Riportiamo di seguito l’art. 1 comma 209 della legge 107/2015.
“Le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico sono presentate al dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1º settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l’esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera. Entro il successivo 28 febbraio, ai fini di una corretta programmazione della spesa, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca comunica al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico.”
La legge 10//2015 prevede dunque che le domande per il riconoscimento dei servizi pre-ruolo, agli effetti della carriera, siano presentate al dirigente scolastico nel periodo compreso fra il 1° settembre e il 31 dicembre di ciascun anno a differenza di quanto avveniva in precedenza, quando era possibile presentarle in qualsiasi momento dell’anno scolastico.
Entro il successivo 28 febbraio, ai fini di una corretta programmazione della spesa, il MIUR comunica al MEF le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico.
Invitiamo dunque tutti i colleghi immessi in ruolo nell’a.s. 2014/15 che hanno già superato l’anno di prova a chiedere in segreteria il modulo.
Chi è interessato può trovare qui modello ricostruzione carriera.
Giova infine ricordare che l’USR per il Veneto, con nota. n. 4806 del 22.08.2008 ha dato in materia precise indicazioni alle segreterie scolastiche:
«Ogni Istituzione Scolastica, deve essere depositaria dei soli fascicoli dei propri dipendenti ivi titolari e non anche di quelli del personale che vi ha prestato servizio in passato.Ogni scuola pertanto, se necessario, richiederà alle altre Istituzioni Scolastiche, anche fuori provincia o regione, l’invio di tutti gli atti che le consentano di emanare i provvedimenti di propria competenza.Le Istituzioni Scolastiche presso cui sono depositati atti e fascicoli di personale non più titolare, dal canto loro, avranno cura di inviarli alle Istituzioni Scolastiche di titolarità anche fuori provincia o regione.Il fascicolo, nella sua completezza, dovrà in sostanza seguire le sorti dell’interessato e, in caso di trasferimento o assegnazione definitiva di sede, essere trasmesso alla nuova scuola di titolarità».
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