Docente assunto su potenziamento già dal 2016/17 potrà passare su cattedra. I “residuali GaE” e i sovrannumerari di ruolo chiedono tutela

Uno dei quesiti più frequenti in questi giorni da parte dei docenti neossunti in fase C (concluse ieri le assunzioni in servizio) è se tale immissione in ruolo sarà destinata a rimanere per tutta la carriera sul potenziamento o se vi sarà la possibilità di passare su cattedra, al pari dei colleghi già di ruolo.
Il ruolo del “docente potenziatore” ad oggi suscita un misto di fascino e mistero. C’è chi li definisce docenti di serie B, anzi C dalla fase che li immessi in ruolo, e chi invece anche tra i docenti di ruolo strizza l’occhio a questa nuova figura, come stimolo per esperienze professionali finora confinate in progetti e progettini a cui dedicare tempo extra rispetto a quello della didattica ordinaria.
I neossunti più timorosi chiedono se saranno “insegnanti a tempo indeterminato ma sempre un po’ precari”, alla mercè delle richieste della presidenza, senza un orario fisso annuale, con incarichi mutevoli nel corso dell’anno scolastico, chiamati a impegni per i quali alcuni non hanno competenza e preparazione, o a sobbarcarsi solo le sostituzioni dei colleghi assenti.
L’a.s. 2015/16 è sicuramente un anno transitorio e le difficoltà di questi primi giorni certo non fanno ben sperare in una risoluzione positiva di molte problematiche (vedi tag Organico di potenziamento).
Ma proiettiamoci nel 2016/17 o meglio nel triennio 2016/18, dal momento che nei prossimi giorni le scuole presenteranno il PTOF, il Piano triennale di offerta formativa, nel quale saranno inclusi anche i progetti e le relative classi di concorso utili per il potenziamento.
Chi accederà ai posti di potenziamento? In teoria tutti i docenti di ruolo.
I neoimmessi 2015/16 dovranno presentare domanda di mobilità (provinciale o nazionale a seconda delle fasi di assunzioni e del canale GaE/GM di reclutamento) per tutto l’organico di autonomia, e dunque sia per i posti vacanti in organico di diritto che per i posti di potenziamento.
Secondo quanto previsto dalla legge 107/2015 (a parte i neossunti in fase 0 e A) saranno assegnati ad un ambito territoriale. Qui approdato, come si sarà assegnati ad una scuola piuttosto che ad un altro, come all’organico di diritto o al potenziamento?
Una parziale risposta al primo interrogativo si può trovare nel comma 79 dove si stabilisce che “A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017,  per  la  copertura dei  posti  dell’istituzione  scolastica,  il  dirigente  scolastico propone gli  incarichi  ai  docenti  di  ruolo  assegnati  all’ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni  e  di sostegno, vacanti e disponibili, al fine  di  garantire  il  regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell’assegnazione della  sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma  6,  della  legge  5  febbraio 1992, n. 104”
Il docente trasferito nell’ambito territoriale potrà quindi “scegliere” le scuole in cui vorrebbe lavorare presentando il curriculum ed esprimendo in tal modo la propria candidatura per lavorare nella scuola.
Sarà poi il Dirigente scolastico a proporre l’incarico ai docenti, operando una scelta in base a criteri che non risultano del tutto chiari, dal momento che nel comma 80 si parla genericamente di “valorizzazione del curriculum, esperienze e competenze professionali”, senza entrare nello specifico, mentre il dettaglio in questo caso sarebbe stato indispensabile e doveroso.
L’incarico per essere formalizzato richiede l’accettazione esplicita da parte del docente e in presenza di docenti che non ricevono nessuna proposta di incarico sarà l’Ufficio Scolastico Regionale a provvedere al conferimento dell’incarico al docente, così come previsto dal comma 82 della legge 107:
Potrà dunque avvenire che già dal 2016/17 i neossunti in fase C su potenziamento possano essere assegnati a posto comune. Le variabili sono però ancora tante, e tutte non ancora ben definite, a partire dalle modalità con cui strutturare il PTOF.
Tutto ciò “spaventa” due categorie di docenti
  1. i precari ancora inseriti in GaE, che chiedono tutela per il conferimento degli incarichi annuali
  2. i sovrannumerari, che da un certo punto di vista, dovranno “competere” con i colleghi neoarrivati per la cattedra. Ne parliamo anche nel nostro forumù
Elmo Penna  Orizzonte Scuola,  2.12.2015.  

Vademecum COBAS neoimmesi in ruolo fase C


PRIMI ADEMPIMENTI, PERIODO DI PROVA, CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO FASE C
Primi adempimenti
Car@ collega,
innanzitutto congratulazioni e tanti auguri di buon lavoro.
L’assunzione dei lavoratori della scuola su tutti i posti liberi e vacanti (non la “stabilizzazione”) per i COBAS della Scuola è da sempre un obiettivo. Il patrimonio professionale dei precari, in questi anni, ha garantito, con grande senso di responsabilità e forte professionalità, la qualità della scuola, spesso a prezzo di notevoli sacrifici di lavorare in posti lontani, spesso su posti inferiori all’orario di cattedra, con stipendi più bassi e con meno diritti rispetto al personale di ruolo.
Già dallo scorso 10 ottobre 2014, quando il governo Renzi presentò il suo piano per la scuola, i COBAS si mobilitarono per chiedere l’emanazione di un provvedimento legislativo per l’assunzione di tutti i precari aventi diritto su tutti i posti disponibili. Così hanno continuato a fare tutto l’anno, fino allo scorso luglio a piazza Montecitorio.
La legge 107/15 è ingiusta nei confronti dei lavoratori della scuola, è irragionevole, immotivata, dannosa per gli studenti, è inutile per l’amministrazione e ha obbligato tutti i docenti precari ad accettare a priori e al buio una nomina in qualsiasi provincia italiana, indipendentemente dalla distanza da casa, dalla difficoltà di raggiungere la nuova sede di servizio e dallo sradicamento totale e immediato dal territorio e dall’ambiente di appartenenza.
La maggioranza dei docenti precari, dopo lunghi e faticosi anni di lavoro ultra flessibile e mal retribuito, poco tutelato, nelle settimane scorse si è trovata a decidere se accettare di mettere da parte tutta la vita sociale, familiare, affettiva e culturale, per accettare un trasferimento in un posto ignoto al fine di acquisire una fittizia e comunque temporanea stabilizzazione di un posto di lavoro, per giunta molto mal retribuito.
Tra i colleghi e le colleghe a tempo determinato si stanno vivendo momenti drammatici: ci sono genitori di bambini piccoli, persone che vorrebbero affrontare l’esperienza della maternità o della paternità, persone che assistono i familiari anziani o malati o portatori di handicap, persone che sono inserite in attività sociali culturali, religiose, sportive, artistiche, o che avevano coltivato un altro lavoro per poter sopravvivere vista la precarietà del lavoro scolastico e l’insufficienza del reddito garantito. Dopo anni di sacrificio molti hanno abbandonato tutto per una destinazione del tutto sconosciuta. Il ministero ha chiesto a questi colleghi di dare l’assenso ad un trasferimento che, al di là della finzione giuridica della “domanda volontaria” che presuppone il libero consenso, nella realtà viene vissuto come coatto, ingiusto e oltretutto arbitrario perché non giustificato da alcuna necessità.
Nelle pagine che seguono troverai un breve riassunto della normativa generale per il personale neo-assunto in ruolo nella fase C. Infatti, con questo i COBAS mettono a tua disposizione alcune essenziali indicazioni per informarti con chiarezza sui tuoi diritti che per i COBAS sono fondamentali.
La battaglia contro le politiche di smantellamento del sistema pubblico dell’istruzione e, in generale, di privatizzazione dei servizi pubblici, ha bisogno anche del tuo contributo di idee e di partecipazione. Le sedi provinciali dei COBAS sono a disposizione per una più qualificata e dettagliata consulenza e per costruire insieme una scuola davvero di qualità, che non sia la scuola-azienda, la scuola-miseria, la scuola-quiz.
Buon lavoro!
Il primo anno di lavoro a tempo indeterminato
La principale fonte normativa del rapporto di lavoro pubblico è il D.lgs. 165/2001, che ha stabilito la "privatizzazione" dei rapporti di lavoro nella pubblica amministrazione. Con il termine "privatizzazione" si intende che la disciplina del rapporto di lavoro è affidata alla contrattazione tra le parti e non alla legge. Per questo motivo conoscere i contratti collettivi della scuola è importante. Al riguardo le sedi provinciali dei COBAS possono aiutarti.
Di seguito solo alcune brevi note per un primo orientamento.
Il rapporto di lavoro
A partire dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 1994/1997 l'assunzione del personale della scuola avviene con la sottoscrizione di un contratto di lavoro tra l'amministrazione e colui che è stato individuato come avente diritto al posto.
L'assunzione può avvenire, se lo chiedi, anche su posto part-time, nel senso che al momento dell'assunzione puoi optare per un orario ridotto (e puoi ottenerlo se non è saturo il contingente provinciale).
La sottoscrizione del contratto
Con la sottoscrizione del contratto scattano per il lavoratore una serie di diritti e di doveri. Nel contratto individuale di lavoro (artt. 25 e 44 CCNL 2006/2009) sono indicati alcuni elementi essenziali costitutivi del rapporto stesso. E’ indicato anche il termine entro il quale è obbligatorio assumere servizio nella sede stabilita. La mancata presentazione in servizio, se non giustificata da gravi motivi (malattia, ecc.) comporta la perdita dell'impiego.
La sede di servizio
La sede assegnata nel primo anno è provvisoria. Per i docenti assunti nella fase C, l'assegnazione alla sede provvisoria avviene al termine della relativa fase, salvo che siano titolari di contratto di supplenza diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie. In tal caso l'assegnazione avviene al 1º settembre 2016, se si è impegnati in una supplenza annuale, e al 1º luglio 2016 (ovvero al termine degli esami di stato della scuola secondaria di secondo grado), se si è titolari di supplenza sino al termine delle attività didattiche. La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata.
Gli adempimenti di rito
Al momento della stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, il docente, in base al DPR 445/00, non è più tenuto a presentare i cosiddetti documenti di rito: certificato di nascita; certificato di cittadinanza italiana ovvero di cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea; certificato generale del Casellario giudiziale; certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal comune ove si vota, in data non anteriore a 6 mesi; copia del foglio matricolare o certificato di esito di leva. Sono infatti sufficienti le dichiarazioni contenute nelle domande a suo tempo presentate per la partecipazione al concorso o per l’inserimento nelle graduatorie permanenti.
Non è più obbligatorio presentare la certificazione di idoneità fisica all’impiego. L'obbligo della certificazione sanitaria di idoneità all'impiego è stato abolito dall'art. 42 del DL 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n.98.
Non è più obbligatorio presentare documenti rilasciati dalla Pubblica Amministrazione: basta autocertificare tutto.
All’atto dell’assunzione in ruolo, dopo aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, e comunque entro il termine perentorio di 30 giorni dalla stipula del contratto, pena l’annullamento della stipulazione o la risoluzione del rapporto di lavoro, il docente è necessario provvedere ad una serie di adempimenti obbligatori:
·         Dichiarazione sostitutiva di certificazione al fine della consegna dei “documenti di rito” (art.46 D.P.R. 445 del 28/12/2000). Il relativo modello va richiesto alla segreteria della scuola di servizio al momento della presa di servizio e presentato compilato al momento della stipula del contratto. Attenzione a riportare dati veritieri: se non presentati in maniera veritiera comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro e le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/00.
·         Dichiarazione dei servizi (da non confondere con la ricostruzione di carriera).In base all’art. 145 DPR 1092/73 permane l’obbligo della dichiarazione dei servizi non di ruolo prestati nella scuola, nelle Amministrazioni statali, negli Enti Pubblici o alle dipendenze di privati, da libero professionista o da lavoratore autonomo. Il relativo modulo va richiesto alla segreteria della scuola di servizio al momento della presa di servizio.
·         Dichiarazione di indisponibilità circa l’esistenza di altri rapporti di lavoro. Il dipendente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art.53 del D.lgs. 165/2001 o dall’art. 508 del D.lgs 297/1994.
Altre domande/documentazioni che, in base alla situazione personale, possono essere presentare in qualsiasi momento sono le seguenti:
·         Domanda di computo/riscatto ai fini della pensione/TFR.
·         Domanda computo/riunione/riscatto/ricongiunzione ai fini pensionistici dei servizi/periodi prestati presso enti pubblici o privati o come lavoro autonomo. Rivolgersi alla segreteria della scuola di servizio che darà indicazioni in merito alle modalità di presentazione.
Rispetto alla richiesta di adesione alla previdenza integrativa (fondo ESPERO), i COBAS sconsigliano assolutamente l’adesione al fondo ESPERO.
Per informazioni, compilazione delle domande e controllo della documentazione gli iscritti ai COBAS possono usufruire della consulenza della sede provinciale di riferimento.
Periodo di prova e anno di formazione
Il rapporto di lavoro diventa stabile solo dopo il superamento del prescritto periodo di prova. Il periodo di prova per i docenti, secondo quanto stabiliscono l’art.438 del D.lgs. 29/84 e il CCNL 2003, ha la durata di un anno. I docenti neoassunti sono nominati in prova e destinati ad un anno di formazione, ancora in gran parte definito dalle CCMM 267/91, 73/97 e dalla Nota 39 del 28/5/2001. La materia resta regolamentata dall'art. 437 del T.U.
Periodo di prova
Il superamento del periodo di formazione e di  prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche (L. 107/15 comma 116).
Per il personale in part-time o su spezzone orario con la nota MIUR 36167 del 5 novembre 2015 viene chiarito che, fermo restando l’obbligo delle 50 ore di formazione previste, i 180 giorni di servizio e i 120 giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto.
A titolo esemplificativo sono da ritenersi utili:
a)      le attività didattico-educative e psico-pedagogiche ai sensi del comma 6 dell'art. 14 della Legge n. 270/82;
b)      l'utilizzazione per corsi ed iniziative di istruzione finalizzati al conseguimento dei titoli di studio;
c)      la messa a disposizione per supplenze;
d)     le attività inerenti al funzionamento degli organi collegiali;
e)      l'utilizzazione su insegnamenti affini, anche in istituti e scuole superiori da parte di docenti di scuole medie e viceversa;
f)       l'utilizzazione in attività di sostegno ad alunni portatori di handicap negli istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica;
g)   l'utilizzazione in attività di coordinatore dei servizi di biblioteca o di orientamento scolastico (per i docenti di scuola secondaria di II grado ed artistica), e in attività di operatore tecnologico o psicopedagogico (per i docenti di scuola elementare e secondaria di I grado).
Fermo restando che le attività didattiche terminano il 30 giugno, i periodi computabili per il compimento dei 180 gg sono:
1.      giorni di lezione
2.      le domeniche, gli altri giorni festivi, le 4 giornate di riposo, le vacanze pasquali e natalizie, il giorno libero, se ricadenti in un periodo di servizio;
3.      i giorni compresi nel periodo che va dall’inizio dell’anno scolastico (1 settembre)  all'inizio delle lezioni se il collegio docenti si è riunito in questo periodo;
4.      gli esami di stato;
5.      interruzioni dovute a cause di pubblico interesse (elezioni, disinfestazioni, neve, ecc.);
6.      i corsi di formazione e aggiornamento organizzati dall’UST (art. 438 comma 3 T.U.) e dall’istituto;
7.      il primo mese di congedo di maternità;
8.      i giorni di astensione dal lavoro per sciopero.
Non sono computabili: i periodi di ferie, permessi retribuiti e non, le assenze per malattia, le aspettative, eccetto quelle parlamentari; i periodi di chiusura della scuola per vacanze estive, ad eccezione dei periodi di partecipazione alle sessioni di esame; le due giornate che vanno aggiunte alle ferie ai sensi della Legge 23.121977 n. 937.

L'attuale quadro consente di svolgere l'anno di prova al personale docente che ha ottenuto una nomina giuridica a tempo indeterminato e che nello stesso anno stia svolgendo una supplenza della durata di almeno 180 giorni.
È possibile svolgere l’anno di prova e il corso di formazione è valido anche se si è destinatari di una supplenza nella propria provincia (es. nomina giuridica in A043 e supplenza in A043 o A050, e viceversa) e anche se la nomina in ruolo è sul sostegno e la supplenza sulla disciplina (es. nomina giuridica in AD00 e incarico su A043 o A050, o viceversa)
La nota prot. 39/2001 afferma che “Per i docenti in periodo di prova […] l'anno in corso sarà valido, ai fini della prova, se prestato nella cattedra o posto per il quale la nomina è stata conseguita o anche nell'insegnamento di materie affini”.
Anche se ad oggi il MIUR non ha fatto ancora chiarezza sulle materie affini ricordiamo che per  la nota USR Piemonte 163/2008 sono considerate materie affini, in riferimento al periodo di prova, quelle che possono essere insegnate con lo stesso titolo di accesso o di abilitazione posseduto dall'interessato ed utilizzato ai fini della immissione in ruolo.
Circa la validità del servizio su posto di sostegno ai fini del superamento del periodo di prova, va considerato che per l'assunzione su posti di sostegno, si attinge alle medesime graduatorie dei concorsi ordinari o per titoli, fermo restando la necessità del possesso del titolo di specializzazione.
Il Ministero si era già espresso con la sotto riportata nota 3699/2008:
“si precisa che per il personale docente, educativo ed ATA neo-nominato in ruolo dopo il 31 agosto 2007, e in servizio nell'a.s. 2007/2008 come supplente annuale, sino al termine delle attività didattiche, o come supplente temporaneo con prestazione di servizio non inferiore a 180 giorni, e che, pertanto, assumerà servizio dal successivo anno scolastico beneficiando della retrodatazione giuridica della nomina, tale periodo di servizio prestato come supplente, è valido ai fini della prova, purché svolto, nello stesso insegnamento o classe di concorso o nell'insegnamento di materie affini, ovvero, per il personale ATA, nello stesso profilo professionale.
Resta fermo per il predetto personale la possibilità di svolgere le attività di formazione nel corso dello stesso anno scolastico. Tale opzione è consentita anche alla lavoratrice madre, seppur in assenza di regolare prestazione del servizio.
Va infine ribadito che l'anno di formazione va effettuato una sola volta nel corso della carriera.
Per quanto riguarda il personale neo-nominato che opta per il conferimento di supplenza ai sensi dell'art. 36 o 59 del C.C.N.L. del 29/11/2007, questo è tenuto al superamento del periodo di prova al rientro in servizio nel posto di insegnamento o nella classe di concorso ovvero nel profilo professionale di titolarità, atteso che a norma del 2° comma, delle citate disposizioni al predetto personale si applica la disciplina prevista per il personale assunto a tempo determinato.”
Ed è recentemente intervenuto, con la nota 1441 del 20 febbraio 2014:
“Per i docenti neo nominati in ruolo su posti di sostegno, con decorrenza giuridica 1/9/2013, l'anno scolastico è considerato come anno di prova purché il neo nominato presti servizio in qualità di supplente (annuale, fino al termine delle attività didattiche o con supplenze temporanee di almeno 180 gg.). Per quanto riguarda la validità del servizio si richiama la nota della D.G. del personale scolastico prot. n. 3699 del 29 febbraio 2008 che si riporta in stralcio: “…è valido, ai fini della prova, il servizio prestato come supplente purché svolto nello stesso insegnamento o classe di concorso o nell'insegnamento di materie affini…”
Si pregano quindi i Dirigenti di agevolare i docenti che si dovessero trovare nelle situazioni sopra elencate mettendoli nelle condizioni di svolgere l'anno di prova e di formazione già nel corso del 2015/16.
Corso di formazione
Durante il periodo di prova il personale docente, a cui il Dirigente (L. 107/15 c. 117) - non più il Collegio Docenti - affianca un tutor, è ammesso ad un anno di formazione che "ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni" (art. 440 T.U.).
L’intervento formativo è regolato dall' art.1 comma 118 L. 107.   e dall' allegato alla Nota n°36167 del 5/11/2015 dal titolo “ Quadro di sintesi del percorso formativo per i docenti neoassunti”
Le attività di formazione, a partire dall’a.s. passato, hanno una durata complessiva di 50 ore e si compongono sostanzialmente di tre parti:
1) incontri informativi e laboratori formativi dedicati (17 ore in presenza + 3 ore di ricerca e documentazione online)e a distanza,
2) in attività peer to peer da svolgere con il tutor (10 ore);
3) in laboratori didattici coordinati dai tutor.
(N.B. le ore della fase del peer to peer e le ore online vanno interamente svolte e non possono, anche se eccedenti, sostituire o compensare le ore destinate agli incontri in presenza)
Il Direttore del corso di formazione rilascerà un attestato finale che certificherà la partecipazione alle attività di formazione (incontri e laboratori, ricerca e documentazione online, attività peer-to-peer) e le ore svolte.
Le attività svolte in piattaforma relative al Portfolio del docente si concludono con la creazione di un documento in PDF che, insieme ad altri documenti caricati sulla piattaforma stessa, costituirà il lavoro conclusivo da presentare alla scuola.
Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi […del…] comma 129 [della Legge 107/15…], sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor.
Al fine di esprimere il proprio parere, il comitato di valutazione è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, da tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
Dove può essere svolto il periodo di prova ed il corso di formazione?
In caso di differimento della presa di servizio, può essere svolto nell'anno scolastico di decorrenza giuridica della nomina, anche presso o l’istituzione scolastica statale ove è svolta una supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche, purché su medesimo posto o classe di concorso affine. Per classi di concorso affini si devono intendere quelle comprese negli ambiti disciplinari di cui al D:M n° 354/1998 ove il servizio sia effettuato nello stesso grado di istruzione della classe di concorso di immissione in ruolo come previsto dall’art. 3 comma 5 lettera c) del D.M. n.850/2015.
Le possibilità indicate sono:
- la supplenza su posto di sostegno per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di  sostegno per la scuola dell’infanzia o primaria;
- la supplenza su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado è  valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di  sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado;
- per le classi di concorso, la supplenza è valida sullo specifico grado di istruzione e in considerazione della corrispondenza degli insegnamenti impartiti con gli insegnamenti  relativi alla classe di concorso di immissione in ruolo;
- la supplenza su posto di sostegno è valida ai fini dello svolgimento del periodo di prova
anche su posto comune e viceversa, nel medesimo ordine e grado di scuola.
Saranno dunque i Dirigenti scolastici deputati ad un’attenta valutazione dell’applicazione della suddetta autorizzazione ai docenti in servizio presso la propria istituzione scolastica che ne abbiano titolo, ed a tener conto che l'attività di formazione sarà, comunque, svolta con riferimento al posto o alla classe di concorso di immissione in ruolo.
La valutazione del periodo di formazione e prova è effettuata dal D.S. sentito il comitato di valutazione (istituito in base all'art 11 del TU D.lgs 297 del 16/04/ 94 e all'art.1 comma 129 della L. 127 del 2015) e sulla base dell'istruttoria di un docente tutor.

Il Tutor
Tale docente assumerà un ruolo significativo non solo nella fase finale del periodo di prova, quando dovrà rilasciare parere motivato al dirigente scolastico circa le caratteristiche dell'azione professionale del docente a lui "affidato", ma soprattutto nel corso dell'intero anno scolastico, quando dovrà esplicare una importante funzione di accoglienza, accompagnamento, tutoraggio e supervisione professionale. Si tratta di un compito impegnativo per il quale sono richieste specifiche competenze organizzative, didattiche e relazionali, affinché il periodo di prova si caratterizzi come un effettivo momento di crescita e di sviluppo professionale, orientato alla concreta assunzione del nuovo ruolo. Si terrà ovviamente conto che molti docenti neo-assunti potrebbero aver già svolto esperienze di insegnamento, per cui l'intervento sarà tarato su esigenze differenziate, da ricondurre all'intreccio continuo tra pratica e riflessione. La scelta della figura del tutor si ispira alle caratteristiche del tutor accogliente degli studenti universitari impegnati nei tirocini formativi attivi; la sua individuazione spetta al Dirigente Scolastico attraverso un opportuno coinvolgimento del Collegio dei docenti. Tendenzialmente ogni docente neoassunto avrà un tutor di riferimento, preferibilmente della stessa classe di concorso o relativa abilitazione, o classe affine o area disciplinare, ed operante di norma nello stesso plesso. In ogni modo il rapporto non potrà superare la quota di tre docenti affidati al medesimo tutor.

I criteri per la valutazione
I cosiddetti criteri per la valutazione del personale docente, sono desumibili dall’art.4 del D.M. n.850 e delineano per lo più gli standard professionali della funzione docente:
·      competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche;
·      competenze relazionali, organizzative e gestionali
·      osservanza dei doveri connessi alla funzione docente;
·      partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti.
Nello stesso art.4, all’elencazione dei criteri, segue la declinazione di ciò che potrà tornare utile per la verifica delle competenze di cui sopra. Le indicazioni fornite nei commi 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo permettono di tracciare, in via generale, i punti focali della formazione iniziale che andranno a confluire, come già detto, nel cosiddetto patto per lo sviluppo professionale di cui è propedeutico il bilancio delle competenze iniziale.
Al fine di esprimere il proprio parere, il comitato di valutazione è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, da tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
È compito del dirigente curare alla fine dell’anno scolastico la relazione conclusiva sull’anno di formazione di ciascun docente.
Il comitato, sulla base della relazione del tutor e di altri elementi forniti dal capo d'istituto, esprime il proprio parere su cui si baserà lo stesso dirigente scolastico per decretare:
1.      la conferma in ruolo dall’inizio dell’anno scolastico successivo, con provvedimento definitivo;
2.      la dispensa dal servizio (art. 129 Dpr 3/57), sentito il Consiglio Scolastico Provinciale per i docenti di materna, elementare e media, o il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione per la secondaria superiore;
3.      la proroga: a) per valutazione negativa (comma 109 L. 107/15) o per acquisire maggiori elementi di valutazione, una sola volta nell’anno scolastico successivo (previa consultazione del CSP o CNPI);
b) perché non sono stati prestati i 180 giorni di effettivo servizio.
Il periodo di prova si considera superato se non si ricevono comunicazioni contrarie da parte del  dirigente scolastico.
In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo è sottoposto solamente  ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile (art. 1 comma 119).
Il rinvio dell’anno di prova può avvenire per più volte nel caso di legittimi impedimenti al raggiungimento dei 180 giorni di servizio, anche per i successivi anni scolastici in relazione a periodi di congedo o aspettative a qualunque titolo concessi, ivi compresi i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro a norma dell'art. 4 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulle lavoratrici madri (congedo per maternità), salve restando, ovviamente, le disposizioni di Legge che considerano valutabili anche ai fini della prova determinati periodi diversi dall'insegnamento.
Assunzione nella sede definitiva di titolarità
Ai neo-immessi in ruolo è stata attribuita una sede provvisoria.
I neoassunti nella fase B e C, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, sono assegnati agli ambiti territoriali, così come i colleghi in esubero o soprannumerari (L. 107/15 c. 73 terzo e quarto periodo)e saranno assoggettati alla mobilità su tutto il territorio nazionale.
Questa evidente disparità di trattamento rispetto ai neoassunti nelle fasi 0/A, oltre che essere un’ingiustizia, rappresenta una palese contraddizione della L. 107/15, poiché le operazioni di mobilità vengono avviate a marzo di ogni anno, mentre la definizione degli ambiti territoriali è previsto che sia fatta entro il 30 giungo 2016 (L. 107/15 c. 66 secondo periodo). Appare quindi difficilmente realizzabile già nell’a.s. 2016/17 quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 73: “Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.” I COBAS attueranno ogni iniziativa affinché la titolarità di cattedra sia estesa a tutti i colleghi.
La Legge 107/15, seppur con la contraddizione appena evidenziata, per l'anno scolastico 2016/2017 prevede un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nelle fasi B/C, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia previsto dal Testo Unico (L. 107/15 c. 108 primo periodo).
La Legge 107/15 prevede che, solo successivamente, i docenti assunti nelle fasi B/C dalle GaE partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale.
Il Passaggio di cattedra (trasferimento da una classe di concorso ad un'altra nello stesso ordine di scuola, previa abilitazione) non implica l'anno di prova e di formazione.
Viceversa, il Passaggio di ruolo (trasferimento da una classe all'altra in diverso ordine di scuola) comporta il periodo di formazione e la prova come i neoassunti in ruolo).
L’assegnazione provvisoria interprovinciale potrà essere richiesta, limitatamente all’a.s. 2015/16, soltanto dai colleghi assunti entro l’a.s. 2014/15 anche in deroga al vincolo triennale (L. 107/15 c. 108).

Ricostruzione di carriera
La ricostruzione della carriera consente di far valere i servizi del docente svolti prima dell’assunzione ottenendo così il riconoscimento dell’anzianità ed un livello stipendiale più alto. La domanda di ricostruzione della carriera può essere presentata solo dopo la conferma in ruolo, una volta superato l’anno di prova con esito positivo  e ottenuta la sede di titolarità.
E’ importante presentare la documentazione della ricostruzione di carriera appena  preso servizio nella scuola di titolarità potendo così ottenere quanto prima i benefici che derivano dal nuovo inquadramento economico Attenzione : la ricostruzione di carriera avviene solo a domanda e se la domanda di ricostruzione viene presentata dopo 5 anni dall’assunzione si perdono i relativi benefici.                                                                                                                
• la domanda va presentata al D.S. della scuola in cui è titolare il personale (DPR 275/99);
• va presentata al D.S. in carta libera, allegando la seguente documentazione:
- Autocertificazione relativa ai servizi per i quali si richiede il riconoscimento.
- Autocertificazione del titolo di studio.
- Autocertificazione del certificato di abilitazione.
- Autocertificazione del certificato di specializzazione.

Sintesi del percorso di formazione tratto da Orizzonte Scuola
Le azioni di progettazione della formazione per i docenti neoassunti sono indicate nella circolare del 5 novembre 2015
Si tratta di
  • un incontro propedeutico su base territoriale sarà dedicato all’accoglienza dei neoassunti e alla presentazione del percorso formativo;
  • la concreta formazione prenderà avvio da un primo bilancio delle competenze professionali che ogni docente curerà con l’ausilio del suo tutor (art. 5 del decreto); a tal fine sarà fornito un modello digitale all’interno della piattaforma on-line predisposta da INDIRE, per agevolare la elaborazione di questo primo profilo;
  • il bilancio di competenze iniziale sarà tradotto in un patto formativo che coinvolge docente neoassunto, tutor e dirigente scolastico;
  • sulla base dei bisogni rilevati l’amministrazione scolastica organizzerà indicativamente nei mesi di gennaio-marzo 2016 specifici laboratori di formazione (art. 8 del decreto), la cui frequenza è obbligatoria per complessive 12 ore di attività, con la possibilità, per i docenti, di optare tra le diverse proposte formative offerte a livello territoriale;
  • a partire dal terzo mese di servizio avranno inizio momenti di reciproca osservazione in classe concordati tra docente tutor e docente neo-assunto (peer to peer), per favorire il consolidamento e il miglioramento delle capacità didattiche e di gestione della classe (art. 9 del decreto); a tal fine saranno successivamente fornite opportune linee guida;
  • la formazione on line (art. 10 del decreto) sarà curata da INDIRE, con la messa a disposizione di una piattaforma dedicata, in cui ogni docente potrà documentare, in guisa di portfolio (art. 11 del decreto), le proprie esperienze formative, didattiche e di peer review.La piattaforma consentirà inoltre di fruire delle risorse didattiche digitali messe a disposizione da INDIRE;
  • le attività formative saranno concluse da un incontro finale (art. 7 del decreto) per la valutazione dell’attività realizzata. Tale incontro potrà assumere forme differenziate sulla base delle diverse esigenze organizzative.





Organico dell’autonomia nel 2016/17 formato da posti comuni, sostegno, potenziamento. Dirigenti conferiranno incarichi triennali. Ecco indicazioni del Miur

Nell’a.s. 2016/17 entrerà in vigore l’organico dell’autonomia, indispensabile – secondo il Ministero – per gantire l’attuazione del curricolo di scuola e cominciare a superare gradualmente la distinzione tra organico di diritto e di fatto.

Nella circolare diramata alle scuole per la stesura del PTOF (Piano triennale dell’offerta formativa) il Ministero fornisce alcune importanti indicazioni.
Innanzitutto, per completare il piano straordinario di assunzioni effettuato nell’a.s. 2015/17, i Dirigenti Scolastici daranno seguito a quanto indicato dai commi da 79 a 82 della legge 107/2015, ossia conferiranno incarichi triennali sui posti disponibili. Ciò interessa naturalmente chi otterrà trasferimento negli ambiti territoriali e i neoimmessi in ruolo fasi B e C (per questi ultimi al di là di quale sarà il meccanismo per stabilire la provincia definitiva).
La procedura:
  • Il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell’assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  • Il dirigente scolastico puo’ utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purche’ posseggano titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purche’ non siano disponibili nell’ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso.
  • Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa. L’incarico ha durata triennale ed e’ rinnovato purche’ in coerenza con il piano dell’offerta formativa.
  • Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La trasparenza e la pubblicita’ dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet dell’istituzione scolastica.
  • Nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico e’ tenuto a dichiarare l’assenza di cause di incompatibilita’ derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinita’, entro il secondo grado, con i docenti stessi.
  • L’incarico e’ assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l’accettazione del docente. Il docente che riceva piu’ proposte di incarico opta tra quelle ricevute. L’ufficio scolastico regionale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico.
Il Dirigente dovrà indicare gli insegnamenti e le discipline da coprire, con precedenza ai posti comuni e di sostegno e successivamente ai posti di potenziamento.
Per poter fare ciò, con il PTOF le scuole sono chiamate ad elaborare delle scelte sia sul curricolo obbligatorio, sia sull’ampliamento dell’offerta formativa, con particolare riguardo per
  • competenze linguistiche
  • competenze digitali
  • competenze matematico scientifiche
  • prevenzione e contrasto dispersione scolastica
  • incremento alternanza scuola lavoro
  • apertura pomeridiana delle scuole
Questo significa che l’organico dell’autonomia è unitario, senza distinzione tra posti comuni e di potenziamento.
Per stilare il PTOF le scuole dovranno tenere conto di coprire le ore di insegnamento previste nel curricolo scuola, ma anche le supplenze brevi (basadosi sulle serie storiche), ma soprattutto dovranno puntare alle scelte progettuali e alla possibilità di lavorare su classi aperte e gruppi di livello.

scade il 31 dicembre la domanda per ricostruzione carriera

Riportiamo di seguito l’art. 1 comma 209 della legge 107/2015.
“Le domande per il  riconoscimento  dei  servizi  agli  effetti della carriera del personale scolastico sono presentate al  dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1º settembre e il 31  dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l’esercizio del  diritto al riconoscimento  dei  servizi agli effetti della carriera. Entro il successivo 28 febbraio, ai fini di una corretta programmazione della spesa, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca comunica al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico.”
La legge 10//2015 prevede dunque che le domande per il riconoscimento dei servizi pre-ruolo, agli effetti della carriera, siano presentate al dirigente scolastico nel periodo compreso fra il 1° settembre e il 31 dicembre di ciascun anno a differenza di quanto avveniva in precedenza, quando era possibile presentarle in qualsiasi momento dell’anno scolastico.
Entro il successivo 28 febbraio, ai fini di una corretta programmazione della spesa, il MIUR comunica al MEF le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico.
Invitiamo dunque tutti i colleghi immessi in ruolo nell’a.s. 2014/15 che hanno già superato l’anno di prova a chiedere in segreteria il modulo.
Chi è interessato può trovare qui modello ricostruzione carriera.
Giova infine ricordare che l’USR per il Veneto, con nota. n. 4806 del 22.08.2008 ha dato in materia precise indicazioni alle segreterie scolastiche:

«Ogni Istituzione Scolastica, deve essere depositaria dei soli fascicoli dei propri dipendenti ivi titolari e non anche di quelli del personale che vi ha prestato servizio in passato.Ogni scuola pertanto, se necessario, richiederà alle altre Istituzioni Scolastiche, anche fuori provincia o regione, l’invio di tutti gli atti che le consentano di emanare i provvedimenti di propria competenza.Le Istituzioni Scolastiche presso cui sono depositati atti e fascicoli di personale non più titolare, dal canto loro, avranno cura di inviarli alle Istituzioni Scolastiche di titolarità anche fuori provincia o regione.Il fascicolo, nella sua completezza, dovrà in sostanza seguire le sorti dell’interessato e, in caso di trasferimento o assegnazione definitiva di sede, essere trasmesso alla nuova scuola di titolarità».

MOZIONE DI SOLIDARIETÀ CON GLI STUDENTI FIORENTINI DEL “LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA”, COLPITI DA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER L’OCCUPAZIONE DELLA SCUOLA CONTRO LA LEGGE 107


L’Assemblea Nazionale dei COBAS-Comitati di Base della Scuola, riunitasi a Firenze il 12 e 13 dicembre 2015, esprime la piena solidarietà agli studenti fiorentini del Liceo Artistico di Porta Romana, colpiti da provvedimenti disciplinari in seguito all’occupazione del proprio Istituto dal 10 al 19 novembre scorso, attuata per protestare contro la legge 107 e le politiche governative di smantellamento, privatizzazione e aziendalizzazione del sistema dell’istruzione pubblica.
Durante questo periodo gli studenti hanno provveduto a realizzare lavori di pulizia, manutenzione e imbiancatura delle aule come risposta allo stato di degrado della scuola.
Gli studenti volevano anche denunciare l’attuale modalità di utilizzo della Gipsoteca dell’Istituto, normalmente preclusa all’attività didattica ma affittata a privati, che addirittura la usano come discoteca con impianti musicali ad alto volume.
Al termine dell’occupazione, sui 300 studenti che vi hanno partecipato attivamente e che si sono “autodenunciati” dichiarando i propri nominativi, la dirigenza scolastica ha individuato come responsabili dei fatti 35 ragazze e ragazzi, nei confronti dei quali sono state applicate sospensioni dai 7 ai 20 giorni con l’accusa di “interruzione di pubblico servizio”.
La distinzione selettiva dei “punibili”, la rilevanza delle punizioni inflitte e la stessa procedura per attribuire i provvedimenti disciplinari, adottati dalla dirigente scolastica e dai consigli di classe in palese violazione sia dello Statuto degli studenti e delle studentesse sia del Regolamento di Istituto, sono tutti elementi che rivelano il chiaro intento repressivo e intimidatorio nei confronti della protesta studentesca. Infatti:
  1. non sono stati convocati i rappresentanti di genitori e studenti per le valutazioni del caso;
  2. le sospensioni superiori ai 15 giorni sono state inflitte prima della riunione del Consiglio di
    Istituto;
  3. la scelta della sospensione dalle lezioni, quale provvedimento disciplinare invece dei “lavori
    socialmente utili con obbligo di frequenza”, caratterizza la sanzione da un punto di vista
    prettamente punitivo rispetto a soluzioni di tipo “educativo” non escludenti dalla didattica;
  4. l’atteggiamento intimidatorio e repressivo si evidenzia anche nelle convocazioni di studenti
    della scuola per interrogatori da parte dei carabinieri.

Firenze, 13 dicembre 2015
l’Assemblea Nazionale COBAS-Comitati di Base della Scuola 

Ping pong sul tavolo di Quota 96

giovedì 10 dicembre 2015 · Posted in

Non sappiamo più come interpretare l'ennesimo presunto impegno del governo per bocca del viceministro MEF Morando nei riguardi di Quota96, come già promesso dal sottosegretario  Cassano due mesi fa in commissione lavoro, quando ormai è chiaro a tutti che non ci sono intenzioni serie e quando il governo con poche decine di milioni nel 2016 nella legge di stabilità,   attualmente al vaglio della Commissione Bilancio, avrebbe potuto chiudere questa interminabile e farsesca storia, accettando un emendamento per un migliaio di Q96, ormai ultimi superstiti dei 4 mila rilevati nel 2013 dall'allora ministro del Miur Carrozza.
Emendamenti sottoscritti o appoggiati da parlamentari di tutti i gruppi, eccettuati quelli del PD,  che sono in maggioranza alla Camera e potrebbero tranquillamente approvarli.
Invece come nell'agosto 2014 al Senato, malgrado i soliti buoni propositi dichiarati, unici contrari  i deputati del PD bocciano sia emendamento di Saltamartini e altri, sia emendamento di Pannarale e altri.
Ma rimaniamo interdetti quando Morando dichiara nell'esprimere il voto contrario del governo   che  era possibile risolvere la questione di Quota96, già un anno fa, con i fondi aggiuntivi messi a disposizione per la Buona scuola, pari a 2 miliardi e 800 milioni, come aveva già dichiarato nel novembre 2014 in Commissione Bilancio durante la discussione della legge di stabilità!
A noi non piace schierarci con questo o quel ministero, ma se i ministri non sono capaci di gestire i fondi messi a loro disposizione vanno sostituiti e se il MEF assegna fondi a ministeri incapaci, dovrebbe dimettersi a sua volta, senza poi opporre il veto al problema dei lavoratori della scuola con la mancanza di copertura.
Una domanda vorremmo porre sia al ministro Giannini, sia al vice ministro Morando, sia ai parlamentari del PD, ma voi siete fuori da questo governo?
Oppure  siete incapaci anche voi di comprendere le leggi che votate (Fornero, buona scuola, leggi stabilità)?
Oppure votate con la mano sinistra perché la destra è occupata per tenersi ben salda la poltrona che occupate?
Per concludere vorremmo infine chiedere a Morando e al suo governo e al PD, ma le poche decine di milioni necessari dal 1° settembre 2016 per risolvere Q96, da quale residuo non speso l'anno prossimo vorrebbe tirarle fuori?
Con quale idea geniale pensano di convincere la Commissione Europea e fare accettare questo trasferimento di fondi quando ancora oggi hanno difficoltà  per fare approvare i fondi necessari per i giovani e le forze dell'ordine?
Siamo abituati alle battute di questo o quel ministro da 4 anni, ma qui non siamo al bar a giocare a ping pong e non si può rilanciare ogni anno, cioè da 4 anni, sperando che la palla finisca nel campo avversario per non volere affrontare in modo serio il problema di Q96 e delle pensioni, che sarà un nodo fondamentale nei prossimi anni, sia per i vecchi, sia per i giovani, occupati, disoccupati, esodati, inoccupati.
Ringraziamo tutti gli altri gruppi parlamentari che malgrado questo gioco delle tre carte, attuato dal PD, continuano a sostenere la nostra battaglia.
Dovemmo concludere questo comunicato con un sonoro...., rivolto al PD, ma ci impegniamo a inviarlo nei giorni a seguire.

Comitato lavoratori Quota96 scuola,

10 dicembre 2015

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