Al
Dirigente Scolastico Regionale Umbria
Al Dirigente
AT Terni
Ai/lle
Dirigenti scolastici/che
A tutto il
personale docente e Ata
Oggetto: Gestione emergenza Covid-19
A
seguito delle segnalazioni ricevute la scrivente OS ritiene opportuno ricordare
che la situazione di
eccezionale sospensione delle ordinarie attività didattiche nelle scuole
non può in alcun modo dare adito a improbabili e illegittime
interpretazioni del funzionamento degli organi collegiali, né introdurre piani
di riorganizzazione e obblighi di lavoro non previsti dalla normativa
vigente.
Per
quanto riguarda l'attivazione
di modalità di didattica a distanza, il DPCM del 4
marzo (articolo 1, comma 1, punto g) prevede: “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata
della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica
a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con
disabilità”. Dal D. Lgs 165/2001 fino alla legge 107/2015 tutte le
leggi o atti aventi forza di legge prevedono che i poteri del dirigente scolastico sono esercitati nel rispetto delle
competenze degli organi collegiali. Nel DL n. 6/2020 non si rinvengono
deroghe a tali previsioni legislative. Il
DPCM è un atto amministrativo, che non ha forza di legge e che anzi, in
base al principio di legalità, deve
rispettare la legge.
L’art. 7 del TU (Dpr. N. 297/ 1994) al comma 2 lett. a) assegna al Collegio dei docenti “potere deliberante
in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto(..). Esso
esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a
ciascun docente.
Per cui, il Collegio dei docenti ha la “competenza
generale” su tutto ciò che attiene alla didattica.
E’ di tutta
evidenza dunque che per l’art. 1 c. punto g del DPCM il DS ha l’obbligo di attivare modalità di didattica a distanza, ma ad
esso non corrisponde alcun obbligo da parte dei docenti. Insomma, è
legittimo e opportuno che il DS agisca promuovendo e coordinando le attività
didattiche a distanza, ma senza alcuna forma di imposizione.
Infatti,
la libertà di insegnamento,
costituzionalmente garantita, non è cancellata: il personale docente sceglierà
le modalità che ritiene più opportune. Anche il CCNL non prevede la didattica online all'interno degli obblighi
professionali. Ma la cosa più importante è che le scelte didattiche di una scuola non possono in nessun modo essere
demandate alla decisione dei dirigenti scolastici: devono essere stabilite dal
Collegio docenti, che è l'unico organo con competenze didattiche.
L’invito ad utilizzare piattaforme o altri
strumenti on line già presenti nelle scuole per comunicare le modalità scelte
liberamente dai docenti per affrontare i giorni di sospensione – scelta
praticata da molte scuole – è la
modalità di gestione condivisibile, aperta ed adeguata anche per
rispondere al bisogno, ampiamente diffuso tra le docenti e i docenti, di
ripristinare la relazione con gli studenti e ritornare alla
"normalità". Ciò non necessita alcuna delibera proprio perché è
un invito e non impone alcun obbligo né ai docenti né agli studenti. E’ però
preoccupante che per gestire le piattaforme il MIUR sia in contatto e le scuole
abbiano adottato software, piattaforme e
sistemi proprietari che altri paesi europei, come la Germania, hanno deciso di bandire per i rischi sulla privacy,
gestione e trasmissione dei dati.
Gli strumenti di
didattica a distanza non devono diventare strutturali e sostitutivi della
didattica “in presenza”: la scuola è, o dovrebbe essere, una comunità educante, che punta allo sviluppo delle capacità di analisi e di
sintesi, allo sviluppo dello spirito critico del cittadino e, per
esserlo, ha bisogno di relazioni umane, emotive e cognitive, che non possono
essere assicurate dall’insegnamento a distanza!
Ricordiamo anche che non vi è alcun obbligo per i docenti di svolgimento
delle 18 o 24 ore quando le lezioni sono sospese.
Inoltre la
nota del MIUR avente oggetto “particolari disposizioni applicative della
direttiva 1/2020" ribadisce il ruolo
centrale del RLS-Rappresentante dei lavoratori della sicurezza, che deve essere
preventivamente consultato, per "adottare le misure piu idonee in
relazione alle specifiche caratteristiche della struttura e alla necessità di
contemperare tutela della salute ed esigenze di funzionamento del servizio”
Per quanto
riguarda il personale ATA, riteniamo
grave che sia obbligato ad andare al lavoro e che la decisione assunta dal DPCM
esponga il personale ATA ai rischi che si intendono invece evitare per docenti
e studenti. E’ comunque obbligatorio che
anche per tale personale venga garantito il rispetto delle norme sul
distanziamento e che vengano agevolate le modalità di lavoro agile.
In
conclusione, con la presente invitiamo i
dirigenti scolastici a non mettere in atto procedure illegittime di
convocazione del personale docente a scuola e di svolgimento dei Collegi
dei docenti; a non riorganizzare le attività funzionali obbligatorie
modificando il piano annuale delle attività; a non imporre al personale docente
l'utilizzo di forme di didattica a distanza, strumento che deve essere lasciato
alla valutazione dei singoli docenti, nel pieno rispetto del CCNL e della
libertà di insegnamento.
Terni, 6 marzo 2020
Per
l’O.S. COBAS
Franco
Coppoli
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