Anche i supplenti docenti e ATA
in servizio fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o fino al termine dell’anno scolastico (31 agosto) possono richiedere di svolgere l’attività lavorativa in regime di part-time.
Gli aspiranti interessati alla stipula del contratto a tempo determinato in regime di part-time, qualora non optino per uno degli spezzoni, non possono scegliere in sede di convocazione, una porzione di posto intero disaggregando cattedre interne o cattedre tra più scuole.
La richiesta di part-time deve essere formulata successivamente al Dirigente Scolastico della scuola assegnata.
In ogni caso, è sempre opportuno comunicare all’Ufficio Scolastico, all’atto della proposta di supplenza, l’intenzione di richiedere il part time, anche se come detto la richiesta andrà formalizzata successivamente al Dirigente Scolastico della scuola assegnata