di Lucio Ficara, da La Tecnica della Scuola
Che l’abilitazione all’insegnamento specifico di una data disciplina sia diventata superflua o addirittura carta straccia lo avevamo capito già con le tabelle di confluenza sostitutive di un tardivo regolamento di accorpamento delle classi di concorso.
Con il comma 17 dell’art.14 del decreto legge 95 del 6 luglio 2012, questa evidenza viene addirittura decretata in modo inequivocabile.Infatti in questo particolare comma c’è scritto quanto segue:
"Al personale dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio, è assegnato per la durata dell’anno scolastico un posto nella medesima provincia, con priorità sul personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri:
a) posti rimasti disponibili in altri gradi d’istruzione o altre classi di concorso, anche quando il docente non è in possesso della relativa abilitazione o idoneità all’insegnamento, purché il medesimo possegga titolo di studio valido, secondo la normativa vigente, per l’accesso all’insegnamento nello specifico grado d’istruzione o per ciascuna classe di concorso;
b) posti di sostegno disponibili all’inizio dell’anno scolastico, nei casi in cui il dipendente disponga del previsto titolo di specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito corso di formazione;
c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, assegnate prioritariamente dai rispettivi dirigenti scolastici al personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), purché detto personale non trovi diversa utilizzazione ai sensi delle medesime lettere;
d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l’anno scolastico, prioritariamente assegnati al personale della medesima provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), anche nel caso in cui sia stata già disposta la messa a disposizione di detto personale e purché non sia già diversamente utilizzato ai sensi delle precedenti lettere;
e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi delle precedenti lettere è utilizzato a disposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili nella medesima provincia nella medesima classe di concorso ovvero per posti a cui possano applicarsi le lettere a) e b) anche nel caso ne sia stata già disposta la messa a disposizione;Il governo facendo puri calcoli ragionieristici e senza tenere in alcun conto gli aspetti epistemologici tipici di una qualità specifica dell’insegnamento, stabilisce che tutti possono insegnare tutto, purché siano in possesso , magari avendola presa anche trent’anni addietro, di una laurea che permetta quel tipo di insegnamento. Consigliamo ai dotti ministri del governo di ricordarsi il significato del termine greco episteme che significa “conoscenza certa” e logos “discorso”, in modo tale che anche loro possano capire che per insegnare una specifica materia bisogna averne chiari, i fondamentali specifici e specialistici. Quindi non è sufficiente possedere una laurea, anche se ottenuta con merito, per potere essere buoni insegnanti. Purtroppo non ci resta che fare un’amara riflessione: “dura lex, sed lex” e constatare che l’abilitazione specifica è diventata carta straccia. Non ci si venga poi a lamentare dei pessimi risultati che OCSE-PISA rileva sulle competenze dei nostri ragazzi, forse questo è dovuto anche ad un “Governo” che scrive certe pessime leggi.