Archive for dicembre 2020

DPCM scuola: tutte le misure in vigore fino al 15 gennaio

mercoledì 9 dicembre 2020

Nuovo Dpcm 3 dicembre, il testo è in Gazzetta Ufficiale: tutte le novità.

È sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 301 del 3 dicembre 2020 il testo del Dpcm 3 dicembre illustrato ieri dal Premier Conte in conferenza stampa.

Il decreto reca ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e si compone di 14 articoli più 25 allegati.

TESTO DPCM 3 DICEMBRE 2020 e ALLEGATI

Nel Dpcm sono contenute alcune attese novità riguardanti le scuole, in particolare quelle superiori, con il rientro in presenza al 75% dal 7 gennaio prossimo. E inoltre tutte le misure previste nel periodo natalizio, con i divieti di spostamento tra Regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio e addirittura tra Comuni nei giorni più critici del 25 e 26 dicembre e del 1° gennaio.

Riguardo la scuola, il ministero dell’istruzione ha pubblicato sul proprio sito, tutte le misure previste nel nuovo Dpcm:

Misure valide su tutto il territorio nazionale

  • Nelle scuole secondarie di secondo grado, il 100% delle attività continuerà a svolgersi per tutti gli studenti, fino alla pausa natalizia, tramite didattica digitale integrata. Dal 7 gennaio 2021, il 75% della popolazione studentesca dovrà tornare alla didattica in presenza. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali.
  • Nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole dell’infanzia e nel primo ciclo di istruzione (scuole primarie e secondarie di I grado) la didattica continua a svolgersi integralmente in presenza. È obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
  • Presso ciascuna Prefettura sarà istituito un Tavolo di coordinamento, presieduto dal Prefetto, che avrà l’obiettivo di definire il più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano. Al Tavolo parteciperanno il Presidente della Provincia o il Sindaco della Città Metropolitana, gli altri Sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli Ambiti Territoriali del Ministero dell’Istruzione, i rappresentanti del Ministero dei Trasporti, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle aziende di trasporto locali. All’esito del tavolo ogni Prefetto redigerà un documento operativo sulla base del quale le amministrazioni coinvolte adotteranno le misure di loro competenza.
  • Le riunioni degli organi collegiali continueranno a svolgersi con modalità a distanza. Il loro rinnovo, qualora non completato, avverrà anch’esso a distanza, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.
  • Restano sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO).
  • Il Dpcm conferma la sospensione per “lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private”. Rimangono quindi sospese le prove del concorso straordinario per la scuola secondaria di primo grado e secondo grado che saranno comunque ricalendarizzate. Il Ministero sta dotando le commissioni degli strumenti per procedere con la correzione da remoto delle procedure già effettuate.

Misure per i territori con scenari di maggiore gravità:

Nelle aree caratterizzate da uno scenario di “massima gravità e da un livello di rischio alto”, cosiddette zone rosse, restano in presenza i servizi educativi per l’infanzia, la scuola dell’infanzia, la primaria e il primo anno della scuola secondaria di primo grado. Le attività didattiche in tutti gli altri casi si svolgeranno esclusivamente con modalità a distanza. Resta comunque salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e in generale con bisogni educativi speciali.

Il nuovo Dpcm entrato in vigore oggi, 4 dicembre, e valido fino al 15 gennaio, conferma l’obbligo di utilizzo delle mascherine all’aperto e nei luoghi al chiuso diversi dalle proprie abitazioni. Rimane anche l’obbligo di utilizzo a scuola, eccezion fatta per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

Sul portale del ministero dell’istruzione sono presenti le faq riguardo l’utilizzo del dispositivo di protezione. Eccone alcune:

È prevista la sostituzione della mascherina a metà giornata per gli alunni che frequentano il tempo pieno e il tempo prolungato?

Nelle sezioni di scuola primaria a tempo pieno e di scuola secondaria di primo grado a tempo prolungato, è necessario prevedere la sostituzione della mascherina di tipo chirurgico a metà giornata, per garantirne l’efficienza.

Quando è possibile abbassare la mascherina?

Naturalmente è possibile abbassare la mascherina per bere, per i momenti della mensa e della merenda. Si tratta di una disposizione che il DPCM ha adottato sulla scorta delle indicazioni delle massime autorità sanitarie preposte alle strategie per il contenimento della situazione epidemiologica, “su proposta del Ministero della salute”, volta a contemperare diritto alla salute e diritto all’istruzione, alla luce dei nuovi dati epidemiologici.

La questione del tempo prolungato che è previsto in alcune scuole, fa sorgere ai genitori alcuni interrogativi, riguardo l’utilizzo delle mascherine.

Gli alunni, come spiegato nelle faq, dovranno mantenerle anche nei momenti di pausa, e sostituirle a metà giornata.

Docenti di sostegno, orario

mercoledì 2 dicembre 2020 · Posted in ,

 La scuola come luogo di apprendimento e di crescita formativa dei discenti presenta non poche problematiche, basti pensare ai docenti che si trovano a svolgere il loro ruolo in classi numerose, multietniche e sempre più contagiate da interferenze esterne. Le dinamiche che possono svilupparsi all’interno di un contesto scolastico appaiono quindi svariate nel loro essere e a volte originano anche un certo disorientamento per l’assenza di norme che possano regolare circostanze o eventi.


Il TESTO UNICO 1994, all’ art.395, comma 2 riporta quanto segue:

“I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell’attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica.”

Soffermandoci proprio sull’attività didattica dei docenti e sul loro orario di servizio, sono ancora i docenti di sostegno che nella loro funzione, all’interno del contesto scolastico, devono fare i conti con un’assenza di un riferimento normativo che regolamenti l’orario di servizio. Eppure i docenti di sostegno sono comunque impegnati per un numero di ore pari a quello dei docenti dell’ordine di scuola di servizio.

Chi decide l’orario di servizio dei docenti di sostegno

L’attività didattica dell’insegnante di sostegno si inserisce nel quadro orario delle lezioni e va contestualizzata al piano educativo individualizzato (PEI) e alle esigenze dell’alunno, infatti è proprio il docente di sostegno che prepara uno schema d’orario da sottoporre all’attenzione del Dirigente Scolastico. Quest’ultimo accerterà che rispetti i criteri e i principi che assicurino il processo di integrazione e di acquisizione delle competenze da parte dell’alunno con disabilità.

Tale orario, condiviso anche con il Consiglio di classe, potrà subire delle modifiche durante l’anno scolastico sempre se dovessero verificarsi delle esigenze diverse ai bisogni dell’alunno.


Formazione classi con alunni con disabilità

Il Ministero d’Istruzione, lo scorso aprile ha diffuso la Nota 487 sull’ Organico docenti a.s. 2020/2021 nella quale si comunicava che le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all’articolo 5 del D.P.R. 81/2009.

Inoltre si poneva la massima attenzione alla costituzione delle classi iniziali con alunni con disabilità, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 81/2009, articolo 5, commi 2 e 3.

Ricordiamo che il suddetto articolo al comma 2 esplica quanto segue:

“Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché’ sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola”.

Specificato il numero con non più di 20 alunni per classe, in presenza di alunni con disabilità, la Circolare Ministeriale 63/11 chiarisce che una prima classe non può avere più di 20 alunni in presenza di uno con certificazione di “gravità” (articolo 3, comma 3 della Legge 104/92) o di due “non gravi” (articolo 3, comma 1 della medesima Legge 104/92).

Del resto la logica di tali disposizioni non è quella di vietare la presenza nella medesima classe di due alunni con disabilità, ma quella di assicurare agli alunni la giusta assistenza didattica ed educativa. Infatti in tali casi il criterio comune di tutte le scuole, è quello di inserire all’interno di una stessa classe, lì dove si presenti la necessità, un alunno con certificazione grave e un altro meno grave, nel rispetto del diritto all’istruzione degli alunni con disabili.

Va detto inoltre che nell’ordinamento giuridico italiano non esiste una norma che impone e consente che, nel caso in cui due allievi portatori di handicap grave presentino richiesta di iscrizione al medesimo Istituto Scolastico, ad uno dei due possa essere negata l’iscrizione al predetto Istituto invocando la presenza dell’altro disabile nella stessa classe.

Si tratta di un criterio generale, valorizzato dalla Sezione 3-bis del Tar Lazio Roma, con la sentenza n. 2250 del 28 febbraio 2018.

Compresenza di docenti di sostegno nella stessa classe

Dal momento che la norma prevede la presenza di più di un alunno con disabilità all’interno di una stessa classe, la compresenza di due docenti di sostegno nelle stesse ore, non viola nessun principio legislativo, anche perché compito del docente di sostegno è quello di supportare il proprio alunno nei momenti scolastici in cui ne ha più bisogno e la scansione oraria è realizzata proprio al fine di andare ad intervenire in quelle discipline in cui l’alunno dimostra di presentare delle debolezze. .

L’importante è creare un ambiente sereno dove possa avvenire l’integrazione degli alunni per raggiungere poi il successo formativo di tutta la classe.

Powered by Blogger.