il 13 luglio la cassazione dovrà dirci se le merci contano più delle persone
by insorgenzeI giudici sono chiamati a decidere sulla pertinenza del reato di “devastazione e saccheggio” contestato nei confronti di dieci manifestanti condannati a pene molto pesanti per un totale di quasi 100 anni di reclusione.
Dagli atti processuali emerge come la contestazione di questo reato sia stata il frutto di una scelta politica fatta a tavolino dai vertici dell’ordine pubblico. Quegli stessi vertici condannati e rimossi pochi giorni fa dagli incarichi di direzione investigativa più importati del Viminale per il ruolo svolto nella catena di comando che portò all'assalto e al massacro dentro la Diaz e alla successiva attività di falsificazione delle prove nel tentativo di depistare e coprire le brutali violenze commesse.
All’indomani dei fatti di Genova il capo della Polizia diede incarico a tre prefetti di condurre un’inchiesta amministrativa sul comportamento delle forze di polizia. Da questa ricostruzione si venne a sapere che Francesco Gratteri, allora capo dello Sco, su incarico diretto dello stesso De Gennaro dalla mattina del 21 luglio smise di occuparsi della sicurezza dentro la zona rossa per seguire in prima persona ciò che accadeva all’esterno. Le nuove direttive erano molto chiare: «bisognava fare più arresti, si chiedeva un cambio di passo, una maggiore incisività nella gestione della piazza». In fondo il giorno prima c’era stato solo un morto. Evidentemente non bastava, dalla politica giungevano altre pressioni.
Ricevuto il nuovo mandato, Gratteri mette subito in campo una strategia molto più aggressiva: fin dal mattino dirige personalmente la perquisizione nella scuola Paul Klee, dove vengono effettuati 23 arresti. «Si tratta di un episodio fondamentale per comprendere l’esito successivo degli eventi», spiega l’avvocato Francesco Romeo. E’ la prova generale del dispositivo che verrà impiegato in serata con la famigerata irruzione nelle scuole Diaz e Pascoli. «Le persone fermate alla Paul Klee vengono arrestate utilizzando lo stesso schema di accusa che sarà poi impiegato per la Diaz: ovvero associazione a delinquere finalizzata alla devastazione saccheggio». A dimostrazione che fin dal mattino era stato congeniato un modello operativo che prevedeva la contestazione di un capo d’imputazione confezionato ancora prima che alcuni degli episodi contestati dovessero accadere. Altre contestazioni - come fu per le molotov e le armi improprie rinvenute alla Diaz - vennero inventate di sana pianta.
Il reato di devastazione e saccheggio è una eredità dal codice Zanardelli. Faceva parte delle imputazioni che attentavano alla sicurezza interna dello Stato, tant’è vero che in un unico articolo erano previste insieme «guerra civile, devastazione, saccheggio e strage». Reato politico per definizione, la sua applicazione richiedeva una violenza politica organizzata sotto il profilo associativo. Con il varo del codice Rocco, “devastazione e saccheggio” perde una parte della sua estensione e politicità. Le condotte incriminate vengono suddivise: alla vecchia “devastazione, saccheggio e strage finalizzati alla sovversione dello Stato”, reato punito con l’ergastolo si affianca il semplice danneggiamento. In mezzo c’è il 419 cp, ovvero la sola “devastazione e il saccheggio”, punita con pene che oscillano da 8 a 15 anni. Si tratta di un reato contro l’ordine pubblico, privo però di una precisa definizione per quanto riguarda l'estensione, l'intensità e la gravità dei fatti incriminati.
Indeterminatezza che contrasta con l’esigenza, prevista dalla costituzione, di indicare condotte «determinate e precise» per ogni reato. «Lo strumento era pronto e predisposto dal regime fascista - spiega sempre l’avvocato Romeo - ma chi lo ha raffinato e reso efficiente ai fini della repressione dei movimenti sociali di piazza è stata certamente la magistratura repubblicana che ha ridotto l’ambito di estensione delle condotte di danneggiamento e di furto per poter ritenere compiuto il reato più grave di devastazione, anche di fronte ad episodi circoscritti sia nel tempo che nello spazio». Tutto ciò in totale contrasto con il significato letterario dei due termini: devastazione vuole dire rendere deserto, distruggere totalmente; saccheggio significa depredazione totale. Per cui si è arrivati al punto di qualificare come atti di devastazione e saccheggio anche leggeri danneggiamenti, vetrine rotte o bancomat danneggiati, allineandosi in questo modo alle direttive europee che fin dal 2001 raccomandavano di introdurre i tradizionali scontri di piazza all’interno di una definizione estensiva dellla nozione di terrorismo.
Questa incertezza ha lasciato ampio spazio alle interpretazioni arbitrarie degli investigatori e della magistratura, come è accaduto per Genova. Tant’è che a parità di comportamenti altri manifestanti coinvolti in scontri, anche più duri, avvenuti in altre zone della città hanno visto derubricata la devastazione a semplice danneggiamento. E’ avvenuto per il corteo delle Tute bianche. Tuttavia lo stesso giudizio non è stato applicato per questi dieci manifestanti. Perché? La brutta sensazione è che si sia utilizzato un metro politico: i buoni da una parte e i cattivi, i soliti Black bloc, dall’altra.
La Cassazione dovrà dirci anche se ritiene ammissibile un diritto processuale asimmetrico e diseguale. Per esempio tra il trattamento riservato al personale di polizia coinvolto nelle brutali violenze di Bolzaneto, e quello toccato agli imputati di devastazione e saccheggio. Perché i manifestanti che si trovavano nelle vicinanze di una vetrina rotta hanno dovuto rispondere di “compartecipazione psichica” con le violenze commesse contro le cose, mentre il personale di polizia che ha assistito alle sevizie contro i fermati dentro la caserma di Bolzaneto non si è visto contestare nessuna compartecipazione, nonostante il loro status di pubblici ufficiali imponeva l’obbligo di intervenire per interrompere la consumazione di qualsiasi reato?
Alla fine le violenze e le sevizie fisiche e morali esercitate contro le persone, con l'aggravante del loro stato di fermo, derubricate in assenza del reato di tortura a semplici lesioni e abuso di autorità sono cadute in prescrizione mentre il danneggiamento di vetrine, bancomat ed autovetture rubricati come atti di devastazione e saccheggio restano tuttora passibili di condanne che oscillano tra gli 8 e i 15 anni. La cassazione dovra dirci anche questo: se l'integrità delle merci conta più di quella delle persone.