Borse di studio INPS: 10.000 euro per master e corsi, scadenza 30 ottobre

martedì 29 ottobre 2019



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Borse di studio INPS per un importo massimo di 10.000 euro sono state messe a disposizione dall’INPS nell’a.a. 2019/20 con un bando riservato ai figli ed orfani dei dipendenti o pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ed alla Gestione Magistrale e dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici.
Le borse di studio sono 600 per gli aventi diritto della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali/Gestione dipendenti pubblici e 200 per gli aventi diritto della gestione Assistenza Magistrale e sono utili per il conseguimento del titolo di Master di I o di II livello o per la partecipazione a Corsi di Perfezionamento Universitari tenuti in Italia da Atenei ovvero da soggetti legittimati al rilascio del titolo.
La domanda di partecipazione deve essere inviata entro le ore 12.00 del 30 ottobre 2019.

Stop appalti pulizia, bando in emanazione. Ci si può già registrare su Istanze online [GUIDA]


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Stop appalti pulizia: assunzioni Ata dal 1°gennaio 2020 tramite graduatoria per titoli e servizi. Bando in emanazione e domande su Istanze online
Stabilizzazione ex Lsu da concludere entro il 31 dicembre 2019, con le assunzioni in ruolo dei collaboratori scolastici a partire dal 1° gennaio 2020. Il bando è in fase di emanazione (si attende la pubblicazione del Decreto scuola in Gazzetta Ufficiale, con le opportune modifiche della procedura di assunzione). 
Nei giorni scorsi anche il presidente della VII Commissione Cultura della Camera, Luigi Gallo, aveva confermato le assunzioni dei lavoratori dal 1° gennaio 2020.
Non ci sarà alcun colloquio, come già anticipato dalla nostra redazione, e quindi tutto il personale in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura concorsuale verrà selezionato per soli titoli.
Si calcola che i lavoratori interessati alla procedura saranno 15.000, a fronte di circa 11.000 posti accantonati. Di conseguenza sarà necessario stipulare alcuni contratti part time.
Questo non mancherà di creare delle problematiche, poiché le tabelle degli organici Ata prevedono solo il posto intero.

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione al concorso potrà poi essere presentata tramite Istanze online, previo accreditamento su Polis.

Requisiti

I requisiti di accesso alla graduatoria saranno definiti dal decreto al momento della sua pubblicazione. Questi quelli principali e già noti:
  • servizio per almeno dieci anni (inclusi il 2018 e il 2019) presso scuole statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari;
  • essere assunti in qualità di dipendenti a tempo indeterminato di ditte titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi sopra detti.
Il titolo di studio per accedere alla procedura selettiva dovrebbe essere la licenza di scuola media.

Niente colloquio

Il colloquio è stato eliminato sia per fare in tempo entro il 1° gennaio ad assumere gli 11.263 lavoratori sia perché si tratta di una stabilizzazione di personale che già svolge le stesse mansioni.
Il personale attualmente assunto dalle ditte di pulizia verrà stabilizzato tramite graduatoria per titoli e servizi, secondo le modalità previste per i concorsi provinciali per collaboratore scolastico di cui all’art. 554 del Decreto Legislativo 16 aprile 1884 n. 297.

Permessi retribuiti, autocertificazione: ecco perché i docenti non sono soggetti a controlli

lunedì 28 ottobre 2019


– Sono ormai numerose le sentenza a favore dei docenti sull’annosa questione autocertificazione/ documentazione dei permessi per motivi personali e familiari (3 + 6) (l’ultima sentenza è quella del tribunale di Agrigento).

Ma cosa si intende per autocertificazione? E davvero, come qualcuno si ostina ad affermare, il dipendente sia soggetto ai controlli ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000?

Abbiamo chiesto all’esperto di legislazione scolastica Paolo Pizzo di fare luce sulla questione.

Infatti alcuni Dirigenti (e anche alcuni sindacalisti) ritengono che il dipendente sia soggetto ai controlli ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000.

A QUALI AUTOCERTIFICAZIONI SI RIFERISCE L’ART 71 DEL DPR 445/2000

Il comma 1 dispone:  Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.

E il comma 2 più precisamente:

I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall’amministrazione procedente con le modalità di cui all’articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

Ebbene, giova ricordare che l’art. 46 fa riferimento ad “autocertificazione” di stati, qualità personali e fatti oltretutto precisamente elencati, quali, per esempio,  data e il luogo di nascita;
residenza; cittadinanza; godimento dei diritti civili e politici; stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; stato di famiglia; esistenza in vita nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente; iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l appartenenza a ordini professionali; titolo di studio, esami sostenuti; qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica ecc.

I PERMESSI PER MOTIVI PERSONALI E FAMILIARI SONO ALTRA COSA

Per ciò che riguarda i permessi di cui stiamo trattando non è quindi possibile l’applicazione di tali controlli in quanto è palese  come non tutti i motivi familiari o personali possono essere documentati o certificati e sui quali è possibile fare un controllo. Non è infatti un caso che,  a differenza di ciò che è previsto nei CCNL di altri Comparti, le parti (sindacati e ARAN), hanno inteso scrivere che i motivi si possono documentare “ anche mediante autocertificazione” e lasciato volutamente la dicitura generica “ motivi personali e familiari”. Senza appunto fare riferimento a “gravi e documentati motivi” (per esempio) o ad una autocertificazione ai sensi del DPR citato che in questo caso non può quindi essere applicato.

Si dovrebbe infatti spiegare come sarebbe possibile un controllo su un docente che chiede il permesso per poter accompagnare la moglie all’ospedale oppure all’aeroporto, oppure perché deve fare un trasloco  o qualunque altro motivo che rientra nella sfera personale o familiare (Corte de conti docet ) e che quindi di fatto non può essere oggetto di un controllo.

ARAN E SENTENZE

Sulla questione “autocertificazione” sono intervenuti a più riprese sia l’ARAN che numerose sentenze, stabilendo che il DS non ha nessun potere discrezionale, né nel concedere il permesso, né tanto meno nel merito nei motivi a supporto della richiesta.

In buona sostanza “l’autocertificazione” non può che essere intesa a soddisfare  esclusivamente il mero controllo di tipo formale e non come sostituzione di un documento “ufficiale” (se non fosse così nel CCNL si sarebbe scritto altro).

Per queste ragioni a tali permessi non può essere applicato (e lo dico proprio “giuridicamente”) l’art. 71 del DPR 445/2000, checché ne dica qualche Dirigente o qualche sindacalista,  con la precisazione finale che per “autocertificazione” deve intendersi che il dipendente è tenuto a dare delle indicazioni giustificative dell’assenza, senza quindi l’obbligo di documentare o certificare i motivi e senza che l’Amministrazione possa richiedergli ulteriori giustificazioni o effettuare delle indagini per verificare la veridicità di quanto dichiarato dallo stesso.

Se così non fosse anche le numerose sentenze (tutte a favore dei docenti) avrebbero in qualche modo messo in evidenza tale aspetto. Vanno invece tutte in senso contrario ovvero per come è stato inteso e formulato il CCNL nella parte relativa ai permessi personali e familiari.

Mi basta quindi ricordare quanto riportato nel CCNL (che è l’unico da seguire) al quale appunto non può essere applicato quanto prescritto nel DPR 445/2000.

Altra cosa poi, come è accaduto e accade ancora, che tale dettato normativo non si voglia applicare o si continui ad “interpretare”. Ma questa è un’altra storia riportata comunque poi nell’alveo contrattuale anche dai tribunali.

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Scuola e cittadinanza sotto i colpi di autonomia e mercato


– Non c’è bisogno di citare Calamandrei per ricordare che cittadini non consapevoli si trasformano facilmente in sudditi. […]  L’abdicazione dello Stato dal compito dell’istruzione tramite la sua trasformazione in servizio-merce, offerto sempre più tramite forme privatistiche, da parte di soggetti in competizione tra loro, in concorrenza per risorse sempre più scarse, si disvela allora nella sua essenza: un’incredibile miopia, un gesto autolesionistico di un padre che, avendo affamato i suoi figli viene da questi ucciso, uno scenario da Inferno dantesco cui non vorremmo certo dover assistere.

R. Calvano,  “ Scuola e Costituzione, tra autonomie e mercato

 “ Scuola e Costituzione, tra autonomie e mercato” (Ediesse, 2019) è un prezioso libro di Roberta Calvano, costituzionalista presso l’Università Unitelma Sapienza, che affronta con la prosa rigorosa del diritto e lo sguardo attento al mondo della scuola,  il nesso istruzione – costituzione – cittadinanza,  alla luce delle vicende politiche degli ultimi decenni.

Lo spirito del libro è chiaro fin dal titolo: descrivere cosa ne è della scuola italiana e quale sembra essere il suo destino, tra i continui smottamenti di un riformismo permanente, dall’autonomia scolastica di Berlinguer alle  recenti spinte del regionalismo differenziato, tutt’ora in corso [1].

Lungo i diversi capitoli, protagonista è il diritto all’istruzione, presupposto di quell’uguaglianza sostanziale che rende effettiva la dimensione politica e rappresentativa di una democrazia. A partire dal quadro costituzionale, il diritto all’istruzione è scandagliato nell’evolvere dei dispositivi legislativi nazionali e sotto le pressioni di politiche sovranazionali sempre più pervasive; infine,   messo “allo specchio”, in chiusura del libro, con il suo profilo apparentemente antinomico di  dovere all’istruzione, previsto dalla stessa Costituzione.  Il significato di diritto-dovere, i mezzi per consentirne l’esercizio e i confini giuridici rappresentano infatti il nucleo dell’interessante riflessione conclusiva, che prende in considerazione, oltre alle recenti modifiche costituzionali (articolo 81), le spinte della temperie socio-culturale di questi anni (dall’ideologia meritocratica all’istruzione degli stranieri, dai recenti obblighi vaccinali all’ingerenza della valutazione standardizzata INVALSI).

Il punto di partenza dell’analisi dell’autrice è la constatazione di un progressivo e inesorabile allontanamento dell’istruzione dal suo significato costituzionale. Gli art. 2 e 3, il 33 e il 34,  ma gli stessi art. 9 e 21, sono alcuni dei fili di quella complessa trama che disegna il diritto all’istruzione attraverso un insieme di principi che si intrecciano e si integrano diventando “ una coerente architettura di valori”  (centralità della persona umana, dignità sociale, diritto allo studio e libertà di insegnamento, diritto alla cultura, libertà di espressione e pensiero). Architettura che conferisce all’istruzione centralità e collocazione specifica: la cosiddetta “Costituzione scolastica”, ci ricorda Calvano, è “tutta riunita nel titolo II, dedicato ai rapporti etico- sociali” (pag. 26) anziché nel successivo titolo III, destinato a quelli economici”. Una topografia non casuale, specchio di un’articolazione valoriale rilevante, a ricordarci che l’istruzione è “orientata all’acquisizione di un rapporto con la cultura, le conoscenze, le discipline” e non semplicemente “funzionalizzata alla formazione della forza lavoro, cioè alla costruzione delle cosiddette “competenze” (pag. 25), come sembra invece suggerire l’orizzonte attuale.

Sempre meno “compito dello Stato di rilievo sommamente politico” (p.20), diritto primario attraverso cui realizzare un’uguaglianza sostanziale, fondamento dei diritti civili e di libertà di una comunità politica, l’istruzione ha subito – nell’ultimo trentennio – una progressiva torsione nelle sue finalità, oltre che un lungo processo di decentramento del suo governo, dal centro verso le periferie del sistema. Questi elementi possono essere con buona ragione considerati alla base della sua attuale crisi. Crisi alla cui origine – fermo restando il tema della  scarsità delle risorse ad essa destinate dallo Stato – l’autrice individua due principali “indiziati”:   le trasformazioni prodotte dall’introduzione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e quelle relative alla  figura e allo status del docente, con la sua libertà di insegnamento. Attorno a questi due nodi la studiosa sviluppa una ricca analisi, che ripercorre le principali tappe della legislazione scolastica prima e dopo lo spartiacque della modifica del Titolo V del 2001, con cui si ridisegna l’intreccio di competenze Stato- Regioni.

1 . La mela avvelenata dell’autonomia scolastica

E’ il 1990 quando Sabino Cassese,  nella sua relazione alla Conferenza Nazionale per la Scuola organizzata dal Ministero della Pubblica Istruzione, anticipa quelle che sarebbero state le principali direttrici della politica scolastica successiva, affermando che:

 “col mutare del rapporto tra Stato e società e di quello tra scuola e Stato, ci si è andati lentamente rendendo conto che lo Stato non può essere responsabile dell’istruzione. Lo è la scuola, in quanto corpo dotato di autonomia” e “in quanto servizio collettivo pubblico, [che] può essere erogato da istituti autonomi” dal punto di vista giuridico, didattico, amministrativo e contabile. “La scuola non serve allo Stato, non ne è organo, né può essere organo della regione, della provincia o del comune, ma serve a una funzione, quella dell’istruzione, di cui è responsabile” [2].

Il processo di “destatalizzazione” più o meno evidente a cui la scuola è stata sottoposta nell’ultimo trentennio parte da qui: dall’assunto per cui non spettano “più allo Stato il compito [e] la responsabilità dell’istruzione, lasciandola affidata alla scuola come comunità educante, con tutte le incertezze che ne derivano” (p.51).  Il disegno si ispira al principio di sussidiarietà orizzontale e procede da un lato decentrando il corpo amministrativo della scuola, dall’altro intervenendo sullo status dei suoi lavoratori:  i direttori didattici e i presidi  diventano dirigenti e gli insegnanti  da funzionari pubblici passano ad essere dipendenti in regime privatistico. La scuola, da istituzione-funzione dello Stato, viene progressivamente assimilata ad ente funzionale, ossia in posizione intermedia tra Stato ed enti locali, con funzione specifica e rappresentativa degli interessi della comunità di riferimento.

Dall’idea di autonomia – in cui tanti avevano creduto – come autogoverno, gestione partecipata, alleggerimento da oneri e controlli ministeriali, si è approdati, dopo oltre 20 anni dall’articolo 21 della legge 59/1997, al modello sostanzialmente neoliberista di un’autonomia fondata sui “paradigmi della concorrenza, delle privatizzazioni, in definitiva del mercato” (p.47). E se i teorici e i fautori dell’autonomia anni ‘90 firmata Bassanini/Berlinguer continuano a difenderne l’introduzione e i principi, considerando tra le cause dell’attuale crisi del sistema scolastico proprio la sua mancata e concreta applicazione, l’autrice sottolinea che “lungi dall’incontrare ostacolo in ragione dei suoi contenuti [..] l’autonomia scolastica si è scontrata, più banalmente, con le difficoltà complessive [..] di resistenza al decentramento [ da parte dell’] amministrazione pubblica, [..] mancata applicazione della riforma del Titolo V” e i tagli di risorse pubbliche destinate all’istruzione.

L’autonomia scolastica ha rappresentato il  punto fermo di un processo di riforma che ha “tenuto in ostaggio” (p.73) la scuola italiana dagli anni ’90 ad oggi, contribuendo alla de-costituzionalizzazione e allo svilimento dell’istruzione dichiarato dall’autrice fin dalle prime pagine; processo che trova il suo apice nelle recente Buona Scuola (legge 107/2015). Proprio la riforma Renzi ha mosso i passi più decisivi nella direzione della “territorializzazione” dell’istituzione scolastica. Ricordiamo, ad esempio, le accresciute prerogative dirigenziali, la previsione di ambiti territoriali di appartenenza per i docenti, l’idea di concorsi regionali (art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 59 del 2017), l’insistenza sull’adeguamento dei curricoli alla realtà locale, l’introduzione di laboratori per l’occupabilità collegati all’alternanza-scuola lavoro.

La Buona scuola è diventata sinonimo di una precisa idea di scuola: “sempre più tormentata dall’esigenza di giustificare la propria esistenza in termini economicistici se non addirittura mercatistici”[3], che funga da cinghia di trasmissione tra i contesti sociali e familiari di provenienza e le esigenze occupazionali delle imprese del territorio; sempre più impregnata di spirito e mentalità manageriale e organizzata sulla base di pratiche interne e rapporti di lavoro tipici delle organizzazioni private.

Da qui a ritenere che l’istruzione, in quanto servizio pubblico e non più funzione dello Stato, potesse – in nome del principio di efficienza – essere erogata in maniera non più unitaria ma diversificata su base nazionale, il passo è stato breve. E’ alla luce di questo passaggio che si possono inquadrare le richieste di autonomia differenziata (anche) in tema di istruzione avanzate da Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna presenti nelle  bozze di intesa del governo Lega-5Stelle.

Se la scuola diventa, agli occhi del legislatore e del cittadino, un mero servizio che risponde “alle attese del mondo del lavoro [per] favorire l’effettiva occupabilità degli studenti” (p. 51),  si avvalora “un’interpretazione del quadro costituzionale nel quale la sussidiarietà orizzontale e la differenziazione prevalgono  sull’omogeneità ed unitarietà del sistema di istruzione, [in cui] le regioni stesse possono intervenire sulle norme generali”, con uno  Stato che si limita a rispettare solo condizioni minimali ( i famosi LEP, Livelli Essenziali di Prestazione).  Questo nesso di principio, che dall’ autonomia scolastica conduce all’ autonomia differenziata, appare in tutta chiarezza nelle pagine dell’autrice, frutto della volontà, perseguita pervicacemente dal legislatore, di decentrare e de-responsabilizzare lo Stato rispetto all’istruzione dei suoi cittadini, della perdita di “cognizione della rilevanza costituzionale dell’istruzione come funzione [..] strategica anche in termini politici oltre che di sviluppo economico” (p.76).

2. Lo svilimento della funzione docente

“Ci si può chiedere” – scrive Calvano – “se sia riuscita l’autonomia delle istituzioni scolastiche, a diciassette anni dalla sua costituzionalizzazione e a ventuno dalla sua previsione legislativa, ad essere funzionale alla garanzia dei diritti agiti in contesto scolastico, ed in particolare alla libertà di insegnamento” (p. 70). La funzione del docente, nell’arco di più di due decenni, è stata smontata pezzo per pezzo, attraverso interventi riformatori in parte graduali e niente affatto evidenti in prima battuta (sperimentazioni, progetti legati a fondi comunitari, in partenariato con fondazioni o enti privati, etc) ma il cui esito, valutato sul lungo periodo, è stato quello di un potente “processo di desoggettivazione” (p.77),  una sorta di trasformazione antropologico-culturale.   Dalla privatizzazione del contratto di lavoro all’ aggravio costante dell’ attività professionale con ”una serie di oneri di carattere amministrativo e strumentale all’attività didattica” (p.71), dalla pressione omologante e competitiva dei processi di valutazione al  blocco stipendiale, dalle continue incursioni ministeriali nelle prassi e metodologiche didattiche (ad es. il  Piano Formazione Docenti e il  Piano Scuola Digitale, la  recente sperimentazionesull’insegnamento  di cittadinanza e costituzione) a una disciplina di reclutamento e formazione tormentata e intermittente. L’insegnante ha vissuto una strisciante perdita di autorevolezza, rilevanza e responsabilità; ha lentamente introiettato la propria inadeguatezza e inattualità. L’evoluzione di tali situazioni giuridiche e il passaggio dal modello di “scuola comunità” a quello di “scuola impresa” (p.76) hanno svilito la funzione dell’insegnante e ne hanno compresso notevolmente la libertà, depotenziando la dialettica degli organi collegiali scolastici, che oggi svolgono un ruolo di quasi totale ratifica di decisioni prese direttamente dal dirigente o da sottocommissioni del suo fantomatico staff.  Il docente medio si è trasformato a mano a mano in una figura servile, la cui condizione di lavoro, quando non strutturalmente precaria, dipende sempre più dalle scelte dirigenziali e dal suo grado di adattamento e obbedienza ad un’organizzazione scolastica standardizzata e anonima.

L’autrice ricostruisce rigorosamente (pp. 78-90) le circostanze accidentate del reclutamento e della formazione degli insegnanti: il mastodontico abuso di contratti a tempo determinato, causa di un’endemica precarizzazione, e l’inadeguato livello salariale dei docenti sono” esemplari e centrali per comprendere la vicenda della scuola italiana nel suo complesso” (p.81).  Circostanze rispetto alle quali  è lecito domandarsi come esse abbiano influito sulla pienezza ed effettività del diritto all’istruzione nella scuola italiana, tuttora irrisolte e addirittura complicatesi con legge 107, che la propaganda politica aveva definito come risolutiva del problema del precariato scolastico (la famosa battaglia senza precedenti del governo Renzi alla “ supplentite”). L’impianto “sostanzialmente autoritario” (p.87) della Buona scuola  (dal famoso  “algoritmo” orwelliano per l’assegnazione delle cattedre alla nascita dei docenti “potenziatori”) ha rivelato ancora una volta “l’incapacità del legislatore di offrire soluzioni di qualità ai problemi della scuola”, svelando la  ratio dell’intervento normativo:  quella di “operazione politica di modifica profonda della condizione di lavoro e giuridica dell’insegnante [..] senza confronto con le organizzazioni sindacali e della docenza” (p.87). Tra gli strumenti con cui tale operazione politica è stata condotta, due meritano un approfondimento particolare:

a) l’adeguamento delle politiche nazionali a quelle internazionali (Organizzazione per lo Sviluppo di Cooperazione Economica – OCSE e Unione Europea – UE);

b) l’introduzione sempre più massiccia di dispositivi di valutazione standardizzata.

E ‘importante accennare rapidamente a entrambi.

Il primo punto,  l’influenza delle politiche sovranazionali.

Tali politiche, in particolare quelle della UE, hanno svolto un ruolo sempre più incisivo, a partire dagli anni 90, nel configurare il diritto del nostro ordinamento, anche in tema di istruzione; attraverso iniziative continue, prima rivolte alla sola formazione professionale (art 128, vecchio Trattato Comunità europea), poi in generale. La sintesi delle principali tappe storiche che da Maastricht in avanti hanno disegnato un vero e proprio spazio europeo di elaborazione sulle finalità e sul ruolo dell’istruzione dell’autrice è efficacissima (pagg. 91-104): dai primi programmi di scambio per docenti e studenti, alla creazione di Eurydice, dal Libro Bianco di Cresson alla progressiva definizione del metodo di intervento degli organismi europei nelle politiche degli Stati Membri. Il cosiddetto  metodo di coordinamento aperto (p. 95) è la modalità di governance in base alla quale il Consiglio definisce, in tema di istruzione, gli obiettivi da raggiungere e gli strumenti di misura, procedendo poi ad un’attività di  benchmarking, ossia di comparazione tra i risultati dei vari stati. Calvano mette in rilievo il carattere intergovernativo di tale processo, completamente sottratto sia al dibattito parlamentare che al controllo della Corte di giustizia dell’Unione europea, con una regia completamente affidata alla Commissione. È proprio attraverso il metodo di coordinamento aperto che le indicazioni europee penetrano nelle politiche di istruzione dei vari stati nazionali, con “una pervasività ed efficacia sorprendenti se si riflette sulla [loro] natura non vincolante” (p.96). L’effetto è quello di attrarre sempre più l’istruzione nella sfera delle competenze europee, alimentando “un continuum scuola-formazione-impresa” (p.97) strutturato attorno ad  una serie di indicatorinumerici (tasso di occupazione in funzione del livello di istruzione, partecipazione degli adulti all’apprendimento permanente, percentuale di abbandoni scolastici etc), eccessivamente appiattito sulle posizioni dell’OCSE (vedi onnipresenza dello strumento dei test PISA, ai quali l’autrice dedica uno spazio di riflessione critica, pagg. 38-42) sostanzialmente sempre più viziato “da una visione esclusivamente mercatistica dell’istruzione” (p.101).

Veniamo, infine, al secondo strumento:  la valutazione standardizzata. Il ruolo che essa ha svolto nella trasformazione della natura e dei contenuti del diritto di istruzione è colto sotto diversi aspetti, nelle pagine dell’autrice, lungo l’intero percorso di riflessione che sintetizza efficacemente l’evoluzione normativa focalizzandosi sulla crescente  pervasività dell’INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione). La valutazione di tipo standardizzato è diventata una vera e propria “cultura”, un approccio alle cose, una deformazione dello sguardo con cui si osserva la scuola e del linguaggio con cui si parla di scuola. Oggi  si discute in più occasioni di  “livelli di competenza” degli studenti –  misurati dall’INVALSI – , di  divario tra Nord e Suddel paese – registrato dall’INVALSI -,  di qualità della scuola che i nostri figli frequenteranno, scelta con  “Scuola in Chiaro” – portale basato su indicatori INVALSI; si giudica e si confronta sommariamente la capacità di un insegnante in base agli esiti dei suoi alunni ai test INVALSI, si parla addirittura di  valore aggiunto calcolato dall’INVALSI, ovvero la capacità della scuola di incrementare le  performance dei suoi  utenti, ai test INVALSI.

Punto significativo sollevato dall’autrice, che giustamente rileva come “la legislazione più recente implicitamente sembra ammettere che la scuola non ha in sé gli strumenti per valutare il livello di istruzione dei suoi discenti” (p.78) è proprio la linea di tendenza, emersa con prepotenza dalla Buona Scuola ad oggi, ma costruita minuziosamente a partire almeno dal 2008 in poi (ministero Gelmini e  proposta Checchi, Ichino, Vittadini),  che sovrappone alle valutazioni soggettive e ai giudizi professionali dei docenti, quelle pseudo-oggettive dell’Istituto di valutazione.

Dall’anno scorso, tali valutazioni non si snodano solo lungo la vita scolastica di  ciascuno studente (II e V primaria, III secondaria I ciclo, II e V secondaria secondo ciclo), ma acquisiscono addirittura il  valore certificativo, in concomitanza dei passaggi più importanti, quelli degli esami di Stato di primo e secondo ciclo.  Quanto questo aspetto sia centrale in relazione alla percezione del ruolo e della competenza professionale degli insegnanti, nonché del valore del titolo di studio e della qualità dell’intero sistema di istruzione nazionale, è di tutta evidenza.

Nella parte finale del testo l’autrice ci sottopone ad una riflessione inedita, di stretto rigore costituzionale, sul nesso obbligatorietà dei test INVALSI e profilo di doverosità dell’istruzione. Da un lato il diritto all’istruzione consiste nella piena effettività di tutta una serie di situazioni giuridiche da parte della persona che apprende (gratuità per almeno 8 anni, qualità dell’insegnamento, sicurezza delle strutture, strumenti materiali di cui poter usufruire per esercitare tale diritto, garanzia di omogeneità su tutto il territorio nazionale, etc.); dall’altra, la componente di doverosità del diritto all’istruzione – il dovere di istruirsi – è assegnato dalla Costituzione a tutti i cittadini, “finalizzato agli interessi del singolo e a quelli della comunità” (p.141). Esso si traduce e si attua attraverso l a disciplina dell’obbligo scolastico (pp.141-144)  e dell’obbligo formativo (p.146), che  è innegabilmente evolutadeviando “la sua originaria funzione, [quella di] connettere interesse individuale del singolo allo sviluppo della sua personalità, a quello generale della collettività (ex articolo 9 Cost.), nell’ottica della solidarietà di cui all’ar. 2 Cost.” (p.147) e  sempre più appare schiacciata sul “finalizzare la doverosità dell’istruzione alla mera preparazione del futuro lavoratore per il mercato del lavoro” (p.147). Basti pensare, a tal proposito, alla disciplina che consente di assolvere l’obbligo scolastico anche tramite percorsi di apprendistato e formazione regionale (p.145) o all’introduzione obbligatoria dell’alternanza scuola-lavoro (pp.159-165).

Ma  l’imposizione che qui ci interessa richiamare, connessa all’esercizio del diritto-dovere di istruzione, è l’obbligo di sottoporsi a test elaborati dall’INVALSI.

Un adempimento, come già detto, ripetutamente richiesto, e fin da bambini. Oggi non più esclusivamente basato su prove cartacee ma computerizzate e di più ampio spettro rispetto alla prima introduzione (con il D.Lgs 62/17 si prevede anche il test di inglese). Spettro che, potenzialmente e pericolosamente, potrebbe essere esteso (vedi comunicazioni INVALSI-MIUR del marzo scorso, sui possibili  test delle soft skills)  in linea di principio senza alcun confronto o dibattito scientifico, esattamente come è accaduto fino ad oggi. Non è da trascurare, inoltre, l’orientamento sempre più marcato delle finalità del test alla  valutazione degli istituti scolastici, dei  dirigenti scolastici e del loro operato, e- per finire – del singolo studente, attraverso la  certificazione personale delle competenze. La prescrizione ulteriore che il superamento dei test costituisca requisito d’accesso all’esame di conclusione di ogni ciclo scolastico (art. 7 del D.Lgs 62/17) pone una condizione significativa all’esercizio del diritto-dovere all’istruzione, andando ad incidere sostanzialmente sul suo significato e sulla sua effettività: l’introduzione del test codifica e influenza scelte, modalità e contenuti del percorso scolastico svolto da insegnanti e studenti, comprimendo gradualmente ma inarrestabilmente la libertà di chi apprende e di chi insegna.

L’autrice ammonisce, in chiusura, sull’improcrastinabilità di un’inversione di tendenza, in uno scenario di crisi che dalla scuola abbraccia la rappresentanza politica, la cittadinanza, la salute della stessa democrazia.  Ci ricorda che in una prospettiva di tipo sempre più tecnocratico di governo della scuola, trasformata in servizio- merce e colonizzata, nella scelta di finalità e mezzi, dalla ragione economica, i “cittadini non consapevoli si trasformano facilmente in sudditi” (p.176).  L’esercizio del diritto all’istruzione, espressione di un più ampio diritto alla cultura, che la nostra Costituzione intende promuovere per ciascun cittadino,  configura infatti il rapporto tra governanti e governati, alimenta o depotenzia il senso delle istituzioni democratiche e quello di appartenenza ad una medesima comunità politica, sostanzia o svilisce il patto sociale. Per questo l’abdicazione dello Stato dai compiti dell’istruzione determinerebbe il declino dell’idea stessa di interesse generale, la cui tutela non può certamente essere affidata a piccole comunità territoriali o a poteri economici e finanziari privati.


29.10 assemblea sindacale COBAS SCUOLA a Orvieto ore 15-17

In occasione del nuovo orario settimanale di apertura della sede cittadina dei COBAS DELLA SCUOLA, VIA  MAGALOTTI 20 ORVIETO, aperta dal 5 novembre tutti i martedì dalle ore 17 alle ore 19 (ultimo martedì del mese con la presenza dei referenti provinciali COBAS) per consulenze gratuite al personale docente, ATA  ai precari della scuola

I COBAS  DELLA SCUOLA
ORGANIZZANO 
UN’ ASSEMBLEA SINDACALE
PRESSO IL LICEO ARTISTICO, 
C/O PALAZZINA COMANDO EX CASERMA PIAVE, PIAZZA CAHEN – ORVIETO 
MARTEDì 29 OTTOBRE 
ORE 15 - 17
A SCUOLA DI SOPRAVVIVENZA .  
Quale libertà di insegnamento e quali diritti per  docenti e personale ATA nella scuola azienda?

INTERVENGONO PER RISPONDERE ALLE VOSTRE DOMANDE, QUESTIONI E PER CONSULENZE:

FRANCO COPPOLI, referente provincia di Terni COBAS della scuola:
La tutela del personale. Diritti e doveri delle lavoratrici e dei lavoratori della scuola


ELISABETTA GRIMANI, responsabile precari COBAS scuola Terni:
“La tutela del personale precario. Informazione su concorsi, graduatorie e diritti”.

Nell’incontro verranno esposti i diritti dei docenti , del personale ATA e dei precari  e verranno  affrontate le principali problematiche e criticità, spiegando anche come opporsi in caso di abusi che sempre più spesso si verificano nelle scuole pubbliche.

Intervenite numerosi/e e ricordate che da quest’anno scolastico la sede provinciale dei COBAS DELLA SCUOLA, via Magalotti 20, Orvieto è aperta tutti i martedì dalle 17 alle 19.

Ferie come permessi personali e familiari: Dirigente non può negarle. Sentenza

sabato 19 ottobre 2019

Ennesima sentenza di condanna ad un Dirigente scolastico che aveva negato ad un docente a tempo indeterminato i giorni di ferie da fruire come permesso retribuito per motivi familiari e personali.

Dopo la  recente sentenza del tribunale di Velletri  questa volta tocca al tribunale di Milano.

I FATTI

La docente nel novembre 2018 richiede i primi 3 giorni di permesso retribuito autocertificandone i motivi da fruire dal 19 al 21 dicembre. Agli inizi di dicembre fa richiesta di un ulteriore giorno di assenza attingendo ai 6 giorni di ferie e facendo partire l’assenza dal 18 dicembre e quindi “attaccando” questo ulteriore giorno ai 3 giorni già precedentemente richiesti. Mentre per il 17 dicembre avrebbe fruito di un giorno di malattia per visita specialistica.

LA DIRIGENTE

Il giorno 13 dicembre la dirigente invia comunicazione alla docente asserendo di non voler “concedere” il giorno 18 dicembre (quindi uno dei 6 giorni di “ferie” da fruire come permessi ulteriore ai primi 3 giorni di permesso) motivando la non concessione con le esigenze della scuola in prossimità delle Festività natalizie per cui era impossibile garantire il regolare funzionamento dell’attività didattica.

La docente, coerentemente con la norma e ritenendo che anche il giorno di ferie, al pari dei primi 3 giorni, sia un diritto soggettivo, si assentava ugualmente dal 17 dicembre avendo prodotto regolare comunicazione e motivazioni.

Il 20 dicembre la dirigente avvia un procedimento disciplinare nei confronti della docente per l’assenza ingiustificata del 18 dicembre e il 14 febbraio 2019 irroga la sanzione disciplinare.

IL GIUDICE

Annulla la sanzione e condanna l’Amministrazione al pagamento di 700 euro.

Nelle motivazioni il giudice non fa altro che “leggere” il Contratto Scuola e in particolare l’art. 15 comma 2 in combinato con l’art. 13 comma 9 in cui è chiaramente scritto che anche  i 6 giorni di ferie possono essere fruiti come permesso e che, al pari dei primi 3 giorni di permesso retribuito,   sono sottratti alla discrezionalità del dirigente per cui non è possibile negarli neanche per “ le esigenze della scuola”.

IL COMMENTO

La cosa sicuramente interessante e che va sottolineata è che al pari della sentenza di Velletri sopra richiamata anche questa del tribunale di Milano è successiva al 2012 ovvero dopo l’entrata in vigore della legge 228/2012 (legge di stabilità per il 2013) la quale sia per l’ARAN che per l’Avvocatura dello stato, e naturalmente su questa scia per molti dirigenti “autonomi”, è ritenuta di rango superiore ad un contratto di lavoro.

Ricordiamo infatti che  sia l’ARAN che successivamente  l’Avvocatura dello Stato  ritengono che “l’intento del legislatore di innovare la disciplina convenzionale posta dal CCNL di comparto, il quale, come detto, prevede, all’art 15 comma 2, la fruizione di ferie, concesse per oggettive e documentate necessità anche con oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.  Ebbene, la legge 228/2012 certamente prevale sulla difforme contrattazione collettiva, in quanto, in disparte le evidenti ragioni di carattere sistematico attinenti alla gerarchia delle fonti, la medesima legge espressamente prevede (comma 56) che dal 1 settembre 2013 devono essere disapplicate tutte  le clausole contrattuali contrastanti . “

Purtroppo omettono (volutamente?) che il decreto legislativo n. 75/2017 ha modificato il Testo Unico (n. 165/2001) e all’art 2, comma 2 così recita:
“I rapporti di lavoro (…) …eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducono o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell’art 40, comma 1 e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili”.

Tale modifica ha eliminato quindi di fatto ciò che il decreto Brunetta aveva stabilito ovvero che la legge non poteva essere derogata da un Contratto.

E che l’art. 1 comma 10 del nuovo CCNL 2016-18 ridà sostanzialmente vita a tutti gli artt. del CCNL 2006-09 non disapplicati, derogati o modificati dal nuovo CCNL.

Ma su questo argomento è comunque anche utile dire che in verità la legge di stabilità per il 2013 non entra neanche in merito ai 6 giorni di ferie da fruire come permessi e non entra altresì in merito alla discrezionalità o meno del dirigente di concederli, per cui su questo aspetto si continua a dare una interpretazione fantasiosa e di “convenienza” della legge e nello stesso tempo si continua a non rispettare il Contratto.

La conclusione quindi unanime, sia dei sindacati ma anche dei giudici a cui i docenti (purtroppo) devono su questa materia ricorrere sempre più spesso, è che  i giorni di ferie utilizzati come permessi retribuiti non trovano limite se non nel fatto nel periodo che trattasi di 6 giorni fruibili anche nelle giornate in cui si svolgono le lezioni: una volta richiesti a tale titolo, infatti, non costituiscono più giorni di ferie ma giorni di permesso, e in quanto tali, pur sottratti al monte complessivo delle ferie fruibili annualmente da parte del personale docente, sono soggetti al regime giuridico dei permessi retribuiti.

Pertanto, anche per questi giorni esiste un diritto soggettivo del dipendente che esula dalla discrezionalità del dirigente e dalle eventuali ragioni organizzative addotte dalla scuola.


Altro che 3 miliardi in più, la Nadef taglia la spesa per l’istruzione

        Altro che 3 miliardi in più a scuola e università come promesso dal ministro Lorenzo Fioramonti. La manovra 2020 potrebbe addirittura riservare un taglio dei fondi all’istruzione. Almeno stando alla nota di aggiornamento al Def, la cosiddetta Nadef, che rivede al ribasso (dal 3,5 al 3,4%) la quota di spesa pubblica in percentuale sul Pil dedicata al mondo dell’education rispetto alle previsioni del Documento di Economia e finanza di aprile. Un taglio dello 0,1% che, se confermato nella legge di bilancio, vorrebbe dire 1,8 miliardi in meno già dall’anno prossimo alla lunga filiera che parte dalle scuole dell’infanzia e arriva agli atenei.

L’impegno del neoministro. Eppure Lorenzo Fioramonti era stato chiaro. Un minuto dopo il suo upgrade da viceministro dell’Istruzione del Governo Conte1 a ministro del Governo Conte 2 aveva promesso 3 miliardi in più per l’istruzione: 2 miliardi per la scuola e 1 per l’università. Individuando anche la fonte di finanziamento in una serie di mini-imposte di scopo sui consumi inquinanti o insalubri (dai voli aerei alle bibite gassate fino alle merendine) e promettendo che si sarebbe dimesso qualora la sua voce non fosse stata ascoltata. E non era un semplice annuncio. Come conferma il fatto che i primi tavoli avviati a viale Trastevere dopo il suo insediamento sono stati dedicati proprio a sugar tax e dintorni. Dopodiché l’aria all’interno della maggioranza, e soprattutto del M5S, deve essere cambiata. L’ipotesi di finanziare l’istruzione con nuove tasse, in un primo momento avallata dal premier Giuseppe Conte, è stata stroncata subito dopo dal ministro degli Esteri (nonché capo politico dei pentastellati), Luigi Di Maio.

La promessa del leader M5S e i numeri della Nadef. Proprio Di Maio, all’indomani del varo della Nota di aggiornamento al Def, aveva assicurato che non ci sarebbero stati tagli all’istruzione. Anzi, ai microfoni di Agorà, il leader M5S aveva annunciato che la prossima manovra avrebbe aumentato gli investimenti per università e ricerca. Ma guardando il testo della Nadef lo scenario sembra differente. La tabella R1, a pagina 48 del testo pubblicato sul sito del ministero dell’Economia, riassume l’andamento della spesa pubblica «age-related». Alla voce scuola scopriamo che gli stanziamenti in percentuale del Pil nel 2020 sono attesi al 3,4 per cento. Per poi calare progressivamente al 3,2% nel 2025, al 3,1% nel 2030 e al 3% nel 2035. E iniziare la risalita solo nel 2040.

Le stime del governo precedenteMa se nel lungo periodo il calo della spesa potrebbe essere compensato dai flussi demografici che danno in diminuzione in calo i giovani in età scolare, i problemi maggiori potrebbero esserci sul breve. Per sua natura la Nadef serve ad aggiornare il quadro macroeconomico definito in primavera nel Documento di Economia e finanza e a fornire la “cornice” numerica nella quale la legge di bilancio inserirà il “quadro” con le singole misure. E qui arriva la sorpresa. Nel Def di aprile – quando a Palazzo Chigi sedeva Giuseppe Conte ma la maggioranza era composta da Lega e M5S – la spesa per istruzione era data al 3,5% del Pil nel 2020. Dunque lo 0,1% in più rispetto al 3,4% cifrato adesso. E il fatto che nel vecchio documento questa voce fosse denominata come «istruzione» anziché come «scuola» non deve trarre in inganno. Che si tratti dello stesso ambito di uscite lo confermano i dati storici. Sia nel Def gialloverde che nella Nadef giallorossa le percentuali di spesa relative al 2010 e al 2015 sono infatti identiche: rispettivamente 3,9 e 3,6% sul Pil. Dunque, all’appello rischiano di mancare 1,8 miliardi. Trovarli o meno non è questione da poco per tradurre in realtà le promesse contenute nella Nadef stessa. A cominciare dalla riduzione delle classi pollaio e dell’aumento degli stipendi degli insegnanti. Due misure che insieme potrebbero costare un paio di miliardi.

APPELLO AL MINISTRO FIORAMONTI PERCHE’ RENDA CONCRETE LE SUE AFFERMAZIONI PER UNA SCUOLA INCLUSIVA E LAICA

martedì 1 ottobre 2019 · Posted in , , , , ,




Ritengo che le scuole debbano essere laiche e permettere a tutte le culture di esprimersi, non esporre un simbolo in particolare, ed eviterei l’accozzaglia, diventa altrimenti un mercato”. 
Le parole del  Ministro  dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti danno finalmente forza a una visione dello Stato e della scuola pubblica laica e inclusiva in opposizione alla prepotente e inattuale presenza nelle aule scolastiche del crocefisso, il solo simbolo di una religione particolare -quella cattolica- che senza alcuna legittimità viene imposto e collocato nelle aule scolastiche, quasi fossero territori da marcare con un’operazione di discriminazione delle differenza o di semplice razzismo rispetto alle tante culture che abitano le nostre scuole.
Tali parole, pronunciate da un ministro del governo devono avere un riscontro fattuale: si chiede che il ministro diffonda una circolare in cui si ribadisce e si renda effettivo il suo pensiero per una scuola laica ed inclusiva, altrimenti si sarà trattato -una volta di più- solo di parole al vento.
La questione è lunga ed articolata. Per quanto mi riguarda nell’a.s. 2008/09, ho subito -come docente- un primo provvedimento disciplinare della sospensione dal servizio e dallo stipendio per 30 giorni, irrogatomi dal MIUR per aver reso laica ed inclusiva l’aula dove insegnavo togliendo i simboli religiosi. La stessa sospensione, per gli stessi motivi, è stata replicata nel 2015.
Da oltre 10 anni sto combattendo una battaglia per rendere le aule libere da simboli religiosi, per garantire spazi e ambienti educativi simbolicamente inclusivi e neutrali, grazie all’ausilio dell’UAAR (Unione Atei, Agnostici e Razionalisti), dei COBAS DELLA SCUOLA e di tanti colleghi e studenti democratici e delle tante persone che mi hanno espresso solidarietà concreta e fattiva.
Va ricordato che in Italia non esiste alcuna norma che legittimi la presenza dei crocefissi nelle aule, che storicamente risale al fascismo.
Infatti dopo la circolare dell’allora ministero dell’istruzione di Giovanni Gentile divulgata il 22 novembre 1922, subito dopo la marcia su Roma, in cui era scritto: Intimiamo allora a tutte le amministrazioni comunali del regno l'ordine di ristabilire nelle scuole che ne sono sprovviste i due simboli incoronati della fede e del sentimento patriottico.”, sono seguiti due superati e strumentali regi decreti: il n. 965 del 1924 (scuole elementari), e il Regio decreto del n. 1297 del 1928 (scuole media), con cui il fascismo costruì l’alleanza organica con la chiesa cattolica, che ebbe l’atto conclusivo nei Patti Lateranensi firmati il 19 febbraio del 1929 da Benito Mussolini e dal Cardinale Piero Gasparri. Sulla questione non c’è altro.
Riproporre quindi oggi, come si fa in alcune scuole, l’imposizione del simbolo religioso in termini escludenti è una violazione dei principi dello Stato laico e si configura come la riproposizione di una “religione di Stato” che non esiste più.
Voler imporre quindi il crocefisso a scuola, esposto nel posto di massima visibilità e cioè sopra la testa del docente, non riguarda assolutamente le “nostre” tradizioni culturali o artistiche, ma ci ricorda il ventennio fascista ed il fascismo di oggi, di chi usa strumentalmente e chi pretende di imporre a chi non crede o a chi professa altre religioni i suoi simboli e le sue icone come universali (in contrasto netto, tra l’altro, con il messaggio di amore che dovrebbe rappresentare).
Uno stato laico e una scuola inclusiva non impongono simboli di parte, ma garantiscono l’integrazione ed il confronto delle differenze, che sono una ricchezza e sono le basi per la costruzione di una società a venire multietnica in cui sono presenti ed hanno uguale dignità tanti punti di vista e visioni del mondo.
Una scuola e una società aperte al confronto e chiuse all’intolleranza e alle pretese impositive di chi fa politica utilizzando le peggiori armi del razzismo e dell’autoritarismo.
Per questo si auspica che il ministro sia coerente con quanto dichiarato e che la Corte di Cassazione –che di fatto ha “congelato” da oltre cinque anni il ricorso presentato- finalmente arrivi a fissare un’udienza contro il provvedimento disciplinare del MIUR e possa finalmente esprimersi su questa battaglia di civiltà e di diritto, contro le strumentalizzazioni di un simbolo religioso realizzate da chi del razzismo e dell’intolleranza fa bandiera.
Terni 1 ottobre 2019
Franco Coppoli

docente ITT “Allievi - Da Sangallo”, Terni

membro dell'EN COBAS DELLA SCUOLA

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