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mercoledì 30 novembre 2016

La formazione obbligatoria va pagata

Nella mia scuola il dirigente scolastico ha detto in collegio dei docenti che adesso la formazione e l'aggiornamento sono obbligatori e dobbiamo svolgere almeno 20 ore l'anno di questa particolare attività senza ricevere alcun compenso aggiuntivo. Vorrei sapere cosa dice la normativa in proposito.

Il comma 124 della legge 107/2015 dispone che «nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale». Il successivo comma 125 stanzia 40 milioni di euro per l'attuazione del comma precedente. Sull'esistenza dell'obbligo, non vi sono dubbi. I dubbi, invece riguardano l'entità della retribuzione, che è altrettanto obbligatoria trattandosi di un onere che aumenta la quantità della prestazione obbligatoria dei docenti. L'art. 36 della Costituzione prevede, infatti, che la retribuzione deve essere proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro. Pertanto, se aumenta la quantità del lavoro deve aumentare anche la retribuzione.

In più il codice civile vieta di lavorare gratis o a retribuzione ridotta (divieto di rinunzie e transazioni ex art.2113 c.c.). E l'art. 45 del decreto legislativo 165/2001 stabilisce che la pubblica amministrazione deve pagare i dipendenti applicando CCNL.

Stando così le cose, trattandosi di ore aggiuntive funzionali all'insegnamento, l'obbligo previsto dal comma 124 della legge 107/2015 può essere adempiuto solo se l'istituzione scolastica abbia fondi a sufficienza per retribuire i docenti applicando i minimi previsti dalla tabella 5 del vigente contratto di lavoro: 17.50 euro per ogni ora di formazione prestata in servizio (Tribunale di Verona, sentenza 46/2011).

Maestra assente, al suo posto non può andare il professore La supplenza non è possibile tra ordini di scuola diversi


il dirigente scolastico non può  secondo la normativa vigente, all'interno di un Istituto comprensivo, utilizzare docenti della scuola media con ore a disposizione per supplenze anche di 1 ora nella scuola primaria o dell'infanzia e viceversa.
Il docente di scuola secondaria non può essere effettuato per sostituire docenti di scuola primaria o dell'infanzia e viceversa. L'articolo 1, comma 85 della legge 107/2015 dispone, infatti, che il dirigente scolastico possa effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza. La norma prevede, dunque, la possibilità per il dirigente di impiegare i docenti interni per le sostituzioni dei docenti assenti, anche in gradi diversi, ma tale impiego può avvenire solo all'interno di scuole dello stesso ordine. Per esempio, un docente di scuola secondaria di I grado può essere utilizzato per sostituire un docente di scuola secondaria di II grado e viceversa (si pensi al caso degli istituti omnicomprensivi) ma non può essere utilizzato per sostituzioni da effettuare in scuole appartenenti ad ordini diversi. In tutti gli altri casi, dunque, resta ferma la disciplina generale che vieta l'impiego fungibile dei docenti dell'organico in ordini di scuola diversi.

I giudici di potenza: il capo di istituto può arrivare fino alla censura. Non si applica la norma brunetta Il professore va sospeso, ma non può decidere il preside Così la sentenza. Eppure la circolare Miur dice il contrario

anche a Terni due ordinanze sospensive di provvedimenti del DS in attesa della sentenza....


La competenza disciplinare dei dirigenti scolastici nei confronti dei docenti non va oltre l'avvertimento scritto e la censura. Pertanto, è da considerarsi illegittima la sanzione della sospensione, se inflitta al docente dal dirigente scolastico. Anche se il ministero dell'istruzione, con la circolare 88/2010, ha stabilito il contrario. E' quanto si evince da una sentenza del Tribunale di Potenza depositata il 22 novembre scorso (700/2016). Il giudice monocratico ha spiegato che ai docenti non va applicato il decreto Brunetta nella parte che prevede la possibilità, per i dirigenti della pubblica amministrazione, di sospendere il dipendente fino a 10 giorni, una volta accertata la responsabilità disciplinare.

Il motivo di tale preclusione va individuato nel fatto che il ruolo particolarmente rilevante svolto dai docenti giustifica l'individuazione, da parte del Legislatore, di un soggetto diverso dal dirigente scolastico ogni qualvolta venga in rilievo una sanzione più grave dell'avvertimento scritto o della censura. La sentenza fa il paio con una recente pronuncia emessa dal Tribunale di Foggia il 27 ottobre scorso (si veda Italia Oggi del 15/11/2016) e si inquadra nell'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, costante nel ritenere che la responsabilità disciplinare dei docenti continui ad essere regolata dalle norme (più rigorose) contenute nel testo unico (il decreto legislativo 297/94). Tali norme si collocano in rapporto di specialità rispetto alle norme contenute nel decreto Brunetta. E per questo motivo sono da ritenersi prioritarie rispetto alla disciplina generale.

In pratica, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 297/94, proprio perché riferite ad una solo categoria di lavoratori del pubblico impiego (i docenti) derogano le norme generali previste per il restante personale della pubblica amministrazione. E quindi, quando si tratta di docenti, le norme da applicare sono quelle del testo unico e non le disposizioni previste dal decreto Brunetta. Va detto subito che ciò non costituisce un vantaggio per gli insegnanti. La disciplina sostanziale delle sanzioni disciplinari che si applicano ai docenti è molto più rigorosa rispetto a quella dei restanti lavoratori del pubblico impiego. Le sospensioni, infatti, prevedono anche sanzioni accessori quali il ritardo della progressione di carriera (che si traduce in una perdita salariale permanente che si riverbera anche sulla pensione) e la preclusione della possibilità di partecipare agli esami di stato e ai concorsi a preside.

Oltre tutto, i docenti, proprio per la delicata funzione che svolgono quotidianamente, sono assistiti dalla libertà di insegnamento prevista dall'articolo 33 della Costituzione e ciò giustifica la necessità di garantire la terzietà del giudizio disciplinare, la cui competenza si radica in capo all'ufficio dei provvedimenti disciplinari costituito presso l'ufficio scolastico regionale. Va detto, inoltre, che la frequenza con la quale si verifica l'adozione di sanzioni sospensive da parte dei dirigenti scolastici è dovuta all'orientamento espresso dal ministero dell'istruzione con la circolare 88/2010. In tale occasione il ministero ha interpretato la normativa vigente nel senso della sussistenza della competenza dei dirigenti scolastici ad infliggere sanzioni sospensive ai docenti, purché di durata non superiore ai 10 giorni.

Tale orientamento, che l'amministrazione non ha ritenuto di modificare, ha indotto diversi uffici scolastici ha scoraggiare i dirigenti scolastici ad investire gli uffici per i provvedimenti disciplinari di questioni riguardanti casi da trattare con sospensioni di pochi giorni. E ciò ha posto i dirigenti scolastici nella difficile situazione di provvedere autonomamente, anche nel timore di incorrere nella responsabilità disciplinare dirigenziale, prevista dal decreto Brunetta in caso di inerzia. A ciò va aggiunto il fatto che, proprio per effetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 150/2009, non è più possibile comporre in via stragiudiziale le controversie aventi per oggetto le sanzioni disciplinare. Salvo il caso, piuttosto residuale, della possibilità di adire il collegio di conciliazione presso le direzioni provinciali del lavoro.

Pertanto, il rimedio più frequente utilizzato dai docenti è costituito dall'esperimento dell'azione giudiziale. Tale azione, peraltro, necessita della difesa tecnica e si conclude, nella maggior parte dei casi, con la condanna alle spese in capo alla parte soccombente. La riforma del codice di procedura civile, infatti, ha imposto ai giudici di compensare le spese solo in caso di gravi ed eccezionali motivi da specificare nella motivazione della sentenza.

Pertanto, a fronte del consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, che va nel senso della inesistenza della competenza dei dirigenti scolastici in materia di sanzioni sospensive, la soccombenza dell'amministrazione espone l'erario al rischio di un aggravio di costi destinato a crescere nel tempo.

Un tribunale ha smentito la prassi: nessuna norma prevede l'obbligatorietà dell'incarico Coordinatore? Possibile dire no L'offerta del dirigente scolastico può essere rifiutata



Fare il coordinatore di classe non è obbligatorio. Lo ha stabilito il giudice del lavoro di Cosenza con la sentenza 1830/2016. Con la quale ha anche annullato la sanzione disciplinare dell'avvertimento scritto, ingiustamente inflitta ad una docente che aveva legittimamente rifiutato l'incarico. «La mancata previsione legale del ruolo di coordinatore che pure può essere individuato da un atto interno», si legge nella sentenza, «esclude che le relative funzioni siano da ritenere doverose, con la conseguenza che, in difetto di una fonte normativa (legge, regolamenti, contratti collettivi, le circolari non sono fonti del diritto) l'incarico eventualmente attribuito può essere rifiutato».

La pronuncia costituisce un autorevole presupposto interpretativo per fare luce sull'incarico di coordinatore di classe. Che consiste in una delega che viene attribuita dal dirigente scolastico a un docente del consiglio di classe, per svolgere mansioni di coordinamento della didattica, per provvedere alla sintesi dei giudizi complessivi che vengono approvati in sede di consiglio e, spesso, per rappresentare l'intero consiglio davanti ai genitori. In pratica si tratta di mansioni dirigenziali che spetterebbero al dirigente scolastico. Che però vengono svolte, per prassi, da un docente da lui individuato. La prassi, però, non si fonda su una norma di legge specifica che imponga al docente interessato di accettare tale incarico. Oltre tutto, anche gli incarichi espressamente previsti dalle disposizioni di legge non comportano alcun obbligo di accettazione.

Trattandosi di incarichi aggiuntivi, infatti, le relative prestazioni comportano un aggravio dell'onerosità della prestazione ordinaria per lo svolgimento della quale i docenti percepiscono la retribuzione. Dunque, per essere considerati validi, tali incarichi devono fare seguito ad uno scambio di proposta e accettazione tra il dirigente e il docente interessato e, soprattutto, previa indicazione della retribuzione spettante. Il tutto pattuito in un accordo scritto e sottoscritto dalle parti. Nella prassi, però, questi incarichi aggiuntivi vengono attribuiti d'ufficio e, il più delle volte, senza prevedere alcun compenso, nella convinzione che tutto ciò sia dovuto. Sintomatico di questa diffusa convinzione è il fatto che un docente, per essersi rifiutato di svolgere l'incarico, sia stato fatto oggetto, addirittura, di una sanzione disciplinare. Sebbene molto blanda (l'avvertimento scritto). Pertanto, il docente interessato, per far valere il suo diritto a non essere sanzionato per avere rifiutato ciò che non è obbligatorio ha dovuto investire della questione un giudice togato. Che gli ha dato ragione.

Il principio della connotazione non autoritativa degli atti di gestione del rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione è ormai assodato. Ed è spiegato chiaramente anche in una sentenza del Tribunale di Catanzaro (sentenza 29 aprile 2003) che si rifà alla giurisprudenza delle Sezioni unite: «Ed infatti», spiega il giudice, «nello svolgimento del rapporto, assoggettato alla disciplina del codice civile e dalle leggi speciali per i rapporti di lavoro nell'impresa privata, ai sensi dell'art. 2 c. 2, d. lgs. 30-3-2001 n.165, la pa agisce con i poteri del privato datore di lavoro e i suoi atti di gestione del personale, svuotati di ogni contenuto autoritativo, sono atti di diritto privato».

martedì 29 novembre 2016

Tra richieste di audizioni e chiarimenti, si ricomincia La videosorveglianza negli asili si è arenata a Palazzo Madama

PER FORTUNA. NO AL GRANDE FRATELLO NELLE SCUOLE

La sollecita approvazione, lo scorso 19 ottobre, da parte dell'aula di Montecitorio della proposta di legge concernente misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia, oltre che delle persone ospitate in strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, lasciava ben sperare in una altrettanta sollecita approvazione anche dall'aula di Palazzo Madama.

Alla luce di come l'esame del disegno di legge sta procedendo nella XI Commissione lavoro e previdenza sociale del senato, l'auspicata sollecita approvazione appare invece allo stato del tutto improbabile disseminata come è da numerose richieste di chiarimenti e approfondimenti. Sarebbero proprio queste ultime le ragioni principali per le quali l'esame del disegno di legge da parte della XI Commissione presieduta da Maurizio Sacconi (AP), formalmente iniziato nella seduta del 9 novembre e proseguito in quelle del 15 e del 22, non è a tutt'oggi ancora entrato nel merito di quanto dispongono i sette articoli che compongono il provvedimento in esame.

Nel corso delle tre sedute della Commissione tenutesi il 9, il 15 e il 22 novembre non si è infatti andati oltre alla l'illustrazione da parte della relatrice Nicoletta Favero (Pd) dei contenuti del provvedimento approvato in prima lettura dalla Camera (si veda ItaliaOggi di martedi 25 ottobre) e alla formulazione di proposte presentate da alcuni membri della Commissione.

I senatori Barozzino (Misto-Si-Sel) e Serafini (FI-Pdl XVII) hanno proposto di attivare un ciclo di audizioni; la Parenti (PD) di ascoltare il Garante per la protezione dei dati personali e alcuni altri soggetti qualificati; Ichino(PD) di approfondire la disciplina relativa all' installazione di impianti audiovisivi di registrazione contenuta nel disegno di legge; Favero di ascoltare anche il garante per l'Infanzia. La senatrice Catalfo (M5S) si è invece riservata di far pervenire al più presto gli intendimenti del proprio Gruppo.

Un impegno quello del gruppo del M5S che è tutto un programma e che, presumibilmente, è stato uno dei motivi che ha indotto il presidente Sacconi non solo a convenire sulla necessità di approfondire le modalità attuative del disegno di legge, nonché gli oneri, non solo finanziari, che gravano sui soggetti in esso coinvolti, ma anche a ritenere utile domandare ai soggetti già auditi alla Camera dei deputati una valutazione sul testo approvato da quel ramo del parlamento.

Approfondimenti e nuove audizioni che richiederanno apposite sedute della Commissione con la prevedibile conseguenza che l'esame del disegno di legge da parte dell'aula di Palazzo Madama non potrà che iniziare al termine della sessione di bilancio se non addirittura dopo la sospensione dei lavori del Parlamento per le vacanze natalizie. E non è detto che anche il tal caso il disegno di legge potrà con certezza essere trasformato in legge viste le turbolenze politiche che gravitano sull'appuntamento referendiario del 4 dicembre.

PIATTAFORMA PRECARI (PER UNA UNIFICAZIONE DELLE LOTTE)

1. Assunzione a tempo indeterminato
  1. Assunzione su tutti i posti in organico di diritto e in organico di fatto.
  2. Conservazione del sistema del doppio canale (50% da GM e 50% da Gae) almeno fino all’assunzione di tutti i precari della scuola.
  3. Inserimento di tutti gli abilitati nelle Graduatorie ad esaurimento; laddove esse dovessero risultare già esaurite in seguito al piano di assunzioni del 2015 e del 2016, chiediamo l’istituzione di un’analoga graduatoria provinciale.
  4. Trasformazione delle GAE in Graduatorie Permanenti da riaprire e aggiornare ogni tre anni a partire dall’a.s. 2017/2018, con la possibilità per i docenti di scegliere, oltre la propria provincia, una seconda provincia valida solo per l'assunzione a tempo indeterminato.
  5. Possibilità di inserirsi dal secondo anno di vigenza delle graduatorie (a domanda e solo per l’assunzione a tempo indeterminato), nelle province dove risultino graduatorie esaurite.
  6. Superamento degli ambiti territoriali (così come definiti dalla L. 107/2015) e del relativo sistema della chiamata per competenze/incarico triennale.

2. Assunzioni a tempo determinato.
  • Superamento del comma 131 dell’art. 1 della Legge 107/2015 che prevede – a decorrere dal 1 settembre 2016 - il limite dei 36 mesi sulla reiterazione dei contratti a T.D. sui posti vacanti e disponibili.
  • Riapertura e aggiornamento, fin dal 2017, delle Graduatorie di Istituto, terza fascia compresa, con possibilità di inserimento in una sola provincia, come fino ad ora.
  • Trasformazione delle Graduatorie di Istituto di I e II fascia (se tutti gli abilitati entrano in Gae I e II fascia formano un’unica graduatoria) in Graduatorie Provinciali (eliminando quindi il limite delle 20 scuole)
  • Trasformazione delle Graduatorie di Istituto di terza fascia, in graduatorie provinciali (eliminando quindi il limite delle 20 scuole)

3. Assegnazioni provvisorie.
  • Superamento del vincolo triennale di permanenza nella provincia di assunzione sia per quanto riguarda i trasferimenti sia per la richiesta di assegnazione provvisoria.

4. PAS E TFA
  • Attivazione di un percorso di abilitazione (modello PAS) gratuito e senza selezione per tutti i docenti di terza fascia con 360 giorni di servizio e con la previsione dell’inserimento nelle graduatorie per l’assunzione a Tempo Indeterminato.
  • Attivazione di un nuovo TFA, gratuito e con la previsione dell’inserimento nelle graduatorie per l’assunzione a Tempo Indeterminato.


venerdì 25 novembre 2016

Assemblea degli studenti: i docenti devono prendere presenze e assenze, ma possono non partecipare

A dirlo una sentenza del 2007 del Tribunale di Cagliari secondo cui lo svolgimento dell'assemblea deve essere assicurata dal preside.
A presentare ricorso un gruppo di docenti di Cagliari. La sentenza è stata depositata il 25 di settembre del 2007. La sentenza ha decretato come non ci sia obbligo “in capo ai docenti di di presenziare alle assemblee studentesche d’istituto (“All’assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside o ad un suo delegato, i docenti che lo desiderino”).”
Secondo i giudici corretto svolgersi dell’assemblea deve essere assicurato dal preside, che ha un preciso potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea” (art. 14 comma 5 DLgs 297/94).
Ma, attenzione, perché i giudici evidenziano che c’è obbligo da parte dei docenti di i rilevare le presenze e le assenze degli studenti quando l’inizio dell’assemblea coincida con l’orario iniziale della giornata scolastica”.
Il Giudice ha altresì riconosciuto “fondata la pretesa dei ricorrenti di non presentarsi a scuola in occasione delle assemblee nelle ore successive alla prima, e comunque di lasciare il servizio dopo aver rilevato le presenze e le assenze”.

Bonus merito i dirigenti hanno premiato un insegnante di ruolo su tre, con somme tra 200 e 1.800 euro. Ai precari? presto la sentenza.

Quanti docenti riceveranno il premio merito relativo all’a.s. 2015/16? I dati inediti vengono forniti da Repubblica.
Si tratta di 247.872 docenti di ruolo, più di uno su tre. Non sta a noi dire se siano tanti o pochi. Secondo Repubblica “Per tutta la stagione i presidi erano stati inseguiti dal sospetto (urlato) che avrebbero premiato parenti, amici e sottoposti fedeli. Hanno preferito allora allargare la base, per evitare nuove polemiche. È credibile pensare che alla fine del triennio della Legge 107 – che chiede, appunto, aggiornamenti ogni tre anni – quasi tutti gli insegnanti italiani potranno aver ricevuto il bonus”
Al momento però i docenti in questione riceveranno solo l’80% della somma (ad ogni scuola è stata assegnata una somma di circa 23.000 euro, da dividere tra i destinatari secondo i criteri stabiliti dal comitato di valutazione, ma in linea generale la cifra lorda si aggira tra i 200 euro e i 1.800 euro.
Anche su questo vi è stata una querelle tra Ministero e sindacato FLCGIL che ha espresso il timore che la somma, se non erogata a novembre, sarà percepita dai docenti ad aprile – maggio. Ma il Ministero è di diverso parere.
Ma è interessante capire cosa riguardano i ricorsi, dei quali si attende nei prossimi giorni la sentenza.
Il sindacato ha promosso un ricorso in cui chiede l’estensione del bonus anche ai supplenti. Il Miur quindi, in attesa della sentenza, precisa che la base finanziaria sarà costituita sempre dai 380 milioni. In caso di vittoria del sindacato la distribuzione sarà allargata anche ai precari, e per questo sarà utile quel 20% finora tenuto da parte.

Bonus 500 euro, perché conviene spenderlo prima del 30 novembre

Si delinea ogni giorno di più lo scenario per l’utilizzo della cosiddetta “Carta docente” per l’autoformazione.
Ieri vi abbiamo dato indicazioni circa il funzionamento della piattaforma informatica tramite la quale sarà possibile accedere ad un borsellino elettronico per spendere il bonus 500 euro.
Il docente si dovrà connettere all’indirizzo  www.cartadeldocente.istruzione.it  che sarà attivato presumibilmente entro il 30 novembre.
All’interno troverà tutti gli esercenti e le associazioni di formazione che saranno autorizzati. Mentre gli enti di formazione accreditati dal Ministero saranno inseriti in automatico, gli esercenti dovranno richiedere l’iscrizione alla piattaforma.
Una procedura simile a quella del bonus diciottenni, dalla cui piattaforma saranno importati quelli già inseriti.
Il problema sta nella quantità di esercenti che hanno aderito e aderiranno all’iniziativa. Infatti, è stata notizia di qualche giorno fa che alcuni studenti delle superiori che ad Agrigento si sono lamentati con il premier perché in piattaforma era iscritto un solo esercente.
Stessa situazione si riscontra in moltissime aree del paese che godono soltanto di qualche sporadica libreria, mentre per musei e cinema si utilizza la banca dati del MIBAC.
Pochi anche i negozi di elettronica, fa da padrona Amazon che ha preso la palla al balzo e ha attivato il servizio per gli studenti e così anche per i docenti (già presente in piattaforma, insieme a Ticket One).
Insomma, l’unica certezza sembra essere quella degli enti di formazione (l’elenco sarà quello aggiornato al 2016/17) che saranno caricati in automatico.
Diversa, invece, la situazione se si spenderanno i soldi prima dell’attivazione della piattaforma.
Infatti, ricordiamo che il Ministero, in un primo momento, aveva dato indicazioni ai docenti chiedendo di spendere il bonus all’attivazione della Card. Indicazione integrata con la possibilità concessa di poter dichiarare anche le spese tra il primo settembre e il 30 novembre.
In questo caso, il docente dovrà rendicontare alle segreterie scolastiche semplicemente presentando fatture e scontrini, con le stesse modalità dello scorso anno. Ciò consentirà di aggirare la scarsezza di esercenti inseriti nella piattaforma e poter spendere più facilmente la somma in base ai propri bisogni formativi. Insomma, forse meglio spenderli adesso che dover scegliere solo tra gli enti e gli esercenti aderenti dopo il 30  novembre, anche se il  Ministero ha comunicato di aver avviato una campagna di sensibilizzazione affinchè gli esercenti si accreditino entro breve tempo e in numero elevato. Inutile dire che potranno esserci sensibili differenze da provincia a provincia.

Bonus 500 euro, come ottenere l’identità digitale. Una guida passo passo

mercoledì 23 novembre 2016

Visita specialistica: la scuola non può chiedere al dipendente la giustificazione che la visita poteva essere effettuata solo in orari coincidenti con quello di lavoro

Il TAR Lazio, con sentenza n. 5714 pubblicata in data 17 aprile 2015, ha annullato la circolare della FP n. 2/2014 stabilendo che l’Amministrazione non può emanare una circolare per cambiare unilateralmente quanto stabilisce e regola la legge e  il contratto.
Sul punto è quindi intervenuto il Ministero che con NOTA 06.05.2015, PROT. N. 7457 ha disposto “… Di conseguenza, nelle more della rivisitazione della disciplina e della eventuale ricezione di nuove istruzioni da parte del Dipartimento per la Funzione Pubblica, si ritiene che le assenze dal servizio per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici debbano essere ricondotte esclusivamente alla disciplina normativa di cui all’art 55 septies, comma5 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , senza tener conto di quanto statuito successivamente, anche da questo Ministero, con nota n. 5181 del 22.4.2014 del Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali.”
Pertanto, dal momento che, allo stato attuale, l’unico riferimento normativo è l’articolo di legge richiamato dal Ministero, vediamo in cosa consiste.
“…nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.”
La norma introduce una novità: se l’assenza per malattia avviene per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, il relativo giustificativo può consistere anche in una attestazione di struttura privata. Inoltre, non è richiesta alcuna altra specifica.
Non a caso, l’ARAN, intervenuta in materia, specifica:
In particolare l’art.55-septies, comma 5-ter, del D.Lgs.n.165/2001 stabilisce: Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione”.
In base a tale normativa, come evidenziato anche dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.10/2011, ai fini della giustificazione dell’assenza per visite o prestazioni specialistica come assenza per malattia è sufficiente la presentazione da parte del dipendente della semplice attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura anche privati che le hanno effettuate, senza alcun ulteriore adempimento o formalità aggiuntive (la giustificazione, ad esempio, che le medesime potevano essere effettuate solo in orari coincidente con quello di lavoro).
In tal modo, sono state superate anche alcune indicazioni più rigorose che, in mancanza di una precisa disciplina legale di riferimento, erano contenute anche negli orientamenti applicativi già formulati dall’ARAN in materia.”

Consigli di classe oltre le 40 ore, spetta lo straordinario. Tribunale condanna MIUR a risarcimento

Il Tribunale di Torino con decisione 164 del 2016 ha concesso un risarcimento ad alcuni docenti che hanno partecipato a riunioni oltre le 40 ore.
Il contratto collettivo prevede che il docente debba partecipare ad attività collegiali quali consigli di classe, interclasse e intersezione fino ad un impegno massimo di 40 ore.
Si tratta di un limite che il giudice non ha considerato “tassativo”, ma il suo superamento deve comportare un risarcimento danno.
Il ricorso è avvenuto ad opera di docenti di religione ed educazione fisica che avendo numerose classi erano stati costretti a partecipare ad un numero di incontri che superava le 40 ore.
Il Ministero è stato condannato, quindi, a pagamento di € 1.063,12, di € 315,00 e di € 705,77 a tre docenti sulla base delle ore in più effettuate.

Risarcimento negato per abuso precariato, spetta solo ricostruzione carriera. Sentenza della Cassazione

Nessun danno. Doccia fredda, freddissima, quasi gelata per gli ex precari della scuola docenti ed ATA.
La Corte di Cassazione ha appena emesso le prime sette sentenze pilota (numeri da 22552 a 22558) che hanno deciso una prima tranche dei 79 ricorsi contro l’abuso di contratti a termine. E ha stabilito – a differenza di quanto ormai sembrava certo alla luce della sentenza della Corte di Giustizia Ue del 2014 e di quella più recente della Corte Costituzionale del 20 luglio 2016, con cui ha ritenuto incostituzionale il sistema del reclutamento italiano – che ai lavoratori assunti a qualunque titolo, prima o dopo, grazie al o indipendentemente dal piano straordinario di assunzioni in ruolo per effetto della Legge 107, spetta solo la ricostruzione della carriera con i relativi scatti retroattivi (ovviamente solo se chiesta giudizialmente dagli interessati) ma non il risarcimento.
Altro che 15 mensilità. A meno che gli interessati non riescano a dimostrare (evenienza oltremodo remota) di avere subito un danno effettivo dal precariato, con tanto di prova da esibire, in merito al se e al quanto. Anche perché – pare di capire da una prima interpretazione della pronuncia –  l’assunzione in ruolo rappresenterebbe di per sé una sorta di risarcimento. Per quanto riguarda i docenti non ancora assunti e che hanno prestato servizio per oltre 36 mesi, i contratti al 31 agosto sono ritenuti illegittimi se reiterati per oltre 36 mesi, mentre i contratti al 30 giugno sono da considerare legittimi a meno che non si provi che di fatto ci sia stata una reiterazione abusiva, come nel caso che si sia prestato servizio nello stesso istituto per almeno 4 anni anche non continuativi.
In questo caso il risarcimento (ma non la stabilizzazione per via giudiziale) ci sarebbe, ma fino a 12 mensilità. Nulla di concreto invece per quanto riguarda gli iscritti nelle graduatorie d’istituto i quali possono ancora sperare in un’azione politica. Un sospiro di sollievo invece per quei docenti o colleghi Ata che siano riusciti a ottenere una sentenza favorevole prima della propria stabilizzazione e che la medesima sia nel frattempo passata in giudicato.
La Cassazione ha affermato che la riforma è “misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso” di contratti a termine e a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione europea”
Qualche dubbio invece rimane per le sentenze favorevoli che però debbano essere ancora discusse in appello. I giudici di secondo grado molto probabilmente non potranno non tenere conto dell’odierno orientamento della Cassazione Domani pubblicheremo un’ampia intervista all’avvocato Walter Miceli, legale dell’Anief. Con lui cercheremo di capire di più in merito a un pronunciamento che neutralizza anni di lotte, di successi e di entusiasmi che su queste colonne abbiamo raccontato fin da quando i precari riuscirono a farsi ascoltare dalle più alte istituzioni della giurisprudenza nazionale e sovranazionale. Lo stesso piano straordinario di assunzioni è stato peraltro indotto proprio dalla presa di posizione della Corte di Giustizia di Lussemburgo che il 26 novembre 2014, con una sentenza storica, aveva illuso il popolo numeroso dei precari della scuola.

Coordinamento del consiglio di classe non è obbligatorio per gli insegnanti. Sentenza e guida

Il Tribunale di Cosenza, in funzione del Giudice del Lavoro, ha annullato la sanzione disciplinare emessa da un Dirigente Scolastico ai danni di una insegnante che aveva rinunciato alla nomina di Coordinatore del consiglio di classe. 
Tale controversia nasce in occasione della riunione del consiglio di classe del suddetto Istituto. Infatti in questa circostanza il dirigente scolastico aveva nominato come Coordinatore del consiglio di classe la professoressa ***, la quale aveva dichiarato di non voler accettare tale nomina.
Da questo momento in poi intercorre un carteggio tra le due parti, nel quale la professoressa spiega che non potrà ricoprire tale incarico.
Non curante di ciò il Dirigente Scolastico avviava un procedimento disciplinare che culminava con il richiamo scritto a carico della docente.
Per tali motivi l’insegnante, difesa dall’ avvocato Giuseppe Mastrangelo del foro di Cosenza, decideva di impugnare la sopracitata sanzione disciplinare.
Nel riscorso presentato dall’ avvocato Mastrangelo si sottolinea la totale illegittimità  della sanzione emessa dal dirigente scolastico in quanto le mansioni di coordinamento rientrano negli obblighi dirigenziali e dunque esulano dai compiti del docente di Istituto, di conseguenza il Dirigente può si conferirli ad un docente, ma solo se quest’ultimo accetti tale compito.
Per tale motivo negli scritti difensivi si sottolineava la totale straordinarietà e facoltatività dell’ incarico di coordinatore, poiché quest’ultimo non rientra nella prestazione ordinaria. A sostegno di tale posizione veniva richiamato l’art. 52 del d. lgs. n. 165/2001 che testualmente recita: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento”, allo stesso tempo il CCNL agli art. 28 e 29 non stabilisce alcuna obbligatorietà degli insegnati nell’ azione di coordinamento. In più, in merito alla legittimità del procedimento che aveva portato all’emissione del provvedimento impugnato, si eccepiva la mancata qualificazione “ ex ante ” della sanzione che sarebbe stata comminata nel caso di accertamento della violazione, poiché detta qualifica  doveva tener conto sia della gravità della violazione e sia della sanzione in concreto erogabile.
Il Capo d’Istituto, difeso dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, nel costituirsi insisteva che la natura dell’incarico di coordinatore è di carattere doveroso. Per tali motivi il rifiuto della nomina da parte dell’insegnante costituiva una violazione dei principi di fedeltà e diligenza che il Codice Civile pone alla base degli obblighi attribuiti al lavoratore nell’ esecuzione della sua prestazione. Per tutte queste ragioni, dunque, il dirigente scolastico aveva ritenuto legittima e doverosa l’emissione del provvedimento sanzionatorio.
Ancora sulla mancata qualificazione “ ex ante ” della sanzione, il Capo d’Istituto nella propria memoria difensiva faceva presente che il  dirigente scolastico al fine di valutare la propria competenza (in merito all’ emissione della sanzione) deve esclusivamente limitarsi a inquadrare la fattispecie in relazione alla sanzione edittale astrattamente irrogabile sulla base della disciplina sanzionatoria normativamente prevista.
Il Giudice dl lavoro di Cosenza, dr. Lo Feudo, nella sentenza n. 18300 del 2016  resa il 2.11.2016 ha accolto le tesi difensive esposte dall’avv. Mastrangelo per l’insegnante.
Dunque il Giudice del lavoro nella sua sentenza decretava l’immediato annullamento della sanzione dell’ avvertimento scritto erogato ai danni della docente. La fondatezza del ricorso è stata stabilita poiché “E’ fondata, in particolare, la deduzione che esclude il carattere obbligatorio dell’attività delegata alla ricorrente ed il cui mancato assolvimento è stato posto a fondamento della sanzione disciplinare in questa sede impugnata”.
Quindi, il prevedimento emesso dall’ Autorità Giudiziaria stabilisce che la carica di coordinatore non è da considerarsi obbligatoria, infatti l’assenza di questa obbligatorietà è desumibile dalla lettura degli articoli 28, 29 e 30 del CCNL di comparto. In più nel suddetto provvedimento dell’ Autorità giudiziaria si legge chiaramente che “la figura del Coordinatore non è stata in alcun modo istituzionalizzata, essendo solo previsto, dal citato art. 25, comma 5°, del D. lgs n. 165/2000, che il dirigente possa avvalersi dei docenti, delegando loro specifici compiti. La mancata previsione legale del ruolo di coordinatore( che pure può essere individuato da un atto interno) esclude che le relative funzioni siano da ritenere doverose, con la conseguenza che, in difetto di una  fonte normativa (leggi, regolamenti, contratti collettivi; le circolari non sono fonti del diritto) l’incarico eventualmente attribuito può essere rifiutato. Stante la non doverosità dell’incarico di coordinatore ,dunque, la dirigente scolastica( la quale, non risulta abbia in alcun modo preso in considerazione le ragioni, personali e di carico di lavoro, che la ricorrente le aveva rappresentato, cfr. la documentazione in atti e le dichiarazioni dei testi escussi) avrebbe dovuto più opportunamente e nel contesto di un rapporto ispirato alla collaborazione con i docenti, sollecitare ed individuare, in sede collegiale, moduli organizzativi più flessibili (ad esempio turnazione). La reiterazione dell’ordine di servizio, dunque, non può ritenersi giustificata in assenza, giova ribadirlo, di una norma, avente dignità di fonte del diritto, che prevede e disciplini la figura del coordinatore e l’obbligo di assumere il relativo incarico”.
Per tali motivi, si legge nella sentenza che  “con il provvedimento in questa sede impugnato è stata, dunque, sanzionata una condotta che non può avere rilevanza disciplinare, non essendo previsto come obbligatorio lo svolgimento della specifica prestazione accessoria che il dirigente scolastico ha delegato alla ricorrente.”
Alla luce della sentenza riproponiamo la guida di OrizzonteScuola dalla quale si desume tutta la normativa in materia e il perché il ruolo di coordinatore non può essere imposto ai docenti

Il lavoratore che durante la malattia si assenta dalla propria abitazione non può essere automaticamente licenziato

Marco Barone - Pur essendo una questione che riguarda una vicenda maturata nel settore privato, i principi che emergeranno riguarderanno tutti i lavoratori, ivi inclusi quelli del PI.
Un dipendente di una ditta privata nel 2009 subiva un procedimento disciplinare relativo ad assenze per malattia poiché era tuttavia emerso in base alle disposte investigazioni nei giorni nei quali era assente per malattia, il lavoratore si spostava ripetutamente dalla sua abitazione, talvolta utilizzando addirittura l’automobile o un motociclo, nonostante l’asserita impossibilità di trasferimento extradomestici, detta contestazione alludeva a simulazione della denunziata malattia e comunque ad un comportamento inadeguato poichè fattore di rischio di aggravamento della patologia e di ritardo della guarigione.
Gli accertamenti investigativi disposti da parte datoriale si riferivano agli ultimi tre giorni della malattia durata due mesi, nel corso dei quali il lavoratore era stato sempre trovato a casa in occasione di sei visite di controllo. Il predetto, inoltre, era regolarmente rientrato al lavoro alla scadenza indicata nell’ultimo certificato medico.
La Cassazione con sentenza del 07-10-2016, n. 2021 entra nel merito della questione. “La Corte di Appello avrebbe dovuto esaminare la potenzialità pregiudizievole del comportamento osservato dal C., prescindendo dal rientro al lavoro di costui, tenendo presente esclusivamente la peculiarità della condotta nella specie osservata (uscite di casa, utilizzando anche autoveicolo e motociclo), in rapporto alle mansioni che il lavoratore sostenuto di non poter svolgere, ossia deambulare sino all’ufficio e rimanervi seduto alla scrivania; quindi, avrebbe dovuto poi valutare la compatibilità o meno della condotta tenuta in costanza di malattia con l’esistenza effettiva di tale stato morboso, ovvero con l’adempimento degli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede nonchè lealtà, tali da preservare per tutta la durate delle sue assenze la propria salute al fine di poter raggiungere quanto prima la completa e definitiva guarigione.
Nulla di ciò era stato fatto, sicchè si era completamente omesso di operare un raffronto tra la specifica malattia denunziata e le altrettanto specifiche condotte contestate, laddove la Corte territoriale si era in effetti limitata a ritenere legittimo il comportamento del lavoratore, operando un giudizio ex post, ossia tenendo conto dell’avvenuto rientro al lavoro.(…)
Si era, in particolare, omesso di considerare che la natura della condotta andava valutata ex ante, in reazione alla natura dell’assunta patologia, sicchè a prescindere dal danno concreto subito occorreva accertare se il dipendente avesse usato la dovuta diligenza durante il periodo di assenza per malattia. La necessità di assentarsi dal lavoro era strettamente connessa non solo al diritto del lavoratore di curare la sua salute, ma altresì al suo dovere di agevolare quanto prima possibile la guarigione e dunque la ripresa della prestazione lavorativa, obbligo da osservarsi per l’intero periodo, anche in prossimità della guarigione, tanto più come nel caso di specie di lamentata malattia connessa a malformazioni congenite, con conseguente costante rischio d’insorgenza di stati d’infiammazione.
Nè era sufficiente che il lavoratore assente per malattia, sorpreso nell’espletamento di altre attività (fuori casa), giustificasse genericamente le proprie uscite, dovendo lo stesso dimostrarne la necessità e comunque la loro inidoneità a pregiudicare il recupero delle normali energie lavorative.
Ma nulla di ciò fatto il C., che non aveva provato alcuna particolare esigenza in ordine alle sue uscite extradomestiche, trattandosi di giustificazioni generiche ed evidentemente Inidonee a scriminare la sua condotta, avendo il lavoratore, fintantochè durano le sue assenze, l’obbligo di preservare la sua salute e di adottare ogni cautela necessaria a permettere il raggiungimento, nel più breve tempo possibile, della completa e definitiva guarigione. (…)
Per contro, almeno secondo buona parte della giurisprudenza, l’assenza del lavoratore dalla propria abitazione durante la malattia – oltre a dar luogo a sanzioni (quali la perdita del trattamento economico) comminate per violazione dell’obbligo di reperibilità facente carico sul lavoratore medesimo durante le cosiddette fasce orarie (D.L. n. 496 del 1983, art. 5, comma 14, conv. in L. n. 638 del 1983) – può (perciò non necessariamente) integrare anche un Inadempimento sanzionabile (nel rispetto delle regole del contraddittorio poste dall’art. 7 Stat. Lav.) con una sanzione disciplinare, ove la condotta del dipendente Importi anche la violazione di obblighi derivanti dal contratto di lavoro (Cass. lav. n. 3837 del 03/05/1997. V. altresì Cass. lav. n. 4448 del 06/07/1988, secondo cui l’assenza del lavoratore dalla propria abitazione durante la malattia – benchè possa dar luogo a sanzioni comminate per violazione dell’obbligo di reperibilità facente carico sul lavoratore medesimo durante le cosiddette fasce orarie L. n. 638 del 1983, ex art. 5, comma 14,tuttavia non integra di per sè un inadempimento sanzionabile con il licenziamento, ove il giudice del merito motivatamente ritenga che la cautela della permanenza in casa  benchè prescritta dal medico – non sia necessaria al fine della guarigione e della conseguente ripresa della prestazione lavorativa, trattandosi di obbligazione preparatoria, che è strumentale rispetto alla corretta esecuzione del contratto e come tale non è esigibile di per sè indipendentemente dalla sua influenza sullo svolgimento della prestazione lavorativa , senza che possa rilevare – al fine della valutazione della gravità dell’inadempienza del lavoratore e della conseguente sua configurazione come giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento – la circostanza che l’inadempimento suddetto abbia pregiudicato, seppur gravemente, la attività produttiva e l’organizzazione del lavoro nell’impresa del datore di lavoro. V. ancora la già citata sentenza di questa Corte n. 5747 del 25/09/1986, secondo la quale la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, volti a consentire l’Esercizio del potere di controllo dalla L. n. 300 del 1970, art. 5, comma 2, legittima il licenziamento per giusta causa solo se, valutata non solo nel suo contenuto oggettivo ma anche nella sua portata soggettiva e in relazione alle circostanze del caso concreto, appaia meritevole della massima sanzione espulsiva, avuto riguardo al principio di proporzionalità stabilita dall’art. 2106 c.c.).”

Bonus 500 euro, come ottenere l’identità digitale. Una guida passo passo


Come ottenere l’identità digitale per accedere ed iscriversi alla piattaforma MIUR per ottenere il Bonus 500 euro ai fini dell’autoformazione dei docenti?


Ricordiamo che il codice SPID permetterà ai docenti di ottenere un’identità digitale, necessaria per la registrazione online nella piattaforma del Ministero (che sarà attivata entro il 30 di novembre:http://www.cartadeldocente.istruzione.it/) tramite la quale si potrà utilizzare la “Carta del Docente” contenente i 500 euro per l’auto formazione.
Per richiedere il codice bisogna sono necessari: un indirizzo e-mail, il numero di telefono del cellulare che si usa normalmente, un documento di identità valido (carta di identità o passaporto), la tessera sanitaria con il codice fiscale.
Si evidenzia che il gestore del servizio, a cui ci si rivolge, potrebbe richiedere di fotografare  e allegare il documento di identità e la tessera sanitaria nel format di registrazione.
Il soggetto, al quale rivolgersi per ottenere il codice, si può scegliere tra: InfoCert, Poste Italiane, Sielte o TIM
Pubblichiamo una guida che vi guida passo passo nell’utilizzo del servizio di Poste Italiane ai fini dell’acquisizione dell’identità digitale.
La guida è stata realizzata da Roberta Turri per I.C. Spinea 1. Vai alla guida Se non riesci a scaricarla, Fallo da qui

martedì 22 novembre 2016

Occupazione delle scuole: sì alla validità dell’anno scolastico no al recupero dei docenti

Marco Barone –
In tempo di crisi e problematiche sociali e politiche di varia natura, le scuole sono in pieno movimento. Un movimento che spesso apre la porta all'occupazione del plesso scolastico, in altri casi alla semplice autogestione o cogestione.
Sorgono spontanei dei dubbi, ovvero le azioni di protesta, in particolar modo quella dell’occupazione della scuola, se non consentono il raggiungimento della soglia minima dei 200 giorni per lo svolgimento delle lezioni, come previsto dall’articolo 74 comma 3 del Testo Unico della Scuola, pongono a rischio la validità dell’anno scolastico? Ed il personale della scuola è tenuto a recuperare i giorni di attività lavorativa non pienamente prestati a causa dell’occupazione?
Come è ben noto il diritto è interpretabile, a volte in modo restrittivo a volte in modo estensivo, non sempre ciò che è legale è legittimo, così come non sempre ciò che è legittimo è legale.Ma in realtà legalità e legittimità potrebbe coincidere.
La legge base di riferimento è l’ art. 74 D.Lgs 297/1994, che regola la durata dell’anno scolastico e le norme che attribuiscono alle regioni (art. 138 D.Lgs 112/98) la competenza di determinare il calendario scolastico e alle scuole (art.5 D.P.R. 275/99) la competenza di stabilire gli eventuali adattamenti del calendario rispetto al POF. Alle quali si devono aggiungere l’articolo 1218 e 1256 del C.c ed in particolar modo l’articolo 21 della Costituzione italiana, l’articolo 9,10 e 11 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali Firmata a Roma il 4 novembre 1950 (Testo coordinato con gli emendamenti di cui al Protocollo n. 11 firmato a Strasburgo l’11 maggio 1994, entrato in vigore il 01 novembre 1998 ).Cosa emerge dal combinato disposto di queste norme?
1) Legittimità dell’occupazione scolastica e validità anno scolastico
Dal punto di vista penale, i reati configurabili, o che di norma vengono contestati, in questi casi, sono l’ “invasione di terreni o edifici”, art. 633 c.p., l’ “interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità”, art. 340 c.p..Con sentenza del 30 marzo 2000la II sezione della Corte di cassazione è intervenuta sul punto rilevando che: Non è applicabile l’art. 633 alle occupazioni studentesche perché tale norma ha lo scopo di punire solo l’arbitraria invasione di edifici e non qualsiasi occupazione illegittima.
Affermando in particolar modo che L’edificio scolastico, inoltre, pur appartenendo allo Stato, non costituisce una realtà estranea agli studenti, che non sono dei semplici frequentatori, ma soggetti attivi della comunità scolastica e pertanto non si ritiene che sia configuratoun loro limitato diritto di accesso all’edificio scolastico nelle sole ore in cui è prevista l’attività scolastica in senso stretto. Sulla questione dell’interruzione del Pubblico Servizio il Tribunale di Siena, che recepisce l’orientamento che sembra essere maggioritario sul punto rileva che “Se la c.d. “occupazione” della scuola da parte degli studenti avviene senza modalità invasive, e cioè consentendo lo svolgersi delle lezioni e l’accesso degli addetti, non è configurabile il reato di interruzione di pubblico servizio, neanche se l’attività didattica si svolge con difficoltà ed in mezzo a confusione. Tribunale Siena, 29 ottobre 2001″.
Ma giunge notizia, a conferma di come il diritto sia volubile sul punto, che il 13 novembre 2012 alle ore 9,30, al Tribunale dei minorenni di Palermo, si è tenuta l’udienza n.245/12 R.G.U.P. che vedeva imputato uno degli
studenti che avevano guidato l’occupazione di un istituto superiore di Palermo nei mesi di novembre e dicembre 2010. Lo studente sarebbe stato condannato a “due mesi di giustizia riparatrice” presso l’Azienda Sanitaria Provinciale, per lo svolgimento di attività socialmente utili.
Dunque i rischi sussistono, ma essendo l’occupazione, l’autogestione o la cogestione, strettamente correlate ad un malessere sociale, finalizzate al conseguimento della realizzazionedi diritti costituzionalmente previsti, ma non sempre garantiti, compatibili con la formazione del processo educativo e formativo dello studente, riconducibili alla liberamanifestazione del pensiero, essendo lo studente parte attiva e non soggetto esternood estraneo alla realtà scolastica, queste forme di lotta sono legittime ed anche legali. Infatti, i periodi di occupazione, autogestione o cogestione, pur mutando le modalità con cui si esplicano le forme di protesta partecipata, ma non l’essenza, possono essere computabili ai fini delle assenze scolastiche salvaguardando anche il regime dei 200 giorni ex lege per la validità dell’anno scolasticoqualora l’occupazione rientri anche nei canoni della causa di forza maggiore. Ricordo che ai sensi della C.M. n. 20 del 4 marzo 2011, che definisce i criteri di calcolo delle assenze al fine della validità dell’anno scolastico per la valutazione degli studenti, il numero massimo di giorni di assenza consentiti (1/4 della durata dell’anno scolastico come previsto dal DPR 122/2009) non viene calcolato sul generico riferimento della durata media dell’anno scolastico (200 giorni)ma viene “personalizzato”.
E’ vero che delle note di vari Uffici scolastici Regionali riportano il seguente principio: Infatti, pur emergendo l’inderogabilità della disposizione circa i 200 giorni di scuola effettivi da osservare come“offerta formativa” delle Istituzioni Scolastiche del Primo e Secondo Ciclo di Istruzione. Ne consegue che in caso di esaurimento completo dei giorni obbligatori ed eccedenti i 200 minimi, le singole scuole dovranno deliberare in merito alla possibilità di recuperare i giorni necessari per il raggiungimento dei 200 giorni prescritti, o sottraendoli ai periodi di vacanza o prolungando le lezioni oltre il termine delle lezioni previsto dal Calendario Regionale. Ma nel caso in cui i giorni di occupazione non verranno reputati come giorni di assenza, cosa fattibile in sede di autonomia scolastica, realizzando il principio della piena partecipazione dello studente ai processi democratici fondanti la comunità scolastica, riconoscendo valenza formativa ai detti giorni, il problema del recupero non si pone.
D’altronde emerge anche un problema strettamente lavoristico.
2) Il personale scolastico deve recuperare i giorni ove la prestazione di lavoronon è stata pienamente possibile a causa dell’occupazione?
Se l’occupazione della scuola configura da un lato una diversa esplicazione di servizio pubblico, e nello stesso tempo il personale scolastico, per causa di forza maggiore, non dipendente dalla propria volontà, non ha potuto prestare la propria prestazione lavorativa, così come contrattualmente prevista, questo, in base all’articolo 1256 del CC che recita “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore [il lavoratore], la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento”, ebbene non è tenuto ad alcun recupero, principio rafforzato anche dall’articolo 1218 del CC, ove in base anche allo stato di acquiescenza della situazioneda parte dell’Istituzione Scolastica verso l’occupazione, si desume che se l’impossibilità della prestazione non dipende da causa imputabile al debitore, l’obbligazione è estinta e il debitore (lavoratore) è liberato.
Dunque rischierebbero di essere illegittime ma anche illegali quelle delibere del Consiglio d’Istituto,su proposta o indicazione del Collegio docenti, che disciplinano il recupero dell’attività lavorativa non pienamente prestata o prestata in modo alternativo, durante il periodo dell’occupazione, allungando la durata dell’anno scolastico o da esercitate durante il periodo della ordinaria sospensione dell’attività didattica. A tal proposito è necessario ricordare che l’eventuale rimodulazione dei giorni di sospensione dell’attività didattica,ove si potrebbe deliberare il recupero dell’attività come sopra considerata, andrà condivisa con gli enti locali interessati, considerato l’evidente riflesso che tale decisione ha sull’organizzazione dei trasporti e sul funzionamento degli edifici scolastici.
L’ USR EMILIA ROMAGNA così si pronunciava in merito al problema neve ed interruzione dell’attività didattica.”In relazione agli eventi naturali che hanno comportato la perdita di giorni di lezione per la più parte delle Istituzioni scolastiche della regione, si ricorda che per consolidato orientamento già espresso da questa Direzione (vedi note prot. 18967 del 18.11.2002 e n.1743 del 15.2.2010) “L’anno scolastico resta valido anche se le cause di forza maggiore hanno comportato la discesa del totale al disotto dei 200 giorni”.
Anche Il MIUR, con la circolare numero 1000 del 22 febbraio 2012, forniva indicazioni alle scuole sulla validità dell’anno scolasticoe sugli eventuali adeguamenti dei calendari scolasticia seguito degli eccezionali eventi atmosferici considerati, ribadendo, come hanno già fatto diversi Uffici Scolastici Regionali, che “è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico”anche in caso di “discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200” in conseguenza di “cause di forza maggiore”.
Conclusione.
L’occupazione può non essere considerata come assenza dello studente ed essere anche computata valida ai fini dei 200 giorni di lezionese fatta rientrare nell’ipotesi di causa di forza maggiore, può essere ritenuta come attività formativa ed educativa dello studente, come diversa ed alternativa esplicazione del processo formativo dello studente, senza pregiudicare la validità dell’anno scolastico, e le singole Istituzioni scolastiche possono, in base ai principi dell’autonomia, poiché nulla osta in tale senso, deliberare in questa direzione in armonia con le competenze Regionali in materia.
Il personale scolastico, essendo l’occupazione considerabile come causa di forza maggiore che rende non pienamente eseguibile la prestazione del lavoratore, essendosi manifestata, nel caso specifico lì ove non è stato attuato “sgombero”, anche accettazione da parte dell’Istituzione scolastica della situazione in essere, non è tenuto a recuperare alcun tipo di prestazione lavorativa, poiché sono pienamente estendibili in questo caso in via analogica le ipotesi riconducibili al non recupero della prestazione lavorativa per la chiusura della scuola causa neve, od altra forza maggiore, non esistendo d’altronde una tipizzazione della causa di forza maggiore nulla osta che anche l’occupazione scolastica possa essere ritenuta tale.
Infine sarebbe una conquista sociale e politica non da poco conto e basilare per ogni democrazia, riconoscere valenza formativa al processo di occupazione.