LA FORMAZIONE E’ UN DIRITTO NON UN OBBLIGO!!
La legge 107/2015.
La questione dell’obbligatorietà della formazione in servizio era stata già oggetto di discussione e analisi quando la Legge 107/2015 aveva introdotto la formazione obbligatoria per tutti i docenti. All’articolo 1, comma 124, la Legge 107/2015 recita: “
La norma introduceva un nuovo obbligo di servizio, ma in maniera del tutto generica, non indicando alcun monte ore minimo di aggiornamento – formazione in servizio.
A questo presunto obbligo faceva seguito, a distanza di un anno la Nota Miur n. 2915 del 15 settembre 2016 “Prime indicazioni per la progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico”, in cui si prospettava una formazione triennale di 125 ore, suddivise in almeno 40 ore in presenza (8 ore x 5 UF) e 85 ore in attività di ricerca e riflessione sulla professionalità (85 ore), articolate in unità formative di 25 ore.
Ma a questo programma non è mai stato data alcuna applicazione. In alcune scuole i dirigenti hanno convinto i collegi docenti a deliberare l’attivazione di corsi di formazione, che venivano presentati come obbligatori. Ma, laddove venivano poste obiezioni e si faceva valere il principio della libertà di insegnamento, e quella di apprendimento e formazione, l’obbligo svaniva istantaneamente.
Il Decreto ministeriale 2021
Il Ministero dell’Istruzione ha ripreso quel programma, con l’emanazione del D.M. 188 del giugno 2021. All’articolo 1 del Decreto Ministeriale 188/2021 si legge:
Il presente decreto disciplina le modalità attuative degli interventi di formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità, per l’anno scolastico 2021/2022, finalizzati all’inclusione scolastica dell’alunno con disabilità e a garantire il principio di contitolarità della presa in carico dell’alunno stesso.
All’articolo 2, comma 1 viene definito il personale destinatario:
Le attività formative di cui all’articolo 1 sono destinate al personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.
E al comma 3 viene precisato:
La partecipazione alle attività formative assume carattere di obbligatorietà e non prevede esonero dal servizio.
Queste nuove norme secondo cui la formazione si configura come obbligatoria, senza retribuzione aggiuntiva e senza nemmeno esonero dal servizio, dipendono da una norma di una legge finanziaria, e quindi si presentano come imperative, ma sono in patente contrasto con i principi costituzionali, con le norme del Testo Unico 297/1994, che affermano la libertà di insegnamento, con le norme del Regolamento sull’autonomia scolastica, con le norme contrattuali che definiscono gli obblighi di lavoro del personale docente, anche sulla formazione, e con il codice civile.
L’obbligo formativo e la libertà di insegnamento
In primo luogo: le norme che considerano obbligatoria una determinata forma di aggiornamento o formazione sono in contrasto con gli articoli 3 e 33 della Costituzione[1], che impediscono che un qualsiasi corso di formazione possa diventare obbligatorio, anche se deliberato dal Collegio docenti.
Nessun/a docente può essere obbligato a seguire un determinato corso di formazione senza il suo consenso.
Il Testo Unico 297/1994 riprende questa impostazione costituzionale recitando, all’articolo 1 (che funge da principio generale per interpretare tutte le norme successive):
- Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal presente testo unico, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente.
- L’esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni.
- È garantita l’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività didattica, scientifica e di ricerca.
Dunque, sia la Costituzione sia le norme basilari sull’insegnamento garantiscono la libertà di insegnamento: da ciò deriva l’illegittimità di qualsiasi imposizione di un corso di formazione.
Le competenze del collegio docenti in materia di formazione e aggiornamento
In secondo luogo, che la formazione e l’aggiornamento rientrano nelle competenze del collegio docenti. Tra le competenze indicate dall’articolo 7. Comma 2 del DPR 297/1994 si legge:
Il collegio dei docenti
- a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell’istituto. In particolare cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
(…)
- g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell’istituto.
Dalle norme citate si evince che le iniziative promosse dalle istituzioni scolastiche relative all’aggiornamento e alla formazione in servizio dei docenti passano per il collegio dei docenti. In forza dell’autonomia scolastica, che ha assunto rango costituzionale, non può essere il Ministero a imporre un corso che non sia approvato dal collegio docenti. E il collegio esercita il suo potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente.
E tale norma è ribadita nell’articolo 28 del CCNl del 29.11.2007 che recita ai commi 3 e 4
- Gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze come indicato al comma 2.
- Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all’art. 7-.
Le norme sull’autonomia scolastica
L’imposizione di un corso da parte del Ministero appare in patente conflitto con le norme dell’autonomia scolastica, le quali riconoscono che l’autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento, di pluralismo e realizzazione di interventi di educazione, istruzione adeguati ai diversi contesti:
- L’autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l’esigenza di migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.
Quindi non è possibile che un corso deciso a livello centrale ministeriale diventi immediatamente obbligatorio per una scuola autonoma e i suoi docenti. Occorre, per effetto della combinazione delle norme citate, una delibera collegiale che recepisca e faccia propria la proposta ministeriale. E l’organo competente è il collegio docenti, che delibera nel rispetto della libertà di insegnamento e comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità:
- Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia.
- Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell’articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:
il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente;
il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa.
Gli obblighi di servizio definiti nel contratto collettivo di lavoro e la formazione.
In quarto luogo una norma di legge che impone un obbligo di lavoro supplementare e per di più non retribuito contrasta con le norme contrattuali, e come vedremo, con le norme del codice civile. La determinazione dell’obbligo formativo istituito dal D.M. 188/2021 lede le prerogative contrattuali dei docenti (art. 62 e seguenti del CCNL 2007) e degli organi collegiali, tendendo a ridurre la formazione a obbligo assoluto dipendente da rapporto gerarchico tra docente e Amministrazione Scolastica.
Gli articoli 62 e seguenti del Contratto Nazionale di lavoro del comparto scuola del 29.11.2007, tuttora vigenti, confermati dal CCNL del Comparto Istruzione ricerca del 19.04.2018, configurano la formazione come “una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane.” Prosegue il contratto: L’Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.(..,) Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l’Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…) Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell’orario di insegnamento. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall’amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio.
Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche.
Il dirigente scolastico assicura, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del servizio, un’articolazione flessibile dell’orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di formazione anche in aggiunta a quanto stabilito dal precedente comma 5.
Le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni e/o adattamento dell’orario di lavoro, devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione. Le predette opportunità di fruizione di cinque giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione come docente o come discente non sono cumulabili. Il completamento della laurea e l’iscrizione a corsi di laurea per gli insegnanti diplomati in servizio hanno un carattere di priorità.
Quindi le norme contrattuali vigenti da una parte garantiscono la formazione come diritto del docente, riconoscono che è parte del servizio, che per espletarla si può fruire di 5 giorni di esonero dall’insegnamento, e che, se si svolge fuori sede, si deve essere rimborsati delle spese di viaggio. Dall’altra la formazione si configura come attività funzionale al lavoro docente, non compresa però né nelle 40 ore collegiali né nella 40 ore utili per la partecipazione alle attività dei consigli di classe, previste dall’art. 29 del vigente CCNL del 29.11.2007.
Dunque, in analogia con la formazione per la sicurezza sul lavoro, deve essere considerata a tutti gli effetti, come attività lavorativa. Se un lavoratore viene obbligato a partecipare ad un corso per disposizione del dirigente, qualora abbia luogo oltre l’orario di servizio, deve essere retribuito.
Gli obblighi di lavoro e il Codice civile.
La formazione coatta e senza retribuzione accessoria, come viene configurata dal Decreto Ministeriale 188/2021, è in patente contrasto con quanto previsto dall’art. 2113 del Codice civile, che sanziona prestazioni gratuite o retribuite in misura inferiore a quello ordinario, norma che si ispira all’articolo 36 della Costituzione. Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide. Dunque, il codice stabilisce che né le norme di legge né quelle contrattuali possono essere in contrasto con il principio secondo cui ad ogni prestazione di lavoro deve corrispondere un’equa retribuzione.
La nota Ministeriale del 14 settembre
Anche al Ministero dell’Istruzione la questione di una norma che impone un obbligo formativo deve essere apparsa foriera di contenziosi, se nella Nota emanata il 14 settembre, a firma di Filippo Serra, si evita di formulare il termine obbligo. Recita la Nota:
Con l’emanazione del Decreto del Ministro n. 188 del 21.06.2021 è stata data attuazione all’art. 1, comma 961, della legge di Bilancio 2021 che delinea per l’anno 2021 un sistema formativo che garantisca una conoscenza di base relativa alle tematiche inclusive per il personale docente non specializzato su sostegno e impegnato nelle classi con alunni con disabilità. Una preparazione di base di questo tipo è auspicata sin dai primi anni dei percorsi di inclusione e costituisce uno strumento di lavoro per rispondere a tutti gli alunni, in un’ottica di piena inclusione e a garanzia del principio di contitolarità nella presa in carico dell’alunno stesso.
Il personale docente in questione, per l’anno scolastico 2021/2022, sarà invitato a frequentare un percorso di formazione su tematiche inclusive, secondo quanto previsto dal DM 188 citato tenendo conto delle indicazioni fornite con la presente nota e rivolta alle scuole polo per la formazione che avranno il compito di organizzare le attività formative.
Appare chiaro che lo stesso Ministero pone la questione più come un’esigenza generale di garantire la formazione del personale da parte dell’Amministrazione, piuttosto che di obbligo per i singoli docenti. E dunque implicitamente sconsiglia ai dirigenti di proporre la formazione prevista dal D.M. 188/2021 in termini impositivi.
In pratica, come ci si può opporre alla eventuale imposizione di corsi presentati impropriamente dai dirigenti scolastici come obbligatori?
- Si può far inserire in ogni PTOF la propria proposta formativa, anche in forma sintetica (su tempi generali, per esempio: “La scuola in carcere”, “La scuola della meritocrazia”, “Didattica delle conoscenze o delle competenze?”; “Scuola della Costituzione o Scuola aziendale”?, “Sviluppo e ambiente” ecc, oppure su temi disciplinari o interdisciplinari specifici di ciò che si insegna) ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99 (come modificato dall’articolo 1, comma 14 della Legge 107/2015) che riconosce le diverse opzioni metodologiche di gruppi
- Si possono ribadire in sede di collegio, o di comunicazione al dirigente scolastico, i principi costituzionali (artt. 3 e 33) sulla pari dignità sociale e sulla libertà d’insegnamento, da cui si deduce l’illegittimità di qualsiasi imposizione in termini di formazione.
- Si può e si deve sottolineare l’illegittimità costituzionale della norma del Decreto Ministeriale 188/2021 che dispone l’ampliamento e l’aggravamento della prestazione senza prevedere alcuna retribuzione aggiuntiva (così come della norma della legge 107/2015). A tal fine giova ricordare che ai sensi dell’art. 64 del CCNL 29/11/2007 la formazione è un diritto, non un
- Si deve comunque chiedere la delibera del collegio docenti su ogni corso di formazione, ricordando che la delibera collegiale deve tener conto della libertà di insegnamento e delle diverse opzioni culturali metodologiche didattiche
- Si può e si deve osservare che la formazione coatta e senza retribuzione accessoria è in contrasto con le norme degli obblighi contrattuali e con l’art. 2113 del Codice civile che sanziona prestazioni gratuite o retribuite in misura inferiore a quello ordinario, evidenziando che secondo l’art. 36 della Costituzione la retribuzione deve essere proporzionata alla quantità e qualità della
- Nella scongiurata ipotesi di una delibera collegiale a favore della obbligatorietà e gratuità della partecipazione ad azione formativa, si deve ricordare che le disposizioni d’incremento d’orario di lavoro non vincolano tutti i docenti del collegio. Il vincolo sussiste solo per coloro che abbiano votato a Chi vota contro, deve farlo verbalizzare, così si libera dai relativi obblighi (art. 24 DPR 3/1957).
- In ultimo, qualora un dirigente imponga come obbligatoria la partecipazione al corso attraverso una circolare o altra disposizione, e venga prospettata una sanzione disciplinare per chi non aderisce al corso proposto, si può presentare rimostranza scritta ai sensi del Testo Unico n. 3 del 1957. Se l’ordine viene reiterato, si può ottemperare, riservandosi di impugnare l’ordine di servizio in altre sedi e chiedere la retribuzione delle ore svolte fuori dal proprio orario di servizio.
In sintesi: si può contrastare l’obbligatorietà dei corsi di formazione imposti dal Ministero, e decidere di partecipare solo ai corsi che si considerano una opportunità di formazione professionale, e considerando illegittima ogni disposizione che configuri come obbligatoria la partecipazione ad un corso specifico.
Pare improbabile che i dirigenti insistano per l’obbligo dopo la circolare ministeriale che parla di semplice invito ai docenti.
Nel caso si opti per partecipare comunque ad un corso di formazione, si può chiedere la retribuzione delle ore svolte fuori dal proprio orario di servizio.
I corsi di formazione sulla sicurezza
Per quanto riguarda i corsi di formazione sulla sicurezza, rimandando ad altre note specifiche, già elaborate negli anni scorsi, ricordiamo che essi sono qualificati come obbligatori ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, nel quale però si chiarisce che tale formazione va espletata in orario di servizio e senza oneri per i lavoratori. Quindi un corso sulla sicurezza che si svolga fuori dall’orario di servizio deve essere retribuito, e non deve comportare nessun onere per il lavoratore. Altrimenti non può considerarsi obbligatorio.
[1] Articolo 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. (…)
Articolo 33: L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Precariato e reclutamento
La situazione del precariato nella scuola presenta elementi di criticità sempre maggiori e appare lontana da una possibile soluzione. Stando alle stime più prudenti, l’anno scolastico in corso si è aperto con 150.000 supplenze annuali a cui vanno aggiunte le varie tipologie di supplenze brevi, davvero impossibili da calcolare. Sempre più preoccupante, inoltre, la difficoltà che già da qualche anno si riscontra nel trovare supplenti provvisti del titolo di studio richiesto, circostanza che caratterizza soprattutto la scuola primaria in diverse province del nord e rende del tutto incomprensibile la logica fortemente selettiva cui sembrano improntati gli ultimi concorsi.
Sull’ultima stagione selettiva
Se si esclude il percorso finalizzato unicamente al conseguimento dell’abilitazione, di cui al momento si sono perse le tracce, nell’ultimo anno e mezzo, accompagnate da polemiche e contestazioni, si sono svolte o sono state avviate tutte le procedure concorsuali bandite nell’estate 2020: il concorso straordinario per i docenti della scuola secondaria con almeno tre anni di servizio, il concorso ordinario per i docenti di infanzia e primaria e il concorso ordinario per i docenti della scuola secondaria, quest’ultimo anticipato, all’inizio della scorsa estate, da un ulteriore concorso ordinario, bandito unicamente nelle materie STEM.
Per quanto riguarda il concorso straordinario per la scuola secondaria, iniziato, interrotto e poi ripreso in piena pandemia, ben 10 mila dei 32 mila posti messi a bando sono rimasti vuoti e la percentuale degli idonei si è attestata attorno al 43% dei partecipanti.
Il concorso STEM, invece, è stato bandito per poco più di 6 mila posti il 15 giugno 2021, e ha rappresentato la prima sperimentazione del quizzone a crocette. Nonostante il chiaro fallimento di quest’ultima procedura (bocciature superiori all’80% e posti rimasti in molti casi vacanti), che ha recentemente costretto il ministero a organizzare un secondo giro di prove per le medesime classi di concorso, nessuno a Viale Trastevere ha pensato di metterne in discussione le modalità selettive. Il quiz di 50 domande computer based, al contrario, è stato mantenuto anche per i due successivi concorsi ordinari, quello per gli insegnanti di infanzia e primaria, bandito a novembre per poco meno di 13 mila posti, e quello per le altre classi di concorso della scuola secondaria, le cui prove sono iniziate a metà marzo e sono tuttora in via di svolgimento. Gli esiti sono a dir poco disastrosi e le bocciature, in molti casi fino al 90%, stanno giustamente suscitando tanta indignazione da più di un mese a questa parte.
Dovrebbe essere bandito a giorni, infine, un altro concorso straordinario per la scuola secondaria, riservato a chi è in possesso degli stessi requisiti dell’analoga procedura dello scorso anno.
Sull’imminente riordino del reclutamento
Nel corso della lunga stagione appena descritta, il ministro Bianchi ha più volte annunciato l’intenzione di riordinare il sistema di formazione e reclutamento degli insegnanti della scuola secondaria e, come è noto, un testo di riforma in questo senso è stato inserito nel Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36. Pur essendo caratterizzato dall’intento di superare la fase delle soluzioni emergenziali, esso delinea un vero e proprio percorso a ostacoli per l’accesso al ruolo e finisce quindi per tradire la stessa ossessione per la selezione che ha contraddistinto gli ultimi tempi. Particolarmente inaccettabile, inoltre, risulta quanto previsto per i precari, poiché finirà per escludere dalla stabilizzazione la maggior parte di coloro che da anni contribuiscono a mandare avanti le nostre scuole. È semplicemente ingiusto continuare a voler sottoporre i colleghi e le colleghe con almeno tre anni di servizio a un concorso, per giunta valido solo per il 30% dei posti messi a bando, così come non si può seriamente immaginare che la formazione necessaria al conseguimento dell’abilitazione dei pochi fortunati che lo supereranno, giustamente collocata in un momento successivo a quello dell’assunzione, debba essere svolta “con oneri a carico del docente” in un ulteriore anno di supplenza.
Per affrontare la questione in modo serio, equo e strutturale, nonché per coprire le decine di migliaia di posti perennemente vacanti nelle scuole italiane, è necessario a nostro avviso riorganizzare un sistema basato sul meccanismo del doppio canale, che permetta di affiancare ai concorsi una graduatoria di accesso diretto al ruolo per TUTTI i docenti con almeno tre anni di servizio e prevedere per essi un percorso formativo successivo all’assunzione a tempo indeterminato, interamente gratuito e quindi a carico dello stato, da svolgersi nel corso dell’anno di prova.
Silvia Casali e Edoardo Recchi- Cobas Scuola
SCIOPERO 6 MAGGIO: NO ALLA GERARCHIA TRA DOCENTI E ALLA FORMAZIONE INCENTIVATA, SI’ AD AUMENTI SIGNIFICATIVI PER TUTTE/I.
Il
“governo dei migliori” ha deciso di accelerare e di portare a
casa uno dei tanti obiettivi che molti ministri (a partire da
Berliguer con il “concorsaccio”) hanno provato a conseguire:
differenziare gli
stipendi degli insegnanti e creare docenti di seria A e B.
Secondo
il Decreto scuola, dal
2023/24 nella scuola italiana troveremo tre diverse tipologie di
docenti:
Chi si “limiterà” a svolgere il lavoro in classe e resterà con gli aumenti legati agli scatti di anzianità (ma sarà comunque obbligato a seguire corsi di formazione sulla didattica digitale)
Chi deciderà di partecipare alla lotteria della formazione incentivata
I neoimmessi in ruolo che dal 2023/24 saranno obbligati a svolgere la formazione incentivata
Il meccanismo è perverso: i docenti che vorranno aumentare il proprio stipendio dovranno aggiornarsi gratuitamente per tre anni; poi dovranno sottoporsi al comitato di valutazione (formato da altri colleghi e integrato con il preside di un’altra scuola o un dirigente tecnico). Il comitato di valutazione potrà però promuovere solo il 50% dei docenti che faranno richiesta, per cui la metà avrà lavorato gratuitamente e inutilmente. I promossi potranno decidere se continuare la “carriera” ed avviarsi verso un altro triennio di formazione (sempre gratuitamente) al termine del quale (se rientreranno nel 50% dei promossi) avranno un ulteriore aumento di stipendio. Altro che condivisione e collegialità! La competizione si accamperà al centro della scuola.
Il monte orario della formazione e la quantificazione degli aumenti salariali saranno definiti in accordo con i sindacati “governativi” ed entreranno nel contratto nazionale.
L’operazione sarà finanziata con i fondi del PNRR, spostando (dal 2028) in questo capitolo di spesa le risorse utilizzate per la carta del docente e “mediante razionalizzazione dell’organico di diritto effettuata a partire dall’anno scolastico 2026/2027″; ecco come il governo pensa di “migliorare” la scuola: tagliando cattedre! 9.600 cattedre in meno dal 2026 al 2031 per finanziare i docenti migliori. Una vergogna, di fronte alle classi pollaio e ai parametri di formazione delle classi che non sono diminuiti nemmeno di fronte alla pandemia! Ma come pensa il ministro Bianchi che qualcuno poi creda alla sua favola della “qualità” della scuola italiana?
Il tutto supportato e organizzato da un nuovo “carrozzone genera-stipendi, la Scuola di Alta formazione dell’istruzione i cui posti di comando sono occupati dai presidenti di INVALSI e INDIRE insieme ad altre “personalità” nominate dal Ministro; ma la scuola potrà interagire anche con soggetti privati.
Sarà dunque ancora l’INVALSI a orientare la formazione e dunque la didattica nella scuola e non ci vuole troppa fantasia per immaginare che i contenuti saranno quelli che da anni i docenti sperimentano: didattica digitale, inclusione intesa come medicalizzazione, orientamento inteso come marketing, competenze intese come addestramento, ecc. ecc., corsi umilianti professionalmente e intellettualmente, in cui i docenti si riducono ad essere carne gratuita da stipendio per formatori spesso discutibili.
Ma il vero business si genererà con il meccanismo della certificazione; infatti la Scuola di Alta formazione si raccorderà “con soggetti pubblici e privati fornitori di servizi certificati di formazione”; si svilupperà ulteriormente quel mercato delle certificazioni che rappresenta uno strumento di progressiva privatizzazione della scuola
L’obiettivo del governo è dividere e gerarchizzare i docenti italiani, creare una presunta élite che avrà uno stipendio maggiorato e, magari, anche punteggio aggiuntivo per la graduatoria interna e per la mobilità, come era previsto nelle prime versioni. Chi è dentro la scuola sa bene che questa “formazione” non porta ad un aumento della qualità dell’insegnamento, ma anzi punta a veicolare all’interno delle classi quel ciarpame didattico che già tanti danni ha prodotto nella scuola italiana, producendo un analfabetismo cognitivo di ritorno.
Dobbiamo fermare il Governo e impedire che i sindacati confederali si limitino a salvaguardare le loro prerogative contrattuali senza modificare la sostanza.
La “riforma”:
● rafforza i “cerchi magici” intorno ai presidi mentre la scuola avrebbe bisogno di rafforzare gli organi collegiali e recuperare le loro prerogative sempre più erose dai presidi;
● divide e gerarchizza i docenti mentre nella scuola ci sarebbe bisogno di maggiore condivisione e collegialità;
● implementa una didattica di regime o “delle competenze” (addestramento) che esalta tutto ciò che si svolge al di fuori della classe, mentre un serio progetto di aggiornamento (retribuito) dovrebbe puntare a rafforzare la didattica delle discipline per combattere l’analfabetismo cognitivo.
IL 6 MAGGIO SCIOPERIAMO!
contro la differenziazione degli stipendi, contro il nuovo percorso ad ostacoli del reclutamento, contro i quiz invalsi e la “neo-didattica”
per destinare i soldi del PNRR all’edilizia scolastica, alla riduzione del numero di alunni per classe, alle assunzioni dei precari docenti e ATA
perché i fondi per gli aumenti per le spese militari siano indirizzati a sostenere scuola, sanità e stato sociale
per il rinnovo del CCNL con incrementi salariali ugualitari per evitare che la ripresa dell’inflazione riduca ulteriormente il potere d’acquisto degli stipendi, già diminuito del 20% negli ultimi decenni.
per utilizzare i docenti rientrati dalla sospensione senza demansionamento e prolungamento di orario
contro il lavoro gratuito e le morti sul lavoro degli studenti nei PCTO
contro la guerra e le politiche di riarmo del Governo in violazione dell’art 11 della Costituzione: “l’Italia ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”
per una politica energetica di uscita dalle fonti fossili e il passaggio a quelle rinnovabili
NUOVO RECLUTAMENTO E SCATTI STIPENDIALI SUBORDINATI ALLA FORMAZIONE
VOTA COBAS PER DIFENDERE I TUOI DIRITTI NELLA SCUOLA PUBBLICA
ANCHE I PRECARI HANNO DIRITTO ALLA “CARTA DEL DOCENTE” ASSEMBLEA ON LINE – MARTEDI’ 12 APRILE ORE 17,00
ANCHE I PRECARI HANNO DIRITTO ALLA “CARTA DEL DOCENTE” ASSEMBLEA ON LINE – MARTEDI’ 12 APRILE ORE 17,00
Il Consiglio di Stato, con sentenza del 16 marzo 2022 n. 1842, ha stabilito il diritto dei docenti precari alla Carta del docente; difatti, il collegio ha annullato gli: “atti impugnati nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente”.
Nel frattempo anche altri Tribunali del lavoro, compreso quello di Torino, hanno stabilito il diritto dei precari all’assegnazione della “carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione prevista dall’art. 1, comma 12, della legge 107/, inoltre si evidenzia anche che, ad oggi, della questione è stata interessata la Corte di Giustizia Europea.
Tutti i precari che hanno avuto almeno un contratto al 30 giugno o al 31 agosto negli ultimi sette anni e chiaramente chi è attualmente di ruolo ma ha avuto contratti annuali negli anni compresi tra il 2015 ed oggi sono invitati all’ASSEMBLEA ON LINE MARTEDI’ 12 APRILE ALLE ORE 17,00 in presenza dell’avv. Ariotto, per promuovere come Cobas Scuola TERNI la vertenza.
Link per partecipare all’assemblea: https://meet.goto.com/222782133
L'8 MARZO. IO LOTTO....SCIOPERO GENERALE !
Mobilità Docenti/ATA 2022/2023
E’ uscita l’ordinanza sulla mobilità del personale scolastico. Le date ufficiali della presentazione delle domande sono le seguenti:
- per il personale docente dal lunedì 28 febbraio 2022 al martedì 15 marzo 2022
- per il personale educativo dal martedì 1° marzo 2022 al lunedì 21 marzo 2022
- per il personale ATA dal mercoledì 9 marzo 2022 al giovedì 25 marzo 2022
Benché non si sia intervenuti sul vincolo triennale, con un artificio giuridico si ammette che anche coloro in ruolo dal 2020/21, e dal 2021/22 possono fare domanda di trasferimento: laddove si ottenga trasferimento, il vincolo triennale scatta dal primo settembre 2022.
Al seguente indirizzo è possibile scaricare gli allegati forniti del Ministero per la compilazione della domanda:
https://www.miur.gov.it/web/guest/autodichiarazioni-2022-2023
Di seguito i file compilabili per le dichiarazioni personali (titoli, precedenze, esigenze di famiglia)
8 MARZO SCIOPERO GENERALE
L’8 MARZO scioperiamo e manifestiamo in tutta Italia
In sintonia con la mobilitazione femminista transnazionale verso l’8 marzo, accogliamo le richieste indicendo lo SCIOPERO di tutte le lavoratrici e lavoratori dei settori pubblici e privati.
In particolare intendiamo portare insieme nelle piazze i seguenti contenuti:
CONTRO lo sfruttamento dilagante in particolare nel lavoro femminile (maggiori licenziamenti e part-time imposti, lavoro in appalto, precarietà in estensione, salario inferiore a quello medio, pensioni sempre più lontane e “leggere”);
CONTRO il tracimare dello stato sociale e della sanità in ambito privatistico;
CONTRO la divisione sessuale del lavoro in cui quello di riproduzione e di cura è funzionale all’organizzazione capitalistica della società;
CONTRO la crescente violenza verso le donne, connessa ai ruoli e alle discriminazioni di genere che richiede la valorizzazione del punto di vista di genere;
PER una scuola e un’università pubbliche che garantiscano il diritto allo studio a tutte/i gli allievi/e senza discriminazioni, PER il lavoro stabile e un reddito soddisfacente per lavoratori/trici, in ambienti sanificati e adeguati, con investimenti massicci per il miglioramento delle strutture, la diminuzione del numero di alunni/e per classe; la libertà e inviolabilità delle persone e il rispetto delle differenze; NO agli interventi dei privati nella scuola; NO all’Alternanza scuola lavoro e alla DaD, a fianco delle lotte studentesche;
PER la tutela della salute e sicurezza nei posti di lavoro,
PER una sanità pubblica potenziata, fuori dai circuiti privatistici, con la medicina di prossimità finalmente efficace;
PER la stabilizzazione nella P.A. di tutte le lavoratrici e lavoratori con contratti precari e/o in appalto;
PER la parità di diritti e di salario in tutto il lavoro privato e la fine della precarizzazione;
PER servizi pubblici che evitino di scaricare sulle donne tutto il lavoro di cura e di assistenza;
PER l’uscita immediata dallo stato di emergenza; NO al Green Pass, NO all’obbligo vaccinale; PER il reintegro di tutto il personale sospeso dal lavoro.
CONTRO TUTTE LE GUERRE
FERMIAMO L’INVASIONE E LA GUERRA DI PUTIN
STOP AL RIARMO E PER LO SCIOGLIMENTO DELLA NATO
sciopero dell’8 marzo 2022. Invito rispetto normativa e Atto Stragiudiziale di Diffida dei COBAS Scuola.
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
della Provincia di Terni
LORO SEDI
e p.c. Al Dirigente Ufficio Scolastico Regionale
Alla Dirigente Ambito Territoriale Provincia di Terni
OGGETTO: sciopero dell’8 marzo 2022. Invito rispetto normativa
e Atto Stragiudiziale di Diffida dei COBAS Scuola.
La
scrivente Organizzazione Sindacale COBAS
- Comitati di Base della Scuola, ,
in relazione allo SCIOPERO
GENERALE
di tutto il personale della SCUOLA
indetto da questa O.S. per il giorno 8 marzo 2022 come verificabile
su:
https://www.commissionegaranziasciopero.it/index.php/calendario-scioperi/dettaglio-sciopero/297761
PREMETTE quanto segue:
I Dirigenti Scolastici in occasione di ogni sciopero, per l’art. 2, comma 3 del vigente Accordo Nazionale di attuazione della Legge n°146/1990 del 3-3-1999 e s.m.i. “… inviteranno in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero...”, e quindi:
1) non possono e non devono imporre obbligatoriamente al personale di comunicare l’adesione o meno allo sciopero;
2) devono dare ampia e tempestiva informazione dello sciopero dell’8 marzo al personale e alle famiglie, con comunicazione a queste ultime della possibilità di riduzione o anche sospensione del servizio in quella giornata (“... almeno cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero, comunicheranno le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie...”).
La scrivente Organizzazione Sindacale RICORDA inoltre CHE
il personale in sciopero non può essere sostituito né per la mera sorveglianza né tanto meno per far svolgere alla classe qualsiasi attività, né, tanto meno, tale divieto può essere aggirato dai Dirigenti Scolastici mediante riorganizzazioni del servizio effettuate tramite:
- la modificazione dell’orario di lavoro,
- la designazione di docenti diversi da quelli in servizio durante il normale orario delle lezioni,
tali riorganizzazioni rientrano, infatti, a pieno titolo, nell’attività di sostituzione del personale in sciopero che - relativamente alla somministrazione delle prove INVALSI - integra gli estremi di una CONDOTTA ANTISINDACALE, prevista e punita dall’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n° 300/1970).
Si aggiunga, inoltre, che si è avuta notizia di proposte di modifiche d’orario, che taluni Dirigenti Scolastici vorrebbero predisporre sia per il personale Docente che per il personale ATA, con le quali si disporrebbe l’anticipazione dell’orario di alcune/i al fine di inficiare l’eventuale adesione allo sciopero.
Si ricorda che ove il personale Docente della prima ora aderisse allo sciopero non può essere organizzato alcun servizio sostitutivo poiché le/gli alunne/i non devono semplicemente entrare a scuola per sciopero dell’insegnante.
Analogamente ove aderisse allo sciopero il personale collaboratore scolastico (integralmente o singolarmente nei casi di unica presenza in servizio all’inizio delle lezioni) la scuola non può essere aperta e vigilata da altro personale (anticipante l’orario) o in servizio presso altra scuola poiché anche tale pratica si può chiaramente individuare quale SOSTITUZIONE di PERSONALE in SCIOPERO.
Infine, si è verificato che in alcune istituzioni Scolastiche è stato indicato al personale docente ed ATA che si possa comunicare sia l’eventuale adesione che la NON adesione allo sciopero. La norma chiaramente prevede che il Dirigente Scolastico DEBBA richiedere esclusivamente l’eventuale e volontaria comunicazione di ADESIONE allo sciopero. In taluni altri casi si è addirittura comunicato che sia le/gli scioperanti che le/i non scioperanti siano tenute/i a comunicare telefonicamente tale loro determinazione entro le ore 08.00 della mattina dello sciopero presso la segreteria dell’Istituzione Scolastica.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, la scrivente Organizzazione Sindacale COBAS - Comitati di Base della Scuola della provincia di Terni
INVITA
i Dirigenti scolastici a dare piena ed integrale esecuzione alla normativa vigente, astenendosi dal porre in essere comportamenti idonei a svilire il legittimo esercizio del diritto di sciopero
DIFFIDANDO
altresì i medesimi Dirigenti Scolastici dal perpetrare condotte antisindacali in occasione dello Sciopero Generale proclamato dalla scrivente O.S. COBAS – Comitati di Base della Scuola il giorno 8 marzo 2022.
La presente viene indirizzata anche all’Ambito Territoriale della Provincia di Terni affinché verifichi e vigili il comportamento dei singoli Dirigenti Scolastici.
Quanto precede con l’espresso avvertimento che in caso di inerzia o di sostituzione del personale in sciopero – ivi inclusa, dunque, ogni ipotesi di riorganizzazione del servizio, di designazione di docenti diversi da quelli in servizio nelle proclamate giornate di sciopero e di qualsiasi altra pratica tendente a garantire comunque la sostituzione in qualsivoglia maniera del personale Docente ed ATA in SCIOPERO la scrivente O.S. si riserva di adire le competenti sedi giudiziarie.
Si porgono distinti saluti
Terni 1 marzo 2022
per i COBAS DELLA SCUOLA- TERNI
Franco Coppoli




