PART TIME, NEO ASSUNTI E PERIODO DI PROVA

lunedì 19 settembre 2011 · Posted in


Il part time:
I docenti nominati a tempo indeterminato dal 1° settembre 2011 e i docenti con nomina annuale (fino al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) possono richiedere di svolgere l'orario di servizio in regime di part time.( Circolare della Funzione Pubblica n. 9/2011 del 30 giugno 2011)

Part time per i docenti neo immessi in ruolo
Il riferimento normativo è contenuto nel punto A20 dell'Allegato A alla Circolare ministeriale del 10 agosto 2011"A.22 E’ possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time, ai
sensi dell’art.73 del decreto legge 112 del 25 giugno 2008"
Per i docenti di ruolo la durata del rapporto a tempo parziale è di due anni, trascorsi i quali, si può chiedere il ritorno al tempo normale per l’anno scolastico successivo, presentando domanda di revoca del part time entro il 15 marzo all'Ambito Territoriale della sede di titolarità.
art. 25 comma 6: " L'assunzione tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 4 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro."
art. 39 comma 3: "Ai fini della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale si deve, inoltre, tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezioni di scuola dell’infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale."
In ogni caso la durata minima delle prestazioni lavorative deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno.

Periodo di prova
In base all'art. 438 comma 2 del Testo Unico: “ il periodo di prova del personale docente è valido anche se prestato per un orario inferiore a quello di cattedra”

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