Tante/i colleghe/i ci chiedono di
 intervenire sull’obbligatorietà dei corsi di formazione sulla sicurezza
 che moltissime scuole stanno organizzando nell’ultimo periodo.
In particolare i corsi vengono 
organizzati FUORI dall’ORARIO di LAVORO (quindi in orario aggiuntivo) ed
 i dirigenti scolastici comunicano al personale docente ed Ata che la 
frequenza agli stessi sarebbe OBBLIGATORIA.
A tale riguardo segnaliamo a tutte/i 
le/i colleghe/i docenti ed Ata che non hanno ALCUN OBBLIGO di 
partecipare agli incontri di informazione e formazione organizzati 
dall’Amministrazione scolastica fuori dall’orario di lavoro.
Infatti, è corretto affermare che 
tale attività rientri tra gli obblighi dei/lle lavoratori/trici, ex art.
 20, comma 2, lett. h del D.L.vo n. 81/2008, il quale afferma 
espressamente tale obbligo (articolo che di seguito si richiama 
analiticamente).
D.L.vo n. 81/2008 - Art. 20 (Obblighi dei lavoratori)
1. Ogni lavoratore deve prendersi 
cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone 
presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue 
azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e
 ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
...Omissis...
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
...Omissis...
I lavoratori devono, quindi, 
partecipare a programmi di formazione e di addestramento organizzati dal
 datore di lavoro ma all’INTERNO dell’ORARIO di LAVORO e, in caso 
contrario, coloro che non potranno o vorranno essere presenti, non 
debbono produrre alcuna giustificazione, né partecipare ad alcun 
successivo incontro di recupero in data da stabilire.
Infatti, il successivo articolo 37, 
comma 12, dello stesso D.L.vo n. 81/2008 (Testo Unico salute e sicurezza
 nei luoghi di lavoro), prevede che tale attività di formazione debba 
essere svolta DURANTE l'ORARIO di LAVORO e la stessa NON PUO' COMPORTARE
 ONERI ECONOMICI a CARICO dei LAVORATORI. 
Si riporta per completezza il comma 12, del citato art. 37 del D.L.vo n. 81/2008.
D.L.vo n. 81/2008
Art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti)
1. Il datore di lavoro assicura che 
ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in 
materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze 
linguistiche, con particolare riferimento..:
...Omissis...
12. La formazione dei lavoratori e 
quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli 
organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui 
si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e 
non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori..
...Omissis...
Richiedere la frequenza dei corsi di 
informazione e formazione sulla sicurezza al pomeriggio (fuori orario di
 lavoro) presuppone il fatto che chi deve recarsi a scuola per il corso 
abbia delle spese (soprattutto per i pendolari, spese di viaggio o cura 
dei figli, etc.)., e ciò non è previsto e non è dovuto da parte 
delle/dei lavoratrici/ore come non è dovuto l'impegno orario aggiuntivo 
poiché, come chiarito, tali incontri devono svolgersi durante l'orario 
di lavoro ed in alternativa allo stesso (ed infatti tali incontri di 
formazione non possono essere organizzati, senza l’adesione volontaria 
dei docenti neanche in periodi di sospensione delle lezioni e/o delle 
attività didattiche e non possono essere ricompresi nelle attività 
funzionali all’insegnamento).
Si aggiunga, infine, che una SENTENZA
 del Tribunale del Lavoro di Verona del 20 gennaio 2011 accoglie 
integralmente quanto da noi sostenuto su tale materia poiché un 
Dirigente Scolastico è stato condannato al pagamento delle ore di 
formazione per corsi organizzati fuori dall’orario di lavoro. 
Il DS in questione è stato condannato
 a pagare non solo le spese processuali ma anche la retribuzione dei 
docenti che erano stati obbligati a partecipare ad un corso di 
formazione di Pronto Soccorso della durata totale di 12 ore nel 
pomeriggio. 
Nella sentenza si afferma che la 
formazione della fattispecie (corso di pronto soccorso) esula dalla 
nozione di formazione come attività funzionale all’insegnamento cioè 
attività diretta ad arricchire il patrimonio culturale e professionale 
del docente (art. 63-71 del CCNL) ma rientra, invece, nella materia 
della tutela della salute nell’ambiente di lavoro, disciplinata dagli 
articoli 72-76 del CCNL. Ciò vuol dire che la formazione dei lavoratori 
in materia di sicurezza NON RIENTRA nell’insieme delle attività 
funzionali allo sviluppo del patrimonio culturale e professionale 
dell’insegnante, ma è diretta invece, COME PER UN QUALSIASI ALTRO 
LAVORATORE, A PREVENIRE I RISCHI DI INFORTUNIO O MALATTIA CORRELATI 
ALL’AMBIENTE DI LAVORO. 
La sentenza continua affermando: “nel
 caso di specie, come riconosciuto dalla stessa amministrazione, il 
corso di formazione è stato tenuto al di fuori dell’orario di 
insegnamento e l’amministrazione non ha allegato che le ore dedicate a 
tale attività siano da imputare (o siano state imputate) a quelle 
riservate alle attività individuali o collegiali, per le quali è 
previsto un monte orario in aggiunta a quello strettamente dedicato 
all’insegnamento pertanto le ore in cui i ricorrenti sono stati 
impegnati nelle attività di formazione devono in conclusione 
qualificarsi COME VERE E PROPRIE ORE DI LAVORO AGGIUNTIVE A QUELLE 
CONTRATTUALMENTE PREVISTE E COME TALI DEVONO ESSERE RETRIBUITE. Poiché 
non vi è una previsione contrattuale e normativa che disciplini 
espressamente la modalità di retribuzione delle ore in esame, appare 
condivisibile il criterio proposto dalla parte ricorrente, secondo il 
quale può essere assunto come parametro l’importo del compenso orario 
tabellare previsto dal CCNL per le ore aggiuntive non di insegnamento”.
In conclusione i docenti ed Ata, che 
riterranno opportuno non partecipare agli incontri di formazione sulla 
sicurezza fuori dall’orario di lavoro NON HANNO ALCUN OBBLIGO di 
PARTECIPARE e NON DEVONO produrre ALCUNA GIUSTIFICAZIONE.
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