Ai Dirigenti scolastici della provincia di Terni
Alla scrivente O.S. pervengono notizie di gravi violazioni della normativa vigente da parte di alcuni dirigenti scolastici che avrebbero anticipato gli scrutini prima della fine delle lezioni, come deliberato dalla regione Umbria con un chiaro comportamento antisindacale rispetto allo sciopero nazionale indetto dai Cobas il 15 e 16 giugno 2011.
In allegato la diffida
proff. Catia Coppo e Franco Coppoli
Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Terni
Alla c.a. del Dirigente scolastico
Oggetto: rispetto esercizio diritto di sciopero, atto stragiudiziale di comunicazione e diffida
La scrivente O.S., nel precisare che lo sciopero del comparto scuola, proclamato sin dall'11 aprile 2011
(http://www.commissionegaranziasciopero.it/dettaglioSciopero?id=20423&tipo=set) durante gli scrutini di
fine anno (in Umbria i due giorni di sciopero saranno il 14 e 15 giugno), è stato indetto conformemente
e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, invita le
Istituzioni in indirizzo a prendere atto di quanto sopra, astenendosi dall’ostacolare in qualsiasi modo
l’esercizio del diritto di sciopero.
Inoltre, la scrivente O.S., tenuto conto delle osservazioni pervenute, precisa quanto segue:
· l'art. 138, comma 1, del D.Lgs. 112/1998 stabilisce che "sono delegate alle regioni le seguenti funzioni
amministrative: […] d) la determinazione del calendario scolastico”;
· la Regione Umbria, con LA DELIBERAZIONE N. 806 DEL 31/05/2010 ha stabilito che “nella istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado l’attività scolastica si svolgerà da lunedì 13 settembre 2010 a sabato
11 giugno 2011”;
· l’art. 5 comma 2 del DPR 275/99 ribadisce che “gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti
dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel
rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni ...”;
· l'art. 2, comma 6, del DPR 122/2009 prevede che – per il primo ciclo - solo "in sede di scrutinio
conclusivo dell'anno scolastico" possa essere deliberata l'ammissione o non ammissione alla classe
successiva;
· l'art. 193 comma 1 del D.Lgs 297/1994 e l'art. 4 comma 5 del DPR 122/2009, stabiliscono che - per la
scuola secondaria di secondo grado - “I voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione
alle classi successive alla prima, sono deliberati dal consiglio di classe al termine delle lezioni, ...”;
· la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con
nota prot. 1305/RU del 17 giugno 2010, ha osservato che nel caso di spostamento del calendario degli
scrutini in conseguenza della proclamazione dello sciopero “il contegno sarebbe probabilmente
qualificabile come condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori”.
Quindi, atteso che gli scrutini finali non possono aver luogo prima della data di chiusura delle lezioni proprio
al fine di consentire la valutazione complessiva degli alunni solo al termine delle stesse, si diffidano i
Dirigenti scolastici dall'anticipare le date degli scrutini rispetto al termine delle lezioni nonché dall'anticipare
il termine delle lezioni stesso, nel rispetto delle competenze della Regione.
Di conseguenza, si invitano, i Dirigenti Scolastici che avessero già anticipato la data degli scrutini e/o il
termine delle lezioni, a ristabilire la legittimità delle operazioni, riprogrammando il calendario degli scrutini
dopo il termine delle lezioni stabilito dalla Regione Umbria.
Infine, essendo illegittimo e antisindacale ogni spostamento del calendario degli scrutini al fine di impedire
o limitare il diritto di sciopero, si diffidano i Dirigenti Scolastici dall'effettuare tali spostamenti e si invitano gli
Organi collegiali a non assumere delibere in tal senso.
In caso contrario, la scrivente O.S, nel dichiararsi disponibile ad ogni chiarimento in merito, preannuncia sin
d’ora che in caso di comportamenti volti – in qualsiasi modo – a limitare l’esercizio del diritto di sciopero dei
lavoratori e/o a non rispettare il diritto degli alunni a una corretta valutazione nonché a tutela delle proprie
prerogative sindacali agirà presso le competenti sedi giudiziali.
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