Marciare separati ma colpire uniti

mercoledì 13 settembre 2017 · Posted in

"Marciare separati ma colpire uniti": è lo slogan al quale intendono richiamarsi  i Cobas della scuola per lanciare un grande sciopero unitario del mondo della scuola per il prossimo autunno.
Risultati immagini per sciopero generale iww
Con un comunicato pacato e puntuale Piero Bernocchi tenta di chiamare a raccolta tutto il sindacalismo di base: "
Dopo una trentina di anni dall’esplodere del 'fenomeno' Cobas e la diffusione di varie altre esperienze di sindacati antagonisti al sistema e ostili ai programmi e al monopolio della rappresentanza da parte dei sindacati di Stato, dovrebbe oramai essere chiaro che nessuna reductio ad unum, ricercata tentando di schiacciare le altre organizzazioni con una concorrenza iper-aziendalista, aggressiva e presuntuosa, è possibile. Tutti i tentativi egemonici di questi anni sono falliti, provocando solo scissioni e il moltiplicarsi delle sigle, e ostacolando la cosa più realizzabile e più utile, e cioè una programmatica unità d’azione"
  
"Tale unità d’azione - chiarisce Bernocchi - non va interpretata in maniera soffocante. Si può arrivare a lotte comuni anche se non ci si ritrova sul 100% degli obiettivi. Certo, non ci si può andare con piattaforme contrapposte, ma è sbagliato e dannoso rinunciare ad azioni unitarie solo perché non si è d’accordo su tutto".
"Molto spesso - aggiunge il portavoce nazionale Cobas - le differenze programmatiche discendono dalle diverse 'rappresentanze' sociali delle singole organizzazioni: e dunque ci vuole duttilità nel cercare un’unità d’azione che includa temi e obiettivi che, pur non contrapposti, non collimino nella loro totalità".
Bernocchi propone anche una nuova modalità organizzativa delle azioni di protesta: "Analogo discorso va fatto sull’unità d’azione nelle iniziative di piazza. Scioperare nella stessa giornata non implica necessariamente manifestare tutti nello stesso modo e negli stessi luoghi. Laddove si riesca a fare, tanto di guadagnato. Ma se questo finisce per provocare fratture, prevaricazioni o bracci di ferro sulle modalità di piazza, molto meglio articolare diverse iniziative che però non 'si pestino i piedi' reciprocamente".
Ma che significa tutto ciò?
E' presto detto: si tratta, secondo i Cobas di scegliere una data unica per una grande iniziativa che metta in campo la "massima unità possibile tra i sindacati conflittuali e antagonisti".
Nel concreto, però, ci sono due piccoli ostacoli: intanto c'è già uno sciopero generale proclamato per il 27 ottobre da Cub, Sgb, Si-Cobas, Usi-Ait e Slai-Cobas, mentre l'Usb propende per un sciopero da farsi verso la metà di novembre.
Ed  è così che, a questo punto, Bernocchi propone di trovare una data sulla quale tutto il sindacalismo di base possa convergere. Potrebbe essere il 10 novembre, ma prima di mettere un punto fermo è necessario attendere le reazioni di tutti i soggetti interessati.

La formazione assorbe le 40 ore

martedì 12 settembre 2017

L'aggiornamento obbligatorio esaurisce quasi del tutto il monte per le attività funzionali

Risultati immagini per no formazione obbligatoria Per le attività collegiali, scatta il diritto allo straordinario


La formazione obbligatoria si mangia le 40 ore delle attività funzionali all'insegnamento. La legge 107/2015 ha introdotto l'obbligatorietà della formazione dei docenti. E i dirigenti scolastici stanno organizzando corsi di formazione destinati ai docenti anche di 20 ore. Ma gli obblighi dei docenti restando regolati dal contratto collettivo di lavoro, il quale dispone che le attività funzionali all'insegnamento, nelle quali si inquadrano gli obblighi di formazione, non possano superare le 40 ore annue. Il rischio che si corre, dunque, è che lo sforamento del monte annuale di tale attività determini l'insorgenza di crediti retributivi in capo ai docenti eccedenti la disponibilità finanziaria delle istituzioni scolastiche, in ciò ingenerando eventuali ipotesi di danno erariale.
L'obbligatorietà della formazione discende dal comma 124, dell'articolo 1, della legge 107/2015, il quale dispone che: «La formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale». La norma parla espressamente di formazione in servizio. Vale a dire di un adempimento che rientra negli obblighi di lavoro. Ma non prevede la possibilità di una copertura economica «ad hoc» per finanziare l'eventuale lavoro straordinario. Ne consegue che tali adempimenti debbano necessariamente rientrare nella prestazione ordinaria. Fermo restando che, qualora i dirigenti scolastici dovessero autorizzare ore aggiuntive di lavoro collegate agli oneri di formazione, tali ore aggiuntive vanno pagate.
D'altra parte, una lettura costituzionalmente orientata del comma 124 della legge 107 non può prescindere dal fatto che l'articolo 36 della Carta dispone che la retribuzione debba essere proporzionale alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. Sulla qualità del lavoro, trattandosi di prestazione non di insegnamento, ma finalizzata al miglioramento della qualità di tale insegnamento tramite la formazione, i relativi adempimenti debbano essere necessariamente inquadrati nelle attività funzionali all'insegnamento. Che sono regolate dall'articolo 29 del vigente contratto di lavoro. In particolare, le attività di formazione, essendo rivolte a tutti i docenti della scuola, non possono che essere inquadrate nelle attività previste dal comma 3, lettera a) dell'articolo 29, che regola le attività funzionali all'insegnamento relative al collegio dei docenti. Sulla quantità del lavoro, la clausola negoziale prevede un monte ore tassativo di 40 ore l'anno per provvedere ai relativi adempimenti. Monte ore che, non di rado, viene sforato anche oggi solo per svolgere le attività ordinarie. Pertanto, a meno che i dirigenti scolastici non dispongano una drastica riduzione delle attività del collegio dei docenti, è probabile che, alla fine dell'anno, molti insegnanti matureranno crediti retributivi in aggiunta a quelli della retribuzione ordinaria.
Sulla questione vi è anche un precedente giurisprudenziale (Tribunale di Verona - Sez. Lavoro - Sent. 11/04/2011, n. 46). In quell'occasione il giudice aveva accertato che le ore prestate per partecipare a un corso di formazione sulla sicurezza, essendo state prestate oltre il monte ore obbligatorio, dovessero essere qualificaste « come vere e proprie ore di lavoro aggiuntive rispetto a quelle contrattualmente previste e come tali essere retribuite».
La retribuzione delle ore aggiuntive funzionali all'insegnamento è regolata dalla tabella 5 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro: 17,50 euro l'ora. Sull'applicabilità del contratto non vi è dubbio alcuno. La Suprema corte, infatti, è costante nel ritenere che la misura della retribuzione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 36 della Costituzione, debba essere quella stabilita nei contratti collettivi. Contratti collettivi che costituiscono anche la fonte primaria dei diritti e dei doveri dei lavoratori.
Le Sezioni unite della Corte di cassazione, infatti, hanno stabilito che «i rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato sono regolati esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato» (Sezioni unite civili, presidente Carbone, relatore P. Picone n. 21744 del 14 ottobre 2009). Tale principio è stato recepito di recente anche dal legislatore, nell'art. 40 del dlgs 165/2001 il quale dispone che «la contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro».
Pertanto, se i dirigenti scolastici non dovessero tenere conto che la formazione, rientrando tra gli obblighi di servizio, debba necessariamente essere compresa nei limiti orari della prestazione ordinaria contrattualmente prevista, il rischio che si corre è quello di sforare il budget delle istituzioni scolastiche ingenerando danno erariali con azioni di rivalsa a catena da parte della Corte dei conti a carico dei dirigenti scolastici inadempienti. 

PART-TIME: EFFETTI SULLA PENSIONE

Risultati immagini per pensione e part time
Una docente di scuola media che maturerà il diritto alla pensione al 1.9.2018 ha posto il seguente quesito: “se quest’anno  entro il 15.3.2017 chiedo il part-time  di 12/18 che effetti avrà sulla pensione?

Risultati immagini per pensione e part timeE’ da sfatare il mito che il calcolo della pensione si faccia sull'ultimo stipendio (cosa che avveniva prima del 2012) e quindi il part time incida in maniera considerevole.
Dal 1 gennaio 2012, per tutti vige il sistema contributivo basato sui contributi versati e quindi il part-time incide relativamente poco se preso per pochi anni.
Infatti la docente scuola media del quesito avrà, per un anno di part-time di 12/18,  circa 10 -12 euro mensili netti in meno sulla pensione.
Naturalmente il part-time avrà effetti sul calcolo dell’anzianità ai fini della "buonuscita"  in quanto un anno di part-time di 12/18 ai fini della buonuscita è da considerarsi 8 mesi e non 12 mesi. Si fa presente comunque che potrebbe non incidere in quanto per la buonuscita un periodo residuo di 6 mesi ed 1 giorno equivale ad un anno. 
Nessuna incidenza invece per determinare la retribuzione utile per il calcolo della buonuscita, il riferimento resta la retribuzione che sarebbe stata percepita senza part time.

Contributo di Roberto Visconti

Lo stipendio dell’insegnante massa

lunedì 11 settembre 2017 · Posted in

Inizio anno scolastico. Piano annuale predisposto dal dirigente e deliberato dal collegio dei docenti. Atto bilaterale


– In vista dei primi collegi docenti, riproponiamo guida:
Risultati immagini per votazione assemblea
La predisposizione del Piano annuale delle attività dei docenti rientra tra le prerogative del Dirigente Scolastico e nell’ambito del suo potere organizzatorio; tuttavia la sua determinazione non è un atto unilaterale tant’è che lo stesso D.Lgs. n.150 del 2009 (cosiddetto decreto Brunetta) emanato in attuazione della Legge n.15 del 2009, ha lasciato invariate le competenze spettanti agli organi collegiali.
La predisposizione del Piano annuale delle attività dei docenti rientra tra le prerogative del Dirigente Scolastico e nell’ambito del suo potere organizzatorio; tuttavia la sua determinazione non è un atto unilaterale tant’è che lo stesso D.Lgs. n.150 del 2009 (cosiddetto decreto Brunetta) emanato in attuazione della Legge n.15 del 2009, ha lasciato invariate le competenze spettanti agli organi collegiali.
L’art.25 del D.Lgs. n.165 del 2001 dedicato esclusivamente ai dirigenti delle istituzioni scolastiche non risulta essere stato modificato da nessun intervento del legislatore; i commi 2 e 4 indicano che “il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell’istruzione, (…) . Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione”(comma 2); “spetta al dirigente l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale”(comma 4).
Sulla determinazione del Piano annuale delle attività si è pronunciata, con la Nota n.9895 del 6 marzo 2013, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia alla quale era stato richiesto un parere in merito alle competenze del Dirigente Scolastico e del Collegio dei docenti in materia di elaborazione e approvazione del Piano.
Immutato resta l’iter riguardante la sua realizzazione e gli attori direttamente coinvolti, premesso che, sia l’art.7 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, D.Lgs. n.297 del 1994 che definisce la funzione deliberante attribuita al Collegio dei docenti in materia di programmazione dell’azione educativa, che l’art.28 del CCNL, rubricato “attività di insegnamento”, non sono stati modificati dal Decreto n.150 del 2009.
Il Piano che formalizza gli obblighi di lavoro dei docenti, di natura collegiale, complementari e funzionali alle attività di insegnamento, è deliberato dal Collegio dei docenti,nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa.
Di norma la prassi che concretizza l’approvazione degli impegni relativi a tali attività funzionali, ex art.29 del contratto, avviene all’inizio dell’anno scolastico; consuetudine vuole che tale adempimento sia espletato, a settembre, solitamente nelle prime riunioni collegiali e come espresso nel comma 4 dell’art. 28 del CCNL 2006/2009, comunque“prima dell’inizio delle lezioni”.
Tale documento implica una prima fase di preparazione da parte del dirigente, “sullabase delle eventuali proposte degli organi collegiali”, ed una successiva fase deliberativa dell’organo in parola succitato. Peraltro tale procedura, confermata anche nel parere dell’Avvocatura di Stato n.9895, deve seguirsi anche in caso di successiva modifica del piano (art.28, comma 4), essendo la sua determinazione un atto bilaterale.
Attenzione quindi perché il Piano pur possedendo il principio della modificabilità in corso d’anno, “per far fronte a nuove esigenze”, non può essere modificato unilateralmente da parte del dirigente scolastico ossia non può avvenire di sua sponte. Il Piano è un documento liquido, soggetto a cambiamenti e l’onere di variazione spetta esattamente all’organo che lo ha deliberato.
Il monte ore, quantificato e definito da contratto, ex art.29, rientrante nelle cosiddette attività funzionali all’insegnamento, non risulta intercambiabile: per esempio le ore previste nel comma 3, lett. a) dell’art.29 se non impegnate totalmente non possono essere recuperate come eccedenze di ore dell’altra quota oraria rientrante nel comma 3, lett. b) dello stesso articolo ovvero il contratto prevede che vi sia un rispetto delle due quote orarie (40+40) indicate senza che vi sia alcuna commistione tra di esse.
Il Piano annuale delle attività prevede ai sensi dell’art.29:
  • fino a n.40 ore annue per la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative;
  • fino a n.40 ore annue per la partecipazione ai consigli di classe, di interclasse, di intersezione; si precisa che la programmazione di tale monte orario deve tener conto dei docenti con un numero di classi superiori a sei. Sugli impegni rientranti in tale quota, il comma 3, lett. b) dell’art.29 specifica che “gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti” , qui il riferimento implicito sembrerebbe ancora l’art. 7 del D.Lgs. n.297 del 1994 già citato; la necessità di dover definire tali criteri potrebbe rivelarsi utile ai fini di una migliore organizzazione. Parimenti si rammenta che anche il Consiglio di Istituto, ai sensi dello stesso decreto, comma 3 lett. d) art.10, ha competenza nel definire i criteri generali per la programmazione educativa nella quale si inseriscono anche tutte le attività dei docenti funzionali all’insegnamento (le riunioni collegiali servono a monitorare l’andamento didattico-educativo lungo tutto l’anno scolastico). Ritorna quindi l’assunto che la determinazione del piano annuale non può non rispettare le competenze degli organi collegiali così come previsto dall’art.16 del D.P.R. n.275 del 1999 e dall’art.25 del D.Lgs. n.165 del 2001.
  • Si ricorda che rientra nelle attività funzionali all’insegnamento lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione. Tali attività non sono computate nelle 40 ore.
Eventuali sforamenti di quote orarie dovranno essere retribuite come ore aggiuntive e non sono in nessun modo obbligatorie avendo i docenti, già assolto con il superamento delle 40+40 ore, agli obblighi contrattuali. Di conseguenza qualsiasi ordine da parte del dirigente scolastico volto ad imporre lavoro supplementare è da ritenersi illegittimo.
Sul lavoro straordinario si era già espressa una Sentenza della Corte di Giustizia europea Sezione V dell’8 febbraio 2001 a proposito della Direttiva del consiglio del 14 ottobre 1991, 91/533/CEE, pronunciandosi sul fatto che l’obbligo dello straordinario per essere tale deve risultare come elemento essenziale del contratto: «il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore dipendente una clausola avente la natura di elemento essenziale del contratto o del rapporto di lavoro in forza della quale quest’ultimo è obbligato a prestare lavoro straordinario dietro semplice richiesta del datore di lavoro».Anche la sentenza n.32917 del 2007 del giudice del lavoro di Napoli si è pronunciata su tale argomento asserendo che superare il monte ore previsto dall’art.29 comporta il pagamento dello straordinario.
Infine se si è detto che il Piano annuale delle attività è un documento la cui definizione richiede la competenza degli organi collegiali, l’art.25 del D.Lgs. n.165 del 2001 ribadisce il concetto che al dirigente scolastico spetta agire nel “rispetto degli organi collegiali scolastici”, principio che successivamente l’antesignano D.P.R. n.275 del 1999aveva già affermato nell’art.16, sulla base di tali norme, è utile ricordare anche un’altra precisazione contenuta nel parere dell’Avvocatura di Stato n.9895 del 2013; in esso si richiama la nota ministeriale n.2792 del 2011, nella quale a proposito delle prove INVALSI si rende esplicito che tali attività di somministrazione e correzione delle prove, anche se a carattere ricorrente, richiedono di essere contemplate tra gli impegni aggiuntivi dei docenti, ma soprattutto nella nota ministeriale si ribadisce che tale “partecipazione, anzi il concorso istituzionale, alle rilevazioni periodiche di sistema” necessita di essere inserita all’interno del Piano annuale delle attività,“predisposto dal dirigente scolastico e deliberato dal collegio dei docenti, ai sensi dell’art.28 comma 4 del vigente CCNL”.
Da quanto detto si ricava che la competenza di definizione del Piano, pur essendo intervenuto il D.Lgs. 150 del 2009, resta ancora un compito demandato al dirigente ma in concomitanza con l’organo collegiale espressamente citato nel CCNL alias il collegio dei docenti.
E’ opportuno quindi ricordare che se le competenze deliberative del piano restano immutate si deve anche sottolineare che i docenti non sono meri esecutori di piani annuali, ma piuttosto professionisti che concorrono alla determinazione, nel rispetto degli obblighi contrattuali, di tutte le attività da loro poi materialmente svolte.

Powered by Blogger.