Permessi personali top secret. Il dirigente non può indagare i motivi dell'assenza

mercoledì 16 ottobre 2013 · Posted in , ,

Una nuova sentenza rafforza l'orientamento giurisprudenzuale e indica i paletti
La fruizione del diritto ai permessi per motivi personali e familiari è insindacabile. E dunque, i dirigenti scolastici, una volta ricevuta la domanda da parte del dipendente interessato, non possono fare altro che prenderne atto e disporre le relative sostituzioni. É quanto si evince da una sentenza del giudice del lavoro di Potenza depositata il 4 ottobre scorso (n.544/2013).
La pronuncia si inquadra in un vero e proprio orientamento giurisprudenziale, che vede l'amministrazione scolastica sistematicamente soccombente. E aggiunge un tassello importante. Il giudice del lavoro di Potenza, infatti, ha chiarito che il diritto insorge anche nel caso di mero motivo personale o familiare. E che in ogni caso, la scelta del tempo e del modo di fruizione spettano in via esclusiva al dipendente che ne fa domanda. Il caso riguardava una docente di lingua straniera, che aveva chiesto un permesso a ridosso delle vacanze di Pasqua per effettuare un viaggio all'estero ed esercitarsi nell'uso delle lingue. Ritenendo che il permesso fosse un suo diritto (escludendo, dunque, la possibilità che tale diritto le venisse precluso) aveva anche acquistato il biglietto dell'aereo. Il dirigente, però, aveva opposto un netto rifiuto, frapponendo ostacoli di carattere organizzativo e valutazioni di merito circa l'opportunità di differire la data del viaggio. La docente, però, non si era data per vinta e, pur rinunciando al viaggio, aveva presentato ricorso. E il giudice del lavoro le ha dato ragione su tutta la linea, censurando le argomentazioni del dirigente scolastico (dichiarandole inammissibili) e condannando l'ufficio scolastico, in solido con il dirigente, a pagare 1800 euro di spese legali, più Iva e cassa degli avvocati. Il giudice monocratico ha condannato l'amministrazione e il dirigente scolastico anche a risarcire alla docente il prezzo del biglietto, pari a 46.08 euro. Il tutto aggiungendo che: «Sulla predetta somma dovranno essere calcolati gli interessi legali, dal dovuto al saldo, trattandosi di crediti risarcitori, legati alla violazione di diritti derivanti da un rapporto di lavoro alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione.».La fruizione dei permessi, infatti, è «condizionata dalla sussistenza di due soli presupposti: la richiesta preventiva e la autocertificazione della motivazione, personale o familiare.». E quindi, recita la sentenza, «il diritto ai tre giorni di permesso retribuito non è soggetto ad alcun potere -discrezionale - di diniego» da parte del dirigente scolastico al quale viene indirizzata l'istanza.
L'istituto dei permessi per motivi personali o familiari ha subito nel corso degli anni diverse trasformazioni. E solo nell'ultima tornata contrattuale è stato qualificato espressamente come diritto. Quando questo genere di assenze tipiche fecero il loro ingresso nel contratto di lavoro, nel 1995, la clausola negoziale di riferimento prevedeva che la fruizione fosse subordinata ad una previa concessione del dirigente scolastico «per particolari motivi personali o familiari debitamente documentati anche al rientro». Nella tornata successiva, nel 1999, le parti cancellarono le locuzioni «particolari» e «debitamente». Ma bisognerà attendere fino al 2002 per ottenere la cancellazione della previa concessione. Nella nuova formulazione i permessi venivano attribuiti e non più concessi. Infine nel 2003 i permessi sono stati qualificati come diritti. E ciò ha sgombrato definitivamente il campo dagli equivoci. Sebbene anche oggi vi siano dirigenti scolastici convinti che i permessi personali siano ancora soggetti a concessione. Tant'è che negli ultimi due anni si stanno accumulando le sentenze di condanna dell'amministrazione scolastica. La sentenza apripista, dopo l'ultima tornata negoziale, è del Tribunale di Monza: la 288 del 12 maggio 2011. Dopo di che è intervenuto il Tribunale di Lagonegro (4 aprile 2012, n.309). Successivamente il Tribunale di Terni (3 volte), quello di Campobasso (n.749 del 27 novembre 2012). E infine Potenza.

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