– La composizione della commissione d’esame per la scuola Secondaria I grado viene stabilita nell’art.8 del Decreto legislativo n.62/2017, nel DM n.741/2017 e ribadita nella nota ministeriale n.1865/2017.
Una novità prevista per il corrente anno scolastico riguarda il Presidente della commissione d’esame che, fino allo scorso anno era nominato dall’Ufficio Scolastico Provinciale, mentre le nuove disposizioni prevedono che tale funzione debba essere svolta dal Dirigente scolastico della scuola.
Questa disposizione, indicata dalla citata normativa, come abbiamo segnalato nel nostro articolo, è stata causa di proteste soprattutto da parte dell’ANP (Associazione Nazionale dei Dirigenti scolastici) e questo ha determinato una modifica importante stabilita in un specifica nota ministeriale.
Analizziamo, quindi, i diversi aspetti della questione per arrivare a sottolineare quali sono le regole e i criteri definitivi per l’attribuzione dell’incarico di Presidente di commissione nell’esame di Stato della scuola Secondaria I grado.
Presidente commissione esame I grado
Fino allo scorso anno scolastico il Presidente della commissione d’esame della Secondaria I grado veniva nominato, nell’ambito della provincia, dall’Ufficio Scolastico Provinciale, tra le seguenti categorie:
- Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi
- Docenti di ruolo incaricati come Dirigenti scolastici in scuola Secondaria I grado
- Docenti di ruolo nella scuola Secondaria II grado, laureati e, possibilmente, con almeno cinque anni di servizio di ruolo ordinario, che preferibilmente insegnino in classi di collegamento o del biennio delle scuole anzidette
- Docenti di ruolo nella scuola Secondaria I grado, diversa da quella dove sono chiamati a svolgere le funzioni di Presidente di commissione, non impegnati nell’insegnamento nelle terze classi, purché laureati e, possibilmente, con almeno cinque anni di servizio di ruolo ordinario
I Dirigenti scolastici e i docenti incaricati a svolgere la funzione di Presidente della commissione d’esame dovevano provenire da scuola diversa da quella in cui erano chiamati a svolgere le funzioni di Presidente.
Nel DM n.741/2017, riguardante l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, a conferma di quanto previsto nell’art.8 del Decreto legislativo n.62/2017, sono state fornite precise indicazioni relative alla composizione delle commissioni d’esame nella scuola Secondaria I grado.
Nell’art.4 del succitato DM n.741/2017 si precisa che “Presso ciascuna istituzione scolastica è costituita una commissione d’esame composta da tutti i docenti del Consiglio di classe in coerenza con quanto previsto dall’ articolo 2, commi 3 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62”
Per ogni istituzione scolastica statale, chiarisce il comma 3 dello stesso art.4, svolge le funzioni di Presidente della commissione il Dirigente scolastico preposto.
Si specifica, inoltre, nel comma 4, che in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di Presidente della commissione un docente collaboratore del Dirigente scolastico, individuato ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del Decreto legislativo n.165/2001, appartenente al ruolo della scuola secondaria.
Questa disposizione automaticamente impedisce ai Dirigenti scolastici delle scuole Secondarie I grado di poter essere nominati Presidenti di commissione per gli esami di Stato della scuola Secondaria II grado.
è preclusa la facoltà di presentare domanda in qualità di Presidente di commissione ai Dirigenti scolastici preposti a istituti comprensivi e scuole secondarie di primo grado, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 62 del 2017, in quanto già impegnati come Presidenti di commissione per gli esami di Stato conclusivi del primo ciclo, mentre è data facoltà di presentare istanza ai Dirigenti scolastici in servizio preposti esclusivamente ad istituti statali di istruzione primaria, provvisti di abilitazione all’insegnamento negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, come esplicitato nel paragrafo 2.c.b della succitata nota ministeriale.
Dirigenti scolastici I grado possono essere Presidenti di Commissione esame II grado?
Il divieto stabilito nella succitata normativa ha causato proteste da parte degli stessi Dirigenti scolastici, con interventi dell’ANP (Associazione Nazionale dei Dirigenti scolastici), che, come abbiamo evidenziato nel nostro articolo, ha richiesto al MIUR di “eliminare il divieto di nomina alla presidenza delle commissioni degli Esami di Stato del secondo ciclo per i dirigenti delle istituzioni scolastiche del primo ciclo”
Tale richiesta è stata accolta dal MIUR che ha eliminato tale divieto e, come segnalatodalla nostra redazione, ha dato la possibilità ai Dirigenti scolastici delle scuole Secondarie I grado di presentare la domanda di partecipazione in qualità di Presidenti delle Commissioni degli esami di Stato nella scuola Secondaria II grado in modalità cartacea all’USR competente per territorio.
“ [….] A seguito di un riesame della questione e tenuto conto dei quesiti pervenuti, l’Amministrazione ha ritenuto di poter consentire anche ai dirigenti scolastici del primo ciclo di istruzione, per il corrente anno scolastico, di presentare istanza di partecipazione come Presidente di Commissione per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione [….]”
I Dirigenti scolastici delle scuole Secondarie I grado, nominati quali Presidenti delle Commissioni degli esami di Stato nella scuola Secondaria II grado, dovranno, quindi, essere sostituiti negli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione e saranno loro a dover garantire lo svolgimento degli esami di Stato del I grado nella propria istituzione scolastica indicando il sostituto cui affidare la Presidenza della Commissione
Precisazioni
Precise indicazioni relative alla presentazione della domanda cartacea da parte dei Dirigenti scolastici della scuola Secondaria I grado e ai requisiti necessari per presentare domanda, sono state fornite nella succitata nota ministeriale n.6078/2018, avente come obiettivo quello di fornire precisazioni relative alla nomina dei Presidenti di commissione agli esami di Stato secondo ciclo. Nella succitata nota vengono esplicitati anche i requisiti che devono avere i docenti che saranno nominati come sostituti del Dirigente scolastico per svolgere la funzione di Presidente di commissione nell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione
Requisiti richiesti ai DS del I grado per presiedere commissione esame II grado
l Dirigente scolastico di un Istituto Comprensivo o di scuola Secondaria I grado può presentare istanza cartacea per svolgere la funzione di Presidente della commissione per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in presenza di specifiche condizioni:
- possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la scuola Secondaria II grado
- dichiarazione con la quale garantisce il regolare svolgimento degli esami di Stato di primo ciclo nella scuola di titolarità o di reggenza, individuando un docente collaboratore che soddisfi tutte le condizioni richieste per svolgere l’incarico
oppure, in alternativa
- dichiarazione con la quale garantisce di poter concludere tutte le operazioni relative allo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo nella scuola di titolarità o di reggenza prima dell’avvio delle procedure relative all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione
Il Direttore generale dell’USR, chiarisce la nota del MIUR, non potrà nominare quale Presidente di commissione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo il Dirigente scolastico preposto a istituti comprensivi e scuole secondarie di primo grado che non presenti tali dichiarazioni.
In ogni caso, si sottolinea che è fatto divieto di presiedere contemporaneamente due commissioni d’esame, anche se di diverso grado scolastico.
Requisiti del docente incaricato come sostituto del DS per presiedere commissione esame I grado
I requisiti necessari che deve possedere il docente individuato dal Dirigente scolastico come suo sostituto per svolgere la funzione di Presidente nella commissione d’esame dell’istituto scolastico di titolarità o di reggenza, sono i seguenti:
- essere docente di scuola Secondaria
- non essere docente di classe terza di scuola Secondaria di primo grado, perché già componente di diritto della commissione d’esame
- aver già svolto la funzione di Presidente di commissione per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione