LA SCUOLA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS: SETTE PROPOSTE DEI COBAS SCUOLA

giovedì 26 marzo 2020

1) In base alle leggi e alle norme contrattuali vigenti, con la sospensione delle attività didattiche i docenti non hanno alcun obbligo di svolgere le 18, le 24 o 25 ore di lezione. Svolgere attività didattica a distanza risponde ad una inevitabile necessità, ma non ad un obbligo giuridico. Al tempo stesso le modalità di svolgimento non possono essere imposte: il docente è libero di scegliere le diverse modalità e tecniche.Dal D. Lgs 165/2001 fino alla legge 107/2015 tutte le leggi o atti aventi forza di legge prevedono che i poteri del dirigente scolastico sono esercitati nel rispetto delle competenze degli organi collegiali. Nel DL n. 6/2020 non si rinvengono deroghe a tali previsioni legislative. L’art. 7 del TUassegna al Collegio dei docenti “potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto(..). Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente”.Il comma prosegue elencando una serie di competenze specifiche del Collegio che spaziano in moltissimi campi che attengono tutti alla didattica. Per cui, il Collegio dei docenti ha quella che nel linguaggio giuridico si chiama “competenza generale” su tutto ciò che attiene alla didattica. E’ di tutta evidenza che l’art. 1 del DPCM del 4 marzo può essere interpretato in modo legittimo solo nel senso che il DS ha l’obbligo di attivare modalità di didattica a distanza, ma ad esso non corrisponde alcun obbligo da parte dei docenti. Insomma, è legittimo e opportuno che il DS agisca come i vecchi presidi, cioè promuovendo e coordinando le attività didattiche a distanza, ma senza alcuna forma di imposizione. E il coordinamento significa anche evitare di imporre agli studenti di stare per tempi lunghissimi al computer, riducendo il numero delle video lezioni, nonché evitare di sovraccaricarli di compiti da svolgere.
2) Le attività svolte a distanza vanno tracciate nel registro on line, ma senza assolutamente firmare il registro di classe: sarebbe un falso in atto pubblico, che attesta ciò che non corrisponde al vero, cioè che si sono svolte le lezioni in presenza; se non è possibile tracciare le attività senza firmare, va specificato che si tratta di didattica a distanza.
3)Le valutazioni di carattere sommativo sono assolutamente illegittime e anche inopportune. Checchè ne dicano i funzionari del Miur, tutta la normativa scolastica prevede l’obbligo della vigilanza durante le prove, sia scritte che orali, ed è di tutta evidenza che essa non viene garantita con prove on line. Il che non significa che non vi siano feedback da parte degli studenti: lo sono le domande, i rilievi critici, lo stesso svolgimento dei lavori assegnati, magari svolti in modo collettivo. Tutti elementi che concorrono a determinare la c.d. valutazione formativa, cioè valutazione delle prove che serva per la crescita cognitiva degli studenti, una valutazione dunque che non si trasforma in voto. Infine, ma non ultimo per importanza, valutazioni sommative a distanza di fatto porterebbero inevitabilmente, non al 6 politico tanto temuto dalla Ministra, ma al 6 di mercato, purtroppo già tendenzialmente imperante nella scuola dell’autonomia, in cui le scuole in competizione tra di loro per accaparrarsi clienti- iscritti (che significano più risorse economiche e di personale) scambiano iscrizioni con promozioni. Infatti, valutazioni negative a distanza, se determinanti bocciature in sede di scrutinio, porterebbero inevitabilmente ad una marea di ricorsi con alta probabilità di esiti positivi. Le valutazioni sommative è bene riservarle a quando torneremo veramente a fare scuola, sperando di avere almeno un mese di tempo per riprendere le file del discorso e somministrare delle valutazioni finali, che comunque non potranno non tenere conto dell’eccezionalità della situazione.
Per tutte queste ragioni chiediamo anche l'immediato ritiro della Nota MIUR n. 388/2020 sulla didattica a distanza, che tante inopportune complicazioni sta creando al lavoro quotidiano di docenti e studenti/sse.
4)Le attività legate ad Invalsi e PCTO (ex alternanza scuola lavoro) devono essere senz’altro sospese. Le prove Invalsi vanno annullate per tutte le classi dei vari ordini di scuola per le quali sono previste. Le attività di PCTO vanno sospese per tutti le classi del triennio delle scuole superiori, sia perché in tempi di emergenza non è pensabile continuare a sottrarre ore alla didattica ordinaria in presenza già pesantemente falcidiata, sia per evidenti ragioni di tutela della salute. Entrambe non devono costituire requisiti per l’ammissione agli esami, anche per gli alunni delle attuali quarte,per evitare che siano costretti a svolgere gli stage aziendali nell’ultimo anno di corso. Per le classi terze e quarte di quest’anno le attività vanno ridotte di 1/3 per evitare che siano costrette a svolgere in due anni ciò che era previsto per tre. Vi sono state delle dichiarazioni in tal senso, ma non vi è ancora nulla di ufficiale. Che senso ha volersi incaponire a portare avanti attività di questo tipo in un momento come questo? Stupisce e preoccupa che, nonostante l’emergenza giustifichi la sospensione delle lezioni, ancora non si sia fatta una cosa così semplice come cancellare attività che non hanno alcuna valenza didattica, che hanno l’unico pregio di essere perfettamente congeniali alla logica della scuola-azienda; evidentemente l’emergenza vale solo in determinati campi, mentre altri devono essere difesi e mantenuti ad ogni costo.
5)Gli esami di Stato vanno svolti con le Commissioni formate tutte da membri interni, che conoscono il lavoro effettivo svolto dalla classe. Per lo stesso motivo, anche le prove scritte vanno formulate dalla Commissione stessa, sulla base di uno schema base fornito dal Miur, per garantire un minimo di omogeneità. Per lo stesso fine potrebbe essere auspicabile che il Presidente sia esterno.
6)Nonostante quel che dice la Ministra, inevitabilmente quest’anno scolastico avrà effetti anche sul prossimo, per il semplice motivo che aver perso 2 o, in alcune regioni, 3 mesi di scuola vera imporrà una riformulazione della programmazione didattica anche per l’anno prossimo. Per cui, è ancora più indispensabile avere tutti docenti in cattedra dal primo giorno di scuola. Ma il protrarsi dell’emergenza determinerà inevitabilmente un allungamento dei tempi sia del concorso straordinario che di quello ordinario. Per cui, è necessario anche nella scuola applicare i criteri emergenziali già applicati per i medici: valore abilitante della laurea; concorso straordinario per soli titoli per tutti i precari che hanno maturato 36 mesi di servizio,in applicazione anche delle sentenze della Corte di Giustizia Europea che hanno condannato lo Stato italiano per abuso di ricorso al contratto a tempo determinato. Nell’immediato chiediamo la proroga dei contratti per tutto il personale a tempo determinato, docente e Ata, che risultava in servizio al momento della disposizione di sospensione delle attività didattiche o di chiusura delle scuole.
7)Con l’entrata in vigore immediata del DL 17.3.2020 e, ancor di più, con la chiusura di tutte le attività produttive che non siano strettamente necessarie per garantire beni e servizi essenziali, annunciata da Conte la sera del 20 marzo, nella stragrande maggioranza dei casi le scuole devono essere chiuse anche per il personale Ata.Infatti, l’art. 87 c.1 prevede: “il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni (..), che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza”. Nella scuola i casi di attività indifferibili e strettamente necessarie da svolgere in presenza sono veramente pochi, come la gestione delle aziende agrarie o quella dei rifiuti tossici. Continuare a tenere aperte le scuole significa esporre a inutili rischi il personale Ata e gli stessi dirigenti, che in caso di contagio potrebbero incorrere in responsabilità anche di carattere penale.
Esecutivo nazionale dei COBAS – Comitati di base della Scuola
23 marzo 2020

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