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mercoledì 9 dicembre 2020

DPCM scuola: tutte le misure in vigore fino al 15 gennaio

Nuovo Dpcm 3 dicembre, il testo è in Gazzetta Ufficiale: tutte le novità.

È sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 301 del 3 dicembre 2020 il testo del Dpcm 3 dicembre illustrato ieri dal Premier Conte in conferenza stampa.

Il decreto reca ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e si compone di 14 articoli più 25 allegati.

TESTO DPCM 3 DICEMBRE 2020 e ALLEGATI

Nel Dpcm sono contenute alcune attese novità riguardanti le scuole, in particolare quelle superiori, con il rientro in presenza al 75% dal 7 gennaio prossimo. E inoltre tutte le misure previste nel periodo natalizio, con i divieti di spostamento tra Regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio e addirittura tra Comuni nei giorni più critici del 25 e 26 dicembre e del 1° gennaio.

Riguardo la scuola, il ministero dell’istruzione ha pubblicato sul proprio sito, tutte le misure previste nel nuovo Dpcm:

Misure valide su tutto il territorio nazionale

  • Nelle scuole secondarie di secondo grado, il 100% delle attività continuerà a svolgersi per tutti gli studenti, fino alla pausa natalizia, tramite didattica digitale integrata. Dal 7 gennaio 2021, il 75% della popolazione studentesca dovrà tornare alla didattica in presenza. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali.
  • Nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole dell’infanzia e nel primo ciclo di istruzione (scuole primarie e secondarie di I grado) la didattica continua a svolgersi integralmente in presenza. È obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
  • Presso ciascuna Prefettura sarà istituito un Tavolo di coordinamento, presieduto dal Prefetto, che avrà l’obiettivo di definire il più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano. Al Tavolo parteciperanno il Presidente della Provincia o il Sindaco della Città Metropolitana, gli altri Sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli Ambiti Territoriali del Ministero dell’Istruzione, i rappresentanti del Ministero dei Trasporti, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle aziende di trasporto locali. All’esito del tavolo ogni Prefetto redigerà un documento operativo sulla base del quale le amministrazioni coinvolte adotteranno le misure di loro competenza.
  • Le riunioni degli organi collegiali continueranno a svolgersi con modalità a distanza. Il loro rinnovo, qualora non completato, avverrà anch’esso a distanza, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.
  • Restano sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO).
  • Il Dpcm conferma la sospensione per “lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private”. Rimangono quindi sospese le prove del concorso straordinario per la scuola secondaria di primo grado e secondo grado che saranno comunque ricalendarizzate. Il Ministero sta dotando le commissioni degli strumenti per procedere con la correzione da remoto delle procedure già effettuate.

Misure per i territori con scenari di maggiore gravità:

Nelle aree caratterizzate da uno scenario di “massima gravità e da un livello di rischio alto”, cosiddette zone rosse, restano in presenza i servizi educativi per l’infanzia, la scuola dell’infanzia, la primaria e il primo anno della scuola secondaria di primo grado. Le attività didattiche in tutti gli altri casi si svolgeranno esclusivamente con modalità a distanza. Resta comunque salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e in generale con bisogni educativi speciali.

Il nuovo Dpcm entrato in vigore oggi, 4 dicembre, e valido fino al 15 gennaio, conferma l’obbligo di utilizzo delle mascherine all’aperto e nei luoghi al chiuso diversi dalle proprie abitazioni. Rimane anche l’obbligo di utilizzo a scuola, eccezion fatta per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

Sul portale del ministero dell’istruzione sono presenti le faq riguardo l’utilizzo del dispositivo di protezione. Eccone alcune:

È prevista la sostituzione della mascherina a metà giornata per gli alunni che frequentano il tempo pieno e il tempo prolungato?

Nelle sezioni di scuola primaria a tempo pieno e di scuola secondaria di primo grado a tempo prolungato, è necessario prevedere la sostituzione della mascherina di tipo chirurgico a metà giornata, per garantirne l’efficienza.

Quando è possibile abbassare la mascherina?

Naturalmente è possibile abbassare la mascherina per bere, per i momenti della mensa e della merenda. Si tratta di una disposizione che il DPCM ha adottato sulla scorta delle indicazioni delle massime autorità sanitarie preposte alle strategie per il contenimento della situazione epidemiologica, “su proposta del Ministero della salute”, volta a contemperare diritto alla salute e diritto all’istruzione, alla luce dei nuovi dati epidemiologici.

La questione del tempo prolungato che è previsto in alcune scuole, fa sorgere ai genitori alcuni interrogativi, riguardo l’utilizzo delle mascherine.

Gli alunni, come spiegato nelle faq, dovranno mantenerle anche nei momenti di pausa, e sostituirle a metà giornata.

mercoledì 2 dicembre 2020

Docenti di sostegno, orario

 La scuola come luogo di apprendimento e di crescita formativa dei discenti presenta non poche problematiche, basti pensare ai docenti che si trovano a svolgere il loro ruolo in classi numerose, multietniche e sempre più contagiate da interferenze esterne. Le dinamiche che possono svilupparsi all’interno di un contesto scolastico appaiono quindi svariate nel loro essere e a volte originano anche un certo disorientamento per l’assenza di norme che possano regolare circostanze o eventi.


Il TESTO UNICO 1994, all’ art.395, comma 2 riporta quanto segue:

“I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell’attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica.”

Soffermandoci proprio sull’attività didattica dei docenti e sul loro orario di servizio, sono ancora i docenti di sostegno che nella loro funzione, all’interno del contesto scolastico, devono fare i conti con un’assenza di un riferimento normativo che regolamenti l’orario di servizio. Eppure i docenti di sostegno sono comunque impegnati per un numero di ore pari a quello dei docenti dell’ordine di scuola di servizio.

Chi decide l’orario di servizio dei docenti di sostegno

L’attività didattica dell’insegnante di sostegno si inserisce nel quadro orario delle lezioni e va contestualizzata al piano educativo individualizzato (PEI) e alle esigenze dell’alunno, infatti è proprio il docente di sostegno che prepara uno schema d’orario da sottoporre all’attenzione del Dirigente Scolastico. Quest’ultimo accerterà che rispetti i criteri e i principi che assicurino il processo di integrazione e di acquisizione delle competenze da parte dell’alunno con disabilità.

Tale orario, condiviso anche con il Consiglio di classe, potrà subire delle modifiche durante l’anno scolastico sempre se dovessero verificarsi delle esigenze diverse ai bisogni dell’alunno.


Formazione classi con alunni con disabilità

Il Ministero d’Istruzione, lo scorso aprile ha diffuso la Nota 487 sull’ Organico docenti a.s. 2020/2021 nella quale si comunicava che le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all’articolo 5 del D.P.R. 81/2009.

Inoltre si poneva la massima attenzione alla costituzione delle classi iniziali con alunni con disabilità, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 81/2009, articolo 5, commi 2 e 3.

Ricordiamo che il suddetto articolo al comma 2 esplica quanto segue:

“Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché’ sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola”.

Specificato il numero con non più di 20 alunni per classe, in presenza di alunni con disabilità, la Circolare Ministeriale 63/11 chiarisce che una prima classe non può avere più di 20 alunni in presenza di uno con certificazione di “gravità” (articolo 3, comma 3 della Legge 104/92) o di due “non gravi” (articolo 3, comma 1 della medesima Legge 104/92).

Del resto la logica di tali disposizioni non è quella di vietare la presenza nella medesima classe di due alunni con disabilità, ma quella di assicurare agli alunni la giusta assistenza didattica ed educativa. Infatti in tali casi il criterio comune di tutte le scuole, è quello di inserire all’interno di una stessa classe, lì dove si presenti la necessità, un alunno con certificazione grave e un altro meno grave, nel rispetto del diritto all’istruzione degli alunni con disabili.

Va detto inoltre che nell’ordinamento giuridico italiano non esiste una norma che impone e consente che, nel caso in cui due allievi portatori di handicap grave presentino richiesta di iscrizione al medesimo Istituto Scolastico, ad uno dei due possa essere negata l’iscrizione al predetto Istituto invocando la presenza dell’altro disabile nella stessa classe.

Si tratta di un criterio generale, valorizzato dalla Sezione 3-bis del Tar Lazio Roma, con la sentenza n. 2250 del 28 febbraio 2018.

Compresenza di docenti di sostegno nella stessa classe

Dal momento che la norma prevede la presenza di più di un alunno con disabilità all’interno di una stessa classe, la compresenza di due docenti di sostegno nelle stesse ore, non viola nessun principio legislativo, anche perché compito del docente di sostegno è quello di supportare il proprio alunno nei momenti scolastici in cui ne ha più bisogno e la scansione oraria è realizzata proprio al fine di andare ad intervenire in quelle discipline in cui l’alunno dimostra di presentare delle debolezze. .

L’importante è creare un ambiente sereno dove possa avvenire l’integrazione degli alunni per raggiungere poi il successo formativo di tutta la classe.

lunedì 23 novembre 2020

UN CONTRATTO CHE NON TUTELA NÉ I LAVORATORI, NÉ LA SCUOLA


Davvero nessuno sentiva l’esigenza di un contratto sulla didattica digitale che, anziché fare chiarezza e garantire i lavoratori della scuola, di fatto aumenta il caos nelle scuole. La preoccupazione principale dei sindacati firmatari pare quella di garantirsi un ruolo di interlocutori nei confronti del governo: come poi riempire quel ruolo e, soprattutto, come riempirlo in difesa dei lavoratori, pare una questione secondaria. Da qui l’incredibile atteggiamento della CGIL che prima non firma il contratto, ma poi lo fa entrare in vigore senza ottenere nulla di più: solo una Nota “condivisa” che per certi aspetti è addirittura peggiorativa rispetto al contratto. Ma con una procedura insolita, prevista dalla dichiarazione congiunta, la Nota diventa l’interpretazione vincolante del CCNI sulla DDI per l’Amministrazione e per le OO.SS. firmatarie.   In ogni caso, l’effetto congiunto del CCNI e della Nota Ministeriale n° 2002 del 9.11. 2020, con un finto gioco delle parti, sta creando un vero guazzabuglio nelle scuole, di cui sono pienamente e politicamente responsabili sia il Ministero che Cgil, Cisl e Anief.

Docenti lavoratori di serie B 

Il contratto avrebbe dovuto entrare nel merito della nuova tipologia di lavoro. Invece, oggi i docenti italiani in DAD non hanno un inquadramento preciso e, di fatto, hanno minori diritti alla salute, alla sicurezza, alla tutela della privacy, alla limitazione dell’esposizione al video, rispetto ai lavoratori impegnati nel telelavoro. Le nostre case e i nostri dispositivi divengono spazi e strumenti dell’amministrazione per garantire la prestazione lavorativa, senza alcun tentativo di arginare questa invasione della sfera privata e di porre dei confini che delimitino con chiarezza l’ambito del lavoro da quello della vita. Non viene definito alcun rischio per la salute connesso alla nuova modalità di prestazione lavorativa; non viene chiarito come si applica la normativa a tutela degli infortuni quando il luogo di lavoro diventa la propria casa; viene sdoganato il fatto che siano i docenti  a doversi fare carico dell’efficienza delle proprie macchine, della connessione e, sul piano della privacy, della dotazione di adeguati sistemi di  protezione dei dati altrui, perché sono di proprietà dell’amministrazione, quasi fossero divenuti ormai lavoratori autonomi e non più dipendenti. Non viene previsto nulla riguardo al diritto alla disconnessione – o meglio il diritto a vivere senza l’ossessione della connessione- che è ancora una volta e colpevolmente rinviato alla contrattazione d’istituto, come se il problema di separare il tempo di vita e il tempo di lavoro non fosse un problema di carattere nazionale e non si acuisse con la DAD per i docenti e con il lavoro agile per gli Ata.

Far West contrattuale 

- Gli obblighi e le modalità di lavoro discenderanno direttamente dai Piani sulla Didattica integrata approvati dai Collegi Docenti. Le docenti e i docenti italiani sono dunque lasciati in balia dei Dirigenti Scolastici, vista la condizione disperata della democrazia degli Organi Collegiali nella scuola italiana, che i firmatari conoscono bene! Non dovrebbe un contratto nazionale definire un quadro certo di regole per arginare proprio gli abusi e le illegittimità che si determinano nelle singole scuole in nome dell’Autonomia scolastica? Invece, si lascia campo libero a un far west contrattuale definito a livello di scuola e si lascia ai DS ampia discrezionalità; nel Contratto si sottolineano in pompa magna le competenze degli Organi Collegiali, e nel puntuale gioco delle parti la Nota concordata afferma che “La dirigenza scolastica, nel rispetto delle deliberazioni degli organi collegiali nell’ambito del Piano DDI, adotta, comunque, ogni disposizione organizzativa atta a creare le migliori condizioni per l’attuazione delle disposizioni normative a tutela della sicurezza e della salute della collettività, nonché per l’erogazione della didattica in DDI

Aumento del carico di lavoro 

- Sull’orario di lavoro sarebbe stato più che mai lecito attendersi almeno un riconoscimento del carico di lavoro aggiuntivo imposto dalla didattica digitale e dalla richiesta di far fronte in modo flessibile alla situazione di emergenza, adeguando la metodologia didattica (in presenza, a distanza, mista) al contesto epidemiologico e alle disposizioni normative. Invece, si è deciso di equiparare la didattica a distanza alla didattica in presenza, rendendo ordinario ciò che non lo è: un intervento che peraltro non chiarisce adeguatamente nemmeno il punto chiave dei recuperi al fine di evitare richieste ingiustificate in seguito alla riduzione dell'unità oraria di lezione connessa all'attuazione della DDI. Sarebbe stato semplice chiarire in modo definitivo che qualsiasi riduzione dell’unità oraria di lezione o del monte orario settimanale determinata dall’attuazione di quanto previsto nei piani per la didattica digitale integrata e dalle linee guida, non poteva comportare ulteriori obblighi di lavoro, ma questo non è stato fatto.

Nulla per i precari - 

ANIEF ha firmato subito. Se i precari pensavano di aver trovato un sindacato di riferimento, alla prima prova dei fatti è lampante come siano stati utilizzati solo per ottenere la rappresentanza. E solo dopo aver firmato, ANIEF chiede l’estensione della carta docente anche per i precari, dimenticando che un sindacato serio pone le condizioni PRIMA, non DOPO aver firmato. E infatti il passaggio sui docenti precari è quello più fumoso: il Ministero sosterrà “ogni azione possibile utile a supportare l’erogazione della DID da parte dei docenti a tempo determinato”.  

Nulla per il personale Ata, 

che sperimenta sempre di più la pervasività del lavoro agile, se non la richiesta della Cgil della convocazione per “il confronto” sul lavoro agile (NB: non la contrattazione), anche questa dopo la firma del contratto sulla DID e non contestualmente.

Piattaforme delle multinazionali del web 

- Nuove risorse vengono invocate solo per il solito calderone che da mesi si sta alimentando: la connettività delle istituzioni scolastiche, gli ambienti scolastici innovativi, ecc. Nemmeno la traccia di una clausola che impegni il Ministero a predisporre una piattaforma pubblica: nella dichiarazione congiunta si parla di piattaforme gratuite per docenti e studenti, ma non per le scuole!
Il giudizio complessivo sul contratto firmato non può che essere fortemente negativo, ma questo non ci impedisce di distinguere il CCNI dalla Nota nei soli due casi in cui il primo è uno strumento utilizzabile in difesa dei docenti, scardinando il gioco delle parti che sembrerebbe sotteso alla loro stesura concordata. 

Il contratto non prevede alcun obbligo di recupero e ribadisce la piena valenza di tutta la normativa contrattuale, ivi compreso l’art. 28 c.7 e 8 del CCNL 2006-08 che, richiamando le C. M. n. 243/1979 e n. 192/1980 e successive, prevede che se la riduzione oraria è dovuta a causa di forza maggiore  e “i motivi sono estranei alla didattica” (come è di tutta evidenza in questo caso , in cui il ricorso alla DAD , con la conseguente inevitabile riduzione oraria, è imposta dal riacutizzarsi dell’emergenza sanitaria e dalle disposizioni del DPCM del 4 novembre) “non è configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione”. Invece, la Nota prevede che “il personale docente è tenuto al rispetto del proprio orario di servizio, anche nel caso in cui siano state adottate unità orarie inferiori a 60 minuti, con gli eventuali recuperi”.
La didattica digitale integrata non si attua oltre l’emergenza e il Contratto dice chiaramente all’art. 1 “Casi in cui si può ricorrere alla DDI e durata del CCNI” che solo “fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal CdM, dovuto al diffondersi del COVID 19, l'attività didattica sarà effettuata a distanza attraverso la modalità della DDI..”, quindi configurando la didattica a distanza solo come didattica dell’emergenza.  Anche il D.L. n. 22/2020, convertito in l. n. 41/2020, prevede all’art. 2 che solo in “in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza”. La Nota, in continuità, con le Linee Guida istituzionalizza la DAD anche al di là dell’emergenza, almeno per quanto riguarda le scuole secondarie di secondo grado.                                                                                                                                                               
Per entrambi questi casi va detto con forza che solo il CCNI costituisce una fonte del diritto e fonda diritti e obblighi, mentre la Nota non è una fonte del diritto. Per cui invitiamo le Istituzioni scolastiche, gli organi collegiali, le RSU e i lavoratori tutti ad applicare il CCNI e non la Nota. Non vi è nulla da recuperare in alcuna forma per le riduzioni orarie deliberate dal Consiglio d’Istituto e dovute all’emergenza sanitaria. Vanno rigettate delibere del Collegio docenti di riduzione oraria per motivi didattici, che non rispondono alla realtà. La DID è solo didattica dell’emergenza e finisce con l’emergenza. 
Contro ogni tentativo di normalizzazione dell’emergenza e contro la retorica ministeriale ribadiamo una volta di più che la DAD non è scuola. La favola della didattica digitale = qualità si è infranta di fronte alla realtà. La nostra voce si unisce a quella di pedagogisti, psicologi e soprattutto a quella di docenti, genitori e studenti che hanno sperimentato la sospensione di fatto del diritto allo studio. 
Dobbiamo riaprire al più presto e in sicurezza tutte le scuole di ogni ordine e grado, prima che si riapra la farsa della valutazione a distanza. Dobbiamo riaprire al più presto le scuole per lasciarci alle spalle questo contratto integrativo e per restituire dignità professionale e diritti all’intera categoria. Per farlo è necessario fare oggi quello che colpevolmente Governo e Regioni non hanno fatto questa estate: potenziare sanità, trasporti pubblici, organici e spazi scolastici. Non averlo fatto ci ha portato alla situazione di nuovo drammatica della sanità pubblica e a chiudere le scuole quando in Europa le tengono aperte anche con lockdown più estesi. Continuare a non farlo ora significherà arrivare di nuovo impreparati al momento della riapertura con il rischio di esporsi a nuove ondate della pandemia. Ad ogni passaggio di questo tipo la responsabilità politica e morale del governo aumenta a dismisura! 
Roma, 22 novembre2020 
 ESECUTIVO NAZIONALE DEI COBAS – COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA


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giovedì 12 novembre 2020

Fuori dall’economia del profitto, per la società della cura: il 21 novembre in tutta Italia

DI  · 10 NOVEMBRE 2020

Illegittima la presenza del Ds durante le lezioni

La lezione scolastica si svolge alla presenza degli studenti e del professore, la partecipazione alle lezioni del dirigente scolastico non è prevista da nessuna norma e se fosse una visita di controllo, sarebbe anche una presenza contra legem. In buona sostanza la presenza del Ds durante le lezioni è da considerarsi illegittima.

Tale illegittimità vale anche per la modalità di lezione svolta a distanza, quindi il Dirigente scolastico non può entrare con un suo account personale a seguire le lezioni e la didattica utilizzata dal docente.


È utile sapere che il comportamento del Ds deve essere sempre volto a trattare i dipendenti nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza, pertinenza e finalità. La presenza del Dirigente scolastico in classe durante le lezioni, con lo scopo di seguire l’attività didattica come se fosse una visita ispettiva, non è consentita dalla legge e non rientra nelle competenze del Dirigente scolastico. L’art. 6 della legge 300/70 dispone che le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti.
Vietato il controllo dei dipendenti di una scuola

Oltre ad essere vietato il controllo del docente durante le ore di lezione e anche durante le lezioni online, è vietato, per esempio, l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, quindi oltre al controllo diretto è vietato anche quello tramite registrazione. La registrazione di una lezione di un docente per uso di controllo è un reato penale vietato dall’art.4 della legge 300/1970 ed è punibile penalmente ai sensi dell’art.38 della medesima legge. È bene specificare che l’art.23 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 (Jobs Act), consente l’utilizzo di apparecchiature audiovisive nelle pertinenze delle scuole, tali da consentire anche il controllo a distanza dei movimenti dei docenti, ma mantiene inalterato la ratio dell’art.4 della legge 300/70. In buona sostanza le telecamere possono essere impiegate per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio della scuola e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria, ma non possono essere utilizziate per controllare gli orari, i movimenti e la performance del lavoratore.

giovedì 5 novembre 2020

RITARDI INACCETTABILI NEI PAGAMENTI PER I SUPPLENTI DELL'ORGANICO COVID

 


RITARDI INACCETTABILI NEI PAGAMENTI PER I SUPPLENTI DELL'ORGANICO COVID

        Viene segnalato ai Cobas Scuola che a molti supplenti dell'organico Covid non siano ancora stati pagati gli stipendi!

        L'organico Covid è stato pensato per far fronte all'emergenza che si è venuta a determinare nella scuola in relazione alla situazione epidemiologica da Covid-19. Cosa altrettanto grave riguarda la risoluzione del contratto in caso di lockdown. Per il sistema SIDI la risoluzione del contratto non sarebbe contemplata per il personale docente ed educativo, mentre tale risoluzione sarebbe ancora prevista per il personale ATA, come da avviso pubblicato il 28 ottobre con il quale si è reso noto che “su richiesta della Direzione Generale per il personale scolastico sono stati aggiornati i testi dei contratti di tipo N01, N15, N19 e N26 quando stipulati per art.231 bis D.L.34/2020 per il solo personale docente ed educativo, eliminando la clausola risolutiva”.

Ci si domanda come sia possibile che gli stipendi per il personale Covid non siano ancora stati pagati nonostante i fondi siano stati già stanziati. È incredibile che lo Stato pretenda puntualità da parte dei lavoratori ma non rispetti la puntualità nel pagamento degli stipendi. Purtroppo per il personale precario tale vergognoso ritardo si ripete da anni. Pensavamo tuttavia che con l'organico Covid le cose andassero diversamente, viste le risorse stanziate con urgenza.                              D'aria fritta sicuramente nessuno può vivere!

Come organizzazione sindacale, se gli stipendi non verranno pagati in un tempo ragionevolmente breve, valuteremo lo stato d'agitazione perché tale situazione è inaccettabile. Così come attendiamo con urgenza chiarimenti e garanzie che in caso di lockdown anche al personale ATA il contratto non venga revocato.


martedì 3 novembre 2020

DIRITTO AL LAVORO, ALLA SALUTE, AL REDDITO E ALLO STUDIO

A settembre 2020, come se non fosse accaduto nulla, la scuola, tutta la scuola, presentava le stesse condizioni degli anni precedenti: non è stato ridotto il numero degli alunni per classe per garantire un serio distanziamento; non sono stati assunti i precari, che anzi sono diventati circa 200.000 tra docenti e ATA; ci sono le stesse vecchie strutture, che nel 60/70% dei casi non rispettano le normative sulla sicurezza, anche quelle precedenti alla pandemia. Il trasporto pubblico non è stato potenziato:nei bus gli studenti sono stretti come sardine; nelle strutture sanitarie i posti Covid non solo non sono stati potenziati, ma addirittura tagliati, con premi ai dirigenti "meritevoli".


Da marzo avevamo indicato gli interventi da attuare, e li avevamo messi al centro delle rivendicazioni delle mobilitazioni da maggio in poi. Ma il tempo a disposizione e la stessa pausa estiva con il calo dei contagi sono stati sciaguratamente sprecati.

Ciononostante, grazie all’impegno di tutta la comunità scolastica, oggi le scuole sono il luogo meno insicuro per gli studenti in confronto a tutti gli altri: il rispetto delle norme sulla sicurezza è garantito dalla vigilanza di docenti e Ata, i contagi sono tra i più tracciabili rispetto all’esterno. Chiudere le scuole aumenta il rischio del contagio, laddove gli studenti inevitabilmente si muoveranno in contesti meno controllati. Ma di fronte al previsto e prevedibile aumento dei contagi, al prossimocollasso delle strutture sanitarie e all’affollamento dei mezzi di trasporto prima alcuni presidenti di regione, poi il governo, hanno scelto di sacrificare la scuola superiore, riproponendo la devastante modalità (sia dal punto di vista relazionale che cognitivo) della Didattica a Distanza, che ha già prodotto significativi e perduranti effetti negativi sulle capacità di apprendimento degli studenti e che rischia di privare di fatto un’intera generazione del diritto allo studio.

Il DPCM prevede solo un 25% di didattica in presenza a fronte del 75% a distanza, qualora le Regioni o gli enti locali o le autorità sanitarie lo richiedano per la presenza di particolari criticità territoriali. Già ieri è stato richiesto in molte regioni con una prevedibile applicazione estesa a tutto il Paese e, d’altronde, una nota ministeriale ha lasciato un solo giorno alle scuole per organizzarsi! Alcuni presidenti regionali hanno addirittura deciso che tutti gli alunni delle superiori, e in Campania anche delle elementari e delle medie, dovranno restare a casa. Al tempo stesso, alcuni dirigenti

scolastici stanno decidendo, in modo illegittimo anche rispetto allo stesso DPCM, di tenere alcune classi tutte in presenza e altre tutte con la DAD, senza neanche il 25% in presenza.

Senza vergogna, per le pesanti responsabilità politico-amministrative sue e di tutto il governo (nonché dei cd governatori regionali, corresponsabili del disastro delle strutture sanitarie e del trasporto pubblico), oggi la ministra Azzolina si erge a difesa della scuola in presenza. E’ un atteggiamento schizoide se si pensa alle sue esaltazioni della DAD durante il lockdown e al fatto che il governo, di cui fa parte, ha lasciato passare lunghi mesi senza intervenire con decisione sul fronte dei trasporti, della sanità o degli spazi, lasciando tutta la responsabilità in mano alle singole scuole e recitando oggi un gioco delle parti veramente stucchevole. E mentre si chiudono le scuole superiori, si mandano avanti i concorsi straordinari per i docenti precari, molti dei quali devono spostarsi in altre regioni (a loro spese e a loro rischio e pericolo).

Oggi, in tutto il paese comincia a manifestarsi l’insofferenza verso i provvedimenti governativi che lasceranno sul lastrico intere famiglie, e all'esterno della scuola si stanno consumando tragedie, con le quali siamo totalmente solidali, che lasciano sul campo ben più vittime, nelle categorie che non godono di nessuna protezione: chi lavora nei settori dell’educazione, dell’assistenza, della ristorazione, della ricezione alberghiera, del turismo, dello spettacolo, dello sport, e perfino dei trasporti, rischia di essere rovinato dalle nuove disposizioni di chiusura. Nonostante i problemi sociali in campo siano ben più gravi di quelli scolastici, riteniamo che non si possa sottovalutare l’importanza centrale della scuola: e perciò il vulnus della DAD non va sottovalutato, perchè colpisce soprattutto gli studenti. Perciò vogliamo la scuola in presenza e in sicurezza. Siamo ancora in tempo per cambiare rotta. Il governo investa immediatamente su sanità, scuola e trasporti, a partire da un'assunzione straordinaria del personale necessario, reclutando una parte del precariato storico. Si investa subito (anticipando quanto arriverà dall'Unione Europea) per far sì che tali servizi pubblici essenziali possano rispondere al meglio ai problemi derivati dalla pandemia.

Per questi motivi come Cobas Scuola chiamiamo tutte/i alla mobilitazione per impedire il ritorno alla Didattica a Distanza, per difendere il diritto allo studio e quello alla salute.

Roma, 27 ottobre 2020

COBAS – Comitati di Base della Scuola

mercoledì 28 ottobre 2020

DOCENTI INIDONEI E DOCENTI FRAGILICorso nazionale a distanza di Aggiornamento/Formazione per il personale, DOCENTE, DIRETTIVO, ISPETTIVO della Scuola pubblica statale

 VIDEOCONFERENZA CESP 

30 OTTOBRE 2020 

DOCENTI INIDONEI E DOCENTI FRAGILI



Venerdì 30 ottobre 2020 ore 9.00 – 14.00

VECCHIE NORME E NUOVE CONTRADDIZIONI
 LA MALATTIA AL TEMPO DEL COVID-19

CESP: LA LIBERTA’ DI INSEGNAMENTO AL TEMPO DEL COVID

CORSO di aggiornamento NAZIONALE

La libertà di insegnamento al tempo del Covid

giovedì 5 novembre 2020 ore 9.00 – 12.30

ore 9.00 – 9.30: apertura della piattaforma e registrazione dei partecipanti

Relazioni

Andrea Chieregato
Docente di Filosofia e storia, CESP-Padova
La libertà di insegnamento nella scuola della Costituzione

Rossella La tempa
Docente e membro della redazione di ROARS
Libertà di insegnamento: sotto assedio

Marco Guastavigna

già Docente di scuola secondaria, attualmente formatore e professore a contratto
Per una critica radicale della platform society

A seguire dibattito/confronto

Introduce e coordina il dibattito:

Carlo Salmaso – CESP–Padova

CESP Centro Studi per la Scuola Pubblica – PADOVA via Cavallotti 2 – Padova . tel.049692171 - fax.0498824273 email: info@cesp-pd.it - www.cesp-pd.it

IL CESP è riconosciuto dal MIUR come ENTE FORMATORE (DM 869/2006 – DM 170/2016)
CORSO DI AGGIORNAMENTO per tutto il personale dirigente, docente ed A.T.A. della scuola, l’iscrizione è gratuita, la partecipazione rientra nelle giornate di permesso per aggiornamento ai sensi dell’art. 64 del CCNL 29/11/2007 e CCDR 19/06/2003

Per partecipare a distanza al corso  è necessario mandare l’adesione tramite mail a info@cesp-pd.it entro il giorno 3 novembre . Il corso si svolgerà su piattaforma PROFICONF. 

A chi si iscrive verrà spedito il link per accedere alla stanza di PROFICONF

L’attestato della presenza verrà spedito alla mail indicata all’atto dell’iscrizione

allegati

lunedì 26 ottobre 2020

Pensionati dal 1 settembre 2019: il pagamento del TFS avviene con nuova procedura

E’ cambiata la procedura per il pagamento del TFS per i pensionati che hanno  decorrenza dal 1.0
9.2019.
 Il MIUR aveva emesso già in precedenza a questo riguardo la circolare n. 0050647 del 16.11.2018
dove a pagina 6, punto “Trattamento di fine servizio”, era stato avvisato che  sarebbero 
intervenute modifiche per il trattamento di fine servizio TFS. 
Per evitare l’invio cartaceo del modello PL1, contenente i dati giuridici ed economici 
necessari all’elaborazione del trattamento di fine servizio, si annunciava il passaggio 
ad un sistema telematico dell’ INPS  già utilizzato dai datori di lavoro per la certificazione 
dei dati ai fini pensionistici.

In seguito l’ INPS, con comunicazione interna n. 3400 del 20.09.2019 dai titoli “Comunicazione 
telematica di cessazione e Ultimo Miglio TFS” e “Passaggio al nuovo sistema”, ha comunicato la 
nuova procedura che trasferisce alle scuole di titolarietà nell’ultimo anno di servizio la 
responsabilità di trasmissione, tramite invio on line con la procedura “Nuova Passweb”, dei 
dati necessari per il pagamento del TFS ai pensionati 2019.

L’INPS è in grado di procedere alla quantificazione del TFS se le scuole hanno già inserito 
i dati per il TFS stesso con la nuova procedura on line “Nuova Passweb” e, per agevolare le 
scuole in questi adempimenti, ha emesso il messaggio INPS n. 3400, idealmente congiunto con 
la circolare MIUR n. 0050647 del 16.11.2018.

Le scuole che hanno personale in procinto di andare in pensione devono possedere due 
abilitazioni telematiche INPS, richiedibili compilando i moduli INPS RA011 e RA012:

Abilitazione per “Nuova PassWeb”;
Abilitazione per “Comunicazione di cessazione TFS”

Si consiglia pertanto coloro che sono andati in pensione dal 1.09.2019 di informarsi 
presso l’ultima scuola dove hanno prestato servizio se i propri dati sono stati inoltrati 
con questa modalità e se devono compilare il modello relativo al pagamento tramite IBAN 
bancario.

sabato 17 ottobre 2020

martedì 29 settembre 2020

FAR WEST DELLE GRADUATORIE E CONVOCAZIONI: I COBAS SEGNALANO LE IRREGOLARITÀ E FANNO RICHIESTA DI INTERVENTO ALL’ UST TERNI

        I COBAS Comitati di base della scuola di Terni denunciano numerose criticità e irregolarità
relative alle graduatorie e alle convocazioni per il conferimento delle supplenze al personale docente da parte dell’UST di Terni e di alcuni dirigenti scolastici e chiedono un immediato intervento dell’UST di Terni in autotutela della PA avverso le difformità riscontrate nelle convocazioni per le GAE e le GPS e nelle procedure di convocazione delle supplenze temporanee da G.I.

 I COBAS scuola, inoltre, sottolineano la necessità di vigilare sull’operato dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e di uniformare, possibilmente tramite una circolare/comunicazione formale dell’Ufficio Scolastico Territoriale le operazioni di convocazione e accettazione delle cattedre a tempo determinato, affinché venga scrupolosamente rispettata la normativa vigente e tutelati i diritti dei docenti precari.

 Per quanto concerne l’operato dell’UST di Terni i COBAS rilevano:

 1.    una generale carenza di trasparenza nell’assegnazione delle sedi dovuta principalmente al fatto che non si è proceduto con convocazioni in presenza, come in altri UST;

2.    che non è stata data ai docenti inseriti in GAE e GPS alcuna modalità né tempistica per la correzione di eventuali errori materiali nella compilazione delle domande per l’assegnazione delle cattedre e dei moduli scelta;

3.    che le Graduatorie Provinciali e alle Graduatorie ad Esaurimento sono state pubblicate con un notevole ritardo così come le graduatorie incrociate per il sostegno, le relative convocazioni e le assegnazioni di cattedra.

4.    Che le convocazioni per l’assegnazione delle cattedre non sono avvenute in modo univoco: si è infatti riscontrato che alcune convocazioni sono state pubblicate in un file Excel inserito nella cartella zip, altre in file word collegato al link nella pagina web, altre ancora inserite direttamente nell’avviso protocollato. Tale mancanza di uniformità nella procedura ha favorito il rischio di sviste ed errori materiali degli aspiranti supplenti;

5.    che, dopo la pubblicazione da parte dell’UST di Terni, sono stati modificati alcuni “Elenchi nominati”, senza comunicare la rettifica;

6.    che le disponibilità delle cattedre subiscono ancora continue modifiche, anche più volte al giorno, aumentando il rischio, per il personale docente, di non poter inserire tutte le preferenze per le cattedre effettivamente disponibili e/o costringendo i suddetti docenti a dover inviare, più volte, la rettifica dei moduli scelta delle preferenze. Tale disservizio non mette l’aspirante all’assunzione nelle condizioni di indicare tutte le preferenze esprimibili, escludendolo dall’assegnazione della cattedra

 Per quanto concerne l’operato delle singole Istituzioni Scolastiche si rileva:

 1.   che alcune istituzioni scolastiche stanno procedendo alla convocazioni su Graduatoria di Istituto per supplenze temporanee brevi e organico Covid, prima del completamento delle procedure di convocazione da parte dell’UST da GAE e GPS, non rispettando la progressione indicata dall’art 2 comma 4 dell’OM 60/2020, creando grave danno al personale docente a tempo determinato, date le modifiche al regolamento delle supplenze (Ai sensi del comma 2 dell’art.14 dell’O.M. 60/2020, il docente in servizio per supplenza temporanea conferita sulla base delle graduatorie di Istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza esclusivamente per un’altra conferita fino al 31 di agosto o al 30 giugno sulla base GAE o delle GPS (art 2 comma 4 lett. a) e b)dell’O.M. 60/2020).

2.   che alcuni  istituti non hanno rispettato l’obbligo dell’utilizzo della procedura informatica (O.M. 60/2020 art. 13 comma 2) ed effettuano le convocazioni esclusivamente per via telefonica:

3.    che alcuni istituti non tengono conto delle graduatorie per conferire le supplenze su posti comuni e su sostegno o omettono aspiranti supplenti inclusi in graduatoria;

4.   che in alcuni istituti non sono state rispettate le tempistiche stabilite dal decreto DM 353/2014 Art. 12 comma 2.b, cioè le 24 ore di preavviso rispetto al termine utile per la risposta di disponibilità da parte dell’aspirante (ribadito dall’O.M. 60/2020 art 13 comma 3).

5.    Che alcune istituzioni scolastiche non hanno inserito nella comunicazione i dati   essenziali relativi alla supplenza (O.M: 60/2020 art 13 comma 4 lettera a)

6.    che alcuni istituti scolastici hanno omesso i seguenti dati essenziali come l’ordine di graduatoria di ciascun aspirante (O.M: 60/2020 art 13 comma 5 lettera a)

 Terni, 29/09/2020

Per i COBAS- comitati di base della scuola

La responsabile precari

Elisabetta Grimani