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martedì 20 dicembre 2016

Decalogo Cobas per uscire da scuola-azienda: titolarità su scuola, meno orario di cattedra, aumento stipendio, assunzioni, via Invalsi

E’ parere largamente diffuso che, sebbene nell’oceanico NO alla riforma costituzionale abbiano certamente contato le volontà di difendere il poco che resta della democrazia istituzionale e della abbondantemente svilita Costituzione, l’elemento principale del NO sia stato il rifiuto delle politiche sociali ed economiche del governo Renzi, e in particolare della “cattiva scuola” della legge 107 e del Jobs Act.

Ma Renzi, nell’imporre un governo-fotocopia, non ha tenuto in alcun conto tali ragioni del NO, riconfermando Poletti, responsabile del Jobs Act, invece di mettere mano – se non altro per evitare il nuovo referendum – almeno a significative modifiche dell’ignobile legge; e, dopo aver mantenuto al governo anche Boschi e Madia, autrici delle altre due riforme bocciate (Costituzione e P.A.), ha silurato solamente la ministra Giannini, che non rimpiangeremo ma che ha solo firmato la distruttiva legge 107, scritta in realtà dai responsabili scuola del PD. T
ant’è che la sostituzione al MIUR ha premiato Valeria Fedeli la quale, oltre ad essere una “pasdaran” renziana, è soprattutto una convinta sostenitrice della legge. Così stando le cose, potrebbe apparire inutile qualsivoglia tentativo di dialogo con la nuova ministra. Pur tuttavia, date le drammatiche condizioni in cui versa la scuola pubblica e i suoi protagonisti, investiti dalla disastrosa legge 107, a compimento di un ventennio di crescente immiserimento materiale e culturale, ci riteniamo in dovere di presentare una sorta di “decalogo” su cui la ministra potrebbe riflettere, nell’eventualità – certo remota – che decidesse di abbandonare la difesa di una legge indifendibile e la nefasta logica della scuola-azienda, per ripristinare i fondamenti della scuola della Costituzione.
1) Gestire la mobilità con titolarità su scuola e non su ambito, ponendo fine agli incarichi triennali non rinnovabili decisi dal preside.
2) Ridefinire l’organico delle scuole: tutti i/le docenti insegnino e tutti/e si facciano carico degli altri compiti necessari per il funzionamento della scuola, riducendo l’orario di cattedra.
3) Destinare i fondi, previsti per la valutazione del sedicente “merito” dei docenti, per la Carta del docente e quelli del Fondo di istituto, alla contrattazione nazionale per un aumento in paga base che, insieme a nuovi fondi da stanziare per il contratto, garantisca a docenti e Ata il recupero di almeno una parte significativa di quel 20 % di salario perso in 7 anni di blocco contrattuale.
4) Rifiutare l’introduzione del “welfare contrattuale”, che destina parte degli aumenti contrattuali a diritti sociali che, costituzionalmente, devono essere garantiti dallo Stato.
5) Assumere i precari – docenti ed ATA – con almeno 36 mesi di servizio su tutti i posti disponibili in organico di diritto e di fatto.
6) Ampliare l’organico ATA, re-internalizzare i servizi di pulizia, eliminare il divieto di nominare supplenti per assistenti amministrativi e tecnici anche per periodi prolungati e nominare i supplenti per i collaboratori scolastici anche per i primi 7 giorni .
7) Contro l’inaccettabile obbligo per gli studenti delle superiori di 400/200 ore di “alternanza scuola-lavoro”, ridare alle scuole la libertà di istituirla o meno, e di determinarne il numero di ore .
8) Eliminare i quiz Invalsi come strumento per valutare scuole, docenti e studenti.
9) Ridurre il numero degli alunni per classe, utilizzando per l’insegnamento i docenti dell’organico di potenziamento.
10) Ripristinare la democrazia nelle scuole, restituendo ai lavoratori il diritto di partecipare alle assemblee indette da qualsiasi sindacato che abbia presentato liste alle elezioni RSU. Applicare un sistema proporzionale di voto senza sbarramenti per la rappresentatività e per l’accesso ai diritti sindacali, con un voto a livello di scuola, uno a livello regionale e uno nazionale per determinare la rappresentatività dei sindacati ai tre livelli.

venerdì 16 dicembre 2016

Dichiarare il falso sull’effettiva presenza a lavoro legittima il licenziamento

Il caso in questione riguarda un licenziamento comminato nei confronti di un lavoratore accusato di “avere tratto in inganno il datore di lavoro in ordine all’orario di servizio prestato per essersi allontanato, con inganno, senza alcuna autorizzazione dall’ufficio, a fronte del sistema di rilevazione delle presenze a mezzo “badge” che attestava l’entrata e l’uscita dal lavoro” .
La Cassazione Civile con la Sentenza 25750 del 14 dicembre 2016 afferma dei principi importanti.
Rileva che “Assume che, ai sensi dell’art. 55 quater del D. Lgs. 165/2001, l’uso fraudolento delle apparecchiature atte a documentare la presenza sul luogo di lavoro e l’utilizzo alterato di queste ultime non si consuma solo nella commissione di condotte volte ad alterare fisicamente il sistema di rilevazione delle presenze ovvero nel far timbrare il cartellino da altri colleghi, ma anche nell’omessa registrazione dell’uscita dal luogo di lavoro e nella attestazione non veritiera sulla effettiva presenza sul luogo di lavoro.
L’art. 55 quater c. 1 lett. a) del D. Lgs 165/2001 ( nel testo applicabile “ratione temporis” alla vicenda dedotta in giudizio, realizzatasi prima delle modifiche introdotte dall’art. 3 c. 1 del D. Lgs 116/2016 ) sanziona con il licenziamento la falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente e la giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia.
La chiara formulazione della disposizione ed anche la sua “ratio”, questa evincibile dall’obiettivo, enunciato nel c. 1 dell’art. 67 del D.Lgs. n. 150 del 2009, di “potenziamento del livello di efficienza degli uffici pubblici e di contrastare i fenomeni di scarsa produttività e di assenteismo”, inducono ad affermare che la registrazione effettuata attraverso l’utilizzo del sistema di rilevazione della presenza sul luogo di lavoro è corretta e non falsa solo se nell’intervallo compreso tra le timbrature in entrata ed in uscita il lavoratore è effettivamente presente in ufficio, mentre è falsa e fraudolentemente attestata nei casi in cui miri a far emergere, in contrasto con il vero, che il lavoratore è presente in ufficio dal momento della timbratura in entrata a quello della timbratura in uscita.
La fattispecie disciplinare di fonte legale si realizza, dunque, non solo nel caso di alterazione/manomissione del sistema, ma in tutti i casi in cui la timbratura, o altro sistema di registrazione della presenza in ufficio, miri a far risultare falsamente che il lavoratore è rimasto in ufficio durante l’intervallo temporale compreso tra le timbrature/registrazioni in entrata ed in uscita.
La condotta che si compendia nell’allontanamento dal luogo di lavoro senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza economicamente apprezzabili è, infatti, idonea oggettivamente ad indurre in errore l’amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro e costituisce, ad un tempo, condotta penalmente rilevante ai sensi del c. 1 dell’art. 55 quinquies del D. Lgs n. 165 del 2001.”
Dunque, Ai sensi dell’art. 55 quater c. 1 lett. a) del D. Lgs. n. 165 del 2001 la registrazione effettuata attraverso l’utilizzo del sistema di rilevazione della presenza sul luogo di lavoro è corretta e non falsa solo se nell’intervallo compreso tra le timbrature in entrata ed in uscita il lavoratore è effettivamente presente in ufficio, mentre è falsa e fraudolentemente attestata nei casi in cui miri a far emergere, in contrasto con il vero, che il lavoratore è presente in ufficio dal momento della timbratura in entrata a quello della timbratura in uscita.
E conclude la Cassazione, affermando che “La fattispecie disciplinare di cui all’art. 55 quater c. 1 lett. a) del D. Lgs. n. 165 del 2001 si realizza non solo nel caso di alterazione/manomissione del sistema, ma in tutti i casi in cui la timbratura, o altro sistema di registrazione della presenza in ufficio, miri a far risultare falsamente che il lavoratore è rimasto in ufficio durante l’intervallo temporale compreso tra le timbrature/registrazioni in entrata ed in uscita”.
Marco Barone

Permessi 104, dipendente li utilizza per un viaggio all’estero. I giudici stabiliscono cosa si intende per assistenza

Marco Barone

Con la sentenza n. 54712/2016  la II^ sez. della Cassazione penale 2^ entra nel merito di una questione ancora oggi controversa.
Una persona veniva condannata per il reato di truffa per avere utilizzato i permessi retribuiti di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 33, non per assistere il familiare disabile ma per recarsi all’estero in viaggio con la propria famiglia.
La Cassazione Penale afferma che “Il testo originario dell’art. 33, comma 3, legge cit. disponeva: “Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonchè colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno”.
Successivamente, la L. 8 marzo 2000, n. 53, art. 20, comma 1, dispose che “Le disposizioni della L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, come modificato dall’art. 19 della presente legge, si applicano anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto nonchè ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorchè non convivente”: com’è evidente, la novità di questa norma consisteva nell’aver introdotto la locuzione: “(…) che assistono con continuità e in via esclusiva un parente (…)”.
E’ questa, dunque, la norma che, all’epoca dei fatti (settembre ottobre 2008) si applicava. La L. n. 183 del 2010, art. 24, (quindi successivamente al fatto commesso dall’imputata), eliminò i requisiti della “continuità ed esclusività” dell’assistenza per fruire dei permessi mensili retribuiti.
Attualmente, la norma – a seguito del D.Lgs. n. 119 del 2011, art. 6 – così dispone “A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa”.
Peraltro, va segnalato che la Corte Cost. con sentenza n. 213/2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 3, come modificato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 24, comma 1, lett. a), nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.”
Per i Giudici “ Qualunque sia la lettura che si voglia dare della suddetta normativa (e, comunque, l’una non esclude l’altra), quello che è certo è che, da nessuna parte della legge, si evince che, nei casi di permesso, l’attività di assistenza dev’essere prestata proprio nelle ore in cui il lavoratore avrebbe dovuto svolgere la propria attività lavorativa. Anzi, tale interpretazione si deve escludere laddove si tenga presente che, per la legge, l’unico presupposto per la concessione dei permessi è che il lavoratore assista il famigliare handicappato “con continuità e in via esclusiva”: ma, è del tutto evidente che tale locuzione non implica un’assistenza continuativa di 24 ore, per la semplice ed assorbente ragione che, durante le ore lavorative, il lavoratore non può contemporaneamente assistere il parente.
E’ evidente, quindi, che la locuzione va interpretata cum grano salis, nel senso che è sufficiente che sia prestata con modalità costanti e con quella flessibilità dovuta anche alle esigenze del lavoratore. Di conseguenza, se è considerata assistenza continua quella che il lavoratore presta nei giorni in cui lavora (e, quindi, l’assistenza che presta dopo l’orario di lavoro, al netto, pertanto, delle ore in cui, lavorando, non assiste il parente handicappato), ne consegue che non vi è ragione per cui tale nozione debba mutare nei giorni in cui il lavoratore usufruisce dei permessi: infatti, anche in quei giorni egli è libero di graduare l’assistenza al parente secondo orari e modalità flessibili che tengano conto, in primis, delle esigenze dell’handicappato; il che significa che nei giorni di permesso, l’assistenza, sia pure continua, non necessariamente deve coincidere con l’orario lavorativo, proprio perchè tale modo di interpretare la legge andrebbe contro gli stessi interessi dell’handicappato (come ad es. nelle ipotesi in cui l’handicappato, abbia bisogno di minore assistenza nelle ore in cui il lavoratore presta la propria attività lavorativa)”.
In conclusione, emerge questo importante principio di diritto : “colui che usufruisce dei permessi retribuiti L. n. 104 del 1992, ex art. 33, comma 3, pur non essendo obbligato a prestare assistenza alla persona handicappata nelle ore in cui avrebbe dovuto svolgere attività lavorativa, non può, tuttavia, utilizzare quei giorni come se fossero giorni feriali senza, quindi, prestare alcuna assistenza alla persona handicappata. Di conseguenza, risponde del delitto di truffa il lavoratore che, avendo chiesto ed ottenuto di poter usufruire dei giorni di permesso retribuiti, li utilizzi per recarsi all’estero in viaggio di piacere, non prestando, quindi, alcuna assistenza 

Bonus 500 euro: per cinema e musei non è richiesto biglietto nominativo

La nota Miur del 29 agosto 2016, ai fini della rendicontazione del bonus 500 euro per l’a.s. 2015/16  per l’ingresso a cinema e musei era sufficiente il biglietto. In nessuna normativa del Miur si parla di biglietto nominativo, per cui che il Dirigente Scolastico richieda una documentazione più stringente rispetto a quella autorizzata dal Miur ci sembra fuori luogo.

Suggeriamo di contattare l’RSU affinché faccia da tramite per la risoluzione di questo in realtà falso problema.
Analizziamo infatti quanto contenuto nella nota
I docenti potranno presentare come documenti che provano le spese sostenute entro il 31 agosto:
· lo scontrino fiscale;
· la ricevuta fiscale;
· la fattura;
· la ricevuta di bonifico bancario;
· il biglietto per la partecipazione agli eventi di cui all’articolo 4, comma 1 lettere d) ed e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2015. Può essere presentato un solo biglietto per evento
Sono ammessi anche acquisti on-line purché sia possibile produrre la documentazione comprovante l’acquisto. Non sono riconosciute spese sostenute in Paesi nei quali non sono previsti strumenti di rendicontazione della spesa.

giovedì 15 dicembre 2016

ESPANDI Graduatorie ad esaurimento non si aggiornano fino al 2018/19, graduatorie di istituto II e III fascia nel 2017. Cambio provincia, disallineamento e problematiche

Finora gli aggiornamenti delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di istituto sono stati paralleli, per cui non si è avuto nessun problema ad allineare i punteggi dei docenti.
Ricordiamo infatti che la prima fascia delle graduatoria di istituto è mutuata dalle Graduatorie ad esaurimento, nel senso che vi si accede con lo stesso punteggio della GaE (la provincia scelta può invece essere diversa).
E tuttavia quest’anno la normativa impone una modifica. Il decreto Milleproroghe dello scorso anno ha già stabilito che l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento è slittato all’a.s. 2018/19 (e di conseguenza anche la prima fascia delle graduatorie di istituto), mentre si aggiorna nel 2017 per il prossimo triennio la II fascia delle graduatorie di istituto, cui si è aggiunto – con il Milleproroghe 2017 – l’aggiornamento della III fascia.
Il problema è già stato messo in evidenza dai sindacati in occasione dell’incontro per la correzione degli errori nelle nuove classi di concorso. Così la Cisl
“Tenendo conto che le GAE non si aggiornano fino al 2018/2019 mentre sono soggette ad aggiornamento quelle di istituto; ne potrebbe discendere che la prima fascia conservi le vecchie classi di concorso mentre la II e la III sarebbero costituite con le nuove. Una prospettiva che solleva non poche perplessità, e comunque un dubbio da sciogliere, al fine di evitare disomogeneità e ingiuste penalizzazioni del personale”
Il problema riguarda i docenti inseriti sia in prima fascia delle graduatorie di istituto che in II e/o III fascia, per differenti classi di concorso. Sarà possibile cambiare provincia? Tale modifica riguarderà anche la prima fascia, ma con il punteggio del 2014?
E ancora, si aggiornano II e III fascia delle graduatorie di istituto, mantenendo la prima fascia con le vecchie?
Nelle prossime settimane, attraverso il decreto sulle classi di concorso, bisognerà dare certezze su queste problematiche.

martedì 13 dicembre 2016

Il governo Gentiloni è una sfacciata fotocopia del precedente, con un prestanome alla guida.

Neanche le batoste popolari insegnano niente a Renzi e ai suoi.

Abbiamo scritto nei giorni scorsi che l’ondata dei NO che ha travolto Renzi e il suo governo è certo dipesa anche dalla volontà generalizzata di difendere ciò che resta di una democrazia istituzionale già massacrata da un ventennio di “maggioritario”, nonché una Costituzione già drasticamente ridimensionata da tutti i governi degli ultimi decenni; ma che ancor più decisivo, è stato il netto rifiuto popolare delle politiche sociali ed economiche del governo Renzi, e in particolare della “cattiva scuola” della legge 107 e del Jobs Act. 
Del peso che sui NO hanno avuto tali leggi, si sono mostrati consapevoli quasi tutti i commentatori politici ma, almeno così pareva, anche Renzi e il PD. 
In tal senso, le voci sugli imminenti “licenziamenti” dei due ministri/e (oltre a quelli della Boschi, “titolare” della sciagurata riforma costituzionale e della Madia, responsabile della altrettanto indigeribile riforma della P.A) ai quali venivano addebitate le due ignobili leggi, potevano far credere ad una volontà almeno di eliminare alcuni dei punti maggiormente scandalosi di essi. 
Macché: la composizione effettiva del governo ci mostra una spudorata fotocopia del precedente governo, con un prestanome alla guida, con la stragrande maggioranza dei ministri rimasti al loro posto, Boschi solo spostata di scranno, Poletti e Madia inamovibili (e dunque piena conferma del Jobs Act e della riforma P.A.), con qualche scambio di ruoli - modello “al peggio non c’è mai fine” - tipo Minniti agli Interni e Alfano agli Esteri, e con un solo, vero licenziamento, quella della Giannini, evidentemente l’unica della “banda” a non avere santi nel “paradiso” PD.
Solo che la sostituzione della Giannini - che di certo non verrà rimpianta - con Valeria Fedeli è uno di quei casi in cui il detto “dalla padella alla brace” calza a pennello. 
Infatti, mentre la maggioranza dei docenti ed Ata guarda con sconforto e sconcerto alla definitiva affermazione della “scuola fabbrica”, con presidi padroni alla Marchionne, Renzi piazza al MIUR una sua pasdaran, Valeria Fedeli, che, prima di divenire vicepresidente del Senato, era stata per dieci anni alla guida dei tessili della Cgil e che, per almeno quindici anni, si era occupata solamente di politica industriale liberista, cooperando con Bersani ed altri sull’esaltazione della competitività aziendale, e non occupandosi mai di scuola se non per condividere la sua subordinazione alle esigenze delle aziende liberiste, secondo le linee-guida della poi abortita riforma Berlinguer.
Con questi precedenti temiamo che la 107 , con i suoi presidi onnipotenti, la grottesca Alternanza scuola-lavoro coatta, il ridicolo “bonus” distribuito ai più “fedeli” (appunto), l’umiliazione e l’espulsione di una moltitudine di precari, non verrà certo intaccata da pacate discussioni/contrattazioni al MIUR, con una ministra che, agognando piuttosto ad occuparsi di competizione industriale, vedrà di buon occhio la mutazione delle scuole in fabbriche, con docenti ed Ata mutati in “operai flessibili” disposti ad ogni incombenza per aumentare la “produttività” dell’azienda-scuola e con, al di sopra, il suddetto preside simil-Marchionne.
Insomma, se a questo aggiungiamo la farsesca “offerta” contrattuale (dopo 7 anni di blocco e di perdita salariale del 20%) di circa venti euro lordi medi di aumento mensile (in base non alle chiacchiere governative ma alle cifre effettivamente stanziate nella Legge di stabilità), con in più l’introduzione nel contratto di tutto il peggio della 107, crediamo che l’unico “contatto” efficace con la nuova ministra lo avremo solo portandole sotto le finestre del MIUR considerevoli cortei di docenti ed Ata, magari insieme a studenti e cittadini desiderosi di difendere e migliorare la scuola pubblica.

lunedì 12 dicembre 2016

decurtazione dello stipendio in caso di malattia fino a 10 giorni

La decurtazione dello stipendio in caso di malattia fino a 10 giorni per ogni episodio di malattia e per tutti i primi dieci giorni di ogni evento morboso, viene effettuata a prescindere dalla visita fiscale.
L’art.16 comma 5 del DL n. 98/ 2011, stabilisce che il Dirigente scolastico è obbligato all’accertamento della malattia del docente, attraverso la visita fiscale, fin dal primo giorno di assenza, solo nel caso di assenze che si verifichino nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative , cioè se il giorno di malattia o uno dei giorni di malattia cada subito prima o subito dopo la domenica o altra festività. Per gli altri giorni di assenza il Dirigente scolastico dispone di una certa discrezionalità e flessibilità nel disporre la visita fiscale.
In base alla normativa (art. 69 del DL 150/2009 e art. 25 Dl 151/2015) non si procede alla visita fiscale nei seguenti casi:
  • Patologie gravi che richiedono terapia salvavita (sono ricomprese non solo le assenze per l’effettuazione della terapia, ma anche quelle derivanti da infermità con nesso causale con la terapia stessa es. postumi della terapia);
  • Infortunio sul lavoro, se riconosciuto con determinazione dell’INAIL;
  • Malattie riconosciute dipendenti da causa di servizio, se almeno riconosciuta dal Comitato di Verifica per le cause di servizio;
  • Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità “riconosciuta”. La patologia invalidante deve essere riconosciuta da un giudizio medico legale emesso secondo le normative vigenti (non è richiesto alcun grado minimo di invalidità) e il certificato medico deve contenere in maniera esplicita il nesso causale tra invalidità riconosciuta e malattia in atto che ha determinato la prognosi clinica;
  • Qualora il dipendente sia ricoverato presso un ospedale, o si rechi al pronto soccorso, o a seguito di un infortunio, o a seguito di un ricovero ospedaliero, qualora il periodo di riposo o di convalescenza sia stato ordinato dall’ospedale stesso (e non, successivamente, dal medico curante: in questo caso non risulta nessun legame ufficiale con il periodo di ricovero o con il precedente infortunio).
  • Nei confronti dei dipendenti per i quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato: la visita fiscale non può essere prevista per due volte per lo stesso evento morboso. Ogni prolungamento della malattia può invece prevedere una successiva visita medica di controllo;
  • Nei confronti dei dipendenti che si assentano per malattia per sottoporsi a “visite specialistiche” (La richiesta di visita di controllo si configurerebbe come ingiustificato aggravio di spesa per l’amministrazione in quanto l’avvenuta visita sarà giustificata con la presentazione dell’attestato da parte del dipendente).
Quindi non c’è e non può esserci un legame diretto tra visita fiscale e decurtazione economica  in caso di malattia.
Ti ricordo che in base alla normativa (art. 71 del DL n. 112/2008) non si procede alla decurtazione economica fino a 10 giorni nei seguenti casi:
  • Assenze dovute ad infortuni sul lavoro riconosciuti dall’INAIL;
  • Assenze per malattia dovute a causa di servizio riconosciuta dal Comitato di Verifica per le cause di servizio;
  • Ricovero ospedaliero, in strutture pubbliche o private. Per “ricovero ospedaliero” si intende la degenza in ospedale per un periodo non inferiore alle 24 ore (comprensivo della notte);
  • Ricovero domiciliare certificato dall’ASL o struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero;
  • I day-hospital;
  • Assenze dovute a gravi patologie che richiedono l’effettuazione delle terapie salvavita, inclusa la chemioterapia (sono esclusi dalla decurtazione anche i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie salvavita temporaneamente e/o parzialmente invalidanti).
  • I periodi di assenza per convalescenza che seguono senza soluzione di continuità un ricovero o un intervento effettuato in regime di day-hospital indipendentemente dalla loro durata per i quali è sufficiente una certificazione rilasciata anche dal medico curante pubblico o privato (la certificazione medica dovrà far discendere espressamente la prognosi dall´intervento subito in ospedale).

giovedì 1 dicembre 2016

Cgil, Cisl e Uil svendono i contratti del P.I. e della scuola e danno una mano a Renzi per il referendum

Con gran fanfara massmediatica ed equivalente entusiasmo, Il governo Renzi, da una parte, e Cgil, Cisl e Uil dall'altra, hanno annunciato il varo dell'iter dei contratti del P.I. e della scuola, bloccati da ben 7 anni. Il documento prodotto al proposito è un elenco generale di intenti, accompagnato però da un'unica cifra economica, cioè l'aumento medio di 85 euro mensili (ovviamente lordi) per ogni lavoratore/trice. La cifra è già di per sè grottesca, equivalendo a circa 50 euro netti, di fronte ad una perdita salariale , maturata in questi 7 anni, di circa il 20% del salario del 2009. Ma in aggiunta va sottolineato che solo poco più della metà di tale cifra verrebbe assegnata direttamente e in paga base. Il documento, infatti, precisa che - sulla linea dell'accordo stipulato per i metalmeccanici dalla "triplice" - una parte dell'aumento "valorizzerà la professionalità e le competenze...e l'apporto individuale agli obiettivi di produttività" e che un'altra parte sarà indirizzata a "forme di welfare contrattuale, che integrino le prestazioni pubbliche..forme di fiscalità.. (volte) a sostenere lo sviluppo della previdenza complementare". E infatti nel contratto dei metalmeccanici, circa la metà dell'aumento salariale è indirizzato verso le pensioni integrative, i contributi salariali e quelli legati alla "produttività".
Inoltre, all'interno di un'accozzaglia di retorici luoghi comuni sul "merito", viaggia nel documento una esplicita minaccia: quella dell'introduzione di nuove norme per affrontare con "misure incisive e mirate, situazioni di disaffezione e demotivzione e contrastare fenomeni di assenteismo...con norme contrattuali che incentivino più elevati tassi di presenza".
Poi, ad aggravare ulteriormente le prospettive contrattuali per quel che riguarda la scuola, governo e "triplice" sindacale hanno intenzione di inserire nello specifico contratto tutte le peggiori nefandezze della legge 107. Infine, risulta davvero clamorosa la rapidissima accelerazione di questo accordo a soli tre giorni dal voto sulla riforma costituzionale. Cosicchè l'iniziativa non può che apparire un aperto regalo "referendario" a Renzi che, mentre può sembrare coerente per Cisl e Uil, in netta maggioranza a favore del SI', potrebbe sconcertare per la Cgil. In realtà quest'ultima ha applicato la tattica di Berlusconi che, mentre fa propaganda per il NO, autorizza le sue aziende a battersi per il SI'. La Cgil vuole assicurarsi, comunque vada il voto e nella convinzione che Renzi in ogni caso non sparirà, l'unica cosa che le interessa, la ripresa del simulacro della concertazione, anche a costo di rinunciare a qualsiasi difesa dei residui diritti dei lavoratori/trici.
Per quel che ci riguarda, nell'Esecutivo nazionale che terremo immediatamente dopo il voto referendario, decideremo le forme di lotta per cercare di battere questo sciagurato progetto del governo e della "triplice", da proporre ai lavoratori/trici indisponibili a questa colossale truffa contrattuale.

Piero Bernocchi  
portavoce nazionale COBAS