Carta docente: accreditato il bonus 500 euro del 2019/20. Tutte le info

sabato 14 settembre 2019


Il bonus 500 euro Carta docente a.s. 2019/20 da oggi è nella piattaforma http://cartadeldocente.istruzione.it e può essere utilizzato nei limiti delle spese autorizzate dal miur.


Bonus 500 euro: spetta ai docenti di ruolo della scuola statale

Il bonus è stato accreditato a tutti i docenti assunti a tempo indeterminato – anche neoimmessi in ruolo – nella scuola statale.

La cifra a disposizione

Ciascun docente può consultare l’importo della cifra a disposizione tramite lo “storico portafoglio”.
In esso si trova l’accredito del bonus di 500 euro per l’a.s. 2019/20 e le eventuali somme residue dell’a.s. 2018/19.
Eventuali somme dell’anno scolastico 2017/18, non spese entro il 31 agosto 2019, sono state ritirate, non sono più a disposizione del docente.
Utilizza con DeA Formazione la tua Carta del Docente: Corsi Online riconosciuti dal MIUR, disponibili anche su piattaforma SOFIA

Neoassunti, come registrarsi

Operazione propedeutica alla registrazione – per i docenti neoassunti  – è l’acquisizione dell’identità digitale SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale), per richiedere la quale sono necessari: un indirizzo e-mail, il numero di telefono del cellulare che si usa normalmente, un documento d’identità valido (carta di identità o passaporto), la tessera sanitaria con il codice fiscale.
Il soggetto, al quale rivolgersi per ottenere l’identità digitale SPID, si può scegliere tra: InfoCert, Poste Italiane, Sielte o TIM.
Qui le faq Miur sull’identità digitale SPID
Qui per le istruzioni su come e a chi chiedere l’identità digitale SPID
Una volta ottenuta l’identità digitale si può procedere alla registrazione alla piattaforma ministeriale.
Qui la guida per immagini alla registrazione realizzata dalla prof.ssa Giovanna Onnis

Come utilizzare la carta

Il docente può emettere, nell’area riservata, dei buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati all’acquisto di uno dei beni o servizi consentiti.
I buoni generati vanno stampati e presentati al negozio indicato in fase di generazione, se si tratta di attività fisica; se si tratta invece di attività online, bisogna seguire le procedure di comunicazione del codice del buono, indicate dagli stessi negozianti.
Nel momento in cui il buono viene speso e quindi validato dall’esercente o dall’ente, la somma è decurtata dal totale disponibile.
Il buono generato ma non speso non determina variazione d’importo.
Gli acquisti possono essere effettuati soltanto presso le strutture, gli esercenti e gli enti registrati e presenti in piattaforma.
Qui la guida, realizzata dalla prof.ssa Giovanna Onnis, su: generazione buoni, come e dove spenderli.

Graduatorie ATA 24 mesi, le provvisorie per ogni provincia. Aggiornato

ATA 24 mesi: gli Uffici Scolastici avviano la pubblicazione delle graduatorie provvisorie a.s. 2019/20. I termini per il reclamo. 

Per effetto della Legge sulla privacy  le graduatorie sono pubblicate senza i dati sensibili e personali (Riserve, preferenze, precedenze L. 104, ecc). Questi dati possono essere controllati presso gli Uffici Scolastici.
Il reclamo va presentato entro il termine di dieci giorni a partire dalla
data di pubblicazione sul sito dell’Ufficio Scolastico esclusivamente per errori materiali ed omissioni.
Il reclamo va indirizzo all’Ufficio Scolastico che si è occupato della valutazione della domanda. L’ufficio, esaminati i reclami, rettificherà le graduatorie, che verranno così pubblicate in modalità definitiva.
UMBRIA
ABRUZZO
BASILICATA 
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA – ROMAGNA
FRIULI VENEZIA  – GIULIA
Pordenone
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE 
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
VENETO

Scelta scuole

La scelta delle scuolecompilando il modello G su Istanze Online, dovrà avvenire dal al 24 giugno 2019. 
Le graduatorie definitive Vai alla pagina

Sciopero Scuola, proclamato per il 27 settembre. Nota Miur

Sciopero Scuola, proclamato per il 27 settembre. Nota Miur


Sciopero comparto Scuola: proclamato per il 27 settembre. Nota Miur e integrazione.
Il Miur, con la nota del 12 settembre 2019, ha comunicato lo sciopero del comparto scuola proclamato da:
  • SISA (Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente): personale docente, dirigente ed ata, di ruolo e precario, in Italia e all’estero con adesione della Confederazione LAS (Lavoro Ambiente Solidarietà;
  • USI — Unione sindacale Italiana fondata nel 1912: personale dipendente a tempo indeterminato, determinato e con rapporti e contratti atipici e precari (compresi ex LSU/LPU, docente, non docente del comparto scuola di ogni ordine e grado e dei servizi esternalizzati a terzi soggetti (anche gestiti da Enti Locali o amministrazioni regionali, da loro aziende pubbliche o partecipate). Allo sciopero ha aderito l’USI SURF (per i settori scuola e università);
  • COBAS — Comitati di Base della Scuola: personale docente, educativo e Ata delle scuole di ogni ordine e grado, in Italia e all’estero;
  • FLC CGIL: personale del compatto istruzione e ricerca e dell’area della dirigenza, docenti universitari e personale della formazione professionale.
Alle succitate sigle sindacali si deve aggiungere l’Unicobas, come comunicato dal Miur con la nota del 13 settembre.
Essendo l’istruzione un servizio pubblico essenziale, lo sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla normativa vigente (articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni  e norme pattizie definite  ai sensi dell’art. 2 della legge medesima).
Gli USR devono comunicare lo sciopero alle scuole che, a loro volta, devono comunicarlo ai lavoratori, alle famiglie e agli alunni; le istituzioni scolastiche devono inoltre comunicare tramite SIDI le seguenti informazioni:
  • numero dei lavoratori dipendenti in servizio;
  • numero dei dipendenti aderenti allo sciopero anche se negativo;
  • numero dei dipendenti assenti per altri motivi;
  • ammontare delle retribuzioni trattenute.

Supplenze, quali sono di competenza del dirigente scolastico. Da quelle brevi ai posti liberi dopo il 31/12 o inferiori a 6 ore

I posti disponibili e vacanti non coperti tramite graduatorie ad esaurimento e gli spezzoni
pari o inferiori a 6 ore che non costituiscono cattedra, sono di competenza del dirigente scolastico.

Oltre alle succitate supplenze, sono di competenza del dirigente scolastico quelle di seguito indicate.

supplenze brevi

Le supplenze brevi e saltuarie (malattia, maternità, infortunio…), ai sensi dell’articolo 7, comma 1 lettera b., del DM 131/07 (Regolamento delle supplenze), si attribuiscono dalle graduatorie di istituto.
L’art. 7 comma 3 del citato D.M. dispone che per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti, il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle “esigenze di servizio”, per cui il contratto deve avere una durata commisurata all’effettiva esigenza che la scuola ha di tenere in servizio il supplente in sostituzione del titolare assente.
In via generale il dirigente scolastico ha la possibilità della sostituzione del titolare assente per brevi periodi con personale interno, anche con la corresponsione di ore eccedenti, oppure, qualora non sia possibile tale soluzione, con la nomina di un supplente nominato dalle graduatorie di istituto (a partire dalla prima I fascia).
Per il primo giorno di assenza del titolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 333, della legge n. 190/2014, il dirigente non può nominare il supplente. Tale divieto può essere però superato al fine di tutelare e garantire l’offerta formativa.

Supplenze brevi sino a 10 giorni

Per le supplenze sino a 10 giorni il dirigente scolastico può ricorrere al personale dell’organico dell’autonomia, che sia in possesso del previsto titolo di studio di accesso, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 85, della legge 107/2015. Tale personale, laddove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.
La sostituzione, come si legge sempre nel sopra riportato comma, può avvenire tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali. Pertanto, qualora la supplenza ostacoli il perseguimento dei predetti obiettivi non dovrebbe essere affidata al docente di potenziamento.
Quanto detto sopra è stato ulteriormente esplicitato nel CCNL 2016/18, il cui articolo 28 prevede che solo le ore non programmate nel PTOF possono essere destinate alle supplenze sino a dieci giorni.

Supplenze brevi su posto di potenziamento

Sui posti di potenziamento sono solo possibili supplenze annuali (se il posto di organico di diritto è rimasto vacante) o fino al termine delle attività didattiche (se il posto è stato occupato da un titolare poi assente per tutto l’anno).
Non è possibile, di contro, nominare sui posti di potenziamento per assenze brevi o saltuarie (malattia, maternità ecc.). È possibile, sempre per assenze superiori a 10 giorni, nominare sui posti di potenziamento qualora il docente sia impegnato in insegnamento frontale su materie curriculari, sdoppiamento delle classi, istituzioni di classi a tempo pieno e, in modo proporzionale, sulle base delle ore di insegnamento se utilizzato anche su spezzone orario (ad esempio 12 ore di potenziamento e 6 curricolari: nel caso il docente si assenta per più di 10 giorni, sarà sostituito solo per le 6 ore curricolari).
Per la sostituzione, in caso di assenza del docente di potenziamento sul sostegno, vale quanto detto sopra per i posti comuni.

Copertura dei posti che si rendono disponibili dopo il 31/12

Alle graduatorie d’istituto sono assegnate inoltre tutte le supplenze che, dopo il 31/12, riguardano i posti che si sono resi vacanti o disponibili a seguito di un’assenza di un titolare per il restante anno scolastico (art. 7 D.M. 131/07).
Tali supplenze, assegnate dopo il 31/12, potranno avere come termine direttamente l’ultimo giorno di lezione, stabilito dal calendario scolastico regionale, perché trattasi di posti resosi vacanti o disponibili (es. aspettativa, dottorato di ricerca, decesso ecc.), fermo restando il diritto alla partecipazione del docente agli scrutini ed eventuali esami (art. 37 CCNL/2007).
In questi casi le supplenze assegnate non potranno quindi avere una scadenza direttamente al 30/6 o 31/8 come invece accade quando il posto si rende disponibile prima del 31/12, ma fino all’ultimo giorno delle lezioni.
Pertanto, a differenza di ciò che avviene prima del 31/12, la cui vacanza di un posto è invece di competenza dell’ATP che assegnerà la supplenza alle GAE con termine 30/6 o 31/8, dopo il 31/12 tutte le supplenze assumono la veste giuridica di “temporanea” anche se il posto si rende disponibile per un decesso o comunque un’assenza (es. aspettativa) che ricopre il restante anno scolastico.

Disponibilità cattedre T. D. Terni as 19.20 secondaria di secondo grado

Dopo la pubblicazione del post e dell'allegato qui sotto è stato pubblicato, domenica mattina (!) nel sito USP TERNI il file col le disponibilità cattedre scuola secondaria superiore. Siccome c'è qualche discrepanza con quello da noi pubblicato ieri invitiamo tutti a consultare quello DELL'USP di Terni

Nell'ottica della massima trasparenza pubblichiamo il file sulla disponibilità delle cattedre a TD per l'. A. S. 19/20 per la provincia di Terni.
Se siete interessati cliccate qui per accedere ed avere il quadro delle cattedre in provincia di Terni

Scuola laica e diritto all'attività alternativa

venerdì 6 settembre 2019

Con l’imminente inizio delle lezioni rivendicate e pretendete che i collegi docenti attivino e definiscano programmi dell'ora alternativa all’insegnamento della religione cattolica.

Il tribunale di Padova ha sancito il principio che l’attivazione dell’ora alternativa «è un obbligo» in capo alle SCUOLE. 

Informatevi su questa pagina questa pagina (in particolare consultando le FAQ) e fate valere i vostri diritti e quelli dei vostri figli.


Dirigenti scolastici, provvedimenti disciplinari. Quando possono comportare abuso d’ufficio

Fatto

Con una sentenza il Giudice per le indagini preliminari dichiarava non luogo a procedere nei confronti di ( omissis) in relazione ai reati di abuso d’ufficio per avere – rispetti
vamente quali direttore generale e direttore dell’area tecnica di un’azienda pubblica , elevato rilievi e sanzioni
 disciplinari, nonchè disposto il licenziamento disciplinare, sulla base di presupposti inesistenti e dunque cagionando alla medesima un danno ingiusto. A sostegno della decisione, il Giudice ha rilevato che i rapporti di lavoro con l’azienda pubblica in oggetto sono regolati dalle norme del codice civile, di tal che l’inosservanza o la contestata mancata o erronea applicazione delle disposizioni che disciplinano i rapporti tra i dipendenti e il datore di lavoro quale amministrazione pubblica, non costituiscono violazioni di legge o regolamento idonee ad integrare la fattispecie di abuso d’ufficio. Avverso la sentenza ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e ne ha chiesto l’annullamento per inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e di altre norme giuridiche nonchè per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Evidenzia il ricorrente che, nella specie, non vengono in rilievo violazioni di legge concernenti aspetti privatizzati del rapporto di lavoro, ma l’esercizio del potere attribuito all’ufficio di appartenenza del pubblico ufficiale o dell’esercente il pubblico servizio che si contesta essere stato esercitato, non per uno scopo pubblico, bensì per un interesse personale e egoistico degli imputati, i quali sono stati del resto rinviati a giudizio in relazione alle restanti imputazioni “direttamente conseguenti alla insussistenza degli addebiti disciplinari pretestuosamente mossi alla dipendente”. La Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-12-2015) 18-02-2016, n. 6665 accoglieva il ricorso con i seguenti motivi:
il modello del preside-podestà

Sull’abuso d’ufficio e il procedimento disciplinare

“Con riguardo alle contestazioni di abuso d’ufficio, va invero rilevato che – contrariamente a quanto deciso dal Giudice – nel caso sub iudice, la condotta di abuso d’ufficio non riguarda la contestata violazione di norme a disciplina del rapporto di lavoro in seno all’ente pubblico, rapporto avente indubitabilmente natura privatistica, bensì l’esercizio da parte del pubblico ufficiale o dell’esercente il pubblico servizio del potere attribuito all’ufficio di appartenenza in una materia, quale quella disciplinare, che è e resta disciplinata dalla legge. Ed invero, il potere disciplinare nel pubblico impiego, pur rientrando nell’area della gestione del rapporti di lavoro sottoposto a contratto collettivo di matrice privatistica e si esprima mediante atti negoziali, e non con provvedimenti amministrativi, deve essere esercitato nei limiti disegnati dalla legge ed eventualmente integrati dalla contrattazione collettiva.”

La Normativa

Giova rammentare che la disciplina legale in materia è delineata da plurime fonti normativa, segnatamente dall’art. 2106 cod. civ., dalla L. 20 maggio 1970 n. 300, art 7 (c.d. Statuto dei lavoratori) e dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 artt. da 54 a 55-octies, come modificati con D.L.gs 27 ottobre 2009 n. 150. In particolare, l’art. 40 del citato decreto stabilisce, al comma 1, che “La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonchè le materie relative alle relazioni sindacali. (…) Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge”. All’art. 55, commi 1 e 2, stesso decreto viene espressamente sancito: “1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all’art. 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti dell’art.. 1339 c.c. e art. 1419 c.c., comma 2, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all’art. 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2. (…) Infine, l’art. 54-bis stesso decreto del 2001 prevede una specifica tutela del dipendente pubblico che segnali condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, prevedendo che questi non possa essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Se il potere disciplinare è usato per fini ritorsivi e/o pretestuosi si commette reato

“Orbene, dal quadro normativo sopra delineato discende che è certamente suscettibile di integrare la violazione di legge rilevante ai fini dell’art. 323 cod. pen. l’inosservanza alle disposizioni fissate in materia di procedimento disciplinare dalla legge (appunto dall’art. 2016 cod. civ. e dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 come modificato con D.Lgs. 27 0ttobre 2009, n. 150), allorchè il potere disciplinare sia esercitato – almeno secondo l’ipotesi accusatoria da sottoporre al vaglio giurisdizionale – non in funzione dell’interesse pubblico, ma da motivi pretestuosi e sorretti da un intento ritorsivo. Per altro verso, si deve ribadire che, anche dopo la privatizzazione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, non è mutata la natura pubblicistica della funzione svolta e dei poteri esercitati dai dirigenti amministrativi e, con essa, la qualifica di pubblico ufficiale rilevante ai fini dell’art. 357 cod. pen. (Sez. 6, n. 19135 del 02/04/2009 – dep. 07/05/2009, Palascino, Rv. 243535)”
Interessante, sul punto, ricordare anche la Cass. pen. Sez. VI Sent., 11/06/2008, n. 37172 (rv. 240932), la quale, sempre in tema di abuso d’ufficio, questa volta nella scuola, così afferma: “È configurabile il reato d’abuso d’ufficio per violazione di legge nella condotta del dirigente scolastico che qualifichi come ingiustificata l’assenza dal servizio di un insegnante, dovuta invece ad un precedente provvedimento di sospensione dal servizio. (Nell’affermare tale principio, la Corte ha stabilito che tale abuso costituisce una diretta violazione di legge per l’assenza dei presupposti di fatto che consentono l’azione della P.A.). (Rigetta, App. Reggio Calabria, 6 Marzo 2007)

domenica 25 agosto 2019

LA SEDE DEI COBAS E' CHIUSA NEI MESI DI LUGLIO, FINO A FINE AGOSTO

IN ESTATE CONSULENZE TELEFONICHE SOLO PER ISCRITTI/E COBAS 
(O CHI SI ISCRIVE)
VERTENZE SCUOLA FRANCO 328 6536553 
MOBILITA' E VARIE CATIA 3485635443
PRECARI E NEOASSUNTI ELISABETTA 328 7148835
SCUOLA, RETRIBUZIONI E DIRITTI SILVANO 340 1017239
CONFEDERAZIONE, LAVORO PRIVATO EDOARDO 3480961957
PENSIONI ROBERTO 3500789724

A SETTEMBRE INAUGURIAMO LA NUOVA SEDE IN VIA F.CESI A TERNI (DAVANTI PISCINA CLT)


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