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lunedì 29 febbraio 2016


RAZZA PRECARIA

ASSEMBLEA PUBBLICA SU LAVORO MIGRANTE E PRECARIO

Venerdì 4 marzo alle ore 17:00 la Confederazione Cobas ed il centro sociale G. Cimarelli organizzano, con la partecipazione della Consulta dei Migranti di Terni, presso il Csa Germinal Cimarelli di Terni in via del Lanificio 19, un’assemblea pubblica, indetta sul tema del lavoro migrante e precario cui sono invitati migranti, precari e studenti.
Risultati immagini per precari e migrantiCollegandosi alle lotte della giornata di mobilitazione europea del prossimo 1 marzo su salario minimo, reddito di base e permesso di soggiorno incondizionato, riportato drammaticamente all’apice del dibattito politico e sindacale del nostro territorio anche dalla recente iniziativa, promossa dall’Arci Solidarietà di Terni, denominata, in modo quanto mai infelice, “Oro nero”. Un progetto realizzato in collaborazione con il Comune di Terni che, nel peggior stile Expo 2015, ha visto recentemente coinvolti in forma di “prestazione lavorativa gratuita” numerosi migranti richiedenti asilo nella raccolta delle olive in un terreno di proprietà comunale, un progetto del tutto privo di qualsivoglia prerequisito formativo, che si è tentato addirittura di far passare sulla stampa come “esempio da seguire” in materia di politiche per l’integrazione!
La realtà dei fatti, a giudicare dal disappunto dei numerosi migranti, “lavoratori involontari” che vi sono rimasti imbrigliati, è ben altra: il lavoro si paga, i diritti non hanno frontiere.
Denunciamo il carattere del tutto contraddittorio e inaccettabile di questo sottogenere di politiche dell’accoglienza, figlie dello spirito più nefasto del “Jobs act” e lesive sia dei diritti che della stessa dignità dei lavoratori, sostenute e finanziate dall’attuale Amministrazione Comunale. Politiche che, nel mentre vengono spacciate come finalizzate alla promozione di una non meglio precisata “cittadinanza attiva” dei migranti e richiedenti asilo, non fanno che portare ulteriore alimento all’attuale tendenza alla “deregolamentazione del lavoro” e alla “servilizzazione dell’attività” che da lungo tempo investe, non soltanto il lavoro migrante, ma l’intero bacino del lavoro, del volontariato e della formazione, costituendo l’indistinto territorio esistenziale di una medesima e sempre più numerosa “razza precaria”. Una “razza” – detto qui al netto di ogni tentazione essenzialista – per l’appunto composta da migranti e richiedenti asilo, ma anche da lavoratori delle cooperative sociali, volontari delle associazioni di promozione sociale, lavoratori autonomi di seconda e terza generazione; da tutto un vasto spettro di nuovi lavoratori al nero fatti strumentalmente emergere dal “sommerso” attraverso il ricorso alla copertura fittizia offerta dai “voucher Inps”; da studenti a cui, in nome delle false promesse della “formazione permanente”, è stata imposto dalla nefasta riforma della malascuola del governo Renzi e di Confindustria,  la frequenza coatta dell’alternanza scuola/lavoro; da esodati, disoccupati e inoccupati privati del riconoscimento di forme alternative di reddito e sulla cui comunità di destino comincia, a quanto pare, ad aleggiare anche il sinistro spettro del neocaporalato. È a tutto questo composito bacino sociale, a cominciare proprio dai migranti, dagli studenti e dai precari a vario titolo coinvolti nei meccanismi di sfruttamento ormai palesi cui soggiacciono le attuali politiche per “l’integrazione” del Comune di Terni, che facciamo appello:

  • per dare avvio alla costituzione di un osservatorio sulla condizione dei richiedenti asilo e di uno sportello di consulenza legale che possano realmente coinvolgere in modo attivo gli stessi migranti e
  • per lanciare, poi, un più vasto lavoro di inchiesta e intervento sulle attuali condizioni materiali di esistenza di quella che, in modo neppure troppo metaforico, abbiamo indicato con il nome comune di razza precaria.

giovedì 25 febbraio 2016

LE NUOVE CLASSI DI INSEGNAMENTO PER IL CONCORSO



Pubblicato il GU il regolamento sulle nuove classi di concorso.

1. I titoli di accesso ai percorsi abilitanti per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono definiti, per ciascuna classe di concorso, nelle Tabelle A e B del presente regolamento.
2. Il possesso dell’abilitazione o dell’idoneita’ all’insegnamento in una delle classi di concorso di cui alle Tabelle A e D, allegate al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella A, allegata al presente regolamento.
Il possesso dell’idoneita’ all’insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella B, allegata al presente regolamento.
3. I docenti titolari di una delle classi di concorso accorpate, di cui alla tabella A e alla tabella B, sono titolari della nuova classe di concorso risultante dall’accorpamento.
4. I docenti non di ruolo in possesso dell’abilitazione o idoneita’ per l’accesso ad una delle classi di concorso accorpate, di cui alla Tabella A ed alla Tabella B, hanno titolo per l’accesso a tutti gli insegnamenti compresi nella nuova classe di concorso risultante dall’accorpamento, ai fini delle procedure concorsuali, nonche’ di altre procedure di reclutamento previste dalla legislazione vigente.
5. Restano confermate le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 17 e seguenti, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Norme transitorie e finali
Coloro i quali, all’entrata in vigore del presente regolamento, sono iscritti a uno dei percorsi, che costituiscono titolo di accesso alle previgenti classi di concorso, come ridefinite nelle Tabelle A e B del presente regolamento, conseguito il titolo e gli eventuali titoli aggiuntivi richiesti, possono partecipare alle prove di accesso ai relativi percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. qui le tabelle
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mercoledì 17 febbraio 2016

Buona scuola, cattivi pensieri

Verso il referendum. La Buona Scuola è anche una Scuola Legittima? Mettiamo in fila i sospetti, i dubbi di legittimità che ci attraversano già a prima lettura

 di Michele Ainis *

Buona scuola, cattivi pensieriLa Buona Scuola è anche una Scuola Legittima? C’è insomma un vizio di legittimità costituzionale sotto la virtù di cui s’ammanta, fin dal suo nome di battesimo, la riforma congegnata dal governo? Impossibile rispondere in modo perentorio, perché l’incostituzionalità delle leggi rimane un sospetto, fin quando la Consulta non la dichiari con una specifica sentenza. Però possiamo mettere in fila i sospetti, i dubbi di legittimità che ci attraversano già a prima lettura.

Dubbi formali, innanzitutto. Che in questo caso pesano come una trave, perché la democrazia – come ci ha insegnato Hans Kelsen – è essenzialmente una modalità procedurale. E perché la forma è garanzia di libertà, diceva Calamandrei. Ma è una forma deforme, quella con cui il legislatore italiano confeziona i suoi provvedimenti. Dal «Cresci Italia» di Monti (decreto legge n. 1 del 2012: quell’anno l’Italia continuò a decrescere) alla «Buona Scuola» di Renzi, i nostri governanti meriterebbero un’incriminazione per truffa delle etichette, reato punito dal codice penale. Anche perché non è affatto fortuita l’assonanza fra leale e legale. Non a caso il tribunale costituzionale, in oltre 500 decisioni, ha evocato il principio dell’affidamento, della reciproca fiducia cui devono improntarsi i rapporti fra le istituzioni e i cittadini.

Secondo dubbio formale: la quantità di deleghe che la legge n. 107 del 2015 elargisce nei confronti del governo. Il comma 181 ne detta i principi e i criteri direttivi, come impone l’art. 76 della Costituzione; sennonché talvolta queste linee guida appaiono sin troppo sfumate, ambigue, reticenti. È il caso, per esempio, della delega ad accorpare in un futuro testo unico le disposizioni vigenti sulla scuola, autorizzandolo però ad apportarvi «modifiche innovative» per garantirne la coerenza: una delega in bianco, né più né meno.

Terzo dubbio formale: il maxiemendamento dal quale discende, come un frutto dal seme, la riforma della scuola. Rinverdendo così una prassi deteriore che i costituzionalisti denunziano da tempo, e su cui la Consulta farebbe bene ad accendere il rosso del semaforo. Perché tale prassi consuma una frode in danno dell’art. 72 della Costituzione: le leggi s’approvano «articolo per articolo», ma ogni articolo dovrebbe esporre un unico oggetto, un’unica materia. Perché in caso contrario viene confiscata la libertà di voto dei parlamentari, costretti ad esprimere un «sì» o un «no» in blocco, senza separare il loglio dal grano. E perché il risultato finale non è una legge, bensì un elenco del telefono, oltretutto scritto in ostrogoto: un solo articolo, 212 commi che ti fanno ammalare di commite.

E nel merito? Sulla legge n. 107 sono piovute, fin dalla sua gestazione in Parlamento, accuse d’ogni sorta. Talora pretestuose, quantomeno sul piano della legittimità costituzionale. È il caso dell’alternanza scuola-lavoro, che Alberto Lucarelli (nel suo blog sul Fatto quotidiano) giudica in contrasto con il diritto allo studio. E gli stage che le università italiane propongono da anni ai loro studenti, sono anch’essi incostituzionali? Attenzione a non trasformare il diritto allo studio nel dovere alla disoccupazione. È il caso, per fare un altro esempio, del Comitato per la valutazione dei docenti. Ne fanno parte un rappresentante dei genitori e uno degli studenti, e ciò secondo alcuni offenderebbe la libertà d’insegnamento. Che tuttavia non coincide con l’insindacabilità di cui godono i parlamentari, non è un ombrello da aprire in tribunale. D’altronde pure all’università gli studenti giudicano i loro professori, compilando una scheda di valutazione.

Rimangono però altre due obiezioni, e non di poco conto. In primo luogo circa il finanziamento agli istituti scolastici privati (il buono scuola), vietato dall’art. 33 della Costituzione: «Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato». Un divieto che il nostro legislatore si è messo sotto i tacchi fin dalla legge n. 62 del 2000, firmata dal governo D’Alema; ma nel diritto la recidiva è un’aggravante, non un’attenuante. In secondo luogo, c’è il punto più controverso della Buona Scuola: i poteri del dirigente scolastico. Che gestirà l’organico, assegnando le cattedre ai docenti; li premierà a sua discrezione con un bonus in denaro; formerà la sua squadra di governo scegliendo i docenti da promuovere al rango di ministro.

Insomma, un presidenzialismo nemmeno tanto mascherato; ma senza l’impeachment con cui il Congresso americano può licenziare Obama. Da qui i sospetti d’incostituzionalità, perché il principio democratico – che l’art. 1 della Carta pone a fondamento della nostra convivenza – vale per ogni istituzione pubblica, non solo per le assemblee legislative. E perché la scuola non è un’azienda, perché i docenti dipendono dallo Stato anziché da un manager privato, perché la loro libertà d’insegnamento si svuoterebbe come un uovo se un capoccia potesse dispensare premi e castighi in base a fedeltà politiche, o più semplicemente culturali. «Io non vivo, che per scrivere dei canti» diceva un verso di Béranger, poeta popolare francese vissuto al tempo della Restaurazione «ma se voi, Monsignore, mi togliete il posto, scriverò dei canti per vivere». Ecco, auguriamoci che nella scuola italiana sia ancora possibile cantare.




Professore ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico all’ Università degli Studi di Roma III, editorialista de “ Il Corriere della sera” e de “ L’ Espresso”

domenica 14 febbraio 2016

REFERENDUM ABBROGATIVO "BUONA SCUOLA"

È nato il Comitato promotore del referendum abrogativo di parti della legge 107/2015.


Un impegno unitario, che si collocherà in una allargata stagione di referendum sociali, per ridare voce ai cittadini e ristabilire alcuni punti nodali della scuola della Costituzione, violata dalla riforma Renzi. Movimenti, associazioni e sindacati nazionali di docenti, studenti e genitori avranno – su delibera unanime – la titolarità delle decisioni e della gestione dei quesiti referendari, che verteranno su chiamata diretta da parte dei dirigenti scolastici, School Bonus, Comitato di valutazione, alternanza scuola-lavoro.
Auspichiamo che a questo progetto vogliano concorrere altre realtà associative e sindacali di ispirazione democratica, aderendo entro l’inizio della raccolta delle firme al Comitato promotore.
Facciamo appello ai soggetti che si stanno attivando in analoghe iniziative nel campo della difesa dell’ambiente, dei diritti e della dignità del lavoro, contro le privatizzazioni e per la tutela dei beni comuni a organizzare tutti insieme entro la metà di marzo un’occasione di pubblico confronto per il lancio di una campagna condivisa.
Ricordiamo infine a tutti i cittadini italiani che la scuola pubblica è un organo costituzionale che merita – nella difesa dell’interesse generale – la massima tutela da provvedimenti di deriva autoritaria. E pertanto chiediamo a tutti la piena partecipazione: i referendum sociali si collocano in una vera e propria battaglia per la libertà e la democrazia nel Paese.

Anief e Cobas si sono incontrati per programmare una lotta comune contro la “cattiva scuola” di Renzi

L’incontro tra Anief e Cobas, che già avevano scioperato insieme il 13 novembre scorso contro la “cattiva scuola” di Renzi e la legge 107, è la prima risposta all’accordo politico raggiunto tra il Miur e i sindacati “rappresentativi” per il contratto sulla mobilità. Di fronte alla sottomissione al "renzismo" del sindacalismo confederale che apre le porte alla chiamata diretta da parte dei presidi e alla perdita di titolarità volute dalla “cattiva scuola”, soltanto a parole contestate da tali sindacati nella scorsa primavera, Anief e Cobas si oppongono e rilanciano la mobilitazione.

Piero Bernocchi, portavoce nazionale Cobas, e Marcello Pacifico, presidente Anief, dichiarano congiuntamente, dopo l’incontro tenutosi a Roma: “Nei prossimi mesi discuteremo in Convegni e assemblee pubbliche regionali le nostre posizioni sul conflitto contro l’applicazione della legge 107, la chiamata diretta dei presidi, il cosiddetto "premio di merito" e la presunta "valutazione" dei docenti, i quiz Invalsi, i licenziamenti e l’espulsione di una marea di precari e l’utilizzo di tanti altri/e in qualità di “tappabuchi” nelle scuole; e affronteremo anche le iniziative referendarie abrogative di alcune norme della legge n. 107/2015, la rappresentanza e le prerogative sindacali.
All’elezione del CSPI, complessivamente, Anief e Cobas hanno preso più del 10%. Se fosse rispettava la democrazia sindacale che nella scuola è stata abolita da un ventennio, ci sarebbe stata riconosciuta la rappresentatività ed oggi avremmo fatto saltare quell’accordo che, nei trasferimenti del personale, con la creazione degli ambiti territoriali, dà avvio a una chiamata diretta da parte dei presidi che abbiamo sempre contestato in piazza e che sarà distruttiva per la scuola pubblica.”

UN’ELEMOSINA DI 3,5% EURO

 UN’ELEMOSINA DI 3,5% EURO

di Paolo Latella, insegnante e giornalista da Orizzontescuola

L’elemosina di 3,50 euro al mese di aumento agli impiegati statali compresi insegnanti e personale non docente? Ma andiamo con ordine...
Il Sole 24 ore ha calcolato l’aumento lordo che ciascun dipendente pubblico (compreso insegnanti e personale non docente) percepirà nel prossimo rinnovo contrattuale. Si tratta di 100 euro. Dai cento euro bisogna togliere 33 euro di contributi e dell’Irap che gravano sull’Ente.
Rimangono 67 euro che devono essere divise in 13 mensilità annuali e a questo punto sono 5 euro al mese. Da questa cifra bisogna togliere le trattenute erariali e in tasca avremo netti da 3,50 a 3,75 euro mensili.
Ecco perchè accade...
Dal 1993 (col Dl.vo 29) è stato imposto in modo vergognoso un tetto agli stipendi . Sono vietati per legge aumenti superiori all’inflazione programmata. Per questo, col passaggio dalla lira all’euro, avemmo un rinnovo del 2% a fronte del dato Istat al 6% e di un aumento dei prezzi al consumo pari al 50%. Per questo, dal 1995 (quando da biennali gli scatti divennero gradoni di 6 e 7 anni) ci siamo ’autofinanziati’ tutti i contratti, senza i quali, se avessimo conservato anche solo gli scatti precedenti, avremmo uno stipendio ben più alto, ed abbiamo avuto ’aumenti’ sempre sotto l’inflazione dichiarata (dato Istat) e reale (incremento vero del costo della vita) e non potremo MAI neppure avvicinarci alla media retributiva europea, ove siamo (stando ai costi standard) all’ultimo posto, persino sotto Grecia e Portogallo. La Scuola è divenuta la ’Cenerentola’ nel calderone indistinto del pubblico impiego, ove la laurea, quando è titolo d’ingresso, frutta uno stipendio iniziale di almeno 1.550 euro, non di 1.300. O si esce dal pubblico impiego e dal campo di vigenza del DL.vo 29/1993, o risulta persino ridicolo parlare di stipendi (...europei).
I sindacati tradizionali, ’pronta-firma’, sono stati complici di tutti i governi in quest’operazione di distruzione delle retribuzioni. Hanno sottoscritto per un trentennio contratti ridicoli dopo che gli scatti d’anzianità sono stati vietati dal Dlvo 29/93, da loro concordato all’epoca con il Governo Amato nei famosi accordi sul costo del lavoro. Il ’congelamento’ degli automatismi d’anzianità, la manfrina della parziale ’restituzione’ con la truffa della ’presa dal mucchio’ del fondo di istituto, oggi così ridotto da impedire la retribuzione degli straordinari del personale ata e delle ore dei progetti dei docenti, vengono da lontano ed hanno origini sulle quali tutti tacciono. La verità che nessuno dice è che nelle leggi finanziarie, da molti anni, non si possono stanziare fondi per gli scatti.
Mentre il pubblico impiego avrà tre euro e 50 in tasca (un pacchetto di caramelle e un euro per il carrello della spesa) in Italia si continua a pagare stipendi da dirigenti a persone che hanno pari livello retributivo di un collaboratore scolastico, di un assistente amministrativo. L’Italia è il paese delle caste... Queste "strane" incongruenze di chi a parità di livello lavorativo prende molto di più le ha scovate il giornalista Paolo Bracalini de "Il Giornale":
"Partiamo dal grado più basso, la «fascia di assistenza tecnico-operativa», cioè i commessi, o i famosi barbieri. Appena arrivati hanno un lordo di 2.482 euro al Senato e 2.338 euro alla Camera. Ma dopo soltanto 12 mesi, per contratto, scattano rispettivamente a 2.659 euro e 3.199, e ogni anno guadagnano di più, inesorabilmente, recessione o non recessione, crisi o non crisi. Con 40 anni di anzianità l’ultimo stipendio dell’usciere è di 10.477 euro lordi mensili (aumentato del 400% rispetto inizio carriera), che moltiplicati per 15 mesi fanno 157.500 euro all’anno, come un dirigente di una grossa azienda. La fascia successiva, quella della «Assistenza amministrative» (le segretarie che fanno le fotocopie e mandano le convocazioni delle commissioni), che partono appena assunti da 3.048 euro al mese e finiscono la carriera con 12.627 euro mensili al Senato e 11.949 alla Camera. Poi ci sono i funzionari, che partono da 3.700 come neoassunti e finiscono a 17mila euro, fino ai dirigenti, che progrediscono da 5.593 a 27.885 euro mensili. Quando la Corte costituzionale ha bocciato il taglio del 5% sugli stipendi pubblici oltre i 90mila euro, i dipendenti del Senato hanno fatto ricorso. E Palazzo Madama ha dovuto sborsare 2,2 milioni sull’unghia per risarcirli. Mentre le casse pubbliche andavano, e vanno, a picco".
Purtroppo non è uno scherzo di carnevale...

SCIOPERO PROVE INVALSI

Mentre prosegue nelle scuole la resistenza contro la nefasta legge 107 e si prepara la campagna referendaria contro di essa, i COBAS convocano lo sciopero contro i quiz Invalsi, strumento decisivo della cattiva scuola governativa


Gli effetti nefasti della legge 107 sono oramai evidenti a chiunque sia in buona fede. La volontà sfacciata di edificare una scuola gerarchizzata sul modello renziano di società (“un uomo solo al comando di strutture aziendali a caccia di profitti economici”), guidata da presidi-padroni e con docenti ridotti a “tuttofare” subordinati - e minacciati di licenziamento, riduzioni salariali, trasferimenti - sta creando il caos in istituzioni scolastiche già prostrate da due decenni di tagli al personale e ai finanziamenti. La pervicacia nella creazione di conflitti tra i lavoratori/trici in nome di una premialità di un presunto “merito” – che serve solo a creare una “corte” di docenti al servizio totale del preside-padrone – sta distruggendo la collegialità e il lavoro unitario, togliendo quella libertà didattica che non è un privilegio per i docenti ma l’unica garanzia per gli studenti e le famiglie di pluralismo, ricchezza culturale, libertà di apprendimento e non sottomissione ad un pensiero unico eterodiretto dai grandi potentati economici e politici.
Ma, mentre prosegue la resistenza all’applicazione della legge e si prepara la campagna referendaria per la cancellazione almeno dei suoi punti più distruttivi, appare sempre più evidente il ruolo cruciale che in essa ricoprono i quiz Invalsi. Sia per il sedicente “merito”, sia per la valutazione di docenti, studenti e scuole, sia per i finanziamenti, l’apparato ministeriale intende imporre l’unico elemento che ha a disposizione e che ritiene dotato di una parvenza di “oggettività statistica”: e cioè i risultati degli assurdi indovinelli invalsiani.
Dal 4 al 12 maggio prossimi si rinnoverà il rito insensato dei quiz, contro il quale avrà ancora più rilievo degli anni scorsi l’opposizione frontale dei lavoratori/trici della scuola, degli studenti e dei genitori che intendono difendere la qualità e i valori della scuola pubblica. Già lo scorso maggio la lotta contro i quiz andò oltre le migliori previsioni: in circa una classe su quattro (primaria e superiore), gli insulsi indovinelli vennero sbeffeggiati e annullati dall’effetto combinato dello sciopero indetto dai COBAS e del boicottaggio da parte di tantissimi studenti, alle superiori, e genitori che non mandarono, alle elementari, i figli a scuola. E proprio per il rilievo ancora maggiore assunto dai quiz con la legge 107, quest’anno tale azione combinata va ulteriormente amplificata e preparata con ampio anticipo. Di conseguenza facciamo intanto la nostra parte,convocando il 4 e 5 maggio due giorni di sciopero nella scuola dell’infanzia e nella primaria (alle elementari ogni lavoratore/trice sceglierà il giorno tra i due in cui il proprio sciopero risulterà più efficace; e lo stesso, pur non avendo i quiz, potranno fare alle materne) e il 12 lo sciopero per le medie (che chiedono l’eliminazione degli indovinelli all’esame finale del ciclo) e per le superiori.
Lo sciopero, oltre ad esigere la cancellazione dei quiz Invalsi e il loro uso per valutare docenti, studenti e scuole, è contro:
  • il premio di “presunto merito”,
  • la chiamata diretta da parte del preside e i suoi poteri di assunzione e licenziamento,
  • i “tetti” orari per l’alternanza scuola-lavoro,
  • richiede l’assunzione di tutti i precari/e abilitati o con 360 giorni di insegnamento,
  • il recupero salariale di quanto perso negli ultimi anni da docenti ed Ata.
Piero Bernocchi portavoce nazionale COBAS

mercoledì 3 febbraio 2016

Mobbing, quando se ne può parlare nelle scuole? Leggi e sentenze

Avv. Marco Barone
Con il passare degli anni i casi malattia professionale correlati a situazioni di stress che vedono il nesso di causalità in climi ambientali e lavorativi ostili ed azioni vessatorie sono certamente cresciuti.
E sicuramente con la Legge 107 del 2017, visti i poteri in chiave fortemente decisionista ed autoritaria che vanno a rinforzare in modo improprio il ruolo della dirigenza scolastica, la situazione non può che peggiorare. In termini generali il mobbing “ designa un complesso fenomeno consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori protratti nel tempo posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all'obbiettivo primario di escludere la vittima del gruppo (cfr. fra tutte Corte Cost. n. 359/2003)”.

Il Tribunale di Milano con la sentenza del 19-01-2015 rileva che ai fini della configurabilità de mobbing lavorativo, in merito ad un caso che riguardava un contenzioso all'interno della scuola devono ricorrere molteplici elementi:
a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio illeciti o anche leciti se considerati singolarmente che, con intento vessatorio siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto (che può essere anche il collaboratore del Ds) o anche da parte di altri dipendenti sottoposti al potere direttivo dei primi; b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima; d) il suindicato elemento soggettivo cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi (cfr. Cass. 21.5.2011, n. 12048; Cass. civ., 23.3.2010, n. 7382).

Il Tribunale di Cassino, con Sentenza del 16-09-2015 rileva che “sulla scorta degli indirizzi giurisprudenziali di legittimità, per mobbing si intende l'insieme degli atti e comportamenti posti in essere dal datore di lavoro, capi, intermedi e colleghi, che si traducono in atteggiamenti persecutori, attuati in forma evidente, con specifica determinazione e carattere di continuità, atti ad arrecare danni rilevanti alla condizione psico-fisica del lavoratore, ovvero anche al solo fine di allontanarlo dalla collettività in seno alla quale egli presta la propria opera. Se ne ricava, dunque, che, ai fini della configurabilità della condotta di mobbin rilevano: "... a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio." (cfr., ex pluribus, Cass., Sez. L, 17 febbraio 2009, n. 3785, Rv. 606624)”.

Si è anche distinto tra atti e comportamenti tipici, ossia inerenti alla gestione del rapporto di lavoro, e fra questi rientra il demansionamento, il trasferimento, l'adozione di provvedimenti disciplinari, etc., ed atti atipici che non hanno un'attinenza diretta con il rapporto di lavoro, quali ad es. quello di evitare di parlare con la vittima, ridicolizzarla, etc..

E' opportuno precisare, tuttavia, che il demansionamento, od atti similari, “ quando è assistito dall'intento vessatorio, di cui sopra, ossia dalla precisa finalità di danneggiare il lavoratore, integra una delle possibili modalità di estrinsecazione del mobbing come sopra definito. In difetto di una specifica intenzionalità lesiva, il demansionamento, al di fuori delle ipotesi in cui è consentito per espressa previsione di legge o per costante orientamento giurisprudenziale (ad es. quando motivato dalla tutela dello stato di salute delle lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto ex art. 7 del D.Lgs. n. 151 del 2001), costituisce pur sempre un illecito di natura contrattuale violativodell'art. 2103 c.c.. Sotto quest'ultimo profilo, la colpa, sufficiente ai fini dell'addebito di responsabilità, soggiace allo schema presuntivo prefigurato dall'art. 1218 c.c., con conseguente inversione dell'onere in capo al datore”.

martedì 2 febbraio 2016

Infortuni sul lavoro, nuove competenze dei dirigenti

Tra il personale in servizio nelle scuole pubbliche potrebbe essere passata sotto silenzio, se non addirittura ignorata, una circolare del 15 dicembre 2015, emanata dalla direzione generale per le risorse umane e finanziarie del ministero dell'Istruzione, con la quale vengono richiamati i principi fondamentali in materia di infortuni sul lavoro. Una materia che, come viene sottolineato in premessa nella suddetta circolare, ha subito nel tempo rilevanti modifiche normative che si inseriscono, tra l'altro, in un mutato quadro ordinamentale nel quale sono state ridisegnate in particolare le competenze dei dirigenti quali titolari di poteri e responsabilità anche in ordine alla gestione del personale.

Definizione ordinaria di infortunio sul lavoro
La circolare ricorda preliminarmente che ai sensi dell'art. 2 del DPR n. 1124/1965 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - sono considerati infortuni sul lavoro e quindi oggetto della prevista tutela assicurativa da parte dell'Inail: tutti i casi di infortunio, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni ma a condizione che a) l'evento si sia verificato nell'ambito del lavoro; b) il fatto sia occorso al dipendente in orario di lavoro, c) l'infortunio deve verificarsi per il lavoro, ovvero per lo svolgimento dell'attività lavorativa o di attività complementari o accessorie a quelle di lavoro.
Infortunio in itinere
Una forma particolare di infortunio, caratterizzato da rischio generico aggravato da motivi di lavoro, è il cosiddetto infortunio in itinere che, si sottolinea nella circolare, che ha trovato riconoscimento nella giurisprudenza che ha, di fatto, esteso l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali anche a tale tipo di infortunio.L'evoluzione giurisprudenziale in tal senso era stata recepita dall'art. 12 del decreto legislativo n. 38/2000 che, aggiungendo un comma 3 all'art. 2 del predetto DPR n. 1124/1965, aveva previsto appunto la tutela assicurativa all'infortunio occorso ai pubblici dipendenti, ivi compreso il personale della scuola, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, precisando tuttavia che detto tragitto può essere percorso solo a piedi, con i mezzi pubblici e con mezzo privato, quest'ultimo a condizione che il suo uso sia effettivamente necessario.
Le linee guida per la trattazione dei casi di infortunio in itinere sono illustrate nella circolare Inail n. 62 del 18 dicembre 2014. Ultima sentenza in materia che si conosce è la n. 17685 del 7 settembre 2015 emessa dalle Sezioni riunite della Corte di Cassazione.
Modalità per la denuncia e adempimenti del dirigente scolastico e del dipendente
Premesso che dal 1° luglio 2013 la denuncia/comunicazione di infortunio deve essere trasmessa all'Inail, esclusivamente in via telematica, la circolare in esame precisa chiaramente quali gli adempimenti ai quali sono tenuti sia il dipendente infortunatosi che il dirigente scolastico.
Adempimenti del dipendente
Il dipendente è tenuto ad informare tempestivamente la segreteria della scuola dell'avvenuto evento, allegando idonea certificazione medica; a produrre una relazione dalla quale si evinca la dinamica dell'infortunio, anche attraverso dichiarazioni testimoniali; a produrre la certificazione medica relativa al periodo di assenza dal servizio e, a conclusione dello stesso, il certificato medico che attesti l'idoneità a poter riprendere l'attività lavorativa; informare la segreteria della scuola in ordine ad eventuale opposizione o ricorso avverso le determinazioni Inail.
Adempimenti del dirigente scolastico
Il dirigente scolastico deve entro 48 ore dalla data della notizia dell'infortunio ovvero entro ventiquattro ore in caso di infortunio mortale, effettuare denuncia on-line alla sede Inail competente, corredata dalla relativa certificazione medica; formulare richiesta all'Inail volta ad acquisire le determinazioni adottate.
Nel caso in cui il dirigente scolastico non rispetti i predetti adempimenti, ovvero in caso di omissione della prescritta denuncia di un infortunio occorso a un dipendente in servizio, è prevista una sanzione amministrativa.
Infortunio con responsabilità di terzi
Particolare attenzione la circolare riserva alle ipotesi che l'infortunio sia stato causato da terzi estranei al personale della scuola. In tali casi il dirigente scolastico dovrà esercitare la cosiddetta azione di rivalsa, inviando una richiesta risarcitoria alla compagnia di assicurazione ed al terzo responsabile, avendo cura dei termini di prescrizione che sono biennali per gli infortuni verificatisi a causa di circolazione dei veicoli, quinquennale per le altre tipologie di infortunio. L'ultima raccomandazione del direttore generale è quella di diffondere la circolare a tutti i lavoratori della scuola.

Trasferimenti, contratto in arrivo

Trasferimenti in quattro fasi e una sequenza contrattuale per definire i criteri a cui dovranno attenersi i dirigenti scolastici nell'esercizio della chiamata diretta dei docenti.

È quanto prevede un accordo politico siglato dai rappresentanti dell'amministrazione scolastica e dei sindacati Cgil, Cisl, Uil e Snals (la Gilda non lo ha firmato).
L'intesa è stata raggiunta all'esito di una riunione che si è tenuta il 21 gennaio scorso al ministero dell'istruzione.
E ha fatto da preludio alla contrattazione vera e propria, che si sta tenendo in questi giorni a viale Trastevere.
L'amministrazione conta di chiudere il contratto entro la fine della prima settimana di febbraio, così da inviare tempestivamente il testo dell'accordo agli organi di controllo.
Va detto subito che l'accordo politico raggiunto il 21 gennaio non preclude l'accesso alla contrattazione ai sindacati rappresentativi. Pertanto il confronto negoziale sta avvenendo con la delegazione sindacale al completo: Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda. Ciò anche se la Gilda ha già dichiarato che non firmerà il contratto se regolerà (come è certo) gli ambiti e la chiamata diretta da parte dei dirigenti scolastici. Ecco le novità contenute nell'accordo del 21 gennaio.
Fase I
La prima fase dei movimenti, che avverrà a livello provinciale, riguarderà i docenti già in ruolo nell'anno scolastico 2014/2015. In questo stadio saranno trattati anche gli insegnanti appartenenti alla dotazione organica del sostegno delle scuole superiori (Dos). Che fino ad ora non avevano mai avuto titolo a una sede definitiva. Questa particolare tipologia di docenti, infatti, di anno in anno, veniva collocata nella fase della mobilità annuale, sui posti in organico di fatto, tramite la presentazione di domande di utilizzazione.
Dal 1° settembre prossimo, invece, è prevista l'assegnazione di una sede definitiva di titolarità. Così come avviene per i docenti di sostegno delle scuole medie. In questa prima fase saranno trattati anche i docenti soprannumerari, i trasferiti d'ufficio nell'ottennio e quelli appartenenti a classi di concorso in esubero. Ognuno di loro potrà chiedere il trasferimento nella provincia di titolarità secondo le vecchie regole. Mantenendo cioè il diritto alla sede di titolarità anche ad esito della mobilità. Che avverrà previa presentazione della domanda di trasferimento, compilata indicando le scuole di preferenza e i codici meccanografici.
Qualora una di queste preferenze dovesse essere accolta, il risultato sarà l'assegnazione della titolarità nella sede prescelta. I docenti già in ruolo nell'anno scolastico 2014/2015 saranno trattati con priorità rispetto ai neoimmessi in ruolo. E dunque, ai fini dei movimenti, saranno considerati disponibili anche i posti attualmente occupati (in via provvisoria) dai neoimmessi ruolo. I docenti assunti a tempo indeterminato nelle fasi 0 ed A, saranno trattati immediatamente dopo. Anche loro potranno ottenere una sede definitiva di titolarità, presentando la domanda seguendo le vecchie regole, indicando i codici meccanografici delle scuole e la dizione in chiaro.
Fase II
Per quanto riguarda la mobilità interprovinciale, i docenti già in ruolo nel 2014/2015 potranno presentare la domanda e saranno trattati in via prioritaria. La mobilità assumerà rilievo tra ambiti. Ma se l'interessato dovesse ottenere il trasferimento nell'ambito indicato per primo nella domanda di trasferimento, assumerà la titolarità nella sede che gli sarà assegnata. Se lo otterrà per un altro ambito, non otterrà la titolarità della sede e sarà assoggettato alla chiamata diretta da parte del dirigente scolastico.
Dopo i docenti già in ruolo nel 2014/2015, saranno trattati i docenti assunti nelle fasi B e C tramite lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi ordinari. Costoro, per ottenere l'assegnazione ad un ambito territoriale definitivo, dovranno indicare tutti gli ambiti della provincia alla quale sono stati assegnati all'atto dell'assunzione. La sede di servizio sarà assegnata ad esito della chiamata diretta da parte del dirigente scolastico. Questi movimenti avverranno in deroga al vincolo di permanenza triennale nella provincia. E dunque, anche i neoimmessi in ruolo potranno produrre la domanda di trasferimento anche per altre province. Fermo restando che, questi ultimi, potranno indicare gli ambiti e non le scuole.
Fase III
I docenti neoassunti nelle fasi B e C, tramite lo scorrimento delle graduatorie esaurimento, saranno assoggettati alla mobilità su tutto il territorio nazionale. E dunque, riceveranno l'assegnazione all'ambito territoriale definitivo all'esito della presentazione di una domanda, nella quale dovranno indicare tutti gli ambiti compresi nel territorio nazionale.
Coloro che non lo faranno otterranno l'assegnazione all'ambito d'ufficio. La sede di servizio sarà assegnata invece per chiamata diretta del dirigente scolastico.
Fase IV
I docenti immessi in ruolo dalle graduatorie del concorso ordinario in una qualsiasi delle fasi del piano straordinario di assunzioni (0, A, B e C) potranno comunque presentare la domanda di trasferimento interprovinciale in deroga al vincolo triennale.
Ma non assumeranno la titolarità della sede e saranno assoggettati alla chiamata diretta a da parte dei dirigenti scolastici.
Mobilità professionale
Ai passaggi di ruolo ed ai passaggi di cattedra sarà assegnato il 25% dei posti vacanti e disponibili. Sempre che non vengano a crearsi situazioni di soprannumero. Nel qual caso, i posti vacanti e disponibili dovranno essere utilizzati prioritariamente per ricollocare il personale in esubero. L'accordo politico del 21 gennaio non chiarisce se l'esito della mobilità professionale sarà l'assegnazione all'ambito oppure l'assunzione di titolarità sulla scuola prescelta.
Infine Cgil, Cisl, Uil e Snals si sono accordati con l'amministrazione per demandare ad un'apposita sequenza contrattuale la definizione delle procedure, delle modalità e dei criteri di assegnazione alle scuole dei docenti titolari nell'ambito. La sequenza contrattuale dovrà essere adottata entro 30 giorni dalla stipula del contratto sulla mobilità.