La Sezione VI del
Consiglio di Stato con la decisione 427 del 5/6/1979 ha espresso il suo giudizio in merito affermando che nell’odg della
seduta di un organo collegiale devono essere indicati gli argomenti che saranno
trattati per fare in modo che i membri del collegio siano in grado di valutare
l’importanza della seduta stessa in base agli argomenti d trattare. Nel punto
“Varie ed eventuali” vanno a mancare i punti di precisioni che permetterebbero
ai componenti dell’organo collegiale di conoscere gli argomenti in discussione
nella seduta. La voce è, quindi, ritenuta illegittima. Da questa sentenza,
pronunciata dal Consiglio di Stato, si evince, quindi, che non è obbligatorio
inserire la voce “Varie ed eventuali” nell’ordine del giorno. Ma se anche tale punto
fosse inserito nell’odg non sarebbe possibile deliberare gli argomenti trattati
in tale voce a meno che non siano presenti tutti i membri dell’organo
collegiale e non raggiungano l’unanimità.
A tal proposito si è espresso anche il TAR Puglia con la sentenza 550 del 5/2/2003 che ha
affermato che una eventuale delibera assunta da un organo collegiale su una
discussione di oggettiva rilevanza, non indicata nell’ordine del giorno sarebbe
illegittima se non in presenza di tutti i membri del collegio che siano
concordi nel trattare l’argomento.
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