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mercoledì 30 novembre 2016

Maestra assente, al suo posto non può andare il professore La supplenza non è possibile tra ordini di scuola diversi


il dirigente scolastico non può  secondo la normativa vigente, all'interno di un Istituto comprensivo, utilizzare docenti della scuola media con ore a disposizione per supplenze anche di 1 ora nella scuola primaria o dell'infanzia e viceversa.
Il docente di scuola secondaria non può essere effettuato per sostituire docenti di scuola primaria o dell'infanzia e viceversa. L'articolo 1, comma 85 della legge 107/2015 dispone, infatti, che il dirigente scolastico possa effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza. La norma prevede, dunque, la possibilità per il dirigente di impiegare i docenti interni per le sostituzioni dei docenti assenti, anche in gradi diversi, ma tale impiego può avvenire solo all'interno di scuole dello stesso ordine. Per esempio, un docente di scuola secondaria di I grado può essere utilizzato per sostituire un docente di scuola secondaria di II grado e viceversa (si pensi al caso degli istituti omnicomprensivi) ma non può essere utilizzato per sostituzioni da effettuare in scuole appartenenti ad ordini diversi. In tutti gli altri casi, dunque, resta ferma la disciplina generale che vieta l'impiego fungibile dei docenti dell'organico in ordini di scuola diversi.

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