Nella mia scuola il dirigente scolastico ha detto in collegio dei docenti che adesso la formazione e l'aggiornamento sono obbligatori e dobbiamo svolgere almeno 20 ore l'anno di questa particolare attività senza ricevere alcun compenso aggiuntivo. Vorrei sapere cosa dice la normativa in proposito.
Il comma 124 della legge 107/2015 dispone che «nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale». Il successivo comma 125 stanzia 40 milioni di euro per l'attuazione del comma precedente. Sull'esistenza dell'obbligo, non vi sono dubbi. I dubbi, invece riguardano l'entità della retribuzione, che è altrettanto obbligatoria trattandosi di un onere che aumenta la quantità della prestazione obbligatoria dei docenti. L'art. 36 della Costituzione prevede, infatti, che la retribuzione deve essere proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro. Pertanto, se aumenta la quantità del lavoro deve aumentare anche la retribuzione.
In più il codice civile vieta di lavorare gratis o a retribuzione ridotta (divieto di rinunzie e transazioni ex art.2113 c.c.). E l'art. 45 del decreto legislativo 165/2001 stabilisce che la pubblica amministrazione deve pagare i dipendenti applicando CCNL.
Stando così le cose, trattandosi di ore aggiuntive funzionali all'insegnamento, l'obbligo previsto dal comma 124 della legge 107/2015 può essere adempiuto solo se l'istituzione scolastica abbia fondi a sufficienza per retribuire i docenti applicando i minimi previsti dalla tabella 5 del vigente contratto di lavoro: 17.50 euro per ogni ora di formazione prestata in servizio (Tribunale di Verona, sentenza 46/2011).
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