Va posto un limite di classi da assegnare ad ogni docente

sabato 14 settembre 2019 · Posted in

di Avv. Marco Barone

Giungono notizie di docenti che si vedono assegnate una pluralità di classi, per arrivare al
completamento orario. Si parla di casi con docenti anche con più di dieci classi. Tutto ciò rischia di comportare la violazione dell’articolo 2087 de codice civile e non solo.

L’orario di lavoro

Come è noto l’orario di lavoro è normato dall’articolo 28 del CCNL Scuola. “In coerenza con il calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in
distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.
Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni.”

Criteri assegnazione docenti alle classi

Le principali norme continuano ad essere l’articolo 10 del TU scuola:
Quando il CDI  “indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell’istituto, e stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi”.
Nonché l’articolo 7 lettera B del medesimo DLGS 297/942. Il Collegio docenti “formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto”.
Il Dirigente è tenuto ad uniformarsi a questi criteri, se decide di discostarsi dovrà motivare con atto scritto in tempo utile a favore del lavoratore affinché possa valutare in tempi tassativi e certi per garantire il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione la legittimità o meno della decisione dirigenziale.

Sul limite dell’assegnazione di classi ai docenti

Andrebbe contemplato in sede di contrattazione integrativa d’istituto, anche se l’ideale sarebbe contemplarlo a livello nazionale, un limite massimo di assegnazione di classi per docenti. Perchè più classi assegnate per raggiungere le ore contrattuali di servizio significano una pluralità di incombenze, che possono determinare situazioni di stress e non solo. Queste misure le si possono individuare grazie alla lettera C dell’articolo articolo 22 ccnl scuola 2018 sotto-lettera c1), quando si parla di contrattazione integrativa per “ l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro”. Oltre che durante il confronto sindacale che può interessare: “b1) l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d’Istituto;b2) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA b4) la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out.”

E’ obbligo del datore di lavoro tutelare l’integrità psicofisica del docente

La Cassazione Civile, Sez. Lav.,che con provvedimento del 19 febbraio 2018, n. 3977 ha sottolineato, in materia di sicurezza sul lavoro, quanto ora segue: “il Collegio intende dare continuità perché dell’art. 2087 cod. civ. questa Corte ha da tempo fornito un’interpretazione estensiva, costituzionalmente orientata al rispetto di beni essenziali e primari quali sono il diritto alla salute, la dignità umana e i diritti inviolabili della persona, tutelati dagli artt. 32, 41 e 2 Cost.; l’ambito di applicazione della norma è stato, quindi, ritenuto non circoscritto al solo campo della prevenzione antinfortunistica in senso stretto, perché si è evidenziato che l’obbligo posto a carico del datore di lavoro di tutelare l’integrità psicofisica e la personalità morale del prestatore gli impone non solo di astenersi da ogni condotta che sia finalizzata a ledere detti beni, ma anche di impedire che nell’ambiente di lavoro si possano verificare situazioni idonee a mettere in pericolo la salute e la dignità della persona; l la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. sorge, pertanto, ogniqualvolta l’evento dannoso sia eziologicamente riconducibile ad un comportamento colposo, ossia o all’inadempimento di specifici obblighi legali o contrattuali imposti o al mancato rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede, che devono costantemente essere osservati anche nell’esercizio dei diritti”.

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