importante vittoria dei Cobas di Catania
il Giudice del Lavoro,in seguito alla causa intentata dai Cobas di Catania,ha riconosciuto il carattere antisindacale della condotta tenuta dal D.S. del Liceo scientifico "Boggio Lera" di Catania ed ha ordinato la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione di ogni effetto.Ha inoltre ordinato il ritiro dei provvedimenti disciplinari ingiustamenti adottati dal D.S.nei confronti della nostra R.S.U.
Premessa: il L.S.S. E. Boggio Lera di Catania è uno dei più prestigiosi Istituti di Istruzione secondaria della Provincia. Vi lavorano, tra docenti e non docenti, quasi 200 persone, gli studenti sono circa 1700, ma, soprattutto, è una scuola che si è caratterizzata, nel corso degli anni, come un importante laboratorio in difesa della democrazia e della centralità dell'istruzione pubblica. Così è stato nel passato (ai tempi del concorsaccio), così è oggi in opposizione alle devastanti politiche Gelmini-Tremonti. Sciopero degli scrutini (con la creazione del fondo di solidarietà fra i colleghi), rifiuto dei test Invalsi, blocco dei viaggi di istruzione sono state forme di lotta approvate dai Docenti quasi all'unanimità. Inoltre, il Boggio Lera è l'unica scuola nella provincia di Catania in cui il Collegio Docenti elegge al proprio interno due collaboratori del Preside, in aggiunta ai due designati da quest'ultimo. Di più, il Boggio Lera ha dato una spinta decisiva per la costituzione del Coordinamento in difesa della scuola pubblica statale di Catania che, a tutt'oggi, è un punto di riferimento essenziale per tutti coloro che hanno a cuore la scuola della Costituzione. Nelle ultime elezioni della R.S.U. (tenutesi nel 2010) hanno votato 165 lavoratori: i Cobas hanno ottenuto 62 voti, 34 la CGIL, 25 UIL e Gilda ...
In questo contesto il D.S. ha cercato di rendere inutili le trattative per il Contratto di Istituto presentandosi alla prima riunione, convocata peraltro e nonostante le sollecitazioni della RSU ad anno scolastico avviato, avendo già preso decisioni oggetto di contrattazione (destinazione del personale ai diversi plessi scolastici, utilizzo del personale in rapporto al POF, ecc.) e non fornendo la documentazione espressamente prevista dall'art.6 del vigente contratto. La RSU, nel corso dei tanti incontri effettuati ha sempre ribadito di essere disponibile solo a una corretta contrattazione e ha richiesto di volta in volta il mandato dell'assemblea dei lavoratori sulla prosecuzione del confronto. Confronto che ha assunto toni aspri sino al punto che il D.S. ha adottato il provvedimento disciplinare della censura contro due dei tre rappresentanti della RSU. La successiva assemblea sindacale convocata dalla RSU ha approvato la decisione di interrompere le trattative e ha devoluto la somma residua non utilizzata per coprire le spese dello sciopero degli scrutini perché i due rappresentanti colpiti dai provvedimenti del D.S. potessero difendersi nelle sedi legali.
Il 22 giugno 2011, i Cobas scuola hanno depositato presso il tribunale di Catania un ricorso ex art.28, legge n. 330/1970, chiedendo al Giudice di ordinare al D.S. la cessazione dei comportamenti illegittimi e di rimuoverne gli effetti.
In data 10 agosto 2011 è stata depositata la sentenza con la quale il Giudice del Lavoro “ordina al Dirigente Scolastico dell’Istituto Scolastico resistente la cessazione del comportamento illegittimo di cui in parte motiva e la rimozione di ogni effetto”.
Questi i passaggi più significativi all’interno della parte motiva della sentenza:
“deve ritenersi provato che il D.S. non abbia fornito alcuna documentazione relativa al piano delle risorse complessive per il salario accessorio ed all’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro” [… ] “parimenti l’obbligo di informazione preventiva deve ritenersi violato con riguardo alle ulteriori materie (criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative) nonché in ordine alle materie oggetto di contrattazione” […] “Infine, deve ritenersi antisindacale la condotta posta in essere dal dirigente scolastico avente ad oggetto l’adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei docenti componenti della RSU per fatti relativi all’esercizio dei diritti sindacali” […] “da ciò discende l’illegittimità dei provvedimenti disciplinari adottati”.
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