.Il comma 2 dell’articolo 28 del nuovo CCNL Scuola afferma:
Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 28, comma 8, del CCNL* 29/11/2007, qualunque riduzione della durata dell’unità oraria di lezione ne comporta il recupero prioritariamente in favore dei medesimi alunni nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti
* Il comma 8 del CCNL 2007 così recita:
Per quanto attiene la riduzione dell’ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n. 192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate. La relativa delibera è assunta dal consiglio di circolo o d’istituto.
Dunque il CCNL (art 28/2) riconosce, come il pregresso CCNL, che il recupero dell’unità oraria di lezione deve avvenire unicamente quando la riduzione oraria non è deliberata per ragioni di forza maggiore, ma per motivi inerenti alla didattica.
NO AL RECUPERO IN CASO DI RIDUZIONE ORARIA PER RAGIONI ESTRANEE ALLA DIDATTICA, IN CASO VI CHIEDESSERO ILLEGITTIMAMENTE DI RECUPERARE. CHIEDETE ORDINE DI SERVIZIO SCRITTO E CONTATTATE I COBAS SCUOLA.
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