in laboratori didattici coordinati dai tutor.
(N.B. le ore della fase del peer to peer e le ore online vanno interamente svolte e non possono, anche se eccedenti, sostituire o compensare le ore destinate agli incontri in presenza)
Il Direttore del corso di formazione rilascerà un attestato finale che certificherà la partecipazione alle attività di formazione (incontri e laboratori, ricerca e documentazione online, attività peer-to-peer) e le ore svolte.
Le attività svolte in piattaforma relative al Portfolio del docente si concludono con la creazione di un documento in PDF che, insieme ad altri documenti caricati sulla piattaforma stessa, costituirà il lavoro conclusivo da presentare alla scuola.
Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi […del…] comma 129 [della Legge 107/15…], sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor.
Al fine di esprimere il proprio parere, il comitato di valutazione è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, da tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
Dove può essere svolto il periodo di prova ed il corso di formazione?
In caso di differimento della presa di servizio, può essere svolto nell'anno scolastico di decorrenza giuridica della nomina, anche presso o l’istituzione scolastica statale ove è svolta una supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche, purché su medesimo posto o classe di concorso affine. Per classi di concorso affini si devono intendere quelle comprese negli ambiti disciplinari di cui al D:M n° 354/1998 ove il servizio sia effettuato nello stesso grado di istruzione della classe di concorso di immissione in ruolo come previsto dall’art. 3 comma 5 lettera c) del D.M. n.850/2015.
Le possibilità indicate sono:
- la supplenza su posto di sostegno per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di  sostegno per la scuola dell’infanzia o primaria;
- la supplenza su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado è  valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di  sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado;
- per le classi di concorso, la supplenza è valida sullo specifico grado di istruzione e in considerazione della corrispondenza degli insegnamenti impartiti con gli insegnamenti  relativi alla classe di concorso di immissione in ruolo;
- la supplenza su posto di sostegno è valida ai fini dello svolgimento del periodo di prova
anche su posto comune e viceversa, nel medesimo ordine e grado di scuola.
Saranno dunque i Dirigenti scolastici deputati ad un’attenta valutazione dell’applicazione della suddetta autorizzazione ai docenti in servizio presso la propria istituzione scolastica che ne abbiano titolo, ed a tener conto che l'attività di formazione sarà, comunque, svolta con riferimento al posto o alla classe di concorso di immissione in ruolo.
La valutazione del periodo di formazione e prova è effettuata dal D.S. sentito il comitato di valutazione (istituito in base all'art 11 del TU D.lgs 297 del 16/04/ 94 e all'art.1 comma 129 della L. 127 del 2015) e sulla base dell'istruttoria di un docente tutor.

Il Tutor
Tale docente assumerà un ruolo significativo non solo nella fase finale del periodo di prova, quando dovrà rilasciare parere motivato al dirigente scolastico circa le caratteristiche dell'azione professionale del docente a lui "affidato", ma soprattutto nel corso dell'intero anno scolastico, quando dovrà esplicare una importante funzione di accoglienza, accompagnamento, tutoraggio e supervisione professionale. Si tratta di un compito impegnativo per il quale sono richieste specifiche competenze organizzative, didattiche e relazionali, affinché il periodo di prova si caratterizzi come un effettivo momento di crescita e di sviluppo professionale, orientato alla concreta assunzione del nuovo ruolo. Si terrà ovviamente conto che molti docenti neo-assunti potrebbero aver già svolto esperienze di insegnamento, per cui l'intervento sarà tarato su esigenze differenziate, da ricondurre all'intreccio continuo tra pratica e riflessione. La scelta della figura del tutor si ispira alle caratteristiche del tutor accogliente degli studenti universitari impegnati nei tirocini formativi attivi; la sua individuazione spetta al Dirigente Scolastico attraverso un opportuno coinvolgimento del Collegio dei docenti. Tendenzialmente ogni docente neoassunto avrà un tutor di riferimento, preferibilmente della stessa classe di concorso o relativa abilitazione, o classe affine o area disciplinare, ed operante di norma nello stesso plesso. In ogni modo il rapporto non potrà superare la quota di tre docenti affidati al medesimo tutor.

I criteri per la valutazione
I cosiddetti criteri per la valutazione del personale docente, sono desumibili dall’art.4 del D.M. n.850 e delineano per lo più gli standard professionali della funzione docente:
·      competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche;
·      competenze relazionali, organizzative e gestionali
·      osservanza dei doveri connessi alla funzione docente;
·      partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti.
Nello stesso art.4, all’elencazione dei criteri, segue la declinazione di ciò che potrà tornare utile per la verifica delle competenze di cui sopra. Le indicazioni fornite nei commi 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo permettono di tracciare, in via generale, i punti focali della formazione iniziale che andranno a confluire, come già detto, nel cosiddetto patto per lo sviluppo professionale di cui è propedeutico il bilancio delle competenze iniziale.
Al fine di esprimere il proprio parere, il comitato di valutazione è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, da tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
È compito del dirigente curare alla fine dell’anno scolastico la relazione conclusiva sull’anno di formazione di ciascun docente.
Il comitato, sulla base della relazione del tutor e di altri elementi forniti dal capo d'istituto, esprime il proprio parere su cui si baserà lo stesso dirigente scolastico per decretare:
1.      la conferma in ruolo dall’inizio dell’anno scolastico successivo, con provvedimento definitivo;
2.      la dispensa dal servizio (art. 129 Dpr 3/57), sentito il Consiglio Scolastico Provinciale per i docenti di materna, elementare e media, o il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione per la secondaria superiore;
3.      la proroga: a) per valutazione negativa (comma 109 L. 107/15) o per acquisire maggiori elementi di valutazione, una sola volta nell’anno scolastico successivo (previa consultazione del CSP o CNPI);
b) perché non sono stati prestati i 180 giorni di effettivo servizio.
Il periodo di prova si considera superato se non si ricevono comunicazioni contrarie da parte del  dirigente scolastico.
In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo è sottoposto solamente  ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile (art. 1 comma 119).
Il rinvio dell’anno di prova può avvenire per più volte nel caso di legittimi impedimenti al raggiungimento dei 180 giorni di servizio, anche per i successivi anni scolastici in relazione a periodi di congedo o aspettative a qualunque titolo concessi, ivi compresi i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro a norma dell'art. 4 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulle lavoratrici madri (congedo per maternità), salve restando, ovviamente, le disposizioni di Legge che considerano valutabili anche ai fini della prova determinati periodi diversi dall'insegnamento.
Assunzione nella sede definitiva di titolarità
Ai neo-immessi in ruolo è stata attribuita una sede provvisoria.
I neoassunti nella fase B e C, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, sono assegnati agli ambiti territoriali, così come i colleghi in esubero o soprannumerari (L. 107/15 c. 73 terzo e quarto periodo)e saranno assoggettati alla mobilità su tutto il territorio nazionale.
Questa evidente disparità di trattamento rispetto ai neoassunti nelle fasi 0/A, oltre che essere un’ingiustizia, rappresenta una palese contraddizione della L. 107/15, poiché le operazioni di mobilità vengono avviate a marzo di ogni anno, mentre la definizione degli ambiti territoriali è previsto che sia fatta entro il 30 giungo 2016 (L. 107/15 c. 66 secondo periodo). Appare quindi difficilmente realizzabile già nell’a.s. 2016/17 quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 73: “Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.” I COBAS attueranno ogni iniziativa affinché la titolarità di cattedra sia estesa a tutti i colleghi.
La Legge 107/15, seppur con la contraddizione appena evidenziata, per l'anno scolastico 2016/2017 prevede un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nelle fasi B/C, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia previsto dal Testo Unico (L. 107/15 c. 108 primo periodo).
La Legge 107/15 prevede che, solo successivamente, i docenti assunti nelle fasi B/C dalle GaE partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale.
Il Passaggio di cattedra (trasferimento da una classe di concorso ad un'altra nello stesso ordine di scuola, previa abilitazione) non implica l'anno di prova e di formazione.
Viceversa, il Passaggio di ruolo (trasferimento da una classe all'altra in diverso ordine di scuola) comporta il periodo di formazione e la prova come i neoassunti in ruolo).
L’assegnazione provvisoria interprovinciale potrà essere richiesta, limitatamente all’a.s. 2015/16, soltanto dai colleghi assunti entro l’a.s. 2014/15 anche in deroga al vincolo triennale (L. 107/15 c. 108).

Ricostruzione di carriera
La ricostruzione della carriera consente di far valere i servizi del docente svolti prima dell’assunzione ottenendo così il riconoscimento dell’anzianità ed un livello stipendiale più alto. La domanda di ricostruzione della carriera può essere presentata solo dopo la conferma in ruolo, una volta superato l’anno di prova con esito positivo  e ottenuta la sede di titolarità.
E’ importante presentare la documentazione della ricostruzione di carriera appena  preso servizio nella scuola di titolarità potendo così ottenere quanto prima i benefici che derivano dal nuovo inquadramento economico Attenzione : la ricostruzione di carriera avviene solo a domanda e se la domanda di ricostruzione viene presentata dopo 5 anni dall’assunzione si perdono i relativi benefici.                                                                                                                
• la domanda va presentata al D.S. della scuola in cui è titolare il personale (DPR 275/99);
• va presentata al D.S. in carta libera, allegando la seguente documentazione:
- Autocertificazione relativa ai servizi per i quali si richiede il riconoscimento.
- Autocertificazione del titolo di studio.
- Autocertificazione del certificato di abilitazione.
- Autocertificazione del certificato di specializzazione.

Sintesi del percorso di formazione tratto da Orizzonte Scuola
Le azioni di progettazione della formazione per i docenti neoassunti sono indicate nella circolare del 5 novembre 2015
Si tratta di
  • un incontro propedeutico su base territoriale sarà dedicato all’accoglienza dei neoassunti e alla presentazione del percorso formativo;
  • la concreta formazione prenderà avvio da un primo bilancio delle competenze professionali che ogni docente curerà con l’ausilio del suo tutor (art. 5 del decreto); a tal fine sarà fornito un modello digitale all’interno della piattaforma on-line predisposta da INDIRE, per agevolare la elaborazione di questo primo profilo;
  • il bilancio di competenze iniziale sarà tradotto in un patto formativo che coinvolge docente neoassunto, tutor e dirigente scolastico;
  • sulla base dei bisogni rilevati l’amministrazione scolastica organizzerà indicativamente nei mesi di gennaio-marzo 2016 specifici laboratori di formazione (art. 8 del decreto), la cui frequenza è obbligatoria per complessive 12 ore di attività, con la possibilità, per i docenti, di optare tra le diverse proposte formative offerte a livello territoriale;
  • a partire dal terzo mese di servizio avranno inizio momenti di reciproca osservazione in classe concordati tra docente tutor e docente neo-assunto (peer to peer), per favorire il consolidamento e il miglioramento delle capacità didattiche e di gestione della classe (art. 9 del decreto); a tal fine saranno successivamente fornite opportune linee guida;
  • la formazione on line (art. 10 del decreto) sarà curata da INDIRE, con la messa a disposizione di una piattaforma dedicata, in cui ogni docente potrà documentare, in guisa di portfolio (art. 11 del decreto), le proprie esperienze formative, didattiche e di peer review.La piattaforma consentirà inoltre di fruire delle risorse didattiche digitali messe a disposizione da INDIRE;
  • le attività formative saranno concluse da un incontro finale (art. 7 del decreto) per la valutazione dell’attività realizzata. Tale incontro potrà assumere forme differenziate sulla base delle diverse esigenze organizzative.