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PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E SUPPLENTE PRESA DI SERVIZIO IL 1° SETTEMBRE 2023

giovedì 31 agosto 2023

 



PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E SUPPLENTE

PRESA DI SERVIZIO IL SETTEMBRE 2023

  • Casi di incompatibilità al momento della presa di servizio

  • I casi più comuni che permettono il perfezionamento del rapporto di lavoro senza assumere servizio (maternità, dottorato, assegno di ricerca e ricercatori a tempo determinato)

  • Quali docenti a tempo indeterminato devono fare la presa di servizio e quali sono esentati


La presa di servizio il 1° di settembre 2023 è finalizzata al perfezionamento del nuovo rapporto di lavoro. A ciò è tenuto sia il personale ATA e docente neo-immesso in ruolo sia quello supplente.

Il personale tenuto ad assumere servizio, in presenza, il 1° settembre, salvo diversa disposizione della scuola, è il seguente:

  • Personale ATA e docente neo-immesso in ruolo dall’1/9/2023

È il personale individuato in ruolo attraverso le ordinarie procedure di assunzione di luglio/agosto (GaE/concorsi - call veloce - ATA fascia).

È tenuto a presentarsi nella scuola assegnata dall’ATS (Ambito territoriale scolastico) o dall’USR (Ufficio scolastico regionale) per la stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato (decorrenza giuridica ed economica dall’1/9/2023).


  • Docenti individuati con procedura straordinaria da GPS 1ͣ fascia sostegno e concorso straordinario bis con contratto a TD dall’1/9/2023

Si tratta del personale Docente individuato dalle GPS di 1ͣ fascia sostegno (ed elenchi aggiuntivi) della provincia di inclusione (o in altra provincia con minicall veloce) o dal concorso straordinario bis attraverso le straordinarie procedure di assunzione di luglio/agosto.

Questo personale è tenuto a presentarsi nella scuola assegnata dall’ATS per la stipula di un contratto a tempo determinato con scadenza 31/8/2024 (decorrenza giuridica ed economica dall’1/9/2023.

Tali docenti, dopo il superamento dell’anno di formazione e prova, saranno confermati in ruolo nella scuola di attuale assegnazione (salvo contrazione di organico e di assegnazione di nuova sede da parte dell’ATS).

Di questi:

  • I docenti individuati dal concorso straordinario bis stipuleranno un contratto di lavoro a TI con decorrenza giuridica ed economica dall’1/9/2024;

  • I docenti individuati dalle GPS stipuleranno un contratto di lavoro a TI con decorrenza giuridica dall’1/9/2023 ed economica dall’1/9/2024.

  • Docenti individuati con procedura straordinaria da GPS 1ͣ fascia sostegno e concorso straordinario bis con contratto a TD stipulato l’1/9/2022

Si tratta del personale Docente che l’1/9/2022 ha stipulato un contratto a TD finalizzato al ruolo dalle GPS di fascia sostegno e dal concorso straordinario bis.

Tali docenti devono effettuare la presa di servizio nella stessa scuola in cui è stato svolto e superato l’anno di formazione e prova (salvo contrazione di organico e di assegnazione di nuova sede da parte dell’ATS).

Di questi:

  • i docenti individuati dal concorso straordinario bis stipuleranno un contratto di lavoro a TI con decorrenza giuridica ed economica dall’1/9/2023;

  • i docenti individuati dalle GPS stipuleranno un contratto di lavoro a TI con decorrenza giuridica dall’1/9/2022 ed economica dall’1/9/2023;

  • i docenti che hanno rinviato l’anno di formazione e prova all’a.s. 2023/24 sono tenuti a sottoscrivere un nuovo contratto a TD per l’a.s. 2023/24 nella medesima scuola di servizio (salvo contrazione di organico e di assegnazione di nuova sede da parte dell’Ambito Territoriale di riferimento).

  • Personale ATA e docente con contratto a TD al 30/6/2024 o al 31/8/2024

Si tratta del personale ATA e docente individuato per la stipula di un contratto a TD le cui operazioni di nomina si concluderanno entro il 31/8/2023.

Tale personale è tenuto a presentarsi nella scuola assegnata dall’ATS per la stipula di un contratto a TD fino al 30/6/2024 o 31/8/2024 (decorrenza giuridica ed economica dall’1/9/2023).


  • Personale ATA e docente che per l’a.s. 2023/24 ha ottenuto un movimento di trasferimento/passaggio a seguito delle operazioni di mobilità

Si tratta del personale ATA e docente già di ruolo che ha ottenuto una nuova scuola di titolarità a seguito di trasferimento o passaggio. Tale personale, salvo diversa disposizione della scuola, è tenuto ad assumere servizio il 1/9/2023 nella nuova sede di titolarità.

Ciò anche in caso di trasferimento o passaggio nella stessa scuola di titolarità (es. da posto comune a posto di sostegno oppure per passaggio di cattedra o ruolo nella stessa scuola in cui si è titolari).

Per il docente che ha ottenuto una cattedra su più scuole, è sufficiente assumere servizio nella scuola “principale”, ovvero quella che gestisce il contratto, salvo diversa indicazione delle scuole interessate (in questo caso è consigliabile prendere contatti, per tempo, con i dirigenti scolastici).


  • Personale docente e ATA già di ruolo che rientra da un congedo o da una aspettativa

Si tratta del personale già di ruolo la cui assenza si è protratta per tutto l’a.s. 2022/23 o comunque per una parte di esso e comunque fino al 31 agosto 2023 (es. aspettativa per anno sabbatico, motivi di lavoro, motivi di famiglia, artt. 36 e 59 CCNL/2007, dottorato di ricerca/assegno di ricerca e altre tipologie di aspettative o congedi simili).

Tale obbligo, ovviamente, riguarda solo coloro che hanno terminato il periodo di congedo/aspettativa richiesto e rientreranno in effettivo servizio. Non riguarda coloro che rinnovano il periodo di congedo/aspettativa già fruito o che cambiano la tipologia di congedo/aspettativa rispetto a quella fruita nell’a.s. precedente (es. aspettativa per anno sabbatico fino al 31/8/2023 e aspettativa per altro lavoro dall’1/9/2023). Infatti, non c’è obbligo di assunzione di servizio tra un periodo di congedo/aspettativa e un altro anche se di diversa tipologia


  • Personale docente e ATA che rientra da una assegnazione provvisoria o utilizzazione

Chi NON deve recarsi a scuola l’1/9/2023


In questo caso, terminata l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione per l’a.s. 2022/23 (e ovviamente non avendone ottenuta un’altra per l’a.s. 2023/24), è necessario assumere servizio l’1/9/2023 nella scuola di attuale titolarità.

I docenti già di ruolo che non rientrano in nessuno dei casi precedenti NON sono tenuti a recarsi a scuola

l’1/9/2023, eccetto i casi in cui per tale data sia stato calendarizzato un incontro collegiale o comunque altra attività debitamente deliberata. Si ricorda, infatti, che gli obblighi di servizio, oltre alle ore di insegnamento, sono fissati dal piano delle attività deliberato dal collegio dei docenti.

Pertanto, una eventuale circolare che obblighi in modo generico tutti i docenti della scuola (senza le dovute specifiche sopra richiamate) ad assumere servizio l’1/9/2023, non è da ritenersi legittima.


L’art. 9 del DPR 3/1957 (richiamato dall’art. 560 del Dlgs 297/94), che si applica anche al personale precario, prevede che:

o l’eventuale differimento della presa di servizio con un giustificato motivo (es. malattia o comunque motivi non imputabili alla volontà personale) comporterà anche il differimento della decorrenza economica;

o l’eventuale differimento della presa di servizio senza un giustificato motivo comporterà invece la decadenza della nomina.

  • Differimento per altro lavoro

Al momento della presa di servizio, tutto il personale scolastico deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge. Nel caso in cui successivamente alla sottoscrizione del contratto dovesse essere accertato che il dipendente si trovava in una delle condizioni di incompatibilità previste dalle legge, il dirigente scolastico procederà all’annullamento del contratto.

È utile specificare che esistono attività lavorative:

o di incompatibilità assoluta (es. l’esercizio di una attività commerciale o imprenditoriale o lo svolgimento di attività in favore di un’altra amministrazione pubblica);

  • di incompatibilità relativa, ovvero condizionate alla preventiva autorizzazione del dirigente scolastico (es. le libere professioni);

  • che possono essere svolte senza autorizzazione del dirigente scolastico (es. collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie ecc. o incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate).

Quindi, è di fondamentale importanza sapere, con largo anticipo rispetto all’1/9/2023, se l’eventuale attività che si sta svolgendo rientri o meno nel regime delle incompatibilità.


  • Differimento per malattia del figlio

Il personale ATA e docente al quale spetta il congedo per malattia del figlio può differire la presa di servizio nei termini previsti dalla relativa normativa (senza alcun limite fino ai tre anni di età del bambino, cinque giorni lavorativi non retribuiti all’anno fra i tre e gli otto anni).

Per fruire del congedo per la malattia del figlio, occorre presentare alla scuola un certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, nonché una dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che l’altro genitore non sia nello stesso periodo in astensione dal lavoro per il medesimo motivo ed i periodi con diritto all’intero trattamento economico eventualmente fruiti dall’altro genitore.

Qualora la malattia del bambino si verifichi il giorno stesso in cui ci si debba recare a scuola (es. una febbre avvenuta durante la notte) e, quindi, non sia stato possibile farsi rilasciare per tempo il certificato dal medico specialista per inviarlo alla scuola stessa, la procedura da adottare è la stessa per la malattia propria: il dipendente deve comunicare “tempestivamente”, quindi per le vie brevi (tramite telefono o al massimo via fax o telegramma), e “non oltre l’inizio dell’orario di lavoro” [NdR della scuola, non il proprio] l’assenza per malattia del figlio.


  • “Congelamento” dell’anno di ruolo

Non è possibile differire di un intero anno scolastico la presa di servizio e di conseguenza “congelare” l’anno di formazione e prova per terminare l’attività lavorativa che si sta svolgendo qualora questa risulti incompatibile con il contratto a tempo indeterminato o determinato.

Tale possibilità è stata concessa solo in occasione del piano straordinario di immissioni in ruolo previste dalla Legge 107/2015.

  • Aspettativa per svolgere altro lavoro

Non è possibile richiedere, contestualmente alla presa di servizio, una aspettativa per lo svolgimento di un altro lavoro in essere al momento della nomina ed incompatibile con l’assunzione in ruolo o con l’incarico di supplenza.

Pertanto, al momento della costituzione del rapporto di lavoro, il dirigente scolastico non può accogliere richieste di differimento della presa di servizio, al fine di proseguire l’altra attività lavorativa; analogamente, non è possibile accogliere richieste di aspettativa per svolgere una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova (deliberazione n. 47/2015 della Sezione Controllo Regione Piemonte della Corte dei Conti).

Le suddette richieste possono essere accolte soltanto dopo la costituzione del rapporto di lavoro, ossia dopo la firma del contratto per il ruolo o per la supplenza, che presuppone, appunto, che il personale non abbia in essere nessuna eventuale incompatibilità accertata al momento della presa di servizio.


Alcune situazioni particolari permettono al personale di sottoscrivere il contratto di lavoro a TI o TD senza necessità di assumere servizio e senza che si rientri nei casi di incompatibilità citati in precedenza. I casi più comuni sono:


  • Maternità

La lavoratrice che si trova in interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gestazione o in congedo obbligatorio per maternità è sufficiente che comunichi al dirigente scolastico della scuola di nomina il proprio status (ovviamente allegando le relative certificazioni). Ciò permette di perfezionare il rapporto di lavoro, non solo giuridicamente ma anche economicamente dall’1/9/2023, senza la necessità di assumere fisicamente servizio.

E’ il caso di ricordare che in questi casi la scuola non può rifiutarsi di procedere con il perfezionamento del rapporto di lavoro, di pretendere la presa di servizio della lavoratrice o di posticipare la decorrenza giuridica ed economica del contratto di lavoro.

Sull’argomento vi è un pronunciamento giurisprudenziale unanime (TAR Puglia n. 150 del 7.6.1986; CdS Sez. V n. 1306 del 17.11.1994; CdS n. 5095 del 4.9.2006) in cui è espressamente specificato che “Il trattamento giuridico ed economico per maternità spetta anche qualora la lavoratrice madre, per motivi oggettivi connessi alla gravidanza, non possa prendere servizio essendo sufficiente a tal fine fare riferimento al provvedimento di nomina”.

Per il congedo parentale, invece, è necessaria l’assunzione in servizio prima di poterne fruire, poiché la richiesta, con la relativa documentazione, va presentata con un termine di preavviso di 15 giorni ovvero, in caso di particolari e comprovate situazioni personali, entro le 48 ore precedenti.

In un solo caso è possibile fruire del congedo parentale senza prendere servizio, ossia quando si è in congedo di maternità, si ottiene la supplenza durante tale periodo (essendo in congedo di maternità, il perfezionamento del rapporto di lavoro avviene con la semplice accettazione) e si presenta la richiesta (sempre entro i predetti termini) di congedo parentale. In tal caso, come precisato dal MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota n. 33950/2009, si può fruire del congedo parentale senza prendere servizio.


  • Dottorato di ricerca

La norma (legge n. 476/1984 art. 2 c. 1 e legge n. 240/2010 art. 19) prevede che il pubblico dipendente è ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste.

La circolare ministeriale n. 376 del 4.12.1984 ha precisato che “anche il vincitore di concorso (oltre che immesso in ruolo sulla base dei soli titoli) che non può assumere servizio, perché impegnato in attività proprie del dottorato di ricerca, deve essere collocato in congedo straordinario”.


  • Borsa di studio e assegno di ricerca

I titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca sono equiparati al dottorato di ricerca ai fini della stipula di un contratto a tempo indeterminato o di supplenza al 31/8 o al 30/6 senza necessità di assumere servizio:

    • le borse di studio post dottorato e le borse per i corsi di perfezionamento/scuole di specializzazione universitaria, ai fini della richiesta del congedo straordinario, sono equiparate al dottorato dalla legge n. 398/1989 e dalla legge finanziaria n. 498/1992, art.4 c. 2;

    • la titolarità degli assegni di ricerca “comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche” (Legge n. 240/2010 art. 22 c. 8).

Inoltre, le circolari del Ministero n. 120 del 4 novembre 2002 e n. 15 del 22 febbraio 2011 dettano una disciplina sostanzialmente uniforme per il congedo straordinario per dottorato di ricerca e per l’aspettativa per assegno di ricerca.

  • Ricercatori a tempo determinato

L’art. 24 c. 9-bis della Legge 240/2010, analogamente a quanto stabilito dall’art. 22 c. 8 per gli assegnisti, recita testualmente: “Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.”

Tale fattispecie è applicabile per il personale titolare di un assegno di ricerca al momento della nomina. Pertanto, anche il personale che non può assumere servizio perché impegnato come ricercatore presso l’università, deve essere collocato in aspettativa senza la necessità dell’assunzione in servizio.

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