Ora di lezione ridotta. Non c'è recupero se i motivi non sono didattici

venerdì 15 settembre 2017

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– Nella scuola Secondaria di II grado e nella scuola Secondaria di I grado, può essere prevista, in base ai principi dell’autonomia scolastica e della flessibilità oraria, una riduzione della durata delle ore di lezione.

In base al regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche, DPR 275/99 , nell’art. 4 comma 2 si stabilisce, infatti, che le istituzioni scolastiche nell’esercizio della loro autonomia didattica possono regolare i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni.
A tal fine, in base alla normativa citata, le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra queste si può prevedere  quanto segue:
  • l’articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
  • la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria della lezione e l’utilizzazione, nell’ambito del curricolo obbligatorio, degli spazi orari residui
Nell’art.5 del medesimo regolamento si ribadisce la possibilità per le singole istituzioni scolastiche di attuare una flessibilità oraria funzionale alle esigenze didattiche.
Nel comma 3 si stabilisce, infatti, che:   “L’orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.”
Malgrado la riforma Gelmini, che con le modifiche introdotte negli  orari scolastici e nel monte ore curricolare, aveva come obiettivo anche quello di  evitare la riduzione delle unità orarie di lezione, questa è ancora possibile per le scuole e le norme citate sono ancora vigenti e nulla è stato abrogato.
Ogni istituzione scolastica può decidere, quindi, autonomamente la riduzione della durata oraria dai canonici 60 minuti a 50/55 minuti a seconda delle esigenze e necessità che emergono nella scuola.
Esigenze e necessità che possono essere dettate da motivazioni estranee alla didattica o possono essere determinate da motivazioni esclusivamente didattiche.
A seconda della motivazione che determina la decisione di attuare la riduzione della durata delle ore di lezione, saranno diverse le conseguenze relative all’obbligo di recuperare le ore di lezione non svolte, sia per i docenti, sia per gli studenti.
Nello stesso modo ci sarà differenza sulle necessarie delibere da parte degli organi collegiali aventi le giuste competenze in merito alla decisione.
I casi da prendere in considerazione, quindi, sono due:
1 – riduzione per mortivi estranei alla didattica
2 – riduzione per motivazioni di ordine didattico
1° CASO
Non c’è obbligo di recupero da parte dei docenti se la riduzione della durata dell’ora di lezione è determinata  da motivazioni estranee alla didattica, così come stabilisce la normativa vigente, art. 28 comma 8 del  CCNL 2006/2009 , quindi da cause esterne alla scuola come il pendolarismo degli studenti e la non coincidenza dell’orario delle lezioni con quello dei mezzi di trasporto pubblico utilizzati dagli stessi,  
“Per quanto attiene la riduzione dell’ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate. La relativa delibera è assunta dal consiglio di circolo o d’istituto”.
La riduzione dell’ora di lezione non dovrà in nessun caso superare i dieci minuti.
Non è configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione.
2° CASO
Se  la riduzione della durata dell’ora di lezione è determinata  da motivazioni esclusivamente didattiche, sussiste l’obbligo di recuperare le ore di lezione non svolte sia per i docenti, sia per gli studenti, come stabilisce art. 28 comma 7 del  CCNL 2006/2009:
“Al di fuori dei casi previsti dal comma successivo, qualunque riduzione della durata dell’unità oraria di lezione ne comporta il recupero nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti”
In questo caso la riduzione dell’ora di lezione deve essere  inserita nel POF e dovrà essere recuperata sia dai docenti che dagli alunni
Il Collegio dei Docenti, che può prevedere questa diversa durata dell’ora di lezione solo per ragioni didattiche, deve quindi programmare le modalità del recupero coerentemente con le finalità che hanno determinato la modifica.
Quindi il Collegio dei Docenti deve approvare un progetto e nel progetto deve anche indicare le modalità di recupero delle ore di insegnamento sia per gli studenti (che hanno diritto al monte orario annuo di lezione per ciascuna disciplina), sia per i docenti (i quali sono tenuti agli obblighi contrattuali delle 18 ore).
La  riduzione dell’unità oraria di lezione introdotta per motivi di ordine didattico,  comporta conseguentemente la necessità e l’obbligo di garantire agli studenti  la fruizione dell’intero monte ore curricolare e lo svolgimento  dell’intero orario di cattedra da parte del personale  docente.
Il recupero deve essere, quindi, funzionale alle esigenze didattiche e deve essere tale da coinvolgere direttamente tutti gli studenti per un monte ore complessivamente corrispondente al numero di ore di lezione perse nelle diverse discipline in seguito alla riduzione della durata oraria.
Le ore da recuperare devono essere restituite, per le discipline coinvolte, da tutti gli insegnanti alle classi a cui sono state sottratte e non utilizzate dai dirigenti scolastici per supplenze, corsi di recupero o altre attività che non rientrano nella didattica specifica di una disciplina.
Non sembra lecito, quindi, stabilire il recupero mediante ore di supplenza per la sostituzione di docenti temporaneamente assenti e neanche conteggiare come recupero  le ore dedicate ad accompagnare gli studenti in visita guidata e/o viaggio di istruzione.
Questo perché si tratta di attività non legate in modo specifico alle attività didattiche “istituzionali” proprie di una disciplina e sono queste ultime, invece, che, in base alla normativa, devono essere recuperate coinvolgendo tutto il gruppo classe nella sua interezza.
E’ utile sottolineare che alcune modalità di recupero stabilite e attuate in diverse istituzioni scolastiche, come supplenze, corsi di recupero o sportelli didattici,  sono illegittime anche se spesso rappresentano quelle più utilizzate, malgrado non siano in sintonia con la normativa vigente in quanto  coinvolgono solo una parte di studenti  o non sono attinenti con le  attività didattiche “istituzionali” delle disciplina.
Sarebbe auspicabile e doveroso che il Collegio dei docenti, che ha il compito di deliberare in merito alle modalità di recupero, prestasse attenzione a quanto stabilisce la normativa programmando un recupero realmente funzionale alle esigenze didattiche degli studenti  e delle discipline coinvolte.
Il recupero deve essere rispondente a quanto è stato realmente “perso” dagli studenti  e dalle singole materie relativamente al monte ore annuale spettante così come stabilito nel DM 234/2000 che nell’art.3 comma 5 stabilisce che  “L’adozione, nell’ambito del piano dell’offerta formativa, di unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria non può comportare la riduzione dell’orario obbligatorio annuale nell’ambito del quale debbono essere recuperate le residue frazioni di tempo”

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