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mercoledì 31 maggio 2017

Lezioni concluse. Quali obblighi per gli insegnanti non impegnati negli esami

L’orario è valido solo in presenza degli alunni ovvero è in vigore dall’inizio delle lezioni al termine delle stesse.

È molto chiaro in tal senso l’art 28/5 del CNL/2007 il quale recita:
Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello Regionale [cioè di inizio e fine delle lezioni…]l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.
Pertanto dal 1 settembre al primo giorno di lezione stabilito dal calendario regionale e dal termine delle lezioni (sempre stabilito dal calendario regionale) al termine delle attività didattiche (30 giugnoi docenti possono essere impegnati solo in:
attività collegiali obbligatorie definite nell’art. 29 dello stesso Contratto, che consistono in:
  • consigli di classe, per un impegno complessivo annuo non superiore, di norma, alle 40 ore annue;
  • scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione;
  • riunioni del Collegio dei docenti, attività di programmazione, verifica e informazione alle famiglie, fino a un massimo di 40 ore annue, con l’avvertenza che le ore eccedenti vanno retribuite con il fondo di istituto (art. 88, c. 2, lettera “d”).
in attività aggiuntive (da svolgere su base volontaria) previste nel POF o deliberate dal Collegio dei docenti, che danno diritto al compenso orario o forfettario o in attività di aggiornamento, anche queste da svolgere su base volontaria, essendo un diritto del dipendente (art 64 sempre dello stesso Contratto).
Dal momento che fino a prova contraria il nostro orario e i nostri impegni di lavoro sono ancora stabiliti da un Contratto Nazionale che bisogna quindi rispettare, i docenti, nel periodo in cui non vi è lezione ed escludendo ciò che prevede il Piano delle attività non possono essere obbligati (neanche con un ordine di servizio) alla presenza a scuola secondo il loro normale orario d’insegnamento; a recarsi tutte le mattine a scuola per firmare il registro delle presenze; a svolgere attività non previste dal POF o non deliberate dal Collegio dei docenti.
Ricordiamo inoltre a tutti i Dirigenti e ai docenti la Nota ministeriale prot. n. 1972 del 30 giugno 1980 che già all’epoca chiariva la questione: “Appare in contrasto con il sistema previsto dai Decreti Presidenziali 31 maggio 1974, numero 416 e 417, l’imposizione di obblighi di semplice presenza nella scuola che non siano dipendenti da iniziative programmate e attive e rispondenti a reali esigenze delle singole scuole. Si tratterebbe infatti di presenza permanente formale che, in tal caso, non terrebbe conto della peculiare caratteristica dell’istituzione scolastica, che si differenzia della prevalente attività (quella di insegnamento destinato agli alunni) prevista dal calendario scolastico.”
Gli stessi concetti sono stati ribaditi con successive note e sentenze.
Tra queste ultime ricordiamo quella del Consiglio di Stato n. 173/1987 in cui si decretava: “…Né è ipotizzabile l’imposizione dell’obbligo della semplice presenza nella scuola indipendentemente dall’impegno in attività programmate, non trovando ciò corrispondenza nel sistema delineato dal D.P.R. n. 417/1974”.    di Paolo Pizzo

mercoledì 24 maggio 2017

Chiamata diretta, bocciata dai docenti ma anche da tanti Presidi


Una delle norme più contestate e devastanti della Legge 107 è la “chiamata diretta”, che mira a stravolgere completamente il reclutamento dei docenti.


Con essa infatti, il preside può scegliere a suo insindacabile giudizio, dall’ambito territoriale di riferimento, i docenti da far venire nella “sua” scuola con un incarico triennale che potrà o meno confermare alla fine del triennio. Cgil, Cisl, Uil e Snals, anziché battersi per l‘abrogazione di tale norma, stanno cercando, con una sorta di pre-Contratto Integrativo siglato l’11 aprile con il MIUR, di dar vita ad uno pseudo-coinvolgimento del Collegio docenti nella “chiamata diretta”.
Infatti, in tale pre-Contratto (che per ora è solo una “ipotesi”e deve ancora essere siglato in modo definitivo) viene stabilito che: a) il preside individua fino ad un massimo di 6 criteri per la scelta dei docenti; b) porta la sua proposta nel Collegio docenti, che può anche modificarla nei criteri, però sempre scelti tra 18 stabiliti dal pre-Contratto; c) se il Collegio non si esprime sulla proposta, il preside procede ugualmente a stabilire i requisiti e a effettuare la scelta; d) in caso di “inerzia” (cioè di non-decisione da parte del preside) sarà l’Ufficio Scolastico Regionale a decidere in merito all’invio di docenti nella scuola.
Il collaborazionismo che i Quattro sindacati vorrebbero imporre ai Collegi docenti non cambia di una virgola la sostanza della “chiamata diretta”, perché ciò che la rende inaccettabile è che sia il preside a scegliersi i docenti, nonché la triennalizzazione e precarizzazione del rapporto di lavoro Si tratta dunque, da parte dei Quattro, di un grave, oltre che ridicolo, tentativo di coinvolgere i docenti nell’abominio della “chiamata diretta”, facendo legittimare dal Collegio una norma così distruttiva e contestata. Noi, invece, continuiamo a batterci contro questa norma (ed altre della L.107) e ne chiediamo l’abrogazione. Conseguentemente, l’unica indicazione corretta da dare ai Collegi è quella di non avallare alcun criterio per la scelta dei docenti e di non approvare alcuna proposta del preside in tal senso. Perciò abbiamo formulato e portato nelle scuole una mozione da approvare nei Collegi che, in coerenza con le nostre lotte e la nostra posizione abrogazionista della norma , esprime la totale avversione alla chiamata diretta e il rifiuto a deliberare qualsiasi criterio proposto del dirigente. Tale mozione e altre analoghe, o derivate dalla nostra, stanno ottenendo un grande successo in centinaia di scuole finora chiamate a deliberare (in larghissima maggioranza istituti comprensivi per le Elementari mentre nella scuola dell’Infanzia, nelle Medie e nelle Superiori i tempi decisionali sono più lunghi e tali scuole verranno coinvolte via via nei prossimi giorni): e un primo parziale elenco di 120 scuole, ricavato per campione da un certo numero di province ove operiamo. A Terni alla  Scuola Media Statale "L. da Vinci e O. Nucula" la mozione cobas è passata all'unanimità del collegio docenti,  all'Istituto Comprensivo Orvieto-Montecchio, il collegio non ha deliberato sui criteri, lasciando all'USR le nomine.
Da notare, infine, che in molte scuole tanti presidi si stanno rendendo conto dei grandi rischi a cui vanno incontro, inventandosi criteri impresentabili e procedendo a scelte così contestabili che, è facile prevedere, provocherebbero ricorsi, denunce, accuse di clientelismo e nepotismo ecc. Cosicché, visto che i/le presidi non hanno l’obbligo di effettuare la “chiamata diretta”, dato che la L.107 prevede che “in caso di inerzia dei presidi, sia l’USR ad assegnare i posti in base al punteggio” , alcuni/e di essi/e non convocano nemmeno i collegi sul tema, dichiarando apertamente che lasceranno l’onere della chiamata agli USR; e molti/e altri/e, dopo che i Collegi si sono rifiutati di deliberare, optano per una salutare “ inerzia ”, girando anch’essi/e la patata bollente agli USR.
In parallelo alla vistosa crescita delle bocciature della “chiamata diretta” da parte dei docenti, ben vengano dunque tanti altri/e presidi “inerziali”.
Piero Bernocchi portavoce nazionale COBAS

Lettera aperta dei lavoratori autorganizzati ex Novelli in CIGS ai Consiglieri del Comune di Terni

martedì 23 maggio 2017

PROPOSTA di MOZIONE dei COBAS Scuola per i Collegi dei Docenti sui criteri/requisiti per la chiamata diretta dei docenti dall’ambito territoriale per incarico triennale su scuola



Vista la convocazione del Collegio dei Docenti al fine di individuare il numero e la specifica dei requisiti tra quelli di cui all’allegato A della “ipotesi” di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018, ai sensi dell'articolo 1, commi 79 e successivi, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

Vista la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 ed in particolare i commi 79, 80, 81 e 82 dell’art. 1 nei quali si prevede, tra l’altro, che, “…il  dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento…”, che … l'incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché in coerenza con il piano dell'offerta formativa…” e che …l'incarico è assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente che riceva più proposte di incarico opta tra quelle ricevute. L'ufficio scolastico regionale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso  di  inerzia del dirigente scolastico”;

Vista la “ipotesi” di CCNI (non ancora “perfezionata”) nella quale si prevede al comma 3 che:
Il dirigente scolastico formula la proposta di passaggio da ambito a scuola in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa. A tal fine il dirigente, previa deliberazione del collegio dei docenti su proposta del dirigente medesimo, individua sino a un massimo di sei titoli ed esperienze specifiche tra quelle di cui all'allegato A, per ciascun posto vacante e disponibile, ovvero per gruppi di posti, in coerenza con il PTOF e il Piano di Miglioramento dell'istituzione scolastica. Qualora il collegio dei docenti correttamente convocato non si esprima entro 7 giorni dalla data prevista, il dirigente scolastico procede comunque all'individuazione dei requisiti e alla pubblicazione dell'avviso, nel rispetto dei termini previsti a livello nazionale”.

Vista la nota MIUR del 19 aprile 2017, prot. n. 16977 con la quale si comunica che l’ipotesi di CCNI “introduce la necessità di una deliberazione del Collegio dei docenti, su proposta del Dirigente scolastico, sul numero e la specifica dei requisiti da considerare utili ai fini dell'esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito territoriale” e comunica i termini entro i quali devono essere convocati i Collegi dei Docenti dei diversi gradi di istruzione;

il Collegio dei Docenti _____________________

ritiene di non condividere il sistema di mobilità con gli incarichi triennali delle/dei docenti, per chiamata diretta, da parte del preside (e ne chiede la abrogazione);

e ritiene, invece,
che la mobilità debba essere gestita esclusivamente con titolarità su scuola e secondo il relativo punteggio, eliminando la chiamata diretta e gli incarichi triennali decisi dal preside, garantendo la continuità della titolarità a tutte/i le/i docenti.

Ciò premesso, il Collegio dei Docenti in data ____________
DELIBERA

di NON APPROVARE ALCUN CRITERIO/REQUISITO per la cosiddetta chiamata diretta e di NON APPROVARE la proposta del Dirigente Scolastico sul numero e la specifica dei requisiti da considerare utili ai fini dell'esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito territoriale.

Anno di prova neoassunti: come viene valutato il docente. Dai criteri al ruolo del tutor, comitato e dirigente. Le FaQ

L’anno di formazione e prova per i docenti neo assunti e non volge al termine, con gli insegnanti coinvolti che hanno concluso o stanno concludendo i laboratori formativi organizzati dagli Uffici Scolastici Provinciali di competenza e che stanno ultimando, nell’ambiente Indire, il portfolio.
L’ultimo step da affrontare riguarda la valutazione finale, regolamentata (come tutto il percorso) dalla legge n. 107/2015 e dal DM n. 850/2015, e la conseguente conferma in ruolo.
Proponiamo alcune faq finalizzate ad illustrare come e su cosa si svolge la valutazione finale, gli attori coinvolti nel procedimento e le competenze di ciascuno di essi.
CRITERI DI VALUTAZIONE
D. Sulla base di quali criteri viene valutato il docente in anno di prova e formazione?
R. Sottolineiamo che la valutazione finale è volta a verificare il possesso degli standard professionali da parte dei docenti interessati. Essa si base sui seguenti criteri:
a. corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli
ordinamenti vigenti;
b. corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali;
c. osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente;
d. partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti.
SOGGETTI PREPOSTI ALLA VALUTAZIONE
D. Chi sono i soggetti preposti alla valutazione dei docenti in anno di prova e formazione?
R. La valutazione finale, ossia la decisione della conferma in ruolo, spetta al dirigente scolastico, tuttavia il procedimento coinvolge 3 attori principali (dirigente compreso):
1. Tutor;
2. Comitato per la valutazione dei docenti;
3. Dirigente scolastico.
TUTOR
D. Quali sono i compiti del tutor in sede di valutazione finale?
R. Il docente tutor:
1. partecipa – in qualità di membro aggregato – al colloquio che il docente neo assunto sostiene innanzi al Comitato per la valutazione dei docenti;
2. predispone un’istruttoria sugli esiti delle attività formative e sulle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita scolastica del docente neo assunto.
D. L’istruttoria cosa deve contenere?
R. L’Istruttoria, come suddetto, riguarda gli esiti delle attività formative, le esperienze di insegnamento e la partecipazione alla vita scolastica, tutti aspetti che devono essere adeguatamente documentati. Pertanto, tutto ciò che il tutor esprime deve essere supportato da apposita documentazione comprovante il percorso del neo assunto.
D. A chi va presentata  l’istruttoria?
R. L’Istruttoria va presentata al dirigente scolastico. Gli esiti della stessa, inoltre, vanno esposti, sempre dal tutor, (dopo che il docente neo assunto sostiene il colloquio finale) al Comitato di Valutazione.
COMITATO DI VALUTAZIONE
D. Quali sono, in sede di valutazione finale, le competenze del Comitato di Valutazione?
R.  Il comitato per la valutazione dei docenti esprime il proprio parere relativamente al superamento del periodo di prova e formazione dei docenti neo assunti.
D. Su che cosa si fonda l’espressione del parere da parte del Comitato di Valutazione?
R. Il Comitato esprime il parere in seguito al colloquio, sostenuto dal docente (in periodo di prova e formazione) innanzi allo stesso, sulla base della documentazione contenuta nel portfolio professionale del docente,  dell’istruttoria del docente tutor e della relazione del dirigente scolastico.
D. Esiste un termine entro il quale il Comitato deve essere in possesso della suddetta documentazione?
R. Sì, la documentazione deve essere trasmessa dal DS al Comitato almeno cinque giorni prima della data stabilita per il colloquio.
D. Qual è la composizione del Comitato di Valutazione in occasione del colloquio dei neo assunti e dell’espressione del suddetto parere?
R. Il Comitato è composto dal DS e dai docenti dell’istituzione scolastica: i due docenti scelti/eletti dal collegio dei docenti e il docente scelto/eletto dal consiglio d’Istituto; è integrato, inoltre, dal docente tutor. In tal caso, quindi, il Comitato viene modificato nella sua composizione, in quanto è presente il docente tutor del neo immesso e non sono presenti né i due rappresentanti dei genitori (o un rappresentante degli studenti e uno dei genitori per la scuola secondaria di secondo grado) né il componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale.
D. Quando avviene l’espressione del parere da parte del Comitato di Valutazione?
R. Il Comitato si riunisce all’esito del colloquio.
D. Il parere del Comitato di valutazione è vincolante per il dirigente scolastico?
R. Il parere del Comitato è obbligatorio ma non vincolante, per cui il dirigente può anche prendere una decisione, debitamente motivata, discordante dallo stesso parere.
D. Quando deve essere convocato il Comitato di valutazione per l’espressione del summenzionato parere?
R. Il Comitato deve essere convocato dal dirigente scolastico nel periodo compreso tra il termine delle attività didattiche e la conclusione dell’anno scolastico (31 agosto).
DIRIGENTE SCOLASTICO
D. Quali sono le competenze del dirigente scolastico nell’ambito della valutazione finale dei docenti in anno di prova e formazione?
R. Al dirigente scolastico spetta la conferma o meno in ruolo del docente in anno di prova. Il dirigente valuta i predetti docenti sulla base della documentazione prodotta dagli stessi dal tutor e dell’osservazione sul “campo” dei docenti in questione; deve inoltre tenere in considerazione il parere espresso dal Comitato per la valutazione dei docenti, sebbene possa discostarsene.
L’esito della valutazione dipende dal possesso o meno, da parte del docente da valutare, delle competenze sopra riportate.
D. Cosa succede in caso di valutazione positiva?
R. Il dirigente scolastico emette motivato provvedimento di conferma in ruolo del docente in anno di prova.
D. Cosa succede in caso di valutazione negativa?
R. Il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova. Il provvedimento indicherà gli elementi di criticità emersi ed individuerà le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo.
D. Nel corso del secondo periodo di formazione e di prova, il tutto si svolge come nel primo periodo?
R. No, nel caso di ripetizione dell’anno di prova è obbligatoriamente disposta una verifica, affidata ad un dirigente tecnico, per l’assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell’idoneità del docente.
D. Il dirigente tecnico produce, in merito, della documentazione?
R. Sì, il dirigente tecnico elabora una relazione, che sarà parte integrante della documentazione che sarà esaminata dal Comitato di Valutazione al termine del secondo periodo di prova.
D. Cosa succede, nel caso in cui il docente, al termine del secondo periodo di prova, è valutato ancora negativamente?
R. Il docente non ottiene la conferma in ruolo.
D. Se non si ottiene la conferma in ruolo al termine del secondo periodo di prova e formazione, il docente potrà ripetere ancora la prova?
R. No, il periodo di prova, in caso di mancato superamento per giudizio sfavorevole, può essere ripetuto una sola volta.
D. Qual è il termine ultimo entro cui il dirigente scolastico deve emettere la conferma o meno in ruolo?
R. Il termine ultimo per emettere la conferma o meno in ruolo del docente in anno di prova e formazione è il 31 agosto dell’anno di riferimento.

di Nino Sabella

Classi di concorso. Nuove tabelle riviste, cosa cambia per docenti di ruolo e precari. I file da scaricare

Il Miur ha anticipato agli Uffici Scolastici la nota, la tabella A e le tabelle di corrispondenza tra le discipline contenute nei quadri orari di cui ai DPR n. 89/2009, 87/2010, 88/2010 e 89/2010 e le classi di concorso di cui al previgente ordinamento ed al DPR n. 19/2016.

Si tratta di documenti, come si legge nella nota, che accompagnano il Decreto Ministeriale n. 259 del 9 maggio 2017, che dispone la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, come previste dal DPR 14 febbraio 2016, n. 19, contenente disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento.
Tale decreto al momento è in corso di registrazione presso i competenti organi di controllo, ma le tabelle vengono anticipate agli Uffici Scolastici per la predisposizione degli organici dell’autonomia e le conseguenti operazioni di mobilità dei docenti di ruolo e di immisioni in ruolo dei precari.
Cosa cambia.
Docenti di ruolo. Già dal mese di marzo al SIDI i docenti di ruolo delle scuole secondarie di II grado hanno cambiato la propria titolarità, acquisendo quella relativa alla dicitura della nuova classe di concorso come prevista dal DPR 19/2016 e che sarà operativa dal 1° settembre 2017.
I docenti di ruolo, assegnati a insegnamenti attribuiti ai sensi del succitato DPR n. 19/2016 e del D.M. n. 259/2017, a una diversa classe di concorso mantengono le attuali sedi e cattedre finché permangono in servizio nella medesima istituzione scolastica.
Pertanto la modifica per i docenti di ruolo è limitata, e viene avvertita al momento solo nel caso di mobilità.
Docenti precari. La nota Miur ha chiarito come coloro i quali, all’entrata in vigore del DPR n. 19/2016, siano in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del DM 39/98 e ss.mm.ii. e del DM 22/2005 possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al DPR n. 19/2016 e riviste dal D.M. n. 259/2017.
Va da sè che il docente, in possesso di titolo di studio del previgente ordinamento che abbia nel frattempo acquisito i CFU mancanti per l’accesso alle nuove classi di concorso possa in ogni caso accedere alle graduatorie.
Lo spartiacque è dunque il DPR n. 19/2016, pubblicato il 14 febbraio 2016.
Abbiamo già segnalato che il Ministero ha corretto l’errore relativo ai due esami di Latino per l’accesso alle classi di concorso ex A043 e ex A050
mentre rimangono i 12 cfu in L-LN01 per la ex A050
Le nuove tabelle sembrano essere ancora zeppe di errori, nonostante dopo l’incontro con i sindacati il Ministero avesse garantito la correzione nel 50% delle nuove classi di concorso.

Potenziamento: utilizzo illegittimo dei docenti per attività alternativa alla religione cattolica bloccato dal Miur


Nella circolare sugli organici del 15 maggio 2017 il Miur ha inserito un trafiletto relativo all’utilizzo dei docenti dell’ex organico potenziato per le attività di alternativa alla religione cattolica.


Si afferma che “Le attività di potenziamento introdotte dalla L. n. 107/2015, finalizzate al raggiungimento di obbiettivi formativi individuati come prioritari, sono da ritenersi comuni a tutti gli alunni e quindi, analogicamente a quanto avviene per quelle curriculari, devono restare estranee alle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica”
E’ un risultato raggiunto dalla FGU/SNADIR. Tale precisazione scrive il sindacato non permette l’utilizzo illegittimo dei docenti (ex organico potenziato) per l’attività alternativa impartita come disciplina di potenziamento curriculare (musica, economia e diritto, inglese, spagnolo, ecc.), così come era stato già predisposto in diverse scuole, discriminando, in tal modo, gli studenti che avevano deciso di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, e che sono stati esclusi da attività didattiche che, in quanto incluse nell’area di potenziamento, dovevano necessariamente essere offerte a tutti.

lunedì 22 maggio 2017

pagamento 730 a 25 euro per i COBAS

Ricordiamo che il costo del 730 per i COBAS (compresi amici e parenti) è di 25 euro grazie alla convenzione con la CIA, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI. 
Per fruirne chiamare il 0744 421649 e prendere appuntamento con Luana, specificando che siete dei COBAS (per attivare la convenzione).

Un consiglio per il 5%: se volete potete versarlo all'associazione dei COBAS AZIMUT CF 97342300585
Un consiglio per l'8%: versatelo alla Chiesa Valdese, andranno per progetti sociali e niente alla chiesa

domenica 21 maggio 2017

cobasTR'informa

** MOZIONI dei CD su CHIAMATA DIRETTA **

Di seguito, l’aggiornamento odierno delle delibere finora comunicate ;
controllate/segnalate errori/omissioni. Continua la distinzione tra scuole
che, stante la comunicazione fatta, hanno approvato la nostra Mozione e
quelle che hanno bocciato i criteri del dirigente / rifiutato di deliberare
criteri IC Selvazzano I di Padova bocciata la proposta del DS - 2
favorevoli - 18 astenuti - 82 contrari con dichiarazione firmata da
allegare al verbale. - DD GABELLI (Torino) approvata (...)

-> http://www.cesp-pd.it/spip/spip.php?article1353


** L'alternanza scuola lavoro è un mezzo flop: tra studenti parcheggiati e
prof lasciati soli **


L’alternanza scuola lavoro è un mezzo flop: tra studenti parcheggiati e
prof lasciati soli di Chiara Organtini da espresso.it La riforma ha
introdotto l’obbligo per i ragazzi di fare esperienza in azienda. Ma se
qualcuno è stato fortunato e ha trovato possibilità interessanti,
soprattutto al Nord, tanti altri sono costretti a ripiegare sul poco che
trovano. Ecco cosa ci hanno raccontato i giovani «Lo avevo detto al
professore che così non andava. Ma mi ha risposto che non c’erano altre
(...)

-> http://www.cesp-pd.it/spip/spip.php?article1352


** Alternative alle aule del capitale umano **

Alternative alle aule del capitale umano di Roberto Ciccarelli dal
manifesto.it SAGGI. «Una bussola per la scuola», una collettanea a cura
di Angela Volpicella e Giorgio Crescenza, sulle trappole della valutazione
Quiz invalsi validi alla maturità e per accedere all’università, una
scuola basata sul modello teaching to test e sulle valutazioni biometriche
delle «competenze», il disciplinamento al lavoro gratuito e volontario
mascherato da tirocinio nell’alternanza scuola lavoro, l’ingiunzione
(...)

-> http://www.cesp-pd.it/spip/spip.php?article1351

mercoledì 17 maggio 2017

DELIBERE COLLEGIO E PUNTI NON PRESENTI ALL' ODG


La Sezione VI del Consiglio di Stato con la decisione 427 del 5/6/1979 ha espresso il suo giudizio in merito affermando che  nell’odg della seduta di un organo collegiale devono essere indicati gli argomenti che saranno trattati per fare in modo che i membri del collegio siano in grado di valutare l’importanza della seduta stessa in base agli argomenti d trattare. Nel punto “Varie ed eventuali” vanno a mancare i punti di precisioni che permetterebbero ai componenti dell’organo collegiale di conoscere gli argomenti in discussione nella seduta. La voce è, quindi, ritenuta illegittima. Da questa sentenza, pronunciata dal Consiglio di Stato, si evince, quindi, che non è obbligatorio inserire la voce “Varie ed eventuali” nell’ordine del giorno. Ma se anche tale punto fosse inserito nell’odg non sarebbe possibile deliberare gli argomenti trattati in tale voce a meno che non siano presenti tutti i membri dell’organo collegiale e non raggiungano l’unanimità.


A tal proposito si è espresso anche il TAR Puglia con la sentenza 550 del 5/2/2003 che ha affermato che una eventuale delibera assunta da un organo collegiale su una discussione di oggettiva rilevanza, non indicata nell’ordine del giorno sarebbe illegittima se non in presenza di tutti i membri del collegio che siano concordi nel trattare l’argomento.

lunedì 15 maggio 2017

Come avverranno le assunzioni dei prof da GaE, Graduatorie di istituto e Concorso dal 2017


– Come verranno assunti nella Scuola a partire dal 2017/2018 i docenti precari provenienti dalle graduatorie a esaurimento (Gae), dalle seconde e terze fasce delle Gi e dal concorso 2016?
Ne ha parlato Manuela Ghizzoni, deputato del Partito democratico e componente della Commissione cultura, al quotidiano Italia Oggi tracciando quattro filoni di meccanismi di entrata in ruolo dei docenti precari nelle scuole secondarie. E andrà in pensione anche il vecchio paradigma secondo il quale prima ci si abilitava, poi si accedeva al concorso e, infine, al posto fisso.
Il quotidiano Italia Oggi ha pubblicato un articolo dal titolo “Il nuovo reclutamento chiude con il passato.
Ma per avere stabilità e continuità il percorso è lungo” sul nuovo sistema di formazione e accesso al ruolo di docente alle medie e alle superiori.
Ecco il testo integrale dell’articolo: Il nuovo sistema di formazione iniziale e accesso al ruolo degli insegnanti della scuola secondaria opera un mutamento di paradigma: mai più defatiganti precariati a cui seguivano abilitazione e concorso, ma subito un concorso per accertare le competenze disciplinari e poi, solo per i vincitori, un percorso triennale retribuito di formazione, tirocinio e inserimento progressivo nella professione fino all’assunzione a tempo indeterminato.
Molta attenzione ha suscitato la disciplina transitoria, che condizionerà il successo del nuovo sistema se riuscirà a chiudere con il passato con equità, vale a dire avendo riguardo per i diritti degli attuali docenti precari, formati sul campo, dotati di esperienza e spesso in possesso dell’abilitazione all’insegnamento. Si tratta di una sfida complessa, che deve contemperare anche i diritti dei futuri docenti, i «nuovi entranti» nel mondo della scuola, e deve tenere conto dell’estrema diversificazione delle situazioni, per cui in alcune regioni e per alcuni insegnamenti il precariato storico è già esaurito o quasi, mentre in altre regioni e per altri insegnamenti in migliaia hanno già i requisiti per l’assunzione in ruolo.
La fase transitoria si rivolge a quattro categorie di precariato scolastico. La prima è formata dai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (Gae), che hanno maturato il diritto all’assunzione per disposizione della legge 107.
La seconda è costituita dai vincitori del concorso del 2016, che accederanno al ruolo sulla base della graduatoria di merito (Gm); a loro si aggiungono, per il periodo di validità della graduatoria, anche gli idonei. La terza categoria è formata dagli attuali abilitati.
Queste tre categorie si riferiscono a platee chiuse, destinate ad estinguersi, a differenza della quarta che invece continuerà ad alimentarsi in forme fisiologiche per le necessità strutturali della scuola: ci si riferisce ai supplenti non abilitati che comunque insegnano, in particolare su posti dell’organico di fatto non assegnabili a docenti di ruolo.
Gli appartenenti alla terza e alla quarta categoria non hanno maturato il diritto all’assunzione, pertanto la disciplina transitoria prevede che dovranno sottoporsi ad apposite prove e percorsi valutativi e formativi differenziati.
Un cardine di tutta la normativa è, infatti, che non si dà corso ad alcuna sanatoria, ma si graduano le prove e i percorsi di accesso alla scuola a seconda della formazione acquisita e dell’esperienza maturata.
Così gli abilitati della terza categoria confluiranno in una nuova graduatoria di merito regionale (Gmr), mentre ai supplenti della quarta categoria, in considerazione dei servizi resi per il funzionamento della scuola per almeno tre anni, sarà riservato, a regime, un concorso biennale per l’inserimento in un percorso di formazione e accesso al ruolo.
Alla graduazione dei percorsi corrisponde quella dei posti riservati ad ognuna delle categorie. Il 50% dei posti vacanti e disponibili è innanzitutto destinato all’assunzione dalle Gae.
Via via che esse si svuoteranno (in molti casi lo sono già), i posti residui andranno a disposizione, progressivamente, delle altre categorie.
La disposizione transitoria determina poi come saranno utilizzati i posti vacanti e disponibili nei primi quattro anni, dal 2017/18 al 2020/21, al netto di quelli utilizzati per le Gae.
Per i primi due anni, si tratta dei posti già banditi dal concorso 2016 e quindi andranno tutti alle Gm (ove fossero già esaurite, si attingerà dalle nuove Gmr).
Nei successivi due (fatto salvo lo scorrimento di eventuali Gm ancora vigenti), tutti i posti del 2019/20 e l’80% di quelli del 2020/21 saranno riservati alle Gmr.
Infine il 20% dei posti del 2020/21, più quelli eventualmente residuati dalle Gmr, saranno riservati ai supplenti non abilitati, secondo la graduatoria del loro concorso riservato (il primo sarà bandito nel 2018).
I posti vacanti e disponibili del 2021/22, al netto di quelli eventualmente riservati alle Gae, saranno riservati per un massimo dell’80% alle Gmr degli abilitati. Il 60% dei posti restanti (quindi al minimo il 12% dei posti iniziali) sarà riservato ai supplenti non abilitati, mentre l’altro 40% (quindi al minimo l’8% dei posti iniziali) sarà assegnato ai nuovi entranti sulla base del primo concorso che sarà anch’esso bandito nel 2018, in modo che i vincitori possano occupare i posti a loro destinati a partire dal 2021/22, dopo il triennio di formazione e tirocinio.
Queste percentuali saranno via via modificate per i posti disponibili dal 2022/23 in poi. La quota per gli abilitati scenderà dall’80% sino al 20%, che diventerà una percentuale fittizia appena la categoria sarà esaurita. La quota per i supplenti non abilitati scenderà anch’essa dal 60 al 20% a regime. In corrispondenza salirà la quota restante da assegnare interamente ai nuovi entranti.
La transizione per portare stabilità e regolarità a un sistema purtroppo viziato da scelte del passato disorganiche e contraddittorie è necessariamente lunga, ma in grado di garantire ai giovani spazi sicuri e crescenti.
Ad esempio, su 100 posti del 2029/30 (banditi con il concorso del 2026), al massimo 20 saranno riservati agli abilitati (se ve ne saranno ancora), al massimo altri 20 ai supplenti non abilitati e quindi almeno 60 ai nuovi entranti. Un sistema di vasi comunicanti che, con lo svuotamento di alcuni e il parallelo riempimento di altri, potrà grantire equità e opportunità a tutti.

mercoledì 10 maggio 2017

LETTERA APERTA DEI LAVORATORI EX NOVELLI IN CIGS CONTRO I “LICENZIAMENTI” DI RAPPRESAGLIA



alla ex Novelli parte la cassa integrazione, preludio del licenziamento, per chi ha scioperato

La questione Novelli giunge ad un nuovo tragico capitolo per i lavoratori.
Stamattina sono arrivate le prime notifiche della CIGS, la cassa integrazione per un anno, che di fatto è il preludio al licenziamento per quei lavoratori che avevano scioperato chiedendo il rispetto degli accordi con cui è stata consegnata l’importante azienda alimentare ad 1 euro alla famiglia Greco a fronte dell’impegno a mantenere i livelli occupazionali ed evitare licenziamenti.
Sono passati neanche cinque mesi e l’impegno è stato disatteso con la formalizzazione di 79 licenziamenti legittimati dagli accordi firmati al MISE (13 aprile) e alla regione Umbria ( 5 maggio) dalla nuova proprietà e dai sindacati confederali.
Ora accade quello che in un territorio come Terni, in una città operaia ed industriale non avremmo mai pensato potesse accadere.
La ex Novelli, oggi Alimentitaliani srl sta licenziando per rappresaglia chi ha scioperato, non ha chinato il capo, chi ha rivendicato diritti costituzionalmente garantiti per tutti.
La strada del licenziamento di rappresaglia è strutturata su due passaggi:
  • il primo è stato quello dalle ferie forzate, imposte a coloro che si accingevano a rientrare al lavoro dopo aver scioperato per otto giorni contro i licenziamenti annunciati, l’attacco ai diritti acquisiti, al salario di tutti i lavoratori.
  • Il secondo è iniziato stamattina con la notifica della cassa integrazione speciale a agli stessi lavoratori che, dopo le ferie imposte, sarebbero dovuti rientrare al lavoro.

Questa CIGS porterà tra un anno al licenziamento di quei lavoratori che avevano scioperato.
Sono infatti loro che la proprietà ha deciso arbitrariamente e in maniera assolutamente discriminatoria di espellere dall’azienda.
Non è accettabile un attacco così pesante a lavoratori che hanno scioperato per i diritti di tutti.
Facciamo appello alle forze sindacali, politiche, culturali della città, agli altri lavoratori, ai cittadini ed alle istituzioni di rompere questo assordante silenzio, di contrastare questa inaccettabile deriva padronale e di prendere una chiara posizione contro questo intollerabile attacco ed alla dignità di chi lavora, a quei diritti garantiti dalla Costituzione.
Evitiamo di creare, nel nostro territorio, un pericoloso precedente.

Terni, 10 maggio 2017

LAVORATORI AUTORGANIZZATI EX NOVELLI

lunedì 8 maggio 2017

CHE FARE IL 9 MAGGIO CONTRO I QUIZ INVALSI?



Vista l’impossibilità coatta a scioperare per il giorno 9, i colleghi che intendono opporsi ai quiz possono:
1.     inviare al preside la dichiarazione di indisponibilità a somministrare e /o correggere i quiz (in allegato trovate due modelli: 
 Spesso i presidi, pur di non avere rogne, individuano docenti “più disponibili”;
2.     se il preside insiste, fare presente che prenderete in considerazione solo ordini di servizio scritti;
3.     di fronte all’ordine di servizio scritto, è possibile fare rimostranza (in allegato); accade che i presidi si fermino qui e non facciano la reiterazione dell’ordine di servizio;
4.     se il preside non reitera l’ordine di servizio, si può tranquillamente non somministrare né correggere i quiz, senza incappare in nessun tipo di sanzione;
5.     se il preside reitera l’ordine di servizio ci sono due possibilità: o ottemperare e dunque svolgere la somministrazione e /o la tabulazione oppure rifiutarsi comunque, senza svolgere le attività relative ai quiz oppure mettendo in atto una sorta di didattica attiva capovolgendo le richieste dell’Invalsi e facendo svolgere le prove come una normale lezione: discutere la prova, allungare i tempi, non allontanare gli studenti portatori di handicap, ecc.
Occorre però avere la consapevolezza che, rifiutando di eseguire la reiterazione dell’ordine di servizio, c’è la possibilità di avere una contestazione disciplinare, probabilità che dipende in gran parte dall’atteggiamento del preside con cui si ha a che fare; la sanzione disciplinare può andare dalla censura scritta deliberata dal DS, ma può essere anche una sanzione più grave, quale per esempio la sospensione dal servizio per un tot numero di giorni senza stipendio deliberata dall ‘USR.
Occorre inoltre tener presente che potrebbe essere difficile impugnare da un punto di vista legale queste contestazioni disciplinari, in quanto le sentenze precedenti sono state tutte negative (benché in alcuni casi scandalose). In ogni caso le sedi Cobas assisteranno i docenti nell’ambito dell’eventuale procedimento disciplinare: per es. in alcuni casi la controdeduzione preparata dai Cobas alla contestazione d’addebito per il rifiuto di ottemperare all’ordine di servizio, relativo alla somministrazione e/o alla correzione delle prove Invalsi, è stata sufficiente per ottenere l’archiviazione. Ma naturalmente non vi è alcuna garanzia in tal senso. Quindi ciascuna/o di voi valuti serenamente cosa fare tenendo presente che un procedimento disciplinare non rovina la carriera a nessuno (a meno di non ambire ai bonus…).
Fate voi secondo etica, scienza e coscienza.
COBAS - COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA