L’articolo 7, comma 2, alla lettera b) stabilisce che il collegio “formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attivita’ scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto”
Quindi la procedura da seguire è la seguente:
1. il consiglio definisce i criteri
2. tenuto conto dei criteri, il collegio formula proposte
3. il ds assegna le classi rispettando sia i criteri sia le proposte
E così, a quel punto, i sindacati hanno iniziato a disinteressarsi della questione.
Un po’ dovunque si è diffusa l’idea che l’assegnazione sia materia riservata esclusivamente al dirigente scolastico.
Ma, come abbiamo detto, così non è in quanto nè il decreto Brunetta, nè le norme successive (neppure la legge 107) hanno modificato in qualche misura le disposizioni contenute nel TU del 1994.
Le competenze del consiglio di istituto e del collegio dei docenti restano tutte e – secondo un principio giuridico ampiamente consolidato – il dirigente scolastico può derogare da criteri e proposte degli organi collegiali solo con un provvedimento adeguatamente e accuratamente motivato.