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giovedì 14 marzo 2013

La frequenza dei corsi di formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza fuori orario di lavoro NON E’ OBBLIGATORIA

Tante/i colleghe/i ci chiedono di intervenire sull’obbligatorietà dei corsi di formazione sulla sicurezza che moltissime scuole stanno organizzando nell’ultimo periodo.
In particolare i corsi vengono organizzati FUORI dall’ORARIO di LAVORO (quindi in orario aggiuntivo) ed i dirigenti scolastici comunicano al personale docente ed Ata che la frequenza agli stessi sarebbe OBBLIGATORIA.
A tale riguardo segnaliamo a tutte/i le/i colleghe/i docenti ed Ata che non hanno ALCUN OBBLIGO di partecipare agli incontri di informazione e formazione organizzati dall’Amministrazione scolastica fuori dall’orario di lavoro.
Infatti, è corretto affermare che tale attività rientri tra gli obblighi dei/lle lavoratori/trici, ex art. 20, comma 2, lett. h del D.L.vo n. 81/2008, il quale afferma espressamente tale obbligo (articolo che di seguito si richiama analiticamente).
D.L.vo n. 81/2008 - Art. 20 (Obblighi dei lavoratori)
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
...Omissis...
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
...Omissis...
I lavoratori devono, quindi, partecipare a programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro ma all’INTERNO dell’ORARIO di LAVORO e, in caso contrario, coloro che non potranno o vorranno essere presenti, non debbono produrre alcuna giustificazione, né partecipare ad alcun successivo incontro di recupero in data da stabilire.
Infatti, il successivo articolo 37, comma 12, dello stesso D.L.vo n. 81/2008 (Testo Unico salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), prevede che tale attività di formazione debba essere svolta DURANTE l'ORARIO di LAVORO e la stessa NON PUO' COMPORTARE ONERI ECONOMICI a CARICO dei LAVORATORI.
Si riporta per completezza il comma 12, del citato art. 37 del D.L.vo n. 81/2008.
D.L.vo n. 81/2008
Art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti)
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento..:
...Omissis...
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori..
...Omissis...
Richiedere la frequenza dei corsi di informazione e formazione sulla sicurezza al pomeriggio (fuori orario di lavoro) presuppone il fatto che chi deve recarsi a scuola per il corso abbia delle spese (soprattutto per i pendolari, spese di viaggio o cura dei figli, etc.)., e ciò non è previsto e non è dovuto da parte delle/dei lavoratrici/ore come non è dovuto l'impegno orario aggiuntivo poiché, come chiarito, tali incontri devono svolgersi durante l'orario di lavoro ed in alternativa allo stesso (ed infatti tali incontri di formazione non possono essere organizzati, senza l’adesione volontaria dei docenti neanche in periodi di sospensione delle lezioni e/o delle attività didattiche e non possono essere ricompresi nelle attività funzionali all’insegnamento).
Si aggiunga, infine, che una SENTENZA del Tribunale del Lavoro di Verona del 20 gennaio 2011 accoglie integralmente quanto da noi sostenuto su tale materia poiché un Dirigente Scolastico è stato condannato al pagamento delle ore di formazione per corsi organizzati fuori dall’orario di lavoro.
Il DS in questione è stato condannato a pagare non solo le spese processuali ma anche la retribuzione dei docenti che erano stati obbligati a partecipare ad un corso di formazione di Pronto Soccorso della durata totale di 12 ore nel pomeriggio.
Nella sentenza si afferma che la formazione della fattispecie (corso di pronto soccorso) esula dalla nozione di formazione come attività funzionale all’insegnamento cioè attività diretta ad arricchire il patrimonio culturale e professionale del docente (art. 63-71 del CCNL) ma rientra, invece, nella materia della tutela della salute nell’ambiente di lavoro, disciplinata dagli articoli 72-76 del CCNL. Ciò vuol dire che la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza NON RIENTRA nell’insieme delle attività funzionali allo sviluppo del patrimonio culturale e professionale dell’insegnante, ma è diretta invece, COME PER UN QUALSIASI ALTRO LAVORATORE, A PREVENIRE I RISCHI DI INFORTUNIO O MALATTIA CORRELATI ALL’AMBIENTE DI LAVORO.
La sentenza continua affermando: “nel caso di specie, come riconosciuto dalla stessa amministrazione, il corso di formazione è stato tenuto al di fuori dell’orario di insegnamento e l’amministrazione non ha allegato che le ore dedicate a tale attività siano da imputare (o siano state imputate) a quelle riservate alle attività individuali o collegiali, per le quali è previsto un monte orario in aggiunta a quello strettamente dedicato all’insegnamento pertanto le ore in cui i ricorrenti sono stati impegnati nelle attività di formazione devono in conclusione qualificarsi COME VERE E PROPRIE ORE DI LAVORO AGGIUNTIVE A QUELLE CONTRATTUALMENTE PREVISTE E COME TALI DEVONO ESSERE RETRIBUITE. Poiché non vi è una previsione contrattuale e normativa che disciplini espressamente la modalità di retribuzione delle ore in esame, appare condivisibile il criterio proposto dalla parte ricorrente, secondo il quale può essere assunto come parametro l’importo del compenso orario tabellare previsto dal CCNL per le ore aggiuntive non di insegnamento”.
In conclusione i docenti ed Ata, che riterranno opportuno non partecipare agli incontri di formazione sulla sicurezza fuori dall’orario di lavoro NON HANNO ALCUN OBBLIGO di PARTECIPARE e NON DEVONO produrre ALCUNA GIUSTIFICAZIONE.

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