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lunedì 19 settembre 2016

ASSEGNAZIONI DEI DOCENTI ALLE CLASSI

Come ogni inizio di anno scolastico ritornano i problemi dell’assegnazione dei docenti alle classi e della definizione degli orari.

Le disposizioni che regolano la materia vanno rinvenute nel TU 297 del 1994
L’articolo 7, comma 2, alla lettera b) stabilisce che il collegio “formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attivita’ scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto”
Quindi la procedura da seguire è la seguente:
1. il consiglio definisce i criteri
2. tenuto conto dei criteri, il collegio formula proposte
3. il ds assegna le classi rispettando sia i criteri sia le proposte
Fino al 2010 e cioè prima che entrasse in vigore il “decreto Brunetta” l’assegnazione delle classi era materia di contrattazione sindacale a livello di istituto e quindi i sindacati erano sempre molto presenti sul tema; ma a partire da quell’anno diverse sentenze hanno fissato una volta per tutte il principio della “decontrattualizzazione”dell’intera procedura.
E così, a quel punto, i sindacati hanno iniziato a disinteressarsi della questione.
Un po’ dovunque si è diffusa l’idea che l’assegnazione sia materia riservata esclusivamente al dirigente scolastico.
Ma, come abbiamo detto, così non è in quanto nè il decreto Brunetta, nè le norme successive (neppure la legge 107) hanno modificato in qualche misura le disposizioni contenute nel TU del 1994.
Le competenze del consiglio di istituto e del collegio dei docenti restano tutte e – secondo un principio giuridico ampiamente consolidato – il dirigente scolastico può derogare da criteri e proposte degli organi collegiali solo con un provvedimento adeguatamente e accuratamente motivato.
Senza dimenticare che, comunque, sulla assegnazione alle classi il dirigente è tenuto alla informativa sindacale.

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