Non è più necessaria la produzione del certificato di idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego, in seguito alla recente emanazione della l. 98 del 9.8.2013.
Si trascrive la parte di interesse dell’art. 42, titolato “soppressione certificazioni sanitarie”:
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d) certificato di idoneità fisica per l’assunzione nel
pubblico impiego, di cui:
1) all’articolo 2, primo comma, numero 4), del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
2) all’articolo 11, secondo comma, lettera c) , del
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
3) all’articolo 2, comma 1, numero 3), del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487;
4) all’articolo 1, comma 1, lettera b) , del decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 483;
5) all’articolo 2, comma 1, lettera b) , del decreto
del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220;
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