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giovedì 15 giugno 2017

CONTRIBUTO PER L’OSPEDALE DI KOBANE IN MEMORIA DI VALERIO BRUSCHINI

CONTRIBUTO PER L’OSPEDALE DI KOBANE IN MEMORIA DI VALERIO BRUSCHINI
La rete Kurdistan ha promosso come forma di solidarietà col popolo curdo e la sua lotta di liberazione la costruzione dell'ospedale di Kobane, della struttura e de i macchinari e le forniture dei medicinali. Dell'ospedale è stato terminato da poco il primo piano e il progetto è quello di dotarlo di altri due piani. Per il secondo piano, si è impegnata, a livello nazionale la Confederazione Cobas nazionale.

Valerio Bruschini al nevroz di Van nel 2015
I lavoratori e le lavoratrici della Confederazione Cobas dell’Umbria e dei Cobas scuola di Terni e di Perugia hanno contribuito, con un versamento di 800 €, alla raccolta dei fondi per l’ospedale di Kobane in memoria delle lotte e dell’impegno del prof. Valerio Bruschini, che negli ultimi anni della sua vita si è recato più volte in Kurdistan per appoggiare e supportare le battaglie e la lotta per la libertà e l’indipendenza del popolo curdo.

Presentazione libro Brigate Rosse con P. Persichetti e O.Scalzone

lunedì 12 giugno 2017

Ferie docenti con contratto fino a termine attività didattiche. Si possono fruire dal 12 al 30 giugno

– Sono terminate le lezioni dell’anno scolastico 2016/17. Alcuni docenti sono impegnati negli adempimenti finali, altri saranno ancora impegnati negli esami del primo ciclo o della maturità. Questione ferie per i precari: è possibile usufruirne e quando?

Come abbiamo detto più volte le segreterie scolastiche devono effettuare il calcolo delle ferie da monetizzare solamente alla fine del contratto, dopo che il docente ha potuto (o non  ha voluto a seconda dei casi) fruire delle ferie
Per i docenti assunti a tempo determinato fino al 30/6 la monetizzazione delle ferie avviene nella misura data  dai giorni di ferie spettanti detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale.
Ci si riferisce ai giorni complessivi di ferie spettanti e non a quelli in cui dette ferie siano effettivamente fruite.
A nulla rileva, dunque, ai fini della (non) “monetizzazione”, se il dipendente abbia o meno richiesto le ferie nei giorni in cui aveva facoltà di chiederle in quanto si dovrà tener unicamente conto della mera astratta facoltà di poterne fruire.
In breve: se il docente durante la sospensione delle lezioni in cui è possibile fruire delle ferie (vacanze di Natale, Pasqua ecc.) di fatto non richiede di fruirle,  tali giorni saranno comunque sottratti al monte ferie spettantegli alla fine del contratto.
Il principio è quello di sottrarre dal monte ferie spettante tutti i giorni di sospensione delle lezioni in cui il docente avrebbe potuto fruire delle ferie (indipendentemente quindi se ne abbia effettivamente fruito o meno). Ciò che rimane (se rimane) andrà monetizzato.
A tal fine  non possono  essere considerati come giorni da sottrarre al totale delle ferie spettanti quelli relativi ai giorni di  chiusura  della scuola (anche quelli disposti dal Consiglio di Istituto) compresi ovviamente i  giorni festivi .
Giova infatti ricordare che c’è una differenza tra giorni di “sospensione delle lezioni” ovvero giorni in cui il docente potrebbe fruire delle ferie e quelli invece di totale chiusura della scuola.
In un giorno festivo, infatti, come può essere per esempio il 25 dicembre o la domenica, oppure quando la scuola attua una totale chiusura per altri motivi, non sarebbe possibile fruire delle ferie. Tali giorni quindi non possono essere sottratti .
Esempio: nel periodo di sospensione delle lezioni delle vacanze di Natale la scuola non potrà sottrarre dal numero di ferie spettanti il 25 e il 26 dicembre, le domeniche, l’1 e il 6 gennaio. Così come non potrà sottrarre eventuali altri giorni festivi compresi in un periodo di sospensione delle lezioni o quando la scuola è totalmente chiusa per altre cause (es. chiusa per neve o disinfestazione).
Ovviamente non andranno sottratti neanche i giorni di sospensione delle lezioni in cui comunque il docente è impegnato in attività già programmate (collegi docenti, consigli di classe o altre attività previste) o negli scrutini e negli esami.
Il Dipartimento della funzione pubblica ha chiarito, con nota dell’8/10/2012, che non rientrano nel divieto posto dal decreto legge n. 95 del 2012 i casi di cessazione dal servizio in cui l’impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio di maternità.
Pertanto, nei casi dei docenti, se durante la sospensione delle lezioni ovvero nel periodo in cui il docente avrebbe potuto fruire delle ferie è collocato in un particolare status che gli impedirebbe comunque di fruire delle stesse ( il caso più comune è la docente in congedo di maternità o assente per malattia o grave patologia ),  i giorni di ferie non fruite andranno monetizzati o comunque non sottratti ai giorni di ferie spettanti.
Ciò vale anche per tutti i docenti a tempo determinato.
È illegittimo collocare il docente con contratto al 30 giugno in ferie d’ufficio.   Il calcolo della eventuale (non) monetizzazione delle ferie deve avvenire, come in precedenza, solo alla fine del contratto.
Giova infatti ricordare che la possibile/effettiva fruizione delle ferie e la monetizzazione delle stesse sono due aspetti che vanno distinti.
Alla scuola spetta solo il secondo, e dal momento che, come già detto, l’operazione di sottrazione delle ferie rispetto ai periodi di sospensione delle lezioni avviene indipendentemente se le ferie siano state effettivamente fruite, la scuola non deve preoccuparsi di altro ed effettuare il calcolo solo alla fine del contratto.
In ragione di ciò, nell’a.s. 2016/17, il docente non impegnato in attività può fruire delle ferie dal 12 al 30 giugno (o un numero minore di giorni in caso di impegni) e solo alla fine, se rimangono giorni di ferie non fruite andranno monetizzate, altrimenti non si pone alcun problema perché il docente le avrà fruite tutte.

Graduatorie di istituto III fascia: per titolo di accesso indicare CFU solo se necessari per l’accesso alla classe di concorso

– Le graduatorie di istituto di II e III fascia si aggiornano entro il 24 giugno 2017 per il triennio 2017/20.
Nel modello A2 nella sezione C1 va indicata la laurea vecchio ordinamento/specialistica/magistrale, in quanto è questo il titolo di accesso (se tutti o solo gli aspiranti che si inseriscono per la prima volta devono indicare il titolo di accesso è oggetto di accese discussioni sul web. Noi abbiamo fornito la nostra interpretazione Graduatorie di istituto: dichiarare o meno titolo di accesso già inserito nel 2014? Confusione tra i sindacati e nel web
I titoli di accesso
Della laurea vecchio ordinamento/specialistica/magistrale va indicato anno accademico di conseguimento e data di laurea, nonchè Università e votazione.
Gli esami sostenuti, o i CFU nel caso della specialistica/magistrale vanno indicati obbligatoriamente ma solo se necessari per l’accesso a una delle classi di concorso per le quali si richiede l’iscrizione in graduatoria.
Chi ha un titolo 3+ 2 indica la laurea specialistica, ma i CFU però possono essere stati conseguiti nel corso di tutto il percorso formativo.
Nel caso in cui lo spazio non sia sufficiente è possibile compilare un foglio a parte, che dovrà riportare le stesse informazioni richieste nella sezione C1, e che andrà datato, firmato e indicato nella sezione riassuntia (allegato n…. fogli aggiuntivi).
Non vanno invece allegati nè certificato di laurea, nè libretto universitario. La domanda infatti è una autocertificazione, i casi in cui i titoli vanno presentati sono espressamente individuati. Li abbiamo segnalati in questo articolo Graduatorie di istituto, domanda è autocertificazione. In quali casi allegare certificati di servizio o titoli

giovedì 8 giugno 2017

RICORSO GRATUITO PER INSERIMENTO IN SECONDA FASCIA DI ISTITUTO PER DIPLOMATI MAGISTRALI INDIRIZZO SPERIMENTALE E LINGUISTICO, DIPLOMATI ITP E DOTTORI DI RICERCA

RICORSO GRATUITO PER INSERIMENTO IN SECONDA FASCIA DI ISTITUTO PER DIPLOMATI MAGISTRALI INDIRIZZO SPERIMENTALE E LINGUISTICO, DIPLOMATI ITP E DOTTORI DI RICERCA

In occasione del rinnovo triennale delle graduatorie di istituto di 2 e 3 fascia  per le supplenze (scadenza 24 giugno) si vedono preclusa l’iscrizione alla 2 fascia, ingiustamente, alcune categorie con titoli abilitanti: i diplomati delle magistrali ad indirizzo sperimentale o linguistico e coloro che hanno fatto i dottorati di ricerca all’Università.

I COBAS DELLA SCUOLA organizzano i ricorsi al TAR Lazio, gratuiti, per l'annullamento del d.m.374/2017 nella parte in cui non consente l'inserimento dei diplomati ITP, dottori di ricerca e diplomati magistrali linguistico e sperimentale ante 2001 nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.

Coloro che sono in possesso dei suddetti titoli (considerati abilitanti da molteplici sentenze del Consiglio di Stato) per aderire ai ricorsi sono invitati a presentarsi presso le sedi cobas, a Terni in via del Lanificio 21, tutti i lunedì dalle ore 17:30 alle 20 dopo aver contattato i numeri di riferimento per appuntamenti ed informazioni .
I RICORSI SONO RISERVATI AI SOLI ISCRITTI COBAS E SONO GRATUITI.
SARA’ POSSIBILE ISCRIVERSI AI COBAS DIRETTAMENTE IN SEDE, ALLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO.

Sono necessari i seguenti documenti:
Copia documento di identità valido
Copia documento attestante il possesso del titolo di studio (in caso di dottorato anche copia del certificato di laurea)
Eventuali certificati di servizio
Domanda di inserimento/aggiornamento (se già prodotta)
Possibilmente portare i suddetti documenti scansionati in formato pdf su pennetta


PER PRENOTAZIONI, APPUNTAMENTI E INFO 328 6536553, 3485635443, 3287148835

sabato 3 giugno 2017

Graduatorie di istituto, il decreto II e III fascia, modelli domanda, tabella titoli. Scadenza 24 giugno, le istruzioni

Pubblicato il decreto per la costituzione delle graduatorie di istituto di II e III fascia per il triennio 2017/20. Confermata la data del 24 giugno come termine ultimo per la presentazione della domanda e quindi anche per il conseguimento del titolo di accesso.
Nuove classi di concorso. L’aggiornamento tiene conto delle innovazioni introdotte dal D.P.R. 19/2016 che ha disposto la razionalizzazione e l’accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento e delle modifiche disposte con successivo decreto ministeriale n. 259 del 9 maggio 2017.
Per effetto di quanto disposto dall’art. 5 del citato Decreto Ministeriale n. 259/2017 coloro i quali, all’entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016, sono in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del D.M. n. 39/98 e s.m.i. e del D.M. n. 22/2005 possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 19/2016
Gli allegati modelli A1, A2 e A2bis dovranno essere presentati entro il  24 giugno 2017 tramite raccomandata A/R, PEC, o consegna a mano con rilascio di ricevuta ad una istituzione scolastica della provincia prescelta.
Scelta delle sedi sarà effettuata successivamente su Istanze on line. 
La scelta delle scuole in cui inserirsi sarà effettuata su Istanze on linedal 1° al 20 luglio. Chi non ha ancora username e password può già registrarsi.
I modelli di domanda
Modello A1 per abilitati che devono inserirsi per la prima volta o rinnovare iscrizione in II fascia
Modello A2 per docenti non abilitati che si inseriscono per la prima volta o aggiornano la III fascia
Modello A2bis per docenti già inseriti nel 2014/17 in III fascia ma che chiedono nuove classi di concorso per il triennio 2017/20
Tabelle titoli
IIfascia Tabella A
tabellaB Tabella B III fascia

venerdì 2 giugno 2017

ASL studenti sfruttati ma non abbastanza...

E' necessario lottare perché l'alternanza scuola lavoro (ASL) torni ad essere volontaria e non pesante obbligo per tornare  alla situazione precedente all'imposizione della 107/15, la malascuola di Renzi.

Intanto, per capire il carattere di sfruttamento che connota l'ASL "obbligatoria", sentiamo i lamenti degli operatori della ristorazione e del turismo in un convegno Cofcommercio e Fipe a Roma: hanno difficoltà a reperire cuochi, camerieri e baristi e per loro ci sono troppi limiti nell'ASL nello sfruttamento dei minorenni visto che i minori non possono usare macchinari e coltelli, servire alcolici, e lavorare dopo le ore 22.

Pasquale Almirante, La Tecnica della scuola, 2.6.2017– L’utilità dell’alternanza scuola-lavoro è una certezza, a detta degli operatori della ristorazione e turismo, dei docenti, presidi d’istituto e delle istituzioni, riuniti in un convegno promosso dalla Confcommercio e dalla Fipe, Federazione Italiana Pubblici Esercizi a Roma.
Ma se questo nuovo metodo formativo è in crescita, con l’obiettivo dichiarato dal Miur di coinvolgere quest’anno 1,5 milioni di studenti, sembrano ancora molti i limiti per l’inserimento nei pubblici esercizi dei minorenni. Infatti i minori non possono usare macchinari e coltelli, servire alcolici, e lavorare dopo le ore 22.
Europei a metà dicono gli addetti: non abbiamo le stesse regole della Francia, dove lo stage dura tre mesi mentre nelle Marche il limite massimo è due settimane, altrimenti viene considerato sfruttamento, mentre nel 2016 le aziende del settore hanno avuto difficoltà a reperire cuochi, camerieri e baristi. I motivi: carenza di candidati (31,5%) e soprattutto inadeguate competenze professionali.