Accesso agli atti senza vincoli

lunedì 28 ottobre 2013 · Posted in ,

Il Garante sul caso di un docente che ha chiesto l'applicazione del codice sulla privacy

Accesso agli atti senza vincoli

Non serve l'interesse legittimo per conoscere dati personali 
Accesso agli atti senza vincoli, se i documenti amministrativi ai quali l'interessato chiede l'accesso contengono i dati personali del richiedente. É quanto si evince da un provvedimento emesso il 18 ottobre scorso dal Garante della privacy in accoglimento di un ricorso presentato da una docente (n. 365 reperibile su:http://www.garanteprivacy.it).
L'insegnante aveva avuto notizia di alcuni colloqui che si erano verificati tra il dirigente e alcuni genitori nei quali si sarebbe parlato di alcune situazioni personali che la riguardavano. Di tali colloqui era stato redatto un verbale. Ma il documento non era stato inserito nel fascicolo della docente perché, a seguito di tali colloqui, non era stato avviato a suo carico alcun procedimento collegato ai fatti narrati nel verbale. E anche per questo motivo la docente si era risolta a chiedere l'accesso invocando le disposizioni contenute nel codice della privacy e non le disposizioni contenute nella legge sulla trasparenza amministrativa. Per accedere agli atti depositati presso l'amministrazione scolastica la legge 241/90 prevede, infatti, che il richiedente l'accesso debba necessariamente vantare un interesse giuridico qualificato (articoli 22 e seguenti). Ma se l'interessato vuole semplicemente conoscere quali dei propri dati personali siano stati oggetto di discussione tra i genitori degli alunni e il dirigente scolastico, l'interesse qualificato non è necessario. E quindi basta presentare una mera istanza. Tale facoltà è prevista dal codice della privacy (decreto legislativo 196/2003).
In particolare, all'articolo 7, il codice dispone che l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ma quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa, il comma 4 dell'articolo 10 prevede che il riscontro alla richiesta dell'interessato può avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti. E per questi motivi il garante, Antonello Soro, ha accolto il ricorso ed ha disposto la consegna della documentazione contenente i dati personali della richiedente.
Lo stesso articolo 10, però, dispone al comma 5 che il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato. E quindi il Garante ha ordinato all'istituzione scolastica convenuta di comunicare alla ricorrente i dati personali che riguardano la docente, contenuti nel verbale oggetto della richiesta d'accesso e nelle altre dichiarazioni rese dai genitori al dirigente scolastico, previo oscuramento dei dati riferiti a terzi, entro sessanta giorni dalla ricezione del provvedimento.
L'autorità per la protezione dei dati personali ha ricordato alla scuola la necessità di dare conferma all'autorità stessa dell'avvenuto adempimento del provvedimento (o dell'avvenuta proposizione dell'opposizione) entro sessanta giorni dalla ricezione del medesimo. Adempimento, questo, che è espressamente previsto dall'articolo 157 del codice e il relativo inadempimento è punito con una sanzione amministrativa. Ed ha avvertito l'amministrazione scolastica che l'inosservanza dei provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell'articolo 170 del codice in materia di protezione dei dati personali.
Infine, il Garante ha fatto presente che avverso il provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo dove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.  di Antimo Di Geronimo  

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