– Le assenze o, se si preferisce, i permessi spettanti ai dipendenti pubblici e privati chiamati a svolgere funzioni presso gli uffici elettorali, più comunemente, seggi elettorali); permessi “considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa”, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni primarie:
– dall’art. 119 del T.U. n. 361 del 1957, come sostituito dall’art. 11 della legge n. 53/1990;
– dall’art. 1, comma 1, della legge n. 69/1992.
Secondo tali disposizioni, il personale titolato ad assentarsi dal posto di lavoro, in occasione di “tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni”, è quello impegnato nei seggi e individuabile ne:
- i presidenti e i vice presidenti dei seggi,
- i segretari dei seggi,
- gli scrutatori,
- i rappresentanti di lista,
- i rappresentanti dei partiti o gruppi politici,
- i rappresentanti dei promotori del referendum ( nel solo caso di consultazioni referendarie).
Le assenze dal servizio, ancorché direttamente correlate alla durata delle “relative operazioni elettorali”, necessitano di ulteriori specificazioni in ordine all’inizio e al termine delle “operazioni” stesse.
Per quanto riguarda l’inizio (l’ora e il giorno) esso risulta chiaramente indicato nelle Istruzioni emanate dal Ministero dell’Interno e, nel caso di specie, ovvero in occasione delle prossime elezioni europee, è fissato per domenica 26 maggio, dalle ore 7:00 alle ore 23:00. Vale a dire, il datore di lavoro non può richiedere o pretendere dal dipendente interessato alcuna prestazione di servizio nella prima parte di detta giornata destinata, in toto, all’assolvimento di una pubblica funzione.
Per quanto riguarda, invece, il termine esso è determinato in sede di verbalizzazione delle operazioni di chiusura dei singoli seggi elettorali ed ha natura variabile. Ci si riferisce alla ipotesi, tutt’altro che inconsueta, in cui la chiusura avvenga nelle prime ore (quindi, notturne) di un determinato giorno, normalmente, del martedì. In tale situazione, con il termine del lavori oltre la mezzanotte del lunedì – come risultante dal verbale di chiusura del seggio – l’assenza del dipendente non potrà che protrarsi, legittimamente, anche per l’intera giornata in questione, ovvero del martedì.
L’assenza del dipendente , oltre ad interessare i giorni di effettivo impegno elettorale, concerne anche il recupero – aggiuntivo – della giornata festiva della domenica. Soccorre in tema la Corte Costituzionale (sentenza n. 452 del 1991) che, dopo avere richiamato – ex art. 119, comma 2, del T.U. n. 361 del 1957 – la equiparazione tra i giorni di assenza per lo svolgimento delle funzioni elettorali e l’attività lavorativa, deduce per “ il diritto del lavoratore al recupero immediato del riposo festivo”. Il che significa: ove i lavori del seggio abbiano avuto termine entro la mezzanotte di lunedì, la giornata di martedì è deputata – per il dipendente – a compensare obbligatoriamente il mancato riposo domenicale.
Un ulteriore recupero è previsto per la giornata di sabato – giusta la chiarificazione del Dipartimento della Funzione Pubblica, che così si è espressa al riguardo: “… dipendenti che, at sensi vigenti disposizioni normative, fruiscono orario servizio distribuito cinque giorni settimanali, esclusa pertanto giornata sabato, dipendenti medesimi, qualora sunt impegnati tale giornata per espletamento funzioni anzidette, habent titolo recupero, con altro giorno lavorativo che amministrazioni appartenenza determineranno in rapporto esigenze servizio” ( nr. 50556/10.0.235 dell’8 maggio 1990). La citata nota telegrafica della Funzione pubblica, trasmessa con circolare del Ministero della P.I. 14.06.1990, n. 160, interessa ed è applicabile anche al personale della scuola e, in particolare, a coloro che, nella giornata di sabato, fruiscono del c.d. “giorno libero”. Il recupero di detto giorno, naturalmente, dovrà avvenire d’intesa con il dirigente scolastico ed in funzione di rilevate esigenze di servizio.
Un’ultima considerazione merita il personale chiamato a svolgere le funzioni elettorali presso seggi ubicati in comuni distanti dalla sede di servizio. Per tali situazioni è da tener presente e da applicare quanto disposto dal Decreto del Ministero del Tesoro 5 marzo 1992, ovvero la concessione del tempo necessario per il viaggio di andata e ritorno, così determinato:
- un giorno per le distante da 350 a 700 chilometri;
- due giorni per le distanze oltre 700 chilometri o per spostamenti da e per le isole.
L’art. 118 della D.P.R. n. 361/1957 e la circolare della Ragioneria Generale dello Stato 10.03.1992, n. 23, regolamentano le situazioni dei dipendenti pubblici e privati che intendono recarsi a votare in Comuni diversi da quelli in cui svolgono la loro ordinaria attività lavorativa. In particolare, l’articolo della norma dianzi citata prevede la concessione di permessi retribuiti solo ed unicamente ai dipendenti che, nel termine di 20 giorni dal momento dell’avvenuto trasferimento o della assegnazione della sede di servizio – abbiano chiesto e non ottenuto l’iscrizione nelle liste elettorali del Comune in cui soggiornano per esigenze di lavoro.
Nei casi in cui i dipendenti non abbiano provveduto in tal senso, vale a dire non abbiano richiesto il trasferimento anagrafico nel Comune di servizio e, di conseguenza, non risultano inseriti nelle liste elettorali dello stesso, non hanno titolo alcuno alla fruizione/concessione dei permessi retribuiti. Per contro, attesa la valenza costituzionale della espressione di voto – possono richiedere, in via alternativa, di fruire di permessi non retribuiti.
La predetta situazione necessita, però, per il personale della scuola, di maggiori puntualizzazioni.
Il personale scolastico con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato potrà – per recarsi a votare nel Comune presso cui ha mantenuto la propria residenza anagrafica – utilizzare i permessi retribuiti previsti dall’art. 15 del vigente Ccnl, entro i limiti temporali ( uno o due giorni ) concernenti il viaggio di andata e ritorno, come stabiliti dal già richiamato D.M. del Tesoro 5 marzo 1992.
Per il personale con contratto individuale di lavoro a tempo determinato, invece, non potrà che operare la previsione di cui all’art. 19, comma 9, del vigente Ccnl, ovvero la fruizione di permessi non retribuiti, sempre nel rispetto dei limiti temporali prescritti dal D.M. di cui innanzi.