–
Sono terminate le lezioni dell’anno scolastico 2016/17. Alcuni docenti
sono impegnati negli adempimenti finali, altri saranno ancora impegnati
negli esami del primo ciclo o della maturità. Questione ferie per i
precari: è possibile usufruirne e quando?
Come abbiamo detto più volte le
segreterie scolastiche devono effettuare il calcolo delle ferie da
monetizzare solamente alla fine del contratto, dopo che il docente ha
potuto (o non ha voluto a seconda dei casi) fruire delle ferie
Per
i docenti assunti a tempo determinato fino al 30/6 la monetizzazione
delle ferie avviene nella misura data dai giorni di ferie spettanti
detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo
contrattuale.
Ci si riferisce ai giorni complessivi di ferie spettanti e non a quelli in cui dette ferie siano effettivamente fruite.
A
nulla rileva, dunque, ai fini della (non) “monetizzazione”, se il
dipendente abbia o meno richiesto le ferie nei giorni in cui aveva
facoltà di chiederle in quanto si dovrà tener unicamente conto della
mera astratta facoltà di poterne fruire.
In
breve: se il docente durante la sospensione delle lezioni in cui è
possibile fruire delle ferie (vacanze di Natale, Pasqua ecc.) di fatto
non richiede di fruirle, tali giorni saranno comunque sottratti al
monte ferie spettantegli alla fine del contratto.
Il
principio è quello di sottrarre dal monte ferie spettante tutti i
giorni di sospensione delle lezioni in cui il docente avrebbe potuto
fruire delle ferie (indipendentemente quindi se ne abbia effettivamente
fruito o meno). Ciò che rimane (se rimane) andrà monetizzato.
A
tal fine non possono essere considerati come giorni da sottrarre al
totale delle ferie spettanti quelli relativi ai giorni di chiusura
della scuola (anche quelli disposti dal Consiglio di Istituto) compresi
ovviamente i giorni festivi .
Giova
infatti ricordare che c’è una differenza tra giorni di “sospensione
delle lezioni” ovvero giorni in cui il docente potrebbe fruire delle
ferie e quelli invece di totale chiusura della scuola.
In
un giorno festivo, infatti, come può essere per esempio il 25 dicembre o
la domenica, oppure quando la scuola attua una totale chiusura per
altri motivi, non sarebbe possibile fruire delle ferie. Tali giorni
quindi non possono essere sottratti .
Esempio:
nel periodo di sospensione delle lezioni delle vacanze di Natale la
scuola non potrà sottrarre dal numero di ferie spettanti il 25 e il 26
dicembre, le domeniche, l’1 e il 6 gennaio. Così come non potrà
sottrarre eventuali altri giorni festivi compresi in un periodo di
sospensione delle lezioni o quando la scuola è totalmente chiusa per
altre cause (es. chiusa per neve o disinfestazione).
Ovviamente
non andranno sottratti neanche i giorni di sospensione delle lezioni in
cui comunque il docente è impegnato in attività già programmate
(collegi docenti, consigli di classe o altre attività previste) o negli
scrutini e negli esami.
Il Dipartimento
della funzione pubblica ha chiarito, con nota dell’8/10/2012, che non
rientrano nel divieto posto dal decreto legge n. 95 del 2012 i casi di
cessazione dal servizio in cui l’impossibilità di fruire le ferie non è
imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di
decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per
inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio di
maternità.
Pertanto,
nei casi dei docenti, se durante la sospensione delle lezioni ovvero
nel periodo in cui il docente avrebbe potuto fruire delle ferie è
collocato in un particolare status che gli impedirebbe comunque di
fruire delle stesse ( il caso più comune è la docente in congedo di
maternità o assente per malattia o grave patologia ), i giorni di ferie
non fruite andranno monetizzati o comunque non sottratti ai giorni di
ferie spettanti.
Ciò vale anche per tutti i docenti a tempo determinato.
È
illegittimo collocare il docente con contratto al 30 giugno in ferie
d’ufficio. Il calcolo della eventuale (non) monetizzazione delle ferie
deve avvenire, come in precedenza, solo alla fine del contratto.
Giova
infatti ricordare che la possibile/effettiva fruizione delle ferie e la
monetizzazione delle stesse sono due aspetti che vanno distinti.
Alla
scuola spetta solo il secondo, e dal momento che, come già detto,
l’operazione di sottrazione delle ferie rispetto ai periodi di
sospensione delle lezioni avviene indipendentemente se le ferie siano
state effettivamente fruite, la scuola non deve preoccuparsi di altro ed
effettuare il calcolo solo alla fine del contratto.
In
ragione di ciò, nell’a.s. 2016/17, il docente non impegnato in attività
può fruire delle ferie dal 12 al 30 giugno (o un numero minore di
giorni in caso di impegni) e solo alla fine, se rimangono giorni di
ferie non fruite andranno monetizzate, altrimenti non si pone alcun
problema perché il docente le avrà fruite tutte.