Gestione emergenza Covid-19

venerdì 6 marzo 2020


Al Dirigente Scolastico Regionale Umbria
Al Dirigente AT Terni
Ai/lle Dirigenti scolastici/che
A tutto il personale docente e Ata 

Oggetto: Gestione emergenza Covid-19  
A seguito delle segnalazioni ricevute la scrivente OS ritiene opportuno ricordare che la situazione di eccezionale sospensione delle ordinarie attività didattiche nelle scuole non può in alcun modo dare adito a improbabili e illegittime interpretazioni del funzionamento degli organi collegiali, né introdurre piani di riorganizzazione e obblighi di lavoro non previsti dalla normativa vigente.
Per quanto riguarda l'attivazione di modalità di didattica a distanza, il DPCM del 4 marzo (articolo 1, comma 1, punto g) prevede: “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”. Dal D. Lgs 165/2001 fino alla legge 107/2015 tutte le leggi o atti aventi forza di legge prevedono che i poteri del dirigente scolastico sono esercitati nel rispetto delle competenze degli organi collegiali. Nel DL n. 6/2020 non si rinvengono deroghe a tali previsioni legislative. Il DPCM è un atto amministrativo, che non ha forza di legge e che anzi, in base al principio di legalità, deve rispettare la legge.
L’art. 7 del TU (Dpr. N. 297/ 1994) al comma 2 lett. a) assegna al Collegio dei docenti potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto(..). Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente. Per cui, il Collegio dei docenti ha la “competenza generale” su tutto ciò che attiene alla didattica.
E’ di tutta evidenza dunque che per l’art. 1 c. punto g del DPCM il DS ha l’obbligo di attivare modalità di didattica a distanza, ma ad esso non corrisponde alcun obbligo da parte dei docenti. Insomma, è legittimo e opportuno che il DS agisca promuovendo e coordinando le attività didattiche a distanza, ma senza alcuna forma di imposizione.
Infatti, la libertà di insegnamento, costituzionalmente garantita, non è cancellata: il personale docente sceglierà le modalità che ritiene più opportune.  Anche il CCNL non prevede la didattica online all'interno degli obblighi professionali. Ma la cosa più importante è che le scelte didattiche di una scuola non possono in nessun modo essere demandate alla decisione dei dirigenti scolastici: devono essere stabilite dal Collegio docenti, che è l'unico organo con competenze didattiche.
L’invito ad utilizzare piattaforme o altri strumenti on line già presenti nelle scuole per comunicare le modalità scelte liberamente dai docenti per affrontare i giorni di sospensione – scelta praticata da molte scuole – è la modalità di gestione condivisibile, aperta ed adeguata anche per rispondere al bisogno, ampiamente diffuso tra le docenti e i docenti, di ripristinare la relazione con gli studenti e ritornare alla "normalità". Ciò non necessita alcuna delibera proprio perché è un invito e non impone alcun obbligo né ai docenti né agli studenti. E’ però preoccupante che per gestire le piattaforme il MIUR sia in contatto e le scuole abbiano adottato software, piattaforme e sistemi proprietari che altri paesi europei, come la Germania, hanno deciso di bandire per i rischi sulla privacy, gestione e trasmissione dei dati.
Gli strumenti di didattica a distanza non devono diventare strutturali e sostitutivi della didattica “in presenza”: la scuola è, o dovrebbe essere, una comunità educante, che punta allo sviluppo delle capacità di analisi e di sintesi, allo sviluppo dello spirito critico del cittadino e, per esserlo, ha bisogno di relazioni umane, emotive e cognitive, che non possono essere assicurate dall’insegnamento a distanza!
Ricordiamo anche che non vi è alcun obbligo per i docenti di svolgimento delle 18 o 24 ore quando le lezioni sono sospese.

Inoltre la nota del MIUR avente oggetto “particolari disposizioni applicative della direttiva 1/2020" ribadisce il ruolo centrale del RLS-Rappresentante dei lavoratori della sicurezza, che deve essere preventivamente consultato, per "adottare le misure piu idonee in relazione alle specifiche caratteristiche della struttura e alla necessità di contemperare tutela della salute ed esigenze di funzionamento del servizio

Per quanto riguarda il personale ATA, riteniamo grave che sia obbligato ad andare al lavoro e che la decisione assunta dal DPCM esponga il personale ATA ai rischi che si intendono invece evitare per docenti e studenti. E’ comunque obbligatorio che anche per tale personale venga garantito il rispetto delle norme sul distanziamento e che vengano agevolate le modalità di lavoro agile.
In conclusione, con la presente invitiamo i dirigenti scolastici a non mettere in atto procedure illegittime di convocazione del personale docente a scuola e di svolgimento dei Collegi dei docenti; a non riorganizzare le attività funzionali obbligatorie modificando il piano annuale delle attività; a non imporre al personale docente l'utilizzo di forme di didattica a distanza, strumento che deve essere lasciato alla valutazione dei singoli docenti, nel pieno rispetto del CCNL e della libertà di insegnamento.

Terni, 6 marzo 2020

Per l’O.S. COBAS  

Franco Coppoli  

Leave a Reply

Powered by Blogger.