COBAS Scuola SARDEGNA
Comunicato Stampa – 26 giugno 2019
Una preside di Nuoro, nel maggio del 2016, aveva sospeso per sei giorni 3 docenti dei COBAS Scuola Sardegna per non aver voluto ADDESTRARE gli studenti ai quiz Invalsi: pratica, peraltro, condannata dallo stesso Invalsi.
Il TRIBUNALE di NUORO ha ANNULLATO la SOSPENSIONE dall’insegnamento per 6 giorni, ha condannato l’Amministrazione Scolastica a rifondere i giorni di stipendio alle colleghe e condannato il MIUR alle spese del giudizio.
La preside dell’Istituto Tecnico Agrario “B. Brau” di Nuoro, Innocenza Giannasi, nel maggio del 2016 aveva aveva promosso un incredibile ed illegittimo provvedimento disciplinare – che conferma a quali gradi di mostruosa assurdità può portare lo strapotere dei presidi padroni voluto dall’allora governo e dalla sua legge 107 – di sospensione dall’insegnamento, per sei giorni, nei confronti di tre stimate docenti dell’Istituto, Lidia GARGANO, Rosaria PIRODDI, e Santina SUCCU (tutte aderenti ai COBAS Scuola Sardegna), per non aver voluto “propinare” alle/ai loro studenti/tesse prove di addestramento ai quiz Invalsi.
Per svolgere queste prove le colleghe avrebbero dovuto sospendere le attività didattiche programmate.
Le tre docenti, una delle quali è la prof.ssa Rosaria Piroddi, docente di matematica e fisica, RSU COBAS dell’Istituto, nonché componente dell’Esecutivo Regionale COBAS Scuola Sardegna, furono sanzionate brutalmente per aver deciso di esercitare il loro dovere di insegnanti nell’assoluto rispetto della normativa vigente e dell’art. 33 della Costituzione che tutela la libertà di insegnamento. Non solo è assurdo che si volesse imporre la simulazione e l’addestramento alle prove Invalsi a docenti che non hanno MAI “somministrato” le prove vere e proprie; ma tale tentativo confliggeva e confligge clamorosamente con l’orientamento dello stesso Invalsi (e di strutture analoghe a livello internazionale), che ha ripetutamente giudicato “inutile e dannoso allenarsi ai test” e l’addestramento a prove standardizzate. Basterebbe al riguardo ricordare un passaggio dell’intervento di Paolo Mazzoli, Direttore generale dell’INVALSI, ad un convegno nel giugno 2015, pubblicato sulla rivista scientifica on line Galileo il 4 gennaio 2016 (https://www.galileonet.it/2016/01/perche-e-inutile-e-dannoso-allenarsi-ai-test-invalsi/ : “L’Istituto nazionale di valutazione rileva e misura gli apprendimenti con riferimento ai traguardi e agli obiettivi previsti dalle Indicazioni, promuovendo, altresì, una cultura della valutazione che scoraggi qualunque forma di addestramento finalizzata all’esclusivo superamento delle prove”.
D’altra parte appare ovvio persino a noi, che pure siamo contrari all’Invalsi, che non si può preparare gli studenti ai quiz: sarebbe come se nel famosissimo “Lascia e Raddoppia” del secolo scorso, Mike Bongiorno avesse sottoposto preventivamente ai concorrenti del programma televisivo i suoi quiz e li avesse “addestrati” al loro superamento. Insomma, la dirigenza scolastica tentava di esercitare un uso sconsiderato dei propri poteri nei confronti delle tre docenti ma si rivelava più realista del re, confliggendo addirittura con l’Invalsi, il cui Direttore avrebbe dovuto sconfessare non solo il suo tentativo di “addestramento” (che annullerebbe la stessa “imparzialità” dei quiz) ma dire esplicitamente come queste pratiche, diffuse in tante scuole, vadano annullate immediatamente e per sempre.
Peraltro, la Dirigente era “recidiva” perché qualche anno prima era stata condannata dal TAR della Sardegna per aver violato le prerogative del Collegio dei Docenti (allora Circolo Didattico “Furreddu” di Nuoro), rifiutandosi di inserire all’Odg per la discussione in Collegio l’argomento prove Invalsi. Dopo la sentenza del TAR il Collegio deliberò a stragrande maggioranza la propria contrarietà ai quiz Invalsi ed alcune docenti decisero di non somministrarli ai loro alunni.
Dopo tre lunghi anni di attesa, nell’udienza del 25 giugno 2019, la Giudice del Lavoro del TRIBUNALE di NUORO, dott.ssa Tiziana Longu, ha ACCOLTO il ricorso presentato dalle tre colleghe (e patrocinato dai COBAS Scuola Sardegna con l’ottimo Avvocato Monica Mereu), ritenendo i provvedimenti disciplinari adottati illegittimi perché ha ritenuto la Dirigente Scolastica incompetente all’irrogazione della sanzione comminata.
Ha provveduto, quindi a disporre l’ANNULLAMENTO della SOSPENSIONE dall’insegnamento per sei giorni, disposta nei confronti delle colleghe Gargano, Piroddi e Succu, condannando l’Amministrazione Scolastica alla restituzione delle retribuzioni trattenute nonché alle spese di lite.
Nuoro, 26 giugno 2019
per i COBAS Scuola Sardegna
Nicola Giua
Domanda disoccupazione Naspl, i documenti da presentare e i requisiti Di Fabrizio De Angelis
mercoledì 26 giugno 2019
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Domanda disoccupazione Naspl,
i documenti da presentare e i requisiti
Domanda disoccupazione Naspl, i documenti da presentare e i requisiti Di Fabrizio De Angelis
– Le attività didattiche in chiusura significa per molti precari della scuola la scadenza del contratto di supplenza. Questi precari possono produrre la domanda disoccupazione NASpl. Infatti, coloro i quali abbiano il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, possono usufruire dell’indennità di disoccupazione.
Naspl: cos’è
L’indennità Naspl è una prestazione economica, istituita dal 1° maggio 2015, che sostituisce l’indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI).
Si tratta di una prestazione a domanda, erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2015.
Domanda disoccupazione Naspl: chi può richiederla
Possono richiedere la domanda disoccupazione NASpl i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, compresi:
- i lavoratori che hanno perso involontariamente il lavoro (quindi non si sono licenziati) e si trovano in condizione di disoccupazione
- chi presenta dichiarazione di disponibilità al lavoro presso l’INPS o il Centro per l’impiego territoriale competente (la richiesta si può fare presso il patronato INCA CGIL)
- chi firma il patto per la ricerca attiva del lavoro
- chi ha almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni che precedono la domanda di accesso all’indennità
- i soggetti che hanno almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono la disoccupazione
L’indennità NASpI viene corrisposta mensilmente e per fruire dell’indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Domanda disoccupazione Naspl: quanto dura
La NASpl viene corrisposta mensilmente per un massimo di 24 mesi ovvero per il numero delle settimane pari alla metà delle settimane contributive lavorate degli ultimi 4 anni; dal calcolo sono esclusi i periodi contributivi che hanno già dato luogo alle prestazioni di disoccupazione.
Come presentare la domanda disoccupazione Naspl
La domanda per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione NASpI deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
- WEB: servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
- Contact Center integrato INPS – INAIL: n. 803164 gratuito da rete fissa oppure n. 06164164 da rete mobile;
- Enti di Patronato: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Inoltre, la domanda deve essere presentata entro il termine di decadenza di sessantotto giorni, che decorre:
- dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro. Qualora nel corso dei sessantotto giorni si verifichi un evento di maternità indennizzabile, il termine rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento e riprende a decorrere al termine dello stesso per la parte residua. Nell’ipotesi in cui si verifichi un evento di malattia comune indennizzabile o di infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile dall’INAIL, insorto entro i sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, il termine rimane sospeso per la durata dell’evento;
- dalla data di cessazione del periodo di maternità indennizzato, quando questo sia insorto nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
- dalla data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio/malattia professionale, quando questi siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
- dalla data di definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
- dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
- dal trentesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.
I documenti necessari per la domanda
Dopo aver compilato il modulo per la domanda, il lavoratore precario deve allegare i seguenti documenti:
- documento di identità che sia in corso di validità;
- codice fiscale:
- autocertificazione della residenza;
- modulo SR163 compilato e timbrato dalla banca o dall’ufficio postale per poter ricevere l’accredito del bonifico;
- copia del cedolino con indicazione dell’IBAN;
- nome e luogo dell’ultimo datore di lavoro;
- data inizio e fine del contratto di lavoro concluso;
- recapito telefonico;
- indirizzo email.
Importo dell’indennità della domanda disoccupazione Naspl
La misura della prestazione è quantificata, come riporta la circolare 94 del 12/5/2015,
- al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT (per l’anno 2015 pari ad € 1.195,00);
- al 75% dell’importo stabilito (per l’anno 2015 pari ad € 1.195,00) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed euro 1.195,00 (per l’anno 2015), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.
Tuttavia, l’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge. All’indennità mensile si applica una riduzione del 3% per ciascun mese, a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° giorno di prestazione).
Decorrenza NASpl
L’indennità di disoccupazione NASpI spetta:
- dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;
- dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia presentata dopo l’ottavo giorno;
- dall’ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, qualora la domanda sia presentata entro l’ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora sia presentata successivamente all’ottavo giorno ma comunque nei termini di legge;
- dall’ottavo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, qualora la domanda sia presentata entro l’ottavo giorno; dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, qualora sia presentata oltre l’ottavo giorno successivo al licenziamento.
Immissioni in ruolo 2019-20: 64.149 posti liberi, 16.379 su sostegno. Verifica qui le possibilità di ruolo per cdc e provincia
martedì 25 giugno 2019
Con la pubblicazione dei movimenti legati ai trasferimenti, sono stati pubblicati anche il riiepilogo per ciascun ordine e grado dei posti vacanti e disponibili negli organici per l'anno scolastico 2019-20. Posti su cui il Miur potrà chiedere autorizzazione al MEF per effettuate le immissioni in ruolo attingendo al 50% dalle GAE (dove ancora disponibili) e dalle GM 2016 e in subordine dalle graduatorie del concorso riservato del 2018.
I posti vacanti e disponibili per ogni ordine sono ripartiti secondo la tabella qui allegata:

Un totale dunque di 64.149 posti disponibili così ripartiti:
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Infanzia vacanti 2.939 posti Comuni e 1.143 posti Sostegno
Primaria vacanti 6.897 posti Comuni e 5.502 posti Sostegno
I Grado vacanti 17.317 posti Comuni e 7.269 posti Sostegno
II Grado vacanti 20.617 posti Comuni e 2.465 posti Sostegno
Il totale dei posti vacanti e disponibili è pertanto pari a 47.770 posti Comuni e 16.379 posti sulsostegno.
Pertanto il totale dei posti liberi e disponibili da subito è pari a 64.149 posti di cui circa il 25% su posti di sostegno (16.379).
PSN pubblica il dettaglio della distribuzione diffuso dalla cisl scuola per ciascuna cdc e provincia grazie al quale è possibile, conoscendo la propria posizione in graduatoria (GAE, GM 2016 o GM 2018), comprendere se in base all'organico disponibile si potrà ottenere l'immissione in ruolo
Infanzia vacanti 2.939 posti Comuni e 1.143 posti Sostegno
Primaria vacanti 6.897 posti Comuni e 5.502 posti Sostegno
I Grado vacanti 17.317 posti Comuni e 7.269 posti Sostegno
II Grado vacanti 20.617 posti Comuni e 2.465 posti Sostegno
Il totale dei posti vacanti e disponibili è pertanto pari a 47.770 posti Comuni e 16.379 posti sulsostegno.
Pertanto il totale dei posti liberi e disponibili da subito è pari a 64.149 posti di cui circa il 25% su posti di sostegno (16.379).
PSN pubblica il dettaglio della distribuzione diffuso dalla cisl scuola per ciascuna cdc e provincia grazie al quale è possibile, conoscendo la propria posizione in graduatoria (GAE, GM 2016 o GM 2018), comprendere se in base all'organico disponibile si potrà ottenere l'immissione in ruolo
Qui il dettaglio dei posti vacanti e disponibili per il 2019/20 per la scuola dell'infanzia posti comune e sostegno
Qui il dettaglio dei posti vacanti e disponibili per il 2019/20 per la scuola primaria posti comuni e sostegno
Qui il dettaglio dei posti vacanti e disponibili per il 2019/20 per la scuola di I Grado posti comuni esostegno
Qui il dettaglio dei posti vacanti e disponibili per il 2019/20 per la scuola di II Grado posti comuni esostegno
Qui il dettaglio dei posti vacanti e disponibili per il 2019/20 per la scuola primaria posti comuni e sostegno
Qui il dettaglio dei posti vacanti e disponibili per il 2019/20 per la scuola di I Grado posti comuni esostegno
Qui il dettaglio dei posti vacanti e disponibili per il 2019/20 per la scuola di II Grado posti comuni esostegno
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Un articolo sorprendente: sulla didattica delle competenze
lunedì 24 giugno 2019
L’articolo di Magni pubblicato di recente su Roars[1] inizia con l’allineare critiche radicali contro la didattica delle competenze: da quelle di Angelique del Rey, per cui essa sussume il sapere sotto la categoria totalizzante dell’utile, disturba la didattica effettiva e trascura i valori dell’educazione del cittadino, a quelle di Diana Ravitch, per cui frammenta il curricolo scolastico approfondendo le discriminazioni sociali e abbassando il livello culturale; fa così credere al lettore distratto che sia stato scritto con l’intenzione di assestarle il colpo di grazia. È però un’apparenza. Il punto di vista definitivo di Magni, in sostanziale contrasto con le osservazioni iniziali, è che “una didattica per competenze dovrebbe affiancare, non sostituire, la didattica fondata sul postulato della ‘trasmissione’ di conoscenze attualmente in uso”. Non è vero dunque quanto Angelique del Rey e Diane Ravitch scrivono; il male sarebbe invece la didattica della trasmissioneancora in uso e il rimedio sarebbe affiancarla con la didattica delle competenze
Contraddirsi è affermare la verità della congiunzione del vero e del falso. Magni sembra contraddirsi in quanto sembra concepire la didattica delle competenze prima come indesiderabile poi come desiderabile. Di fatto, però, la critica della didattica delle competenze è debole già dall’inizio. La contraddizione è dunque soltanto apparente.
Quando Magni, compendiando le critiche di Angelique del Rey, scrive: “In parole semplici, il sapere viene a identificarsi con l’utile, e l’educazione con la produzione di ‘capitale umano'”, questa critica è così innocua da sembrare plausibile solo in una prospettiva idillico-pastorale. Non è scandaloso, infatti, che il sapere sia finalizzato all’utile economico, perché l’economia non ha, in sé, nulla di scandaloso; essa è l’indagine sulla produttività umana; la scienza, la cultura sono una forma di produttività; e sono anche utili, anzi sono l’utile κατ’ ἐξοχήν; è dunque vano polemizzare sul concetto di utilità applicato ai prodotti dell’uomo; l’utilità diventa problematica soltanto se applicata all’uomo stesso.
Se si volesse veramente criticare la didattica delle competenze, bisognerebbe muoversi con ben altra impostazione. Si dovrebbe rilevare che la didattica delle competenze assoggetta la scuola, anziché all’utile economico, alla cattiva economia, quella costruita su premesse in contrasto con la realtà e che anziché correggere i difetti dell’economia reale per svilupparla in forme sempre più umane, si preoccupa soltanto di consolidare il potere brutale dei rentier e la servitù del lavoratori; − quella che, teorizzando per esempio l’austerità espansiva, produce il disastro economico e per nasconderlo scatena il disastro culturale e il disastro didattico. Se veramente avesse voluto criticare la didattica delle competenze, osservando che le prescrizioni ministeriali non si amalgamano con la pratica pedagogica, Magni avrebbe colto l’occasione per sottolineare l’analogia tra la cattiva economia che schiaccia i popoli nella miseria e la cattiva didattica che schiaccia i giovani nell’ignoranza.
Cattiva economia e cattiva pedagogia sono ideologia, costruzioni che occultano la controfattualità delle loro premesse con il gigantismo del loro sviluppo deduttivo. Non è dunque un caso che la corrosione neoliberale della pedagogia segua la stessa procedura della corrosione liberale dell’economia. Keynes ha rilevato che l’economia ortodossa presuppone come data la situazione ottima della piena occupazione, che invece, nella sconsolata realtà del capitalismo, non si dà mai o quasi mai, e da questo principio sempre o per lo più falso sviluppa un esteso corpo teorico, condito di formule matematiche, che però è non meno falso del suo principio e produce quindi ricette letali; allo stesso modo la pedagogia neoliberale, presupposta arbitrariamente la situazione ottima di bambini e giovani già desiderosi di sapere, disciplinati e capaci di indagine autonoma, ne deduce con facile sillogismo che la didattica deve limitarsi a far fruttificare con stimoli per quanto possibile discreti l’albero già rigoglioso. Magni sembra far suo questo presupposto della pedagogia neoliberale quando scrive che “l’azione pedagogica arriva per ultima”; e la sua inclinazione ideologica diventa plasticamente evidente nel fascino che subisce dall’esempio di Jaccotot, i cui studenti hanno imparato il francese mentre lui insegnava diritto, laddove per sottrarvisi era sufficiente la riflessione che gli studenti di diritto hanno imparato da soli il francese soltanto perché erano già, appunto, studenti, perché dalle pratiche didattiche normali, quelle che Magni squalifica con il nomignolo di “didattica della trasmissione”, avevano già acquisito sapere, disciplina e capacità di lavoro autonomo. Sembra che a Magni sfugga il peccato originale della didattica neoliberale, l’insensibilità al fenomeno originario dell’arte pedagogica, al fatto che bambini e giovani, fuori dall’influenza dell’educazione e nella loro naturalità, sono per lo più sventati, indisciplinati e pigri, e la scuola è appunto il percorso che da quello stato deve abilitarli alla vita contemplativa e attiva.
Magni sottovaluta il valore della didattica normale e simpatizza per la didattica delle competenze contro ogni dato empirico, perché profondamente liberale, quindi profondamente anarchica, è la sua concezione della libertà. Da questa risulta che apprendere implica il contrasto tra l’‘agire autonomamente’ e l’‘essere assoggettati’. Agire autonomamente, però, non significa affatto ‘agire arbitrariamente’, ma, letteralmente, agire secondo una legge, cioè una determinazione universale, valida per tutti (νόμος), che il sé riconosce come propria (αὐτός), significa cioè assoggettarsi a una legge di cui ci si sente legislatori. L’agire autonomo, di cui fanno parte il desiderio di sapere e il rispetto della legge, non è dunque già dato con la naturalità dell’uomo e non può essere attribuito al bambino e al fanciullo; questi, in quanto tali, sono assoggettati all’arbitrio del loro istinto naturale, senza il cui assoggettamento non si dà agire autonomo. Poiché non è riferito all’agire autonomo, ma all’istinto arbitrario, l’assoggettamento pedagogico non è dunque in contrasto con l’agire autonomo, ma al suo servizio.
È la sirena liberale che seduce Magni a credere che la didattica delle competenze possa essere assolta dal suo peccato perché è nata dall’attivismo pedagogico che sarebbe nato a sua volta per liberare gli individui. Basta però uno sguardo rapido a Rousseau per scorgere già alle origini dell’attivismo pedagogico, accanto all’istinto libertario, una tendenza nichilista nel disprezzo della civiltà e una tendenza totalitaria nel progetto di trasformare l’educazione in una pratica di condizionamento occulto. Il nichilismo e il totalitarismo della didattica delle competenze rilevati da Angelique del Rey non nascono dunque da una strumentalizzazione, ma sono l’emersione di aspetti già presenti nella pedagogia attiva, che odia i libri e la scrittura e nel collocare i suoi alunni tra le cose, le piante e gli animali ne manipola la spontaneità; quell’odio e questa pratica sono connessi con il rancore nei confronti dei valori della cultura e con ossessioni di controllo.
L’autorevolezza della pedagogia attiva ha senz’altro una giustificazione, ma è una giustificazione storica: i suoi eccessi naturalistici hanno contrastato gli eccessi di una pedagogia dogmatica irrigidita nella meccanicità della memoria. Significa però perdere il senso della realtà odierna affermare che la scuola su cui si è abbattuta la didattica delle competenze fosse la scuola gesuita del XVI secolo, che vi si studiassero solo regole ed eccezioni grammaticali fini a sé stesse e senza applicazione. Proprio questo sembra accadere a Magni alla fine del suo articolo; egli immagina che per molti alunni “l’apprendimento altro non” sia “se non qualcosa di puramente meccanico”, che nella scuola attuale “il ‘copiare’” sia “identificato con l’‘imparare’, che “la ‘noia’ e l’‘abbrutimento’ della scuola” dipendano “dal fatto che la sua metodologia corrente oscura completamente il fatto che la conoscenza costituisce un ‘fare’ e un ‘costruire’ e non semplicemente un ‘ripetere’”. La scuola attuale è invece in una situazione affatto opposta a quella immaginata da Magni: il timore del lato meccanico dell’apprendimento impedisce l’apprendimento, l’orrore del copiare priva gli alunni perfino della capacità di scrivere in corsivo, la paura della noia e dell’abbrutimento riduce il lavoro didattico a una sequenza di sollazzi insulsi, la paura del ripetere impedisce il fare gli esercizi.
La pedagogia neoliberale, di cui Magni si rivela sorprendentemente portavoce, fallisce perché disprezza la didattica normale, l’unica che sviluppa le competenze sulla base delle conoscenze ed è così in grado di scolarizzare il fanciullo e di farne uno studente. Poiché la sua sostanza è il disprezzo della normalità, la pedagogia neoliberale costruisce sul nulla, e la sua stessa speranza di raggiungere competenze strumentali e servili si riduce a una velleità, com’è testimoniato da ogni indagine sulla scuola attuale. Questo fallimento ha una radice profonda. Dal punto di vista logico, infatti, nel respingere la conoscenza la didattica neoliberale rifiuta senza saperlo la proposizione, dunque l’alternativa vero/falso, e nel volere la competenza esalta il sillogismo, cioè la necessità con cui una conclusione deriva da premesse, dunque l’abilità applicativa. Ma il rifiuto della proposizione non resta impune; porta con sé il disprezzo della verità. Così, mentre la scienza unisce verità delle premesse e necessità delle conclusioni e per questo è utile, l’abilità applicativa senza verità non è affatto utile, ma può solo suscitare l’accecamento ideologico di cui è archetipo l’economia neoliberale. Lo spirito della didattica delle competenze consiste dunque nell’educare i discenti a infischiarsi della verità delle premesse e a precipitarsi a corpo morto sulle loro conseguenze applicative. Dalla sua applicazione escono in realtà alunni del tutto ignoranti − essa costruisce infatti sulla sabbia dell’ignoranza; se però potesse mantenere la sua promessa, se esistesse la competenza del dedurre dal nulla, ne uscirebbero soltanto alunni manipolabili: capaci di operare con strumenti anche raffinati, incapaci di valutare l’opportunità di applicarli, perché incapaci di verità, cioè di visione della realtà.
di Paolo Di Remigio
Note
[1] Disponibile al seguente indirizzo: https://www.roars.it/online/lambiguo-impero-delle-competenze/. − Queste mie osservazioni sono state suscitate dagli stimoli e dall’incoraggiamento di Fausto Di Biase e Marino Badiale, ai quali va il mio ringraziamento.
Supplenti, scade contratto. Come presentare domanda di disoccupazione
lunedì 3 giugno 2019
– Si avviano al termine i contratti dei supplenti. Alcuni saranno interrotti l’ultimo giorno di lezioni, altri il 30 giugno. Le procedure per la richiesta dell’indennità di disoccupazione.
Domanda NASPI
La domanda di disoccupazione (NASPI) può essere presentata dal giorno successivo alla scadenza del contratto ed entro il 68° giorno, attraverso il sito dell’INPS o con il supporto di un patronato.
DID: Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro
L’art. 21 del Decreto Legislativo 150/2015prevede che la domanda di NASPI presentata dall’interessato equivale a DID: dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.
Sono ormai numerose le regioni che evitano ai supplenti le lunghe fila ai centri per l’impiego, adottando soluzioni online.
La Regione Lombardia ha emanato un comunicato in cui dice che, solo in caso di mancata assunzione all’avvio del nuovo anno scolastico, i docenti – dopo il 15 settembre – potranno attivarsi per la procedura al Centro dell’impiego. Comunicato Regione Lombardia
La Regione Marche ha invece predisposto una specifica funzione che consente di effettuare un inserimento DID automatizzato.
Requisiti e condizione per la Naspi 2019
- stato di disoccupazione involontario (vi rientrano anche ipotesi particolari come il licenziamento nei periodi tutelati di maternità o la mancata accettazione di trasferimento in altra sede a più di 50 km dalla propria residenza o raggiungibile con almeno 80 minuti di mezzi pubblici);
- dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro presso la sede Inps o il centro per l’impiego territorialmente competente;
- firma del patto di servizio per la ricerca attiva del lavoro.
- montante contributivo negli ultimi 4 anni precedenti all’evento disoccupazione pari ad almeno 13 settimane;
- aver prestato almeno 30 giorni di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi precedenti allo stato di disoccupazione.
Se la domanda viene inoltrata entro 8 giorni dal licenziamento l’indennità sarà corrisposta a partire dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Ferie insegnanti: quanti giorni spettano, quando si possono interrompere, rimandare o monetizzare
martedì 28 maggio 2019
– Come avviene il calcolo dei giorni di ferie? In quali periodi è possibile fruire delle ferie? Quelle non godute vanno monetizzate? Quali differenze tra il personale a tempo determinato e indeterminato? Le scuole possono attribuire le ferie d’ufficio? Una guida per i docenti e le segreteria scolastiche.
GIORNI DI FERIE PER I DOCENTI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO
Ai sensi dell’art. 19/2 del CCNL 29.11.2007 “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato.”
Pertanto è indispensabile effettuare la proporzione: 360 : 30/32 = n° dei giorni di servizio : x
A titolo di esempio il docente fino al terzo anno di servizio ha prestato 82 giorni di supplenza, ha diritto a 7 giorni di ferie (x = 30 per 82 diviso 360).
ATTENZIONE: le ferie spettanti devono essere calcolate non in base all’orario di servizio settimanale (che può essere anche uno spezzone orario) ma solo in riferimento al totale dei giorni inclusi nel contratto (sono ovviamente esclusi eventuali giorni non retribuiti es. permessi per motivi personali, aspettativa per famiglia ecc.).
GIORNI DI FERIE PER I DOCENTI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO
Il docente ha diritto a:
- 30 gg. di ferie se ha un’anzianità di servizio non superiore ad anni 3;
- 32 gg. se ha un’anzianità di servizio superiore ad anni 3.
ATTENZIONE: Per “anzianità di servizio” si intende servizio a qualunque titolo prestato.
A titolo di esempio, il docente neoassunto in ruolo nel 2018/19 che ha almeno tre anni di supplenza di 180 gg. ha diritto già da quest’anno a 32 gg. di ferie.
GIORNI DI FERIE E “SETTIMANA CORTA” O GIORNO “LIBERO”
Il personale scolastico è in servizio 6 giorni settimanali, anche rispetto al computo delle ferie, indipendentemente dall’articolazione oraria settimanale.
Ai fini del calcolo delle ferie la settimana lavorativa è quindi calcolata su 6 giorni compreso l’eventuale “giorno libero” o se la scuola adotta la c.d. “settimana corta”.
Tutti i docenti hanno infatti pari numero di ferie indipendentemente se svolgono l’orario settimanale in 5 o 6 gg.
GIORNI DI FERIE E PART TIME
- part time orizzontale: Il docente ha diritto al medesimo numero di giorni di ferie spettanti nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo pieno.
- part time verticale: Il docente ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno.
Di conseguenza nel solo caso di part time verticale il calcolo dei giorni di ferie deve tenere conto del numero dei giorni lavorativi (non delle ore settimanali).
A titolo di esempio, il docente in servizio con un part time verticale distribuito in 3 gg. con 9 ore settimanali ha gli stessi giorni di ferie di un docente sempre con un part time verticale distribuito in 3 giorni ma di 12 ore settimanali.
Di seguito il calcolo da applicare ad entrambi i docenti:
- n. gg. di lavoro settimanali : 6 gg. = x gg. : 32 gg. o 30 (a seconda se con un’anzianità di servizio superiore/non superiore ad anni 3).
Il caso più comune è il docente con un part time verticale di 3 gg. settimanali con anzianità superiore a 3 anni di servizio: 3 : 6 = x : 32 ovvero x = 16 gg. di ferie.
TIPOLOGIE DI ASSENZA CHE INCIDONO/NON INCIDONO SUL NUMERO DI FERIE SPETTANTI
Ai sensi dell’art. 13, comma 14, del CCNL del 29.11.2007 “il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno scolastico”.
Pertanto le ferie non sono ridotte:
- nel caso di assenze interamente retribuite (es. permessi previsti dal CCNL, ovvero i congedi per maternità (congedo obbligatorio) e congedi parentali o i 3 gg. legge 104/92, permessi per lutti, matrimonio).
- nel caso di assenze parzialmente retribuite (es. i periodi di malattia retribuiti al 90% o al 50% o i congedi parentali retribuiti al 30%).
A titolo di esempio, invece, riduce il numero di ferie spettanti l’aspettativa per motivi familiari o altri tipi di aspettative per cui non è prevista alcuna retribuzioneo comunque in cui il rapporto di lavoro risulti “sospeso” o, anche se retribuite, nei casi in cui la riduzione delle ferie è prevista dalla legge che le regolamenta (es. congedo biennale per assistenza).
PERIODI DELL’ANNO SCOLASTICO IN CUI È POSSIBILE FRUIRE DELLE FERIE
L’art. 1 comma 54 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) ha uniformato per tutti i docenti (di ruolo, supplenti brevi o fino al 30/6- 31/8) i periodi fruizione delle ferie disponendo che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Per tutti i docenti (compresi quelli assunti a tempo indeterminato) è possibile quindi fruire delle ferie maturate:
- dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l’inizio delle lezioni;
- Vacanze natalizie e pasquali;
- L’eventuale sospensione delle lezioni per l’organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi;
- Dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giungo esclusi ovviamente i giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all’insegnamento (es. collegi dei docenti o altri impegni inseriti nel Piano delle attività deliberato ad inizio anno o successivamente modificato).
- Dal 1° luglio al 31 agosto per i docenti con contratto annuale (31/8) o per chi è assunto a tempo indeterminato (N.B. : tali ultimi docenti possono comunque fruire delle ferie anche nei periodi di cui ai punti precedenti).
- Durante il normale periodo di svolgimento delle lezioni: 6 gg. ferie che non devono però determinare oneri per l’Amministrazione (N.B. per i soli docenti a tempo indeterminato tali giorni possono essere fruiti, in alternativa, “come” permessi per motivi personali in aggiunta ai 3 già previsti. In questi casi possono determinare anche oneri per l’Amministrazione seguendo le stesse modalità dei primi 3 gg.).
INTERRUZIONE DELLE FERIE
Ai sensi dell’art.13, comma 13, del CCNL del 29.11.2007 le ferie possono essere interrotte “se interviene una malattia di durata superiore a 3 giorni o che abbia comportato il ricovero ospedaliero”.
Pertanto, nel caso ci sia un evento morboso che determini una prognosi di almeno 4 giorni o se per almeno un solo giorno ci sia necessità di un ricovero ospedaliero, le ferie possono essere interrotte.
In questi casi il docente dovrà tempestivamente informare la scuola dell’insorgenza della malattia o del ricovero e dell’indirizzo dove può essere reperito. Per la documentazione della malattia si segue l’iter della “normale” malattia.
RIMANDARE LE FERIE NON GODUTE
L’art. 13, comma 10, del CCNL del 29.11.2007 dispone che ”In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica”.
A titolo di esempio, che insieme alla malattia è sicuramente il caso più comune è la docente a tempo indeterminato che fruisce durante l’anno di periodi di interdizione/maternità obbligatoria coincidenti con i periodi di luglio e agosto per cui è impossibilitata a fruire delle ferie.
La docente in questi casi rimanderà le ferie non godute all’anno scolastico successivo ogni qual volta ci sarà la possibilità di fruizione all’interno di un periodo di sospensione delle lezioni (es. vacanze di Pasqua, Natale o dal 1 settembre all’inizio della scuola/dal termine delle lezioni al 30/6).
RIMANDARE LE FERIE NON GODUTE ANCHE PER PIÙ ANNI SCOLASTICI
Ai sensi degli artt. 36 Cost. e 2109 cc. le ferie sono un diritto irrinunciabile e indisponibile del lavoratore.
Pertanto, qualora le stesse siano maturate e non godute per cause non imputabili al dipendente (es. grave patologia o una malattia che si protrae), potranno essere fruite dallo stesso anche al di là dei limiti stabiliti dall’art. 13 del CCNL sopra citato.
MONETIZZAZIONE DELLE FERIE
- Docenti di ruolo e docenti assunti a tempo determinato fino al 31/8: Non vi è la possibilità di non fruire delle ferie, a meno che ovviamente non ci siano degli impedimenti oggettivi es. malattia, maternità ecc.
Per tali docenti, quindi, il “problema” di non fruizione delle ferie o di monetizzazione delle stesse non si pone: es. se il docente assunto al 31/8 o a tempo indeterminato non ha voluto fruire delle ferie durante la sospensione delle lezioni, dovrà richiederle obbligatoriamente nei mesi di luglio ed agosto.
- Docenti assunti a tempo determinato per supplenza breve o fino al 30/6: Per tali categorie di docenti la monetizzazione delle ferie avviene nella misura data dai giorni di ferie spettanti detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale.
Ci si riferisce ai giorni complessivi di ferie spettanti e non a quelli in cui dette ferie siano effettivamente fruite. A nulla rileva, dunque, ai fini della (non) “monetizzazione”, se il dipendente abbia o meno richiesto le ferie nei giorni in cui aveva facoltà di chiederle in quanto si dovrà tener unicamente conto della mera astratta facoltà di poterne fruire.
A titolo di esempio, se il docente durante la sospensione delle lezioni (vacanze di Natale, Pasqua ecc.) in cui è possibile fruire delle ferie di fatto non richiede di fruirle, tali giorni saranno comunque sottratti al monte ferie spettantegli alla fine del contratto. Solo se avanzano giorni di ferie questi saranno monetizzati.
MONETIZZAZIONE DELLE FERIE: CASI PARTICOLARI
Nella dichiarazione congiunta n. 1 allegata al nuovo CCNL 2016/18 è stato chiarito che:
In relazione a quanto previsto all’art. 40, comma 2 (Disposizioni speciali per la Sezione Scuola), all’art. 45, comma 1 (Ferie) e all’art. 70, comma 1(Ferie), le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall’art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell’8/10/2012), all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Per il settore scuola, oltre alle disposizioni di legge sopra richiamate, resta fermo anche quanto previsto dall’art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228/2012.
FERIE ATTRIBUITE D’UFFICIO
Ogni anno giungono numerose segnalazioni di scuole che attribuiscano d’ufficio le ferie (sia al personale a tempo determinato che indeterminato) ogni volta che c’è un periodo di sospensione delle lezioni.
- Personale a tempo determinato (supplenza breve o al 30/6).
Il calcolo della eventuale (non) monetizzazione delle ferie deve avvenire solo alla fine del contratto. Giova infatti ricordare che la possibile/effettiva fruizione delle ferie e la monetizzazione delle stesse sono due aspetti che vanno distinti. Alla scuola spetta solo il secondo, e dal momento che, come già detto, l’operazione di sottrazione delle ferie rispetto ai periodi di sospensione delle lezioni avviene indipendentemente se le ferie siano state effettivamente fruite, la scuola non deve preoccuparsi di altro ed effettuare il calcolo solo alla fine del contratto. Ogni circolare che prevede il collocamento del personale in ferie d’ufficio durante la sospensione delle lezioni deve essere dichiarata illegittima.
- Personale docente al 31/8 o a tempo indeterminato: L’art. 1 comma 54 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 come detto ha uniformato per tutti i docenti (di ruolo, supplenti brevi o fino al 30/6-31/8) i periodi fruizione delle ferie disponendo che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
C’è da segnalare che per tale personale (31/8 o a TI) non è comunque cambiato nulla rispetto al diritto irrinunciabile a fruire delle ferie e che le stesse, ai sensi dell’art. 13/8 del CCNL 29.11.2007, devono essere richieste al dirigente scolastico. È quindi il docente che fa la richiesta di ferie. Pertanto, se il docente assunto a tempo indeterminato o assunto al 31/8 non ha voluto fruire delle ferie durante la sospensione delle lezioni, dovrà richiederle nei mesi di luglio ed agosto. In poche parole tale personale ha “facoltà” di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni con la differenza che non gli potrà essere effettuata nessuna sottrazione del monte ferie spettantegli e soprattutto non gli può essere imposta nessuna fruizione delle ferie durante tale periodi (con l’obbligo ovviamente comunque di fare richiesta di fruizione, salvo i casi di impedimento, malattia ecc.) Qualunque circolare che prevedrà il collocamento in ferie d’ufficio durante i giorni di sospensione delle lezioni dovrà essere dichiarata illegittima
Elezioni europee 2019: ecco come funzionano i permessi e le assenze,
mercoledì 22 maggio 2019
– Le assenze o, se si preferisce, i permessi spettanti ai dipendenti pubblici e privati chiamati a svolgere funzioni presso gli uffici elettorali, più comunemente, seggi elettorali); permessi “considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa”, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni primarie:
– dall’art. 119 del T.U. n. 361 del 1957, come sostituito dall’art. 11 della legge n. 53/1990;
– dall’art. 1, comma 1, della legge n. 69/1992.
– dall’art. 1, comma 1, della legge n. 69/1992.
Secondo tali disposizioni, il personale titolato ad assentarsi dal posto di lavoro, in occasione di “tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni”, è quello impegnato nei seggi e individuabile ne:
- i presidenti e i vice presidenti dei seggi,
- i segretari dei seggi,
- gli scrutatori,
- i rappresentanti di lista,
- i rappresentanti dei partiti o gruppi politici,
- i rappresentanti dei promotori del referendum ( nel solo caso di consultazioni referendarie).
Le assenze dal servizio, ancorché direttamente correlate alla durata delle “relative operazioni elettorali”, necessitano di ulteriori specificazioni in ordine all’inizio e al termine delle “operazioni” stesse.
Per quanto riguarda l’inizio (l’ora e il giorno) esso risulta chiaramente indicato nelle Istruzioni emanate dal Ministero dell’Interno e, nel caso di specie, ovvero in occasione delle prossime elezioni europee, è fissato per domenica 26 maggio, dalle ore 7:00 alle ore 23:00. Vale a dire, il datore di lavoro non può richiedere o pretendere dal dipendente interessato alcuna prestazione di servizio nella prima parte di detta giornata destinata, in toto, all’assolvimento di una pubblica funzione.
Per quanto riguarda, invece, il termine esso è determinato in sede di verbalizzazione delle operazioni di chiusura dei singoli seggi elettorali ed ha natura variabile. Ci si riferisce alla ipotesi, tutt’altro che inconsueta, in cui la chiusura avvenga nelle prime ore (quindi, notturne) di un determinato giorno, normalmente, del martedì. In tale situazione, con il termine del lavori oltre la mezzanotte del lunedì – come risultante dal verbale di chiusura del seggio – l’assenza del dipendente non potrà che protrarsi, legittimamente, anche per l’intera giornata in questione, ovvero del martedì.
L’assenza del dipendente , oltre ad interessare i giorni di effettivo impegno elettorale, concerne anche il recupero – aggiuntivo – della giornata festiva della domenica. Soccorre in tema la Corte Costituzionale (sentenza n. 452 del 1991) che, dopo avere richiamato – ex art. 119, comma 2, del T.U. n. 361 del 1957 – la equiparazione tra i giorni di assenza per lo svolgimento delle funzioni elettorali e l’attività lavorativa, deduce per “ il diritto del lavoratore al recupero immediato del riposo festivo”. Il che significa: ove i lavori del seggio abbiano avuto termine entro la mezzanotte di lunedì, la giornata di martedì è deputata – per il dipendente – a compensare obbligatoriamente il mancato riposo domenicale.
Un ulteriore recupero è previsto per la giornata di sabato – giusta la chiarificazione del Dipartimento della Funzione Pubblica, che così si è espressa al riguardo: “… dipendenti che, at sensi vigenti disposizioni normative, fruiscono orario servizio distribuito cinque giorni settimanali, esclusa pertanto giornata sabato, dipendenti medesimi, qualora sunt impegnati tale giornata per espletamento funzioni anzidette, habent titolo recupero, con altro giorno lavorativo che amministrazioni appartenenza determineranno in rapporto esigenze servizio” ( nr. 50556/10.0.235 dell’8 maggio 1990). La citata nota telegrafica della Funzione pubblica, trasmessa con circolare del Ministero della P.I. 14.06.1990, n. 160, interessa ed è applicabile anche al personale della scuola e, in particolare, a coloro che, nella giornata di sabato, fruiscono del c.d. “giorno libero”. Il recupero di detto giorno, naturalmente, dovrà avvenire d’intesa con il dirigente scolastico ed in funzione di rilevate esigenze di servizio.
Un’ultima considerazione merita il personale chiamato a svolgere le funzioni elettorali presso seggi ubicati in comuni distanti dalla sede di servizio. Per tali situazioni è da tener presente e da applicare quanto disposto dal Decreto del Ministero del Tesoro 5 marzo 1992, ovvero la concessione del tempo necessario per il viaggio di andata e ritorno, così determinato:
- un giorno per le distante da 350 a 700 chilometri;
- due giorni per le distanze oltre 700 chilometri o per spostamenti da e per le isole.
L’art. 118 della D.P.R. n. 361/1957 e la circolare della Ragioneria Generale dello Stato 10.03.1992, n. 23, regolamentano le situazioni dei dipendenti pubblici e privati che intendono recarsi a votare in Comuni diversi da quelli in cui svolgono la loro ordinaria attività lavorativa. In particolare, l’articolo della norma dianzi citata prevede la concessione di permessi retribuiti solo ed unicamente ai dipendenti che, nel termine di 20 giorni dal momento dell’avvenuto trasferimento o della assegnazione della sede di servizio – abbiano chiesto e non ottenuto l’iscrizione nelle liste elettorali del Comune in cui soggiornano per esigenze di lavoro.
Nei casi in cui i dipendenti non abbiano provveduto in tal senso, vale a dire non abbiano richiesto il trasferimento anagrafico nel Comune di servizio e, di conseguenza, non risultano inseriti nelle liste elettorali dello stesso, non hanno titolo alcuno alla fruizione/concessione dei permessi retribuiti. Per contro, attesa la valenza costituzionale della espressione di voto – possono richiedere, in via alternativa, di fruire di permessi non retribuiti.
La predetta situazione necessita, però, per il personale della scuola, di maggiori puntualizzazioni.
Il personale scolastico con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato potrà – per recarsi a votare nel Comune presso cui ha mantenuto la propria residenza anagrafica – utilizzare i permessi retribuiti previsti dall’art. 15 del vigente Ccnl, entro i limiti temporali ( uno o due giorni ) concernenti il viaggio di andata e ritorno, come stabiliti dal già richiamato D.M. del Tesoro 5 marzo 1992.
Per il personale con contratto individuale di lavoro a tempo determinato, invece, non potrà che operare la previsione di cui all’art. 19, comma 9, del vigente Ccnl, ovvero la fruizione di permessi non retribuiti, sempre nel rispetto dei limiti temporali prescritti dal D.M. di cui innanzi.
Cancellare immediatamente l’ignobile provvedimento contro Rosa Maria Dell’Aria
lunedì 20 maggio 2019
Rosa Maria Dell’Aria, collega dell’istituto Vittorio Emanuele III di Palermo, è stata colpita, come oramai è ben noto, da un odioso, arbitrario e intollerabile provvedimento repressivo – con la sospensione dal lavoro di 15 giorni e interruzione dello stipendio – per aver interpretato il suo ruolo didattico, consentendo ai propri studenti di svolgere, senza alcuna censura, una ricerca storica sulle ignobili leggi razziali mussoliniane del 1938, che prevedeva - nella libera espressione degli studenti - anche alcuni richiami al nostro presente. Meno noti, però, sono alcuni passaggi che hanno portato allo sciagurato provvedimento dell’Ufficio scolastico provinciale palermitano. Il 28 gennaio scorso, sul profilo di Claudio Perconte, che scrive per siti di estrema destra come “Vox” e “Primato nazionale” (sodale di Casa Pound), era comparso un tweet, indirizzato al ministro all’Istruzione Marco Bussetti: "Salvini-Conte-Di Maio? Come il Reich di Hitler, peggio dei nazisti. Succede all’Iti Vittorio Emanuele III di Palermo, dove una prof per la Giornata della memoria ha obbligato dei quattordicenni a dire che Salvini è come Hitler perché stermina i migranti. Al Miur hanno qualcosa da dire?". A seguire, il giorno dopo è avvenuta la cosa più grave: la sottosegretaria leghista ai Beni culturali Lucia Borgonzoni ha raccolto il messaggio intervenendo così su Facebook: "Se è accaduto realmente, andrebbe cacciato con ignominia un prof del genere e interdetto a vita dell’insegnamento. Già avvisato chi di dovere”. Per inquadrare il personaggio, basterà dire che durante un talk show televisivo, rispondendo ad una domanda sull’ultimo libro letto, la sprovveduta vantava con straordinaria arroganza di non aver più letto libri negli ultimi tre anni. Al di là dell'irrisorio livello culturale palesato da chi gestisce per la Lega tale ministero, andrebbe verificato se non sia stata proprio lei, “avvisando chi di dovere”, ad aver fatto intervenire l’USP palermitano : e qualora fosse confermata la cosa, sarebbe proprio la sottosegretaria Bergonzoni.a dover essere “cacciata con ignominia”.
Comunque, l’ignobile provvedimento contro Rosa Maria ha assunto dimensioni politiche nazionali eclatanti, inserendosi prepotentemente nello scontro aperto contro le politiche fascistoidi salviniane, facendo dilagare l'indignazione che è forte non solo nella scuola ma a 360 gradi, coinvolgendo anche le forze politiche e in primo luogo quelle sindacali alternative e conflittuali che, durante lo sciopero della scuola venerdi scorso, sia a Roma nella manifestazione nazionale sia nelle altre piazze coinvolte, hanno rivolto un severo monito al ministro Bussetti affinché proceda all’immediato reintegro di Rosa Maria Dell’Aria nel suo posto di lavoro dove ha sempre svolto un’attività didattica assai apprezzata da studenti e colleghi e, cancellando del tutto il provvedimento scellerato, accompagni questo atto con pubbliche scuse per l’insopportabile umiliazione che ha inferto alla collega, a cui non va tolto neanche un euro di uno stipendio già misero, come è quello attuale dei/delle docenti ed Ata italiani/e. Nelle piazze del 17 maggio, come oramai nella stragrande maggioranza delle scuole italiane, si è affermato con forza e indignazione il principio che quanto successo a Rosa Maria ci riguarda tutti/e, come cittadini/e prima ancora che come docenti, perché mette in discussione la libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di insegnamento, diritti inviolabili garantiti dalla Costituzione.
Per questa ragione torneremo fin da lunedì – e fin quando Bussetti non avrà cancellato totalmente l’odioso atto repressivo - in decine di piazze italiane e in particolare a Roma davanti al MIUR di V.le Trastevere mercoledì prossimo dalle ore 16 per chiedere l’annullamento immediato del provvedimento e per rivendicare la libertà di pensiero, di parola e d'insegnamento. Impedire alla scuola di formare cittadini/e liberi/e e pensanti è l’ulteriore segnale di una deriva autoritaria che ingigantisce le argomentazioni degli studenti di Palermo. Sono invitati a partecipare, oltre al personale della scuola e gli altri sindacati, anche gli studenti, i genitori, i cittadini e le associazioni democratiche che hanno a cuore la scuola pubblica e la libertà di insegnamento.
Mercoledi 22 tutti/e al MIUR – V.le Trastevere – ore 16
Piero Bernocchi portavoce nazionale COBAS - Stefano D'Errico segretario nazionale UNICOBAS - Marcello Pacifico presidente nazionale ANIEF - Anna Angelucci presidente Ass.Naz. Per la Scuola della Repubblica - Marina Boscaino portavoce nazionale LIP scuola - Rossella Latempa Insegnanti estensori Appello Scuola Pubblica - Francesco Marola ASSUR - Renata Puleo No Invalsi - Roberto Villani Autoconvocati della scuola
20 maggio 2019
Analoghe manifestazioni, organizzate dai COBAS e da altre strutture, si svolgeranno nella settimana: lunedì a Torino; martedì a Bologna e Catania; mercoledi a Napoli, Cagliari, Genova e Salerno; giovedì a Pisa e a Lucca; a Pescara e in altre città le date delle iniziative verranno decise nella giornata di oggi
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