In riferimento all'oggetto si rammenta quanto previsto dalla normativa vigente.
1. La legge 135/12 all'art. 5, comma 8 prevede che i giorni di ferie del personale statale debbano necessariamente essere fruiti in servizio e non possano essere retribuiti in nessun caso.
2. La legge 228/12, art. 1, comma 55 modifica il comma precedente prevedendo la retribuzione per il personale della scuola “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Da quanto sopra si evince che i giorni di ferie del personale docente e Ata debbano essere fruiti nei giorni di sospensione dell'attività didattica con eccezione di quelli destinati “agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative” (Legge 228/12 art. 1 comma 54) ma vadano retribuiti in caso di impossibilità di fruizione.
Inoltre il Codice Civile all'art. 2109 prevede l'obbligo di comunicazione preventiva del periodo stabilito per il godimento delle ferie nel caso di giorni decisi dal datore di lavoro.
Pertanto ogni comunicazione successiva di periodi di ferie imposti al personale (sospensione dell'attività didattica a Natale, Pasqua, ecc.) è da ritenersi illegittima e in palese violazione dei diritti dei lavoratori.
Con la presente si invitano le SS.LL. ad agire nel rispetto della normativa vigente al fine di evitare l'apertura di contenziosi in merito.
Certi di aver contribuito a chiarire la questione in oggetto, porgiamo distinti saluti.