CARTA DOCENTI (PRECARI) – Corte di Cassazione

mercoledì 15 novembre 2023 · Posted in

 

CARTA DOCENTI (PRECARI) – Corte di Cassazione


di sentenza n° 29961 del 27/10/2023

CARTA DOCENTI (PRECARI) – Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, dopo il rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto del 24.04.2023 (che ricordiamo ha posto diversi quesiti alla Suprema) si è pronunciata con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023. Ricordiamo inoltre che, sulla materia è recentemente intervenuto il legislatore che, con la  Legge 103 del 10 agosto 2023 il cosiddetto Decreto salva infrazioni ha esteso, a partire dal 1° settembre, il bonus di 500 euro per la formazione ai soli supplenti annuali (31 agosto), lasciando esclusi i docenti con contratto al 30 giugno.

La sentenza emessa dalla Corte di Cassazione ha statuito i seguenti principi di diritto:

  1.  La Carta del Docente spetta anche ai titolari di un contratto fino al 30.06.2023; la Corte addirittura specifica come il diritto sussista indipendentemente dalla richiesta che possa aver fatto il lavoratore.
  2. Il diritto alla Carta sussisterebbe a prescindere dall’avere in essere un rapporto di lavoro. Infatti, alcuni tribunali avevano negato il riconoscimento in questione in quanto il docente, al momento della pronuncia della sentenza, non era titolare di un rapporto di lavoro presso la scuola statale. Per la Suprema Corte sarà sufficiente che il docente sia inserito nelle graduatorie al fine di poter ottenere il riconoscimento del diritto al suddetto beneficio.
  3. Il diritto sussiste addirittura per tutto il personale che ha fatto il docente, anche se adesso svolge altra attività. Quindi, per coloro a cui sarebbe spettata l’erogazione della Carta docente, ma che attualmente sia fuori dal sistema scolastico per qualunque ragione, spetta un risarcimento pari al quantum di cui avrebbe avuto diritto se fosse ancora dipendente e dovrà essere ovviamente, accreditata dall’Amministrazione scolastica.
  4. La prescrizione è quinquennale e decorre dalla data del conferimento della nomina; mentre diventa decennale per coloro che non rientrano più nel sistema scolastico (quindi per chi non è più docente o inserito in graduatoria).

Su alcuni aspetti, che alcuni giudici hanno eccepito nel corso delle cause ordinarie, la Corte non si è pronunciata, come ad esempio, se ai docenti che hanno prestato servizio in forza delle cd. “supplenze brevi” spetti o meno il beneficio di cui si discute e ciò in quanto la Corte medesima ha ritenuto non rilevante ai fini della decisione del giudizio rispetto a quanto sollevato dall’ordinanza del Tribunale di Taranto. 

Né la Corte si è espressa sui contratti aventi durata fino al termine delle lezioni, come anche ed infine sui contratti part time. Si deve ritenere, però, che proprio perché la Cassazione non si è pronunciatanon si debba escluderne a priori l’applicazione, tenendo sempre presente le finalità della Carta docente. Pertanto, si deve ritenere che le supplenze brevi possano essere ricomprese nel novero delle casistiche di applicazione del beneficio di cui sopra, in quanto costituiscono, anche se frammentate, un rapporto di lavoro fino al 30 giugno o fino al 31 agosto e siano provate le circostanze in cui la prestazione lavorativa giustifichi per la continuità della stessa, il beneficio introdotto dal legislatore per migliorare l’offerta formativa. Spetterà al legale del ricorrente di provare detta continuità depositando contratto e prove dell’avvenuto servizio senza interruzione.

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