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mercoledì 27 settembre 2017

Il 10 novembre sciopero generale contro le politiche economiche e sociali del governo Gentiloni

 I COBAS, insieme all’USB (Unione sindacale di Base) e alla CIB- Unicobas, hanno convocato  lo sciopero generale nazionale di tutte le categorie e comparti pubblici e privati per l’intera giornata del 10 novembre 2017.
Lo sciopero generale è indetto contro le politiche economiche e sociali del governo Gentiloni, del tutto allineate a quelle distruttive dell'Unione Europea, in particolare in vista della presentazione della prossima Legge di Stabilità nella quale il governo non ha alcuna intenzione di introdurre elementi di reale discontinuità con la nefasta “austerità”, con la dilagante precarietà del lavoro, la riduzione dei salari, dei redditi e delle pensioni, il decennale blocco contrattuale nel Pubblico impiego e nella scuola, l’aziendalizzazione privatistica della Scuola, della Sanità e di tanti servizi pubblici e Beni comuni
Lo sciopero è convocato per affermare ed ottenere il diritto al salario, al reddito, alla pensione, per veri rinnovi dei contratti con aumenti che - in particolare nel Pubblico impiego, nella Scuola e nella Sanità – consentano almeno il recupero del salario perso nell'ultimo decennio (circa il 20%),per il rilancio della buona occupazione e l’eliminazione della precarietà lavorativa, per la cancellazione della distruttiva legge 107 nella Scuola, per la difesa e il miglioramento della scuola e della sanità pubblica e per servizi sociali pubblici e gratuiti, contro le privatizzazioni e per la nazionalizzazione delle aziende strategiche per il paese, per fermare la deriva autoritaria e repressiva in atto, per la democrazia sindacale contro il monopolio della rappresentanza alle organizzazioni sindacali concertative e per difendere il diritto di sciopero,  per il ritiro di ogni normativa che ne colpisca o ne riduca l'efficacia.
Infine, lo sciopero è convocato anche per nuove politiche sociali in tema di diritto all'abitare, di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio, di contrasto alla xenofobia e al razzismo purtroppo sempre più dilaganti in Italia e in gran parte d’Europa. 
Nei prossimi giorni le organizzazioni promotrici dello sciopero comunicheranno le modalità, i tempi e i luoghi delle manifestazioni che si svolgeranno in tutta Italia nella giornata del 10 novembre.

Piero Bernocchi  portavoce nazionale COBAS – Confederazione dei Comitati di base  

27 settembre 2017

martedì 26 settembre 2017

Vigilanza extra solo se prevista dal regolamento di istituto

Risultati immagini per vigilanzaLa normativa generale non disciplina obblighi fuori dalla scuola A CARICO DEI DOCENTI DELL'ULTIMA ORA
Gli oneri di vigilanza, eventualmente specificati nel regolamento di istituto, rientrano negli obblighi dell'istituzione scolastica nei confronti dei genitori degli alunni. Pertanto, se nel regolamento di istituto c'è scritto che i docenti dell'ultima ora devono vigilare all'uscita degli alunni da scuola, fino a quando questi ultimi salgano sullo scuolabus, la responsabilità dell'istituzione scolastica in caso di sinistri ed infortuni degli alunni sussiste anche nel caso in cui ciò avvenga al di fuori delle pertinenze dell'edificio scolastico. Lo ha stabilito la Suprema corte di cassazione con una sentenza depositata il 19 settembre 2017 (III sezione civile n.21593).
Sono prive di fondamento, dunque, le notizie circolate in questi giorni anche sulla stampa, circa una presunta responsabilità di dei dirigenti scolastici e dei docenti dell'ultima in caso di inadempimento di inesistenti obblighi di vigilanza al di fuori delle pertinenze dell'edificio scolastico. La III sezione civile della Cassazione, infatti, si è limitata a stabilire la legittimità della sentenza della Corte d'appello di Firenze n.1052 del 20 giugno 2014, impugnata dall'amministrazione scolastica. E lo ha fatto ponendo l'accento sulla violazione del regolamento di istituto della scuola frequentata da un ragazzino di 11 anni che era morto dopo essere stato investito da un autobus prima di salire sullo scuolabus. Tale regolamento, infatti, imponeva ai docenti di vigilare sugli alunni all'uscita da a scuola fino a quando i medesimi non fossero saliti sullo scuolabus.
La Suprema corte, dunque, non ha mutato orientamento rispetto agli obblighi di vigilanza limitandosi a prendere atto che, se in una scuola c'è un regolamento di istituto che impone obblighi di vigilanza aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente previsti dal contratto, le famiglie sono legittimate a pretendere che da tali obblighi vengano assolti e, in caso di inadempimento, a pretendere anche il risarcimento del danno. Fermo restando, però, che in via ordinaria: « L'amministrazione scolastica non ha... l'obbligo di garantire la sicurezza e la vigilanza degli allievi fuori dai cancelli della scuola e al di fuori dell'orario scolastico (si veda la sentenza n. 5610/2002 del Tar Veneto)».
La responsabilità dell'accaduto, quindi, non è rinvenibile nell'inadempimento di obblighi contrattualmente previsti a carico dei docenti, ma in un'apposita previsione contenuta nel regolamento di istituto della scuola dove è avvenuto il sinistro. Previsione valida solo ed esclusivamente nell'istituzione scolastica che ha emesso tale regolamento e che, in ogni caso, non è prevista da alcuna norma di legge o di contratto.
La Suprema corte, peraltro è costante nel ritenere che al di fuori delle pertinenze degli edifici scolastici non sussista alcun obbligo di vigilanza. Tale orientamento è stato ribadito, da ultimo con la sentenza n. 19158/2014, con la quale la Cassazione ha accertato la inesistenza di responsabilità a carico dei docenti in caso di infortuni occorsi agli alunni al di fuori della scuola. La Cassazione, inoltre, sostiene costantemente che eventuali azioni risarcitorie non possano essere intentate direttamente nei confronti dei docenti e delle istituzioni scolastiche, ma possano essere rivolte solo nei confronti del ministero dell'istruzione (19160/2014).
Il personale docente delle istituzioni scolastiche statali si trova, infatti, «in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa».
Pertanto, quando si tratta di scuola pubblica, una volta riscontrata la responsabilità dell'insegnante, la richiesta di risarcimento del danno deve essere proposta non direttamente nei confronti del docente, ma verso il ministero. Ciò vale a maggior ragione se si considera che l'art. 61, comma 2, della legge 11 luglio 1980, n. 312 esclude in radice la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti nelle azioni di risarcimento danni da culpa in vigilando. E a questo proposito prevede la sostituzione dell'amministrazione, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, nelle responsabilità civili derivanti da iniziative giudiziarie promosse da terzi.
In ogni caso, l'obbligo vigilanza sugli alunni «è annoverato anche tra gli obblighi spettanti al personale Ata. A riguardo il vigente Ccnl del comparto scuola» si legge nella nota prot. n.5227/C41/S.P. emanata dalla direzione regionale dell'ufficio scolastico regionale del Veneto il 2 settembre 2005 «individua nell'allegata tabella A, per il profilo professionale di Area A, rilevanti mansioni di accoglienza e sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche». Tali obblighi sono stati confermati anche nella tabella A allegata al vigente contratto di lavoro del 2007 e non rientrano tra quelli previsti per il personale docente.

Prime settimane di scuola ad orario ridotto: il docente è tenuto al recupero dell’orario non effettuato?

Risultati immagini per recupero orario di lavoroIl docente che nelle prime settimane di scuola non effettua l'orario intero deve poi recuperare quelle ore nel corso dell'anno scolastico?

Il CCNL/2007, all’art. 28 comma 5, indica che “Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni.
Durante la prima (o le prime) settimana di lezione la scuola può funzionare ad un orario ridotto (es. 4 ore al giorno) rispetto al normale orario settimanale scolastico annuale. La scelta dell’orario “ridotto” può essere deciso dal Consiglio di Istituto.
Stante all’orario settimanale stabilito dall’art. 28 di cui sopra, i docenti sono comunque tenuti a svolgere l’attività di insegnamento ad orario “completo” fin dal primo giorno di scuola.
Il dirigente scolastico è quindi tenuto ad organizzare il servizio della prima settimana (o comunque per il tempo in cui vige l’orario ridotto) in modo da far lavorare i docenti per tutto il loro orario settimanale previsto (es. 18 ore nella scuola secondaria).
Sono opportune alcune precisazioni.
Dal momento che non vi è possibilità di scambio tra attività di insegnamento e attività funzionali all’insegnamento, ai fini dell’eventuale recupero delle ore non svolte il docente non potrà essere utilizzato in ciò che non rientri nell’”attività d’insegnamento”, per non parlare di attività che sono al di fuori delle competenze del docente come la risistemazione della biblioteca o altre attività simili.
Ciò vuol dire che il docente, per la parte di orario rimanente a quello già effettuato, è tenuto ad effettuare eventuali supplenze o “interventi didattici ed educativi integrativi” di cui all’art. 28 già citato, e in ultimo rimanere a disposizione per eventuali supplenze.
Inoltre ricordiamo a dirigenti scolastici e RSU che il CCNL/2007 parla di “orario settimanale” del docente, non mensile o annuale.
Pertanto un eventuale recupero delle ore non prestate può avvenire solo in quella determinata settimana, non potendo quindi essere rimandato ad una o più settimane successive.
Se dunque nella prima settimana ad orario ridotto il docente non può recuperare le ore non svolte, rispetto all’orario “normale” di insegnamento settimanale, tale recupero si deve comunque ritenere risolto.
Stessa cosa dicasi per eventuali settimane successive, se permane l’orario ridotto.

giovedì 21 settembre 2017

Collegio docenti, corsi sicurezza, consigli di classe, dipartimenti, ricevimenti genitori, collegi docenti: quante ore devo svolgere? Quali norme li regolano

Risultati immagini per faqD. Quante ore sono dedicate alla partecipazione degli organi collegiali?
R. Le ore complessive da dedicare alle attività di carattere collegiale sono:
  • 40 ore per la partecipazione al collegio docenti e sue articolazioni, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative;
  • altre 40 per la partecipazione ai consigli di classedi interclasse, di intersezione.
D. I cosiddetti incontri per “dipartimenti” rientrano nelle 40 ore dei collegi dei docenti?
R. Sì.
Fanno capo al collegio dei docenti dei gruppi di lavoro o commissioni di studio, cosiddetti dipartimenti disciplinari e interdisciplinari, che hanno la funzione di formulare delle proposte che poi sono rese definitive in sede di collegio dei docenti costituendo un indirizzo per tutti i consigli di classe.
D. Gli incontri scuola-famiglia rientrano nelle 40 ore da dedicare ai collegi dei docenti?
R. Sì.
Se  il collegio dei docenti (cui compete la deliberazione del piano delle attività) ha deliberato lo svolgimento, nel corso dell’anno scolastico, di alcuni incontri di ricevimento collettivo dei genitori (cosiddetti incontri scuola-famiglia), tali ore vanne imputate al monte ore (fino a 40 annue) dedicato ai collegi dei docenti.
Pertanto, nel momento in cui si calendarizzano colloqui periodici con le famiglie per informarle sull’andamento delle attività didattiche, essi in quanto collegiali e programmati, e quindi non più individuali, rientrano chiaramente tra le attività collegiali.
D. I corsi obbligatori sulla sicurezza rientrano nelle 40 + 40 ore?
R. L’art. 37 comma 12 del D.Lgs. n. 81/2008 dispone che la formazione deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri a carico dei lavoratori.
I corsi sono obbligatori solo se svolti durante l’orario di servizio, altrimenti le ore impegnate dal personale docente devono rientrare nelle 40 + 40 ore delle attività funzionali all’insegnamento di cui all’art. 29 del CCNL/2007.
D. Le attività collegiali che si svolgono prima o dopo l’inizio delle lezioni rientrano nelle 40 + 40 ore?
R. Sì.
Le uniche prestazioni che possono essere richieste prima che inizino le lezioni o comunque nel periodo di sospensione delle stesse o quando queste sono terminate sono esclusivamente le attività funzionali all’insegnamento relative a scrutini ed esami, riunioni di collegio docenti e consigli di classe, ma solo se programmate, cioè comprese nel piano approvato dal collegio a inizio d’anno, e nella quantità fissata dal CCNL/2007.
I docenti, dunque, nel periodo in cui non vi è lezione (dal 1 settembre all’inizio della scuola e dal termine delle lezioni al 30/6) ed escludendo ciò che prevede il Piano delle attività, non possono essere obbligati (neanche con un ordine di servizio):
  • Alla presenza a scuola secondo il loro normale orario d’insegnamento;
  • A recarsi tutte le mattine a scuola per firmare il registro delle presenze;
  • Ad attività di riordino della biblioteca o altre attività normalmente “estranee” all’insegnamento;
  • Ad adempiere a qualsiasi attività prevista in un “elenco” di impegni stilato autonomamente dal Dirigente e non previsto nel Piano delle attività.
Ciò vale per qualsiasi ordine di scuola a lezioni terminate.
L’unica eccezione è per i docenti di II grado non impegnati negli esami per i quali è previsto di rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.
D. Cosa rientra invece tra gli adempimenti dovuti?
R. Rientrano:
  • la preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
  • la correzione degli elaborati;
  • i rapporti individuali con le famiglie.
  • lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
  • l’accoglienza e la vigilanza degli alunni. In questo caso gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi.
D. Per chi è in servizio in più scuole le 40 + 40 ore devono essere proporzionate?
R. Sì.
I docenti in servizio in più scuole devono garantire una presenza agli incontri collegiali programmati dal collegio dei docenti (40 + 40 ore) proporzionale al loro orario in ciascuna scuola, altrimenti gli obblighi conseguenti verrebbero raddoppiati.
Da un punto di vista pratico i dirigenti scolastici delle diverse scuole devono concordare gli impegni del docente.
Se ciò non dovesse avvenire si consiglia al docente di presentare lui stesso un piano degli impegni collegiali proporzionale alle ore che presta in ciascuna scuola (Esempio: presta 9 ore nella scuola A e 9 nove ore nella scuola B: avrà 20 ore di partecipazione nella prima scuola e 20 ore nella seconda).
D. E quando c’è coincidenza tra le attività collegiali?
R. Se nell’elaborazione del calendario degli impegni collegiali in ciascuna scuola non sia stato possibile evitare sovrapposizioni delle attività degli organi collegiali, a “parità” (per così dire) di impegni (consigli di classe o collegio docenti in tutte e due le scuole) si potrà tenere conto delle ore che il docente ha già prestato nella scuola per quel determinato incontro collegiale così da fissare la partecipazione all’uno o all’altro incontro, oppure si dovrà dare una “priorità” ad una delle due attività da svolgere:
  • Es. l’incontro con le famiglie nella scuola A potrà sicuramente avere priorità rispetto ad un collegio docenti o ad un consiglio di classe (solo se non sia riunito per lo scrutinio) che si svolge nello stesso giorno nella scuola B.
La presenza all’incontro collegiale nella scuola A sarà la giustificazione dell’assenza nella scuola B.
Si ritiene invece prevalente in ogni caso la partecipazione al consiglio di classe quando è convocato per le operazioni di scrutinio intermedio e finale.
D. Cosa succede se si superano le 40 ore dedicate ai collegi dei docenti?
R. Qualora, a seguito della partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, il docente venga a superare il tetto delle 40 ore, ha titolo o al pagamento delle ore aggiuntive nella misura stabilita dalla tabella 5 allegata al contratto stesso o all’esonero dalla partecipazione.
D. E per i consigli di classe?
R. Il Contratto non prevede esplicitamente la possibilità di accesso ai compensi a carico del fondo anche qualora si superino le 40 ore dei consigli di classe.
Per queste ultime, quindi, spetta al collegio dei docenti regolamentarle per far sì che soprattutto chi ha molte classi (“superiore a sei” ) non superi le 40 ore annue.
D. L’eventuale assenza ad un consiglio di classe o ad un collegio dei docenti deve essere giustificata?
R. Il Piano delle attività deliberato dal collegio dei docenti è obbligatorio per tutti i docenti.
L’eventuale assenza ad un’attività collegiale deliberata e quindi prevista in un giorno definito va giustificata.
D. Esiste la possibilità di utilizzare i permessi brevi?
R. Ai sensi dell’art.16 del CCNL del 29.11.2007 il dipendente può usufruire dei permessi brevi per esigenze personali che richiedono di assentarsi dal luogo di lavoro. Tali permessi debbono essere recuperati con supplenze o con svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
L’ARAN ha a tal proposito specificato che nulla dice il contratto nel caso di un permesso fruito durante le attività collegiali, che sono attività funzionali all’insegnamento ai sensi dell’art. 29 del CCNL/2007, non fungibili con le attività di insegnamento.
D. Esiste un numero minimo/massimo di incontri collegiali che possono essere convocati in un anno?
R. Il numero delle riunioni collegiali (collegio dei docenti, consigli di classe, informazione alle famiglie, scrutini, ecc.) viene stabilito nel Piano annuale delle attività dei docenti.
Tale piano è predisposto ogni anno dal dirigente prima dell’inizio delle lezioni e deliberato dal collegio dei docenti.
Con la stessa procedura il Piano può essere modificato nel corso dell’anno per far fronte ad eventuali nuove esigenze.
Pertanto, non esiste un numero minimo o massimo oltre il quale non è possibile deliberare (fermo restando il raggiungimento delle ore previste da ciascun docente).
D. Esiste un tempo minimo/massimo di preavviso per la convocazione di un organo collegiale?
R. La convocazione degli organi collegiali è demandata al regolamento interno d’istituto. Ogni scuola può in tal senso deliberare autonomamente.
Per prassi ormai consolidata la convocazione avviene con un preavviso minimo non inferiore ai 5 giorni.
Tale prassi è supportata dalla C.M. 105/1975, che all’art.1 prescrive:
La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con congruo preavviso – di massima non inferiore ai 5 giorni – rispetto alla data delle riunioni.
La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell´organo collegiale e mediante affissione all´albo di apposito avviso; in ogni caso, l´affissione all´albo dell´avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell´organo collegiale…”.
Pertanto, se il regolamento non prevede in tal senso nessun preavviso, questo dev’essere di almeno 5 giorni.
D. Cosa deve contenere la convocazione?
R. Deve indicare la data, l’ora d’inizio e l’ora di chiusura della seduta, nonché l’ordine del giorno.
D. È possible la votazione su un argomento non previsto nell’ordine del giorno?
R. Di norma possano essere votati solo gli argomenti fissati nell’ordine del giorno dell’atto di convocazione.
Tuttavia il Consiglio di Stato ha previsto la legittima deliberazione solo se risulti per certo che tutti i componenti del collegio erano preparati per discutere l’argomento e lo hanno discusso, deliberando all’unanimità.
D. La riunione collegiale può durare oltre l’orario inizialmente stabilito e deliberato? In questi casi quante ore dovrà conteggiare il docente?
R. Ogni riunione collegiale deve concludersi entro l’ora indicata nella convocazione.
Può però accadere che non si riesca ad esaurire l’ordine del giorno previsto nel tempo originariamente stabilito.
In questo caso il presidente può proporre l’aggiornamento della seduta oppure, su delibera del collegio, la possibilità di proseguire la riunione fino all’esaurimento dei lavori all’ordine del giorno.
Non vi è comunque dubbio che in entrambi i casi il docente dovrà conteggiare l’orario effettivo della durata della seduta:
  • es. durata del collegio dei docenti stabilita per 2 ore il cui tempo però effettivo risulterà di 3 ore.
Il docente avrà partecipato al collegio per 3 ore e non 2. Le 3 ore, quindi, e non le 2 originariamente stabilite, contribuiranno al raggiungimento del monte ore previsto per i collegi docenti (fino a 40 ore).
D. Nelle 40 + 40 ore rientrano anche i collegi e i consigli straordinari?
R. Sono collegi e consigli straordinari quelli che non sono stati previsti nel monte ore stabilito dal Piano delle Attività deliberato ad inizio anno ma il cui svolgimento si rende necessario per problematiche sopraggiunte in corso d’anno (es. Consiglio di classe riunito eccezionalmente per sanzionare un allievo).
Le ore di un consiglio di classe o di un collegio dei docenti straordinario, quindi non inizialmente previste nel Piano delle attività, rientrano nel computo delle 40+40 ore: Ne consegue che costituisce un dovere del docente parteciparvi e giustificare un’eventuale assenza. Così come considerarle nel monte ore previsto dalla norma.
D. È dovuta la partecipazione ad un incontro collegiale nel giorno “libero”?
R. Il docente deve partecipare agli incontri collegiali anche se svolti nel giorno “libero”.
Il personale docente è in tale giorno esentato soltanto dall’obbligo delle lezioni e non anche dalle altre attività non di insegnamento. Gli eventuali impegni collegiali non comportano alcun diritto a recuperare il “giorno libero” con un riposo compensativo.
D. Il collegio dei docenti può essere convocato anche su richiesta dei docenti?
R. Sì.
Quando almeno un terzo dei docenti ne faccia richiesta.
D. Per la validità dell’adunanza del collegio dei docenti quanti docenti devono essere presenti?
R. Per la validità dell’adunanza del collegio dei docenti è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
D. E per la validità di una votazione?
R. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
D. E in caso di parità?
R. In caso di parità prevale il voto del presidente.
D. Come avviene il computo dei voti validamente espressi? Si conta anche chi si astiene dalla votazione?
R. Non si conta chi si astiene il quale comunque è componente della seduta ai fini della validità della stessa, ma rimane valida, ai fini dell’approvazione della deliberazione, solo la maggioranza dei voti validamente espressi.
Pertanto, rimane del tutto irrilevante il comportamento di coloro che, pur essendo presenti, e concorrendo, quindi, a fornire la validità della seduta, con la dichiarazione di astensione non hanno espresso alcun voto.
Sono anche irrilevanti ai fini della dichiarazione del quorum in esame i voti nulli e le schede bianche in quanto entrambi non possono ritenersi voti validamente espressi, i primi perché invalidi e i secondi perché non contengono una precisa indicazione di volontà.
D. Un docente può rinunciare alla votazione?
R. Sì.
Il docente può dichiarare la sua non partecipazione alla votazione e allontanrsi dall’aula.
Ovviamente questa fattispecie dovrà essere verbalizzata. In questi casi non viene meno il “quorum strutturale” originariamente garantito, ma si calcolerà un componente in meno per la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi che comporterà l’approvazione della proposta (al pari di ciò che accade con gli astenuti).
D. Cosa è previsto per il consiglio di classe?
R. La norma non specifica nulla in merito.
Pertanto, l’adunanza sarà valida anche se non si raggiunge il “quorum strutturale” del 50% più uno.
D. Ciò vale anche per la partecIpazione agli scrutini?
R. No.
Per la riunione dello scrutinio intermedio e finale è obbligatoria la presenza di tutti i docenti del consiglio di classe e non è ammessa l’astensione dal voto in caso di decisioni da assumere a maggioranza. Nel caso in cui un docente dovesse risultare assente è altresì obbligatorio sostituirlo con altro docente della stessa materia.
D. I cosiddetti “prescrutini” rientano nelle 40 ore dei consigli di classe o sono attività dovute?
RI cosiddetti “prescrutini” non esistono nel nostro ordinamento e non sono quindi equiparati agli scrutini. Quest’ultimi, infatti, sono gli unici che richiedono il “collegio perfetto” e quindi la presenza di tutti i componenti del consiglio di classe e l’obbligo da parte del Dirigente di sostituire l’eventuale docente assente. Ciò non può invece valere per i “prescrutini”.
Per tali motivi i prescrutini sono considerati come “normali” attività funzionali all’insegnamento e di conseguenza è obbligatorio che siano inseriti nel piano annuale delle attività e rientrino nelle 40 ore previste dal Contratto.