Quali saranno i docenti che nel corso del 2016 potranno cessare il servizio e andare in pensione? Le casistiche sono diverse poichè riguardano sia la pensione di vecchiaia che quella anticipata.
In ogni caso il personale della scuola che potrà fare domanda di pensione nel 2016 come di consueto dovrà presentare domanda di cessazione dal servizio entro la prima parte dell’anno per poi presentare domanda di pensione che avrà decorrenza a partire sal 1 settembre 2016, ovvero a conclusione dell’anno scolastico in corso.
- Nel 2016 per accedere alle pensione anticipata saranno necessari 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, indipendentemente dall’età anagrafica. Per accedere alla pensione di vecchiaia, invece, è necessaria un’età anagrafica di 66 anni e 7 mesi con almeno 20 anni di servizio, requisiti da raggiungere entro il 31 dicembre 2016.
- Potranno accedere alla pensione anche tutti i docenti e i lavoratori ATA che avevano maturato la pensione di anzianità o di vecchiaia al 31 dicembre 2011, cioè con la normativa ante riforma Fornero. Si parla quindi di tutte le donne che avevano raggiunto i requisiti di vecchiaia prima dell’entrata in vigore della riforma (61 anni di età e 20 anni di contributi) e dei quota 96 che alla data del 31 dicembre 2011 avevano maturato
- 60 anni di età e 36 anni di contributi
- 61 anni di età e 35 anni di contributi
- 40 anni di contributi indipendentemente dall’età anagrafica
- Grazie alle novità contenute nella Legge di Stabilità 2016 potranno accedere alla pensione tutte le lavoratrici del comparto scuola che entro il 31 dicembre 2015 hanno maturato i requisiti necessari per accededere al regime sperimentale. Queste lavoratrici potranno accedere la trattamento pensionistico con 35 anni di contributi versati e 57 anni e 3 mesi di età in cambio di un ricalcolo interamente contributivo dell’assegno pensionistico.
- Sempre grazie alla legge di Stabilità 2016, potranno accedere al pensionamento nel 2016 anche tutti i lavoratori che nel corso del 2011 hanno beneficiato di congedi per assistere figli con grave disabilità. Questi lavoratori potranno cessare dal servizio il 1 settembre 2016 se hanno raggiunto un diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2015:
- o 40 anni di contributi versati
- o la quota 97,3 (almeno 61 anni e 3 mesi di età e 35 anni di contributi)
- o 65 anni e 3 mesi di età e almeno 20 anni di contributi versati
- Per quel che riguarda il collocamento a riposto, invece, non ci sono novità anche se nel corso del 2015, venendo meno la possibilità di chiedere il trattenimento in servizio al raggiungimento dei 65 anni di età entro il 31 agosto 2016, se in possesso di un dirito alla pensione,detto personale sarà collocato a riposo a partire dal 1 settembre. A riposo anche il personale che alla data del 31 agosto 2016 raggiunge l’età anagrafica di 66 anni e 7 mesi senza possedere un diritto alla pensione ma è in possesso di almeno 20 anni di contributi versati.
- Il trattenimento in servizio oltre il compimento dei 66 anni e 7 mesi di età sarà permesso solo al personale che non ha perfezionato i 20 anni di contributi richiesti per l’accesso alla pensione di vecchiaia e comunque non sarà permesso oltre i 70 anni e 7 mesi di età.