Supplenti e sospensione lezioni a Natale: le ferie non possono essere imposte d'ufficio

Ritorniamo come ogni anno sulla complessa situazione della monetizzazione delle ferie per i supplenti. In questi giorni infatti, ancora una volta, i Dirigenti Scolastici richiedono ai docenti di produrre domanda di ferie per il periodo di sospensione delle lezioni durante le festività natalizie. E' una non corretta interpretazione della normativa, che riepiloghiamo.
La legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) e la nota del 4 settembre 2013 prot. N. 72696 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sono ormai i riferimenti per le scuole inerenti  la “non monetizzazione” delle ferie maturate e non godute per il personale docente con contratto per supplenza breve o fino al 30/6.
PREMESSA
L'art. 1 comma 54 della la legge sopra citata ha uniformato per tutti i docenti (di ruolo, supplenti brevi o fino al 30/6-31/8)  i periodi fruizione delle ferie disponendo che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
In particolare, ai docenti supplenti con contratto per supplenza breve o fino al 30/6 sono state disapplicate la facoltà di non fruire delle ferie durante il periodo di  sospensione delle lezioni e tutte le norme che consentivano conseguentemente al detto personale di “monetizzare” le stesse.
La monetizzazione delle ferie per tale personale avviene limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.
In realtà per il personale a tempo determinato era già possibile fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni.  Quindi da questo punto di vista nulla è mutato.
Ai sensi dell'art. 19 comma 1 e comma 2 terzo periodo del CCNL/2007, infatti, il personale docente a TEMPO DETERMINATO fruisce delle ferie alle medesime condizioni del personale a tempo indeterminato, salva la possibilità di fruirle ANCHE NEI PERIODI DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI, SEBBENE NON POSSA ESSERE OBBLIGATO A FRUIRLE IN DETTO PERIODO.
COSA È CAMBIATO?
Il docente con contratto per supplenza breve o al 30/6 prima dell'entrata in vigore della legge poteva sì fruire dei periodi di ferie durante le vacanze di Pasqua o Natale o in altri periodi in cui le lezioni erano sospese, ma dal momento che non poteva essere obbligato a farlo tali ferie non fruite erano alla fine del contratto “monetizzate” (proprio perché non fruite).
Con l'entrata in vigore della legge, invece, le ferie dei docenti con contratti per supplenza breve o fino al 30/6 saranno monetizzate NELLA MISURA DATA DAI GIORNI DI FERIE SPETTANTI, DETRATTI QUELLI DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI COMPRESI NEL PERIODO CONTRATTUALE.
E qui è utile una precisazione: le ferie continuano come in precedenza a non poter essere imposte unilateralmente dal Dirigente e quindi non possono essere in nessun caso disposte d'ufficio, ma dal momento che la legge parla di “giorni [...] in cui è consentito al personale [...] fruire delle ferie” e non a quelli in cui dette ferie siano effettivamente fruite, si capisce bene che a nulla rileva dunque, ai fini della “monetizzazione” se il dipendente abbia o meno richiesto le ferie, bensì si dovrà tener unicamente conto della mera astratta facoltà di fruirle.
In poche parole, se il docente durante la sospensione delle lezioni in cui è possibile fruire delle ferie di fatto non richiede di fruirle ma potrebbe, comunque ai fini della monetizzazione tali giorni saranno sottratti al monte ferie spettantegli.
La scuola quindi, SOLO ALLA FINE DEL CONTRATTO DEL DOCENTE, dovrà fare una mera sottrazione tra i periodi di sospensione delle lezioni e il totale delle ferie spettanti (togliendo ovviamente quelle eventualmente già fruite).
Ho voluto evidenziare “solo alla fine del contratto” perché risulta (e va impugnata) qualsiasi decisione del Dirigente che  è stata presa durante l'anno scolastico derivante da attribuzione di ferie d'ufficio e quindi non esplicitamente richieste dal docente.
COSA SI INTENDE PER PERIODO DI “SOSPENSIONE DELLE LEZIONI”
Al fine di capire la portata della legge e le novità introdotte è utile chiarire la differenza tra “termine delle attività didattiche” e periodo di “sospensione delle lezioni”.
Il primo termine riguarda l'arco temporale che va dal 1° luglio al 31 agosto di ogni scolastico.
Il secondo riguarda invece tutti quei giorni in cui sostanzialmente la scuola è aperta ma non ci sono lezioni:
  1. dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l'inizio delle lezioni;
  2. Vacanze natalizie e pasquali;
  3. L'eventuale sospensione delle lezioni per l'organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi;
  4. Dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giungo esclusi ovviamente i giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all'insegnamento (es. collegi dei docenti).
NON POSSONO essere considerati invece come giorni da sottrarre al totale delle ferie spettanti tutti i giorni di chiusura della scuola (anche quelli disposti dal Consiglio di Istituto) compresi ovviamente i festivi. Questo perché la legge e la circolare della FP parlano espressamente di giorni di “sospensione delle lezioni” e non di giorni di “chiusura” della scuola. Bisogna quindi fare attenzione a questa differenza per non commettere errori. Non è infatti un caso che la circolare della FP faccia degli esempi riferendosi ai giorni di sospensione delle lezioni che sono ben altra cosa dai giorni in cui la scuola, a qualunque titolo, è risultata “chiusa”.
GIORNI DAL TERMINE DELLE LEZIONI AL 30 GIUGNO
Tali giorni, come detto, rientrano tra quelli di sospensione delle lezioni e quindi andranno sottratti al monte ferie spettanti. Non possono però essere considerati tutti quei giorni in cui il docente è in servizio a scuola per gli scrutini, consegna documenti valutativi, esami o qualsiasi altro impegno calendarizzato dal Piano delle Attività.
Per il periodo degli esami è utile chiarire quanto segue:
il periodo degli esami deve essere a mio parere ritenuto interamente come servizio, indipendentemente da quali giorni il docente sia o meno impegnato.
Questo perché la commissione d'esame è un collegio perfetto e nei giorni in cui il docente non è impegnato in un turno di vigilanza o nei colloqui o nella correzione collegiale deve comunque essere ritenuto in servizio.
DOCENTE ASSENTE DURANTE I PERIODI DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI A DIVERSO TITOLO: MALATTIA, GRAVE PATOLOGIA, MATERNITÀ ECC.
Ci chiediamo come sia possibile la non monetizzazione delle ferie e quindi considerare come “ferie fruite” i giorni di sospensione delle lezioni se in tali periodi il docente era assente perché collocato in malattia, grave patologia, interdizione dal lavoro o congedo obbligatorio (o altra assenza simile).
Eppure molti docenti ci segnalano che diverse scuole non attuerebbero la monetizzazione delle ferie neanche in questi casi.
Il parere è che le scuole così facendo commettono un errore.
In questi casi, infatti, l'assenza dei docenti nei giorni di sospensione delle lezioni non dipendente da una specifica volontà.
Pertanto, la monetizzazione delle ferie ovvero la non sottrazione dei periodi di sospensione delle lezioni  dal monte ferie spettante deve continuare ad avvenire per tutte quelle situazioni non imputabili o comunque non riconducibili alla volontà del dipendente.
A mo' di esempio quindi, se un docente è stato assente per malattia o congedo per maternità in un periodo che comprende i giorni  sospensione delle lezioni (es. congedo di maternità da novembre a gennaio), il periodo delle vacanze di Natale non potrà essere sottratto al monte ferie spettante alla docente.
DOCENTI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO O FINO AL 31/8
Ciò che finora abbiamo detto ovvero l'operazione di sottrarre ai giorni di ferie spettanti i giorni di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale è prevista per il SOLO personale a tempo determinato per supplenza temporanea o fino al 30/6.
Ciò non riguarda il personale assunto fino al 31/8 o a tempo indeterminato in normale servizio.
Cosa allora è cambiato per tale personale nella fruizione delle ferie?
In sostanza il periodo nel quale può fruire delle giornate di ferie: mentre ai sensi dell'art. 13 del CCNL/2007 si poteva fruire delle ferie solo dopo il termine delle attività didattiche (nei mesi quindi di luglio e agosto), ora invece il periodo è esteso a tutti i periodi di sospensione delle lezioni (vacanze di Natale, Pasqua ecc.).
Ma anche per tale personale ciò non vuol dire che le ferie devono essere attribuite d'ufficio o che per ogni periodo di sospensione delle lezioni il dipendente è obbligato a fruirne.
Anche in questo caso è sempre il dipendente che deve inoltrare la richiesta di fruizione di ferie.
Pertanto, se il docente assunto a tempo indeterminato o assunto al 31/8 NON HA VOLUTO fruire delle ferie durante la sospensione delle lezioni, dovrà richiederle nei mesi di luglio ed agosto.
In poche parole tale personale, al pari di quello assunto a tempo determinato, ha “facoltà” di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni con la differenza che non gli potrà essere effettuata nessuna sottrazione del monte ferie spettantegli e soprattutto non gli può essere imposta nessuna fruizione delle ferie.
Qualunque circolare che per tale personale prevederà il collocamento in ferie d'ufficio durante i giorni di sospensione delle lezioni o durante i giorni di chiusura della scuola (es. se la scuola è chiusa durante la settimana di ferragosto) dovrà essere dichiarata illegittima

Bonus 500 euro docenti di ruolo: come spenderlo. Altre FAQ Miur

Sul bonus 500 euro destinato alla formazione e aggiornamento professionale dei docenti di ruolo, il Miur aggiunge altre FAQ di chiarimento.
15. Un insegnante di laboratorio di informatica che voglia utilizzare una stampante 3D per migliorare il suo insegnamento, può utilizzare il bonus della carta del docente? 
Si, in quanto il dispositivo consente di sperimentare modelli didattici innovativi, in linea con le finalità della formazione e dell'aggiornamento professionali.
16. Un insegnante di musica può utilizzare il bonus o parte di esso per l'acquisto di uno strumento musicale? 
Si, purchè lo strumento musicale sia strettamente correlato alle iniziative individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa e del piano nazionale di formazione di cui all'art.1 comma 121 della Legge n.107/2015. In questo caso infatti l'acquisto dello strumento è finalizzato a migliorare le competenze specifiche del docente in relazione all'indirizzo della scuola e rientra pertanto nelle finalità formative previste dalla norma.
17. Il bonus di 500 euro può essere utilizzato da un docente di scienze motorie per pagare la quota associativa ad associazioni sportive per corsi inerenti attività sportive federali? 
Non è possibile utilizzare il bonus per la quota associativa ma è possibile per i corsi inerenti attività sportive federali che sono finalizzati alla formazione e all'aggiornamento delle professionalità del docente.
18. E' possibile utilizzare il bonus per acquistare le componenti hardware necessarie ad assemblare un PC completo? 
Si, è possibile.

MOBILITA' 2016/17

Il Miur ha presentato ai sindacati le ipotesi per la mobilita del personale docente per l'a.s. 2016/17
In pratica il Miur intende ottemperare alle indicazioni dei commi 73 e 108 della legge 107/2015 strutturando 3 fasi
Tra le ipotesi per la futura mobilità si evidenzia la seguente impostazione generale
I fase:  saranno trattate le assegnazioni definitive delle fasi 0 e A con titolarità sulla scuola (e non su ambito)
II fase: mobilità straordinaria di tutti i docenti assunti entro il 2014/15 su tutti gli ambiti territoriali nazionali (naturalmente volontaria, per chi vuole cambiare provincia)
  - III fase : saranno trattate le assegnazioni definitive delle fasi B e C – GAE- con titolarità sugli ambiti nazionali (per graduatorie di concorso ordinario sarà su ambiti regionali)
L'amministrazione ha proposto un emendamento nel mille proroghe per il mantenimento delle assegnazioni provvisorie senza vincoli anche per l'a.s.2016/17.
Va detto che - come indicato dai sindacati - si tatta di una impostazione generale, ancora suscettibile di modifiche.
Il Miur ha anche presentato ai sindacati le Linee Guida sulla formulazione degli ambiti territoriali
L'impostazione del Miur con la suddivisione in fasi corrisponde in linea di massima conquanto anticipato da OrizzonteScuola.it 

Concorso docenti: così si svolgeranno le prove (scritta e orale)

Nuove importanti notizie giungono per il concorso docenti ormai prossimo alla pubblicazione che dovrebbe avvenire entro la fine di questa settimana.
Come abbiamo già svelato nelle scorse ore sono 3 i bandi previsti: uno per la scuola dell’infanzia e primaria, uno per la secondaria, uno per il sostegno.
I posti saranno 63.700. Questa la suddivisione annunciata delle cattedre:6.800 per la scuola dell’infanzia, 15.900per la primaria, 13.800 per la secondaria di primo grado e 16.300 per la quella di secondo grado. Poi ci saranno quasi 11.000 da dividersi tra docenti di sostegno (per i quali però si svolgerà una selezione a parte) e i rimanenti non assegnati attraverso la fase C ancora in corso.
Il concorso sarà valido per tutte le classi di concorso e potranno accedere solo coloro che saranno in possesso dell’abilitazione.
Il test pre-selettivo sarà previsto solo per i candidati della scuola d’infanzia e della primaria (dato che si prevede un rapporto candidati/posti superiore a quanto previsto per la scuola secondaria). La prova sarà volta all’accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo, delle competenze digitali, nonchè di quella di una lingua straniera.
Ecco, invece, come si svolgeranno le verifiche a cui saranno sottoposti i quasi 200.000 partecipanti (valide per infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado).
Ci sarà una prova scritta (probabilmente al computer) volta all’accertamento dele competenze professionali e delle discipline oggetto di insegnamento, composta complessivamente da 28 domande:24 saranno a risposta chiusa, di cui 4 in lingua straniera, altre a risposta aperta, di cui 1 in lingua straniera.
Per alcune classi di concorso (ad iniziare da quelle tecnico pratiche), si prevede anche una prova pratica.
Solo chi supererà queste prove potrà accedere alla prova orale, diversa nella durata rispetto al 2012: non più di 60 minuti ma di 45 minuti così suddivisi: 30 di lezione simulata, 15 di colloquio immediatamente successivo nel corso del quale saranno approfonditi i contenuti, le scelte didattiche e metodologiche analizzate nella lezione simulata.
Chi sarà ritenuto idoneo, in base al posizionamento in graduatoria, sarà assunto nel prossimo triennio. Come previsto dalla Legge 107/15.
Andrea Carlino,  La Tecnica della scuola  1.12.2015.  

punteggio per attività alternativa alla religione cattolica

Il punteggio svolto per attività alternative alla religione cattolica deve essere valutato anche nelle Graduatorie ad esaurimento. Una interpetazione da sempre sostenut da OS.it trova conferma in una sentenza. 
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Teramo, dott.ssa Pietropaolo, con un’innovativa sentenza depositata nei giorni scorsi, ha ritenuto pienamente valutabile al fine dell’ aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, e nella classe di concorso di provenienza, il servizio prestato a seguito di contratto di lavoro a tempo determinato per l’insegnamento obbligatorio di “attività alternative alla religione cattolica”.
La ricorrente, difesa dall’Avv. Nino Ruscitti del foro di Sulmona, inclusa nelle graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso A019, pur di lavorare, aveva potuto stipulare esclusivamente contratti per l’insegnamento delle attività menzionate per ben due anni scolastici che, al momento dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento indetto dal D.M. n. 235/2014, non le erano stati affatto valutati dal MIUR in ragione non tanto di una previsione normativa contraria quanto piuttosto di un’espressa regolamentazione della materia.
Nella sentenza, infatti, è dato leggere “Neppure può ritenersi ostativo il dato formale della mancata previsione di una specifica regolamentazione in ordine alla valutazione dei servizio prestato, dovendosi valorizzare il dato della sostanziale omogeneità delle situazioni poste a raffronto (quella dell’insegnamento curriculare e quella delle attività alternative alla religione cattolica), le quale implicano, in ogni caso, un’attività di insegnamento che differisce solo per la tipologia di contenuto, ma non certo sotto il profilo qualitativo, trattandosi di attività pur sempre prestata da docente titolato e selezionato in virtù dell’abilitazione posseduta e della utile collocazione in graduatoria”.
La docente, dunque, che non aveva stipulato negli anni scolastici presi in considerazionealtri contratti di docenza per insegnamento curriculare per la classe di concorso A019, vedrà integralmente valutato in quest’ultima classe di concorso il servizio prestato per le predette “attività alternative alla religione cattolica” obbligatorie per chi non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica.

pensionamenti scuola

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Ecco chi saranno i docenti e Ata interessati a presentare la domanda
di pensione al 1° settembre 2016 e quante posti si libereranno nella scuola.  
Il ministero dell’Istruzione accelera suipensionamenti di insegnanti, educatori e personale Ata nella scuola a partire dal 1° settembre 2016. Infatti potrebbe essere varato in tempi brevi il decreto che fissa i termini per lapresentazione delle domande per l’andata in pensione del personale scuola: vediamo dunque, allo stato attuale delle cose, come sarebbe composta la platea degli interessati e le ultime indiscrezioni sul piano del governo per risolvere la questione delle cattedre che resterebbero libere.
Scuola, pensione al 1° settembre 2016: ecco chi sono i docenti e Ata che potranno presentare domandaInteressati a presentare domanda di pensionamento saranno gli insegnanti ed il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata) con contratto a tempo indeterminato desiderosi di cessare il servizio per:
  • essere giunti al limite del servizio
  • dimissioni volute
  • trattenimento a lavoro per raggiungere il minimo contributivo
  • cambiamento del proprio contratto da orario pieno a part-time seguendo le condizioni previste dalla legge
  • scegliere l’opzione donna con decorso del trattamento pensionistico a partire dal prossimo 1° settembre
  • annullare una precedente domanda di pensione
Pensionamenti scuola 2015: ecco quante cattedre si libererannoSe le indiscrezioni di corridoio dovessero trovare conferma, il Ministero dell’Istruzione dovrebbe emanare a breve il decreto e, comunque, in anticipo rispetto a quanto avvenuto negli scorsi anni. Di conseguenza verrebbe anche anticipata la scadenza per la presentazione delle domande che, per il 2015, era fissata allo scorso 15 gennaio.
Sulla base dei calcoli fatti da Azienda Scuola, il numero degli insegnanti e dei dipendenti Ata che potrebbero lasciare il lavoro a settembre 2016 dovrebbe superare le 20 mila unità, un dato comunque in diminuzione del 35 percento rispetto al numero di personale andato in pensione nello scorso settembre.
Se venisse l’anticipazione del termine, consentirebbe di poter preventivamente avere un dato certo delle cattedre che si libereranno per l’anno scolastico 2016-2017 con una migliore programmazione della mobilità 2016. Proprio quest’ultima rappresenta un vero e proprio rompicapo al quale dovrà dare una soluzione ottimale il Ministero dell’Istruzione dopo le assunzioni in ruolo, con sede provvisoria, effettuate a partire da questa estate secondo quanto previsto dalla legge sulla Buona Scuola. Attualmente, infatti, le operazioni si presentano particolarmente complesse per l’immissione di circa 95 mila nuovi docenti distribuiti tra le varie fasi della legge 107 del 2015.

Supplenze su posti di potenziamento: come procedere

Gli Uffici Scolastici forniscono in questi giorni indicazioni sulle supplenze da conferire sui posti di potenziamento, o perchè rimasti vuoti (e sono ben 7.793) o perchè il destinatario ha differito la presa di servizio.

Le indicazioni sono state fornite ai Dirigenti degli USR e ai sindacati nella riunione al Miur del 18 novembre, di cui avevamo parlato in Supplenze fino al 31 agosto e 30 giugno su posti non coperti da fase C. Da quali graduatorie
E tuttavia, spiace notare come gli Uffici stiano dando in merito indicazioni difformi. Le indicazioni più puntuali e rispettose della normativa provengono al momento dall’USR Lazio.
Il punto di partenza è il comma 95 art. 1 della legge 107/15, “A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016, i posti per il potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di contratti di supplenza breve e saltuaria. Per il solo anno scolastico 2015/2016, detti posti non possono essere destinati alle supplenze di cui all’articolo 40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e non sono disponibili per le operazioni di mobilità, utilizzazione o assegnazione provvisoria”.
Pertanto, mentre non si darà luogo a sostituzioni brevi e saltuarie né, per il corrente a.s., a supplenze fino all’avente titolo, potranno essere stipulati
  • incarichi a tempo determinato con scadenza 30 giugno, in tutti i casi in cui l’assegnazione della sede ai neo immessi in ruolo è stata oggetto di differimento.
I contratti a tempo determinato su posti di potenziamento rimasti vacanti (non assegnato alcuno docente per mancanza di aspiranti) andranno stipulati con scadenza 30 giugno 2016 (con possibilità di proroga al 31 agosto 2016).
Relativamente ai posti di potenziamento per il sostegno, è possibile procedere alla copertura dei posti rimasti vacanti (nessun aspirante) e disponibili (per differimento) solo in presenza di docenti in possesso del titolo di specializzazione.
Pertanto, in mancanza di tali docenti non si dovrà procedere alla stipula di alcun contratto a tempo determinato.
Saranno oggetto di supplenza, per la restante parte di orario, i posti attribuiti con contratto part-time.
Da quali graduatorie.
Premesso quanto sopra, in caso di esaurimento delle GaE, gli incarichi a tempo determinato saranno stipulati attingendo dalle Graduatorie di Istituto della medesima Classe di Concorso del potenziamento attribuito.
L’istituzione scolastiche (del I ciclo) che non è in possesso delle graduatorie prelative alla classe di concorso del potenziamento si rivolgerà all’Istituto di titolarità del docente utilizzato in altro grado di istruzione.
Nel caso invece l’istituzione scolastica di II grado ha avuto assegnato un docente di una classe di concorso non presente nell’istituzione medesima, si rivolgerà alla scuola viciniore facendosi inviare la specifica graduatoria, secondo quanto previsto dal Regolamento sulla supplenze.
Per i posti e la classi di concorso non esaurite nel corso delle operazioni di conferimento degli incarichi tempo indeterminato/ determinato, le disponibilità dovranno essere comunicati agli ATP per la relativa copertura. Tale procedura dovrà essere adottato anche per la copertura dei posti dei vicari nominati traendoli da altra classe di concorso.
Dunque, come già indicato dalla redazione di OS.it, il procedimento corretto è di attribuire tali supplenze in prima istanza da GaE e poi nel caso di graduatorie esaurite, passare alle Graduatorie di istituto.

il neocaporalato nella scuola si chiama TFA

martedì 24 novembre 2015


Nuova formazione: addio TFA (ultimo a gennaio 2016?). Le supplenze saranno svolte dai tirocinanti a 400 euro al mese? Chi vince il concorso avrà un contratto a tempo determinato


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Nel testo della riforma della scuola anche una delega per riformulare il percorso di formazione e reclutamento dei docenti. Cosa prevede? Si aboliranno i TFA, ma sarà garantito il terzo ciclo che partirà entro gennaio 2016.
Integrazione tra formazione e reclutamentoL’emendamento approvato istituisce un sistema unitario e coordinato che comprende sia la formazione iniziale dei docenti che le procedure per l’accesso alla professione, affidando i diversi momenti e percorsi formativi alle università o alle istituzioni dell’alta formazione artistica e, musicale e coreutica e alle istituzioni scolastiche statali, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze in un quadro di collaborazione strutturata.
Assunti per concorso, retribuiti, ma a tempo determinatoL’emendamento avvia un sistema regolare di concorsi nazionali per l’assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di formazione e apprendistato professionale, di docenti nella scuola secondaria statale; l’accesso al concorso è riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale, o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso; i vincitori sono assegnati ad un’istituzione scolastica o ad una rete tra istituzioni scolastiche. Ovviamente il meccanismo non riguarderà il prossimo concorso, ma quelli futuri, all’avvio della riforma sulla formazione e il reclutamento.
Quanto sarà retribuito l’apprendistato?Non ci sojno ancora riferimenti a riguardo, ma una ipotesi possiamo farla. Infatti secondo le regole nazionali sugli apprendistati lo stipendio minimo è di 400 euro mensili.
Per diventare docenti a tempo indeterminatoPerché il vincitore del concorso possa essere assunto a tempo indeterminato dovrà completare il percorso che prevede:
  1. nel corso del primo anno di contratto, il conseguimento di un diploma di specializzazione all’insegnamento secondario al termine di un corso annuale istituito, anche in convenzione con istituzioni scolastiche o loro reti, dalle università o dalle istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale destinato a completare la preparazione degli iscritti nel campo della didattica delle discipline afferenti alla classe concorsuale di appartenenza, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica;
  2. nei due anni successivi, successivamente al conseguimento del diploma, l’effettuazione di tirocini formativi e la graduale assunzione della funzione docente,anche in sostituzione di docenti assenti, presso l’istituzione scolastica o presso la rete tra istituzioni scolastiche di assegnazione.

chiarimenti fase C

I chiarimenti riguardano essenzialmente le problematiche connesse a presa di servizio e supplenze
miur-faseC65
Nel pomeriggio si è tenuto un incontro al MIUR in merito alle problematiche inerenti alle immissioni in ruolo della fase “C” ex L. 107/15. L´ incontro, in assenza della Dott.ssa Novelli, è stato presieduto dai Dott. Minichiello e Bonelli.
Quest´ ultimo ha precisato che saranno convocati tutti coloro che hanno accettato il ruolo nella fase “C” e successivamente ha illustrato la posizione del MIUR in merito ai seguenti punti.
  1. Chi è in servizio a T.D. al 31/8 o al 30/6 su cattedra o su spezzone assumerà servizio rispettivamente il 1 settembre o il 1 luglio.
    Chi, invece, intende lasciare la supplenza per assumere il ruolo il 1° dicembre p.v. deve risolvere il contratto entro la data della convocazione per la scelta della sede. L´ Amministrazione ha confermato che non ci sono ripercussioni, né sanzioni al fine delle immissioni in ruolo, in quanto conta lo stato giuridico all’atto della convocazione.
  2. I titolari di contratto di supplenza fino all’avente diritto possono lasciarla senza conseguenze.
  3. I docenti titolari di contratti a T.D. su spezzone orario non possono completare con ore derivanti dai posti di potenziamento.
  4. Coloro che hanno in essere un rapporto di lavoro esterno alla scuola, sia pubblico che privato, possono chiedere il differimento della presa di servizio con istanza motivata all´ USP. Tale possibilità non è prevista per liberi professionisti ed imprenditori.
  5. I titolari di contratto come personale ATA, IRC ed educativi possono optare per il nuovo ruolo rinunciando a quello in essere.
  6. I posti di potenziamento non assegnati, e quindi vacanti, vanno coperti con supplenti retribuiti al 31/8, mentre quelli assegnati, ma non coperti nel corrente anno scolastico vanno retribuiti al 30/6.
Relativamente ai vicari, poiché i posti di potenziamento non sono previsti per gli IRC e per i docenti dell´ infanzia, i docenti a T.D. che li sostituiscono dovranno vedersi revocare il contratto e gli esonerati dovranno riprendere l´ attività didattica.
I docenti assunti su posti di potenziamento che saranno utilizzati in altro ruolo o grado d´istruzione potranno comunque fare l´anno di formazione e di prova.

fase C assunzioni

Riportiamo di seguito alcune sintetiche indicazioni operative che saranno adottate dall’USR del Veneto nella scelta delle sedi da parte dei docenti neoimmessi in ruolo in Fase C.
  • Il docente che ha avuto una proposta di ruolo su posto comune ed è in servizio su posto di sostegno può fare l’anno di prova purchè la graduatoria da cui è stato chiamato per sostegno coincida (ordine di scuola e classe di concorso) con quella per cui ha accettato il ruolo.
  • Il docente che ha accettato proposta di ruolo alla secondaria di 2° grado, ma risulterà “utilizzato” in scuole del 1° grado d’istruzione (quasi tutti docenti della A019, richiesti da Istituti Comprensivi per progetti su “cittadinanza e Costituzione” oppure per la partecipazione ai bandi PON), manterrà stipendio del grado superiore e potrà partecipare alle attività di formazione e concludere senza pregiudizio alcuno il periodo di prova.
  • Non tutti gli esoneri dei collaboratori dei Dirigenti potranno essere coperti da colleghi della Fase C: in questo caso è previsto che il docente sinora in esonero rientri in classe, e che la supplenza “all’avente diritto” cessi.
  • Nei confronti dei docenti che hanno accettato il ruolo che hanno esigenze di differimento della presa di servizio, legate a regole del contratto a t.i. o a t.d. presso altri datori di lavoro, diverse da quelle previste (1/12/15, 1/7/16, 1/9/16), l’amministrazione sarà disponibile a valutare singoli casi in cui il “docente”, avendo già dato le dimissioni il 10/11 ed avendo un periodo di preavviso variabile, rischia di non poter prendere servizio il 1/12, e in caso di differimento al 1/9/16 si troverebbe senza sostegno economico;
  • l’ordine delle operazioni di scelta della sede viene modificato rispetto alla direttiva pubblicata da USR Veneto in data 19/11:  la scelta della sede avverrà sulla base del punteggio;
  • chi intende permanere sulla supplenza al 30/6 o al 31/8 NON E’ OBBLIGATO a presentarsi alle convocazioni: non è neppure previsto che costoro segnalino la loro condizione poiché gli UST sono forniti.  E’ necessario però che autocertifichino di non avere rapporti di supplenza in atto al momento dell’assunzione in servizio.
  • I docenti che scelgono la sede presso l’UST di competenza possono assumere effettivo servizio dal giorno successivo a quello dell’assegnazione della sede e comunque entro il 1° dicembre 2015 a condizione che al momento della scelta autocertifichino di non avere rapporti di supplenza in atto al momento dell’assunzione in servizio. In tal caso non dovranno presentarsi alla convocazione in quanto gli Uffici Scolastici  Territoriali  avranno a disposizione l’elenco nominativo dei candidati che hanno accettato il ruolo e hanno  in corso una supplenza di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.
  • Sia in caso di effettiva assunzione di servizio  che in caso di differimento della stessa  al 1° luglio 2016 o al 1° settembre 2016, la decorrenza giuridica  è fissata al 1° settembre 2015.

MODELLO DI DIFFIDA E MESSA IN MORA IN CASO MANCATO PAGAMENTO STIPENDI PRECARI

lunedì 23 novembre 2015 · Posted in

LO STIPENDIO DEI PRECARI E’ UN DIRITTO NON UN OPTIONAL

MODELLO DI DIFFIDA E MESSA IN MORA IN CASO MANCATO PAGAMENTO

 “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.”

Articolo 36 della Costituzione

 Il diritto ad una adeguata retribuzione è dunque garantito dalla Costituzione indipendentemente dalla tipologia di contratto.
Il MIUR è in ritardo di mesi col pagamento degli stipendi dei precari a tempo determinato, docenti della seconda e terza fascia che permettono, in molti casi dall’inizio dell’anno scolastico, il regolare svolgimento dell’attività didattica.
Da ottobre il MIUR continua a rimandare, in maniera illegittima, l'ordine per effettuare i pagamenti ai lavoratori precari della scuola e molti di loro continuano a non ricevere gli stipendi per i mesi di  lavoro effettuati, trovandosi in una situazione di difficoltà economica illegale e lesiva dei loro diritti di lavoratori.

I COBAS della scuola mettono a disposizione di tutti i precari in attesa di stipendio un modellodi diffida e messa in mora.
Il personale interessato dovrà trasmettere il modello  o consegnandolo al protocollo, oppure inviandolo con posta elettronica certificata o spedendolo con raccomandata A/R alla Ragioneria territoriale di Terni e presso la scuola attuale sede di servizio.

Allo scadere degli otto giorni di tempo indicati nel modello, entro cui l'amministrazione dovrà liquidare le somme non percepite, in caso di esito negativo, il personale interessato dovrà comunicarlo consegnandolo i  lunedì dalle 17 alle 20 ai Cobas della scuola di Terni, via del Lanificio 19, 05100 Terni  oppure anche tramite email cobastr@yahoo.it  e riceverà le istruzioni operative per adire alle vie legali per il recupero forzoso delle somme non corrisposte.

Per informazioni, appuntamenti e contatti chiamare il 328 7148835.


COBAS DELLA SCUOLA TERNI

I chiarimenti riguardano essenzialmente le problematiche connesse a presa di servizio e supplenze

giovedì 19 novembre 2015


miur-faseC65
Nel pomeriggio si è tenuto un incontro al MIUR in merito alle problematiche inerenti alle immissioni in ruolo della fase “C” ex L. 107/15. L´ incontro, in assenza della Dott.ssa Novelli, è stato presieduto dai Dott. Minichiello e Bonelli.
Quest´ ultimo ha precisato che saranno convocati tutti coloro che hanno accettato il ruolo nella fase “C” e successivamente ha illustrato la posizione del MIUR in merito ai seguenti punti.
  1. Chi è in servizio a T.D. al 31/8 o al 30/6 su cattedra o su spezzone assumerà servizio rispettivamente il 1 settembre o il 1 luglio.
    Chi, invece, intende lasciare la supplenza per assumere il ruolo il 1° dicembre p.v. deve risolvere il contratto entro la data della convocazione per la scelta della sede. L´ Amministrazione ha confermato che non ci sono ripercussioni, né sanzioni al fine delle immissioni in ruolo, in quanto conta lo stato giuridico all’atto della convocazione.
  2. I titolari di contratto di supplenza fino all’avente diritto possono lasciarla senza conseguenze.
  3. I docenti titolari di contratti a T.D. su spezzone orario non possono completare con ore derivanti dai posti di potenziamento.
  4. Coloro che hanno in essere un rapporto di lavoro esterno alla scuola, sia pubblico che privato, possono chiedere il differimento della presa di servizio con istanza motivata all´ USP. Tale possibilità non è prevista per liberi professionisti ed imprenditori.
  5. I titolari di contratto come personale ATA, IRC ed educativi possono optare per il nuovo ruolo rinunciando a quello in essere.
  6. I posti di potenziamento non assegnati, e quindi vacanti, vanno coperti con supplenti retribuiti al 31/8, mentre quelli assegnati, ma non coperti nel corrente anno scolastico vanno retribuiti al 30/6.
Relativamente ai vicari, poiché i posti di potenziamento non sono previsti per gli IRC e per i docenti dell´ infanzia, i docenti a T.D. che li sostituiscono dovranno vedersi revocare il contratto e gli esonerati dovranno riprendere l´ attività didattica.
I docenti assunti su posti di potenziamento che saranno utilizzati in altro ruolo o grado d´istruzione potranno comunque fare l´anno di formazione e di prova.

DOCENTI POTENZIATORI: RINVIO ASSUNZIONE E CONGEDO PARENTALE

Domani 20 novembre, sarà l'ultimo giorno utile per l'accettazione/ rifiuto della proposta di immissione in ruolo dei docenti cd "potenziatori". A partire dal 23 novembre, e in giorni differenti a seconda delle provincie, avranno inizio le convocazioni per la scelta delle sedi, una sede che ricordiamo sarà solo provvisoria a seguito della mobilità 2016/2017(per la quale i sindacati tra l'altro, stanno chiedono che gli ambiti territoriali non vengano introdotti)Il docente che ha accettato il ruolo, dovrà presentarsi nel giorno stabilito dagli USP, alla convocazione, sebbene potrà scegliere di delegare una persona di fiducia o anche l'ufficio. Ieri 18 novembre, il Miur in un incontro con i dirigenti degli USP, ha chiarito alcuni dubbi sollevati dai docenti per quando riguarda le assunzioni della fase C, vediamoli nel dettaglio.

Chiarimenti: rinvio nomina in ruolo e concedo parentale

Il Miur ha chiarito che per tutto il personale della scuola statale, con contratto di supplenza sino al 30 giugno o 31 agosto 2016, l'assegnazione del posto di ruolo saràdifferito al 1º settembre 2016 e al 1º luglio 2016, tale differimento sarà automatico. In tal caso, l'anno di prova, sarà valido solo per coloro che svolgeranno la supplenza nella stessa classe di concorso o affine. Un altro chiarimento posto in essere dal Miur, riguarda l'anno di aspettativa, ovvero i docenti che si presentano alle convocazioni per la scelta della sede e assumono servizio, possono chiedere l'anno di aspettativa per tutto l'anno ( non retribuito) per motivi familiari e personali. Inoltre, i docenti che hanno figli di età inferiore ai 12 anni (prima del Jobs Act erano 8 anni) possono chiedere il congedo parentale (retribuito per intero il primo mese e al 30% per gli altri 5 mesi). Infine, vorremo ricordarvi che chi non rientra nel piano di assunzioni, per numero di posti insufficienti, rimane nelle Graduatorie ad esaurimento, i posti scoperti si stimano siano intorno ai 7000 mila, saranno dati in supplenza al 30/6 o al 31/8 (le supplenze saranno annuali su posti che non si ha avuto nessuna nomina in ruolo)

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